Organo: Corte d'Appello
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Corte d'Appello
Data provvedimento: 03-05-2023
Numero provvedimento: 143
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Accesso agli aiuti comunitari - Contributo per arricchimento dei vini ai sensi degli artt. 2 e 3 della L. n. 898/1986 - Sanzioni amministrative - Erronea applicazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 898/1986 - Intervenuta decadenza del potere sanzionatorio dell'autorità amministrativa - Domanda di annullamento dell’ordinanza ingiunzione emessa dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.



SENTENZA

n. 143/2023 pubbl. il 03/05/2023

(Presidente. dott. Massimo Meroni - Relatore: dott. Silvia Brat)




nella causa iscritta al n. r.g. 479/2022 promossa in grado d’appello
 

da
 

TERRE D’OLTREPO S.C.A.P.A. (...), con il patrocinio dell’avv. P.R. e dell’avv. L.L., elettivamente domiciliata in (...) presso il difensore

- appellante -
 

contro
 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (...), con il patrocinio dell’avv. AVVOCATURA STATO MILANO, elettivamente domiciliato in (...) presso il difensore l’AVVOCATURA STATO MILANO

- appellato -

 

avente ad oggetto: Opposizione all’ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 relative a sanzioni amministrative.

Conclusioni per TERRE D’OLTREPO  S.C.A .P .A .:

in via preliminare: sospendere ante causam e inaudita altera parte con il medesimo decreto di fissazione dell’udienza, e/o in subordine all’esito dell’udienza di comparizione, la sentenza n. 1191/2021 pubblicata in data 04/10/2021 qui impugnata del Tribunale di Pavia;

- nel merito, in via principale: accogliere il presente appello e, in riforma dell’impugnata sentenza n. 1191/2021 pubblicata in data 04/10/2021 del Tribunale di Pavia, annullare integralmente l’ordinanza ingiunzione n. 1017/2020 emessa in data 29 dicembre 2020 dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari per le ragioni indicate in atti;

- nel merito, in via subordinata: accogliere il presente appello e, in riforma dell’impugnata sentenza n. 1191/2021 del Tribunale di Pavia, ridurre l’importo dell’ordinanza ingiunzione n. 1017/2020 emessa in data 29 dicembre 2020 dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari al minor importo di € 55.214,47 per le ragioni indicate in atti;

- in ogni caso: con vittoria di spese di lite e costi tutti del giudizio.
 

Conclusioni per MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI: ingiunzione opposta (o della sentenza appellata), respingere l’appello e confermare la sentenza appellata.

Condannare l’appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio.

 

Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto

1. Il Tribunale di Pavia, con sentenza n. 1191/21, ha deciso, con parziale accoglimento, l’opposizione proposta da società Terre d’Oltrepo S.C.A.P.A. avverso l’ordinanza n. 1018/20 recante irrogazione della sanzione pecuniaria di € 497.653,04, per indebita percezione di aiuti comunitari, in rapporto a due domande di contributo per arricchimento dei vini ai sensi degli artt. 2 e 3 della L. n. 898/1986; in particolare, il giudice ha ridotto parzialmente l’importo di cui alla sanzione, disponendo la condanna della parte opponente al pagamento della minor somma di € 134.815,47, con parziale compensazione delle spese di lite a carico della società ricorrente.

2. Avverso la predetta decisione interponeva appello società Terre d’Oltrepo S.C.A.P.A., chiedendo, previa sospensione dell’esecutività della decisione, l’accoglimento dell’opposizione e, in via gradata, l’ulteriore riduzione della sanzione alla somma di € 55.214,47.

3. Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Dipartimento instava per il rigetto del gravame.

4. Dopo l’udienza di prima comparizione del 6.7.22, la causa era rinviata per la discussione e decisa con lettura del dispositivo all’udienza del 18.1.23.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. I motivi sui quali la Corte è chiamata a pronunciarsi sono i seguenti:

a) omesso accertamento dell’incompetenza e carenza di legittimazione di MIPAAF, essendo materia di competenza delegata alla Regione;

b) erroneità della decisione per erronea applicazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 898/1986 e difetto di istruttoria ex art. 2697 c.c.;

c) erroneità per non corretta applicazione dell’art. 4 comma 1 lett. b) della L n. 898/1986 in relazione all’art. 14 della L. n. 689/1981, per decadenza dal potere sanzionatorio;

d) erroneità della decisione nella parte in cui il giudice non ha rilevato il difetto di legittimazione passiva in capo a L.G.C.;

e) violazione degli artt. 2 e 3 della L. n. 898/1986 quanto ad eccezione di compensazione con somme già trattenute da Regione Lombardia, con decurtazione della somma di € 79.600,00.

2) Quanto al motivo sub a), il giudice di prime cure ha premesso che dagli allegati del verbale di accertamento e da tale ultimo documento si desume che l’erogazione dei pagamenti ritenuti indebiti con il provvedimento impugnato è avvenuta da parte dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ente pacificamente nazionale. “Pertanto, non è dimostrato che vi sia stata una delega delle funzioni di accertamento dei requisiti per l’erogazione dei contributi oggetto della ordinanza ingiunzione all’ente pagatore regionale. In assenza di tale delega la competenza all’irrogazione delle sanzioni oggetto di causa, in base a quanto previsto dalla norma menzionata, permane in capo all’ente statale. D’altronde la conclusione si impone in base alla stessa giurisprudenza citata dall’opponente; la giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. II, 21.06.2012 n. 2991) ha, infatti, statuito che laddove permanga la competenza dell'AGEA, debba essere l'ispettorato del ministero a provvedere all'emanazione dei provvedimenti ingiuntivi conseguenti alle accertate violazioni in materi”.

3) La società appellante ha lamentato l’erroneità della motivazione, alla luce del fatto che, coerentemente con gli arresti di legittimità citati e del Consiglio di Stato, era in atti la prova della delega delle funzioni di accertamento dei requisiti per l’erogazione dei contributi oggetto dell’ingiunzione all’ente regionale: ed, invero, con nota datata 11.10.18 ( doc. n. 9) lo stesso OPR comunicava alla società la compensazione tra importi dovuti in favore di quest’ultima e importi relativi a posizioni debitorie della stessa TDO per debiti verso AGEA rispetto alla cui riscossione OPR risultava evidentemente delegato.

4) In particolare, la parte ha allegato che l’art. 4 c. 1 lett. c) della legge n. 898 del 1986 stabilisce che “l'ordinanza-ingiuzione è emessa dal Ministro competente o che esercita la vigilanza sull'amministrazione competente ovvero da un funzionario da lui delegato; nelle materie di competenza delle regioni e per le funzioni amministrative ad esse delegate l'ordinanza-ingiunzione è emessa dal presidente della giunta regionale o da un funzionario da lui delegato”; nel caso di specie, le funzioni amministrative sarebbero state delegate dal MIPAAF e da AGEA a Regione Lombardia, la quale, pertanto, sarebbe l’unico soggetto competente e legittimato all’emissione delle sanzioni del tipo di quella oggetto dell’ordinanza impugnata.

5) Opinione della Corte quanto al motivo sub a). La Corte richiama la pronuncia citata dalla stessa parte appellante alla luce della quale “l'emissione dell'ordinanza ingiunzione, ai sensi degli artt. 2 e 3 della l. n. 898 del 1986, per indebita percezione di premi a carico del Fondo agricolo europeo mediante esposizione di dati e notizie false compete al Ministero delle risorse agricole (poi sostituito da quello delle politiche agricole), trattandosi di materia attribuita allo Stato e non alle Regioni, anche qualora spettino a queste ultime l'esame e l'accertamento dell'indebito conseguito, salvo il caso in cui gli illeciti contestati siano riconducibili a funzioni amministrative delegate alle stesse Regioni ex art. 4, comma 1, lett. c), della citata l. n. 898 del 1986. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la competenza della Regione Marche a comminare la sanzione in questione, avendo l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, cd. AGEA, organismo pagatore dello Stato di aiuti, contributi e premi comunitari finanziati dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, cd. FEAOG, delegato alla medesima Regione i compiti di autorizzazione del pagamento dei premi e di controllo amministrativo e materiale)” (v. Cass. civ. n. 4841/19). Posta tale premessa, è evidente, allora, che al fine dell’accoglimento dell’eccezione svolta, è necessario rinvenire nei documenti una delega esplicita alla Regione Lombardia. Tale non è la nota citata dalla parte appellante sub doc. n. 9, posto che in tale documento - molto difficilmente leggibile – non è contenuta alcuna delega espressa e la stessa non può essere ricavata deduttivamente dalla comunicazione di OPR alla società in merito a disposte compensazioni tra debiti e crediti; né, infine, la stessa parte appellante ha fatto riferimento ad una delega espressa contenuta in tale nota. Per le sopra esposte considerazioni, il motivo va disatteso.

6) Quanto al motivo sub b), il giudice di prime cure si è espresso nei seguenti termini: “l’art. 3 della legge menzionata stabilisce, infatti, che per i medesimi fatti di cui all’art. 2, contenente la descrizione della condotta penalmente rilevante, il percettore del contributo indebito è tenuto alla sua restituzione e ad una sanzione amministrativa di pari ammontare. La connessione tra la fattispecie penale e quella amministrativa si esaurisce nella identità oggettiva della condotta sanzionata. Nel testo normativo, però, non è alcun collegamento, né sostanziale né procedurale, tra le vicende del processo penale e il potere sanzionatorio della pubblica amministrazione, al punto che lo stesso articolo 3 al comma 5 stabilisce che quest’ultimo non è sospeso dall’introduzione del procedimento penale. Anche l’accertamento dei fatti presupponenti le sanzioni penali ed amministrative prosegue in via autonoma. In ogni caso, la tesi dell’opponente, anche se fosse teoricamente fondata, non troverebbe un riscontro nel caso concreto atteso che il giudizio penale non si è concluso con un giudizio di assoluzione ma con una sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione (cfr. doc. n. 4 fascicolo opponente).

Orbene, né la legge n. 898 del 1986 né la n. 689 del 1981 prevedono la caducazione del potere sanzionatorio della Pubblica Amministrazione per l’estinzione del reato previsto per la medesima condotta oggetto di illecito amministrativo”. Quanto, poi, al profilo dell’inutilizzabilità del verbale di accertamento in ragione dell’intervenuta revoca del nulla osta da parte del pubblico ministero, profilo sollevato dalla società opponente, il Tribunale di Pavia ha replicato che il potere del P.M. di non rendere pubblici gli atti di indagine è strettamente funzionale alla segretezza delle indagini preliminari; tanto che, una volta caducata tale esigenza, i documenti delle indagini sono utilizzabili a tutti gli effetti, come del resto dimostra la stessa L. n. 689/1981 che al riguardo non prevede alcuna sanzione di inutilizzabilità.

7) In concreto, poi, l’accertamento era stato completo in forza degli atti di polizia giudiziaria: ed, invero, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti, senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti. Era, pertanto, provato che durante una perquisizione eseguita presso l’abitazione di Pier Carla Germani, responsabile amministrativa della società, in data 17 novembre 2014 erano stati sequestrati dei supporti informatici (chiavette usb) contenenti alcuni files. Si trattava di documenti che si riferivano all’attività della società ingiunta, che neppure ha contestato il fatto. Una parte di questi documenti, intitolata “cassa” e “cassa2”, riportava un elenco di pagamenti eseguiti e ricevuti da clienti della società, non rinvenuti dagli agenti accertatori nella contabilità di quest’ultima. Al contempo, sui medesimi supporti oggetto di sequestro, erano stati rinvenuti documenti riportanti alcune operazioni (scambio di mosto e vini) descritte in corrispondenza del nominativo di clienti della società ingiunta, con la seguente specificazione: “fatto solo bolla noi a lui” oppure “fatto solo bolla lui a noi” (cfr. doc. n. 2.1). Per tali operazioni, gli agenti avevano accertato l’emissione, da parte dei clienti della società ingiunta, ovvero da quest’ultima, di fatture e bolle di accompagnamento regolarmente pagate; nei file “cassa” e “cassa2”, però, gli agenti avevano verificato l’annotazione di pagamenti ricevuti e/o eseguiti dai clienti emittenti e/o destinatari delle fatture menzionate in date prossime o coincidenti con quella della loro scadenza, per importi sostanzialmente corrispondenti a quello fatturato. Simili riscontri sono stati accertati dai verbalizzanti anche con riferimento alla società cliente “Alla Grotta S.r.l.”: ed, invero, nei files denominati “Alla Grotta” (cfr. allegato 1b sub doc. n. 2.1. fascicolo resistente), nel periodo ottobre – novembre 2010 erano indicate alcune operazioni c.d. solo bolla – del tipo “ricevuto solo bolla” - rispetto alle quali la società fornitrice aveva emesso due fatture con bolle di accompagnamento recanti i medesimi quantitativi di mosto concentrato rettificato riportato nelle operazioni c.d. solo bolla. Gli agenti accertatori avevano verificato il pagamento delle fatture menzionate; al contempo però, nei files oggetto di sequestro, per il periodo da gennaio ad aprile 2011, era indicato come consegnato alla società sanzionata un quantitativo di mostro concentrato rettificato diverso da quello in precedenza fatturato soltanto per un quantitativo di 220 kg; accanto a tale indicazione di peso era specificato che detta differenza doveva essere pagata alla società “Alla Grotta S.r.l.”. Il giudice deduceva, quindi, da tali risultanze che le operazioni contraddistinte dalla dicitura “solo bolla” erano relative a scambi di merce non effettivi e tale conclusione era confortata dal fatto che i relativi pagamenti non erano stati rinvenuti nella contabilità della società e dalla circostanza che i pagamenti occulti eseguiti risultavano essere ricompresi tra quelli restituiti nei files “cassa” e “cassa2”. La corrispondenza tra gli importi pagati dalla società ingiunta e i pagamenti riportati nei files indicati era stata accertata dagli agenti verbalizzanti con una constatazione priva di discrezionalità in quanto meramente numerica e, pertanto, coperta da fede privilegiata. Anche per quanto concerne la fornitura di mosto concentrato rettificato nei mesi di ottobre/novembre 2010 da parte della società “Alla Grotta S.r.l.” il giudice concludeva per un giudizio di fittizietà. E, invero, dalla documentazione sequestrata si evinceva che in epoca successiva al 31 dicembre 2010, la società ingiunta era stata destinataria di una fornitura di mosto da parte della società “Alla Grotta S.r.l.” quasi completamente corrispondente per quantità a quella delle fatture dell’autunno precedente salvo che per 220 kg. Tale circostanza non escludeva la sussistenza di una compensazione tra quanto fatturato dalla società “Alla Grotta S.r.l.” e ad essa pagato per le fatture emesse nei mesi di ottobre e novembre del 2010 e quanto a questa dovuto per la fornitura di mosto fatta in favore della Terre d’Oltrepò nei mesi da gennaio ad aprile del 2011, dato che negli stessi documenti sequestrati era specificato che la differenza di 220 kg avrebbe dovuto essere pagata dalla società ingiunta. La circostanza che la fornitura del 2011, di 157.940 kg, dovesse essere pagata alla società “Alla Grotta S.r.l.” solo nel limite di euro 220 kg poteva spiegarsi soltanto alla luce del fatto che quest’ultima era stata pagata in coincidenza con l’emissione delle fatture dei mesi di ottobre e novembre del 2010 per le quali alcuna effettiva consegna di mosto concentrato rettificato era stata eseguita. Gli agenti verbalizzanti, previa acquisizione della documentazione compilata dalla società ingiunta per l’ottenimento del contributo del fondo europeo, riscontravano che una parte delle operazioni di arricchimento del mosto indicate nella domanda si riferivano a quello fittiziamente fornito dalla società “Alla Grotta S.r.l.” con le fatture emesse nei mesi di ottobre/novembre 2010. Alla luce di tale documentazione risultava che le erogazioni strettamente connesse alle operazioni fittizie erano quantificate dagli agenti accertatori in € 134.815,47.

8) La difesa della parte impugnante evidenziava come la documentazione citata dal giudice di prime cure non avesse trovato adeguato riscontro, necessario per l’accertamento della violazione ex art. 2 L. n. 898/1986, segnatamente mediante accertamento penale; in particolare, riportava i vari passaggi nei quali il giudice illustrava le risultanze istruttorie, traendone le sopra esposte conclusioni e sottolineandone l’insufficienza alla luce degli ultimi arresti di legittimità. Tale censura era ulteriormente suffragata dall’intervenuta revoca del nulla osta del Pubblico Ministero quanto all’utilizzazione degli atti accertativi e tanto determinava il venir meno della possibilità per la parte appellata di avvalersi del relativo materiale probatorio.

9) Opinione della Corte quanto al motivo sub b). L’art. 2 della L. n. 898/1986 recita: “1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall’art. 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l’esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti. 2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell’art. 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria. 3. Con la sentenza il giudice determina altresì l’importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all’amministrazione che ha disposto l’erogazione di cui al comma 1”. L’art. 3, I comma della predetta legge così statuisce: “indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell’art. 2, nell’ambito di applicazione delle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), il percettore è tenuto in ogni caso alla restituzione dell’indebito e, soltanto quando lo stesso indebito sia superiore a lire centomila, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, pari all’importo indebitamente percepito.” (omissis). Le disposizioni in esame prevedono, dunque, due distinte fattispecie punibili, una di natura penale (art. 2) ed una di natura civile ed amministrativa (art. 3); laddove l’art. 2 co. 3 fa riferimento alla sentenza con cui il giudice determina l’importo dell’indebito e condanna il colpevole alla restituzione di quanto percepito illecitamente, si riferisce alla fattispecie penale; tanto è vero che l’art. 3, prevedendo la restituzione dell’indebito e l’irrogazione della sanzione amministrativa “indipendentemente dalla sanzione penale” separa e le due fattispecie ed i relativi procedimenti, come anche il trattamento sanzionatorio, che per ciò che concerne la sanzione amministrativa è correlato all’importo indebitamente percepito oltre alla restituzione di esso. Per tale ragione dirimente del tutto neutra è la sentenza del G.I.P. Pertanto, nel caso in esame, il giudice di prima istanza ha semplicemente condiviso le conclusioni svolte dagli organi accertatori, in quanto fondate su presunzioni non scalfite, né da elementi di segno contrario, né incrinate da allegazioni difensive di univoco significato, posto anche che la stessa società non ha affatto escluso la riferibilità dei documenti rinvenuti all’attività oggetto di indagine. Con riguardo, poi, all’intervenuta revoca del nulla osta del Pubblico Ministero quanto all’utilizzo degli atti di indagine, la Corte condivide la motivazione espressa dal giudice di primo grado, in quanto il potere del Pubblico Ministero di non rendere pubblici gli atti di indagine è funzionale alla segretezza degli atti di indagine; una volta, tuttavia, che tale fine non sia più giustificato, ben possono gli atti di indagine essere liberamente valutati anche perché la L. n. 689/1981 non prevede vincoli di sorta in orine a tale utilizzazione. Del resto, negli scritti difensivi in data 24.2.16 (doc. n. 7 di parte appellante), il legale rappresentante della società Terre d’Oltrepo si limitava a denunciare l’insufficienza, incompletezza e non concludenza degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, senza contrapporre significative argomentazioni. In particolare, deduceva che: i supporti informatici non erano stati sequestrati in cantina, non erano sottoscritti da alcuno, tanto meno da chi aveva la rappresentanza della cantina, non avevano data e la cantina non aveva avuto la possibilità di visionarli con un proprio consulente informatico; di qui il disconoscimento dei documenti in questione. Ora, è di tutta evidenza l’estrema genericità che contraddistingue simili contestazioni, riferite ai documenti in generale e senza contrapporre argomentazioni specifiche in merito al fatto che tali supporti informatici si riferivano pacificamente a documentazione della società, indipendentemente da sottoscrizioni di sorta. Né – si ribadisce – è stata fornita una plausibile spiegazione alternativa. Conclusivamente, il motivo va, dunque, respinto.

10) Quanto al motivo sub c), il giudice di prime cure rilevava che l’art. 4 della L. n. 898/1986 prevede che all’accertamento delle violazioni amministrative previste negli articoli 2 e 3 e all’irrogazione delle relative sanzioni si applica il capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689; sono peraltro previste delle modificazioni tra le quali il termine per la notifica degli estremi della violazione che, in deroga all’articolo 14 della L. n. 689/1981, per i residenti nel territorio dello Stato è di centottanta giorni anziché di novanta. Non essendo oggetto di deroga, alla fattispecie in esame si applica anche l’art. 14 comma terzo in base al quale quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all’autorità amministrativa competente dalla autorità giudiziaria, il termine per la notifica della violazione non immediatamente contestata, decorre dalla data di ricezione della documentazione. Nel caso di specie è documentato che gli atti relativi alla sanzione sono stati trasmessi all’autorità procedente in data 20.1.16 e la notifica è stata eseguita il successivo 26.1.16, nel rispetto, pertanto, dei termini della notifica (cfr. doc. nn. 2 e 2.1. fascicolo parte resistente).

11) L’appellante assumeva che il giudice era incorso nella violazione dell’art. 4, comma 1, lett. b) della L. n. 898/1986 in relazione all’art. 14, L. n. 689/1981. Ed, invero, l'ordinanza- ingiunzione n. 1017/2020 era illegittima per violazione dell'art. 4 comma 1 lett. b) della Legge n. 898/86 per intervenuta decadenza del potere sanzionatorio dell'autorità amministrativa per avvenuto decorso del termine di 180 giorni ai fini della contestazione della violazione amministrativa. La citata disposizione sancisce che “se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, agli interessati residenti nel territorio dello Stato entro il termine di centottanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dall'accertamento”, laddove l'art. 14 della Legge 689/81, applicabile alla presente fattispecie con la sola deroga rappresentata dall'innalzamento del termine da 90 a 180 giorni, sancisce all'ultimo comma che “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. Ora, per quanto la giurisprudenza abbia chiarito che “il termine di centottanta giorni per la contestazione dell'illecito di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (indebito conseguimento di aiuti comunitari mediante esposizione di dati o notizie false) decorre dall'accertamento dell'indebita percezione dei contributi e non dalla commissione dell'illecito”, nel caso di specie tale termine risultava spirato ove si consideri che: come emerge dal verbale della GdF del 26.01.16 la conoscenza risale al 22.05.15 (cfr. incipit della parte in fatto a pag. 2 del verbale) e, quindi, le contestazioni effettuate con il verbale medesimo sono state formalizzate oltre 180 giorni prima rispetto alla contestazione del verbale (dal 22.05.2015 al 26.01.2016). Inoltre, come si desume dalla comunicazione di AGEA del 15.11.2016 n. 45660 (doc. 8), la comunicazione della GdF relativa alla ritenuta indebita percezione per € 134.815,47 era stata trasmessa in data 01.02.2016, quindi oltre 180 giorni prima, senza che il MIPAAF avesse provveduto alla relativa contestazione.

12) Opinione della Corte quanto al motivo sub c). Pacifica essendo la disposizione di legge applicabile e corrette essendo le date indicate dalla difesa della parte appellante, la Corte rileva che - come emerge dall’incipit di pag. 18 del verbale di contestazione ( doc. n. 2 di parte appellante) - la violazione non era stata immediatamente contestata ed, essendo stata riscontrata nel corso di attività di polizia giudiziaria, si era resa necessaria la preventiva autorizzazione dell’ AG procedente al fine dell’utilizzo ai fini fiscali, amministrativi e di segnalazione dei dati e dei documenti acquisiti nell’abito del procedimento penale. Ed, infatti, considerato il tenore dell’art. 14, comma 3 della L. n. 689/1981 (“quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione”), nessuna decadenza della pubblica amministrazione era intervenuta, stante la trasmissione degli atti in data 20.1.16 e la relativa notifica il 26.1.16 ( cfr. doc.ti nn. 2 e 2 1. di parte resistente in prime cure). La censura va, dunque, respinta.

13) Il motivo sub d) non viene esaminato, in quanto parte dell’appello proposto da L.G.C., non parte del presente giudizio.

14) Quanto al motivo sub e), il Tribunale di Pavia - rispetto alla richiesta avanzata dall’opponente di ulteriormente decurtare la sanzione in ragione degli importi dovuti alla società a titolo di ulteriori erogazioni relative agli anni successivi a quelli oggetto dell’accertamento - ha escluso detta possibilità: ed invero in capo al percettore dell’importo ritenuto indebito sussisteva tanto un obbligo di restituzione, quanto quello di pagamento della sanzione, stante la mancata prova dell’avvenuta restituzione dell’indebito; da tanto derivava l’impossibilità di giovarsi della compensazione, pena un illecito arricchimento.

15) L’appellante sosteneva che la decisione era erronea, in quanto da un lato era dimostrato che la somma di € 79.600,00 era stata trattenuta e dall’altro AGEA aveva comunicato che i pagamenti in favore della società sarebbero stati sospesi fino a concorrenza dell’importo indebitamente percepito pari ad € 134.814,47. Da tanto seguiva che, laddove il Tribunale di Pavia aveva negato la compensazione dell’importo di € 79.600,00 già trattenuto da OPR rispetto alla sanzione rideterminata di € 134.815,47, facendo riferimento alla mancata dimostrazione dell’intervenuta integrale restituzione dell’importo percepito, era incorso in vizio di ultra petizione con violazione dell’art. 112 c.p.c., pronunciandosi sull’importo da restituire, laddove la stessa ordinanza – ingiunzione aveva ad oggetto solo la sanzione amministrativa. Pertanto, tenuto conto della legittima compensazione, la sanzione avrebbe dovuto essere ridotta ad € 55.214,47.

16) Opinione della Corte quanto al motivo sub e). La Corte condivide il pensiero espresso dal giudice di primo grado, dal momento che, in forza dell’art. 3 comma 1 della L. n. 898/1986, nel caso di indebito superiore a lire 100.000, ora ad euro 150,00 il percettore è tenuto, oltre alla restituzione dell’indebito, anche al pagamento di una sanzione pecuniaria pari all’importo indebitamente percepito. Ora, nel caso in esame, è di tutta evidenza che, mentre la compensazione poteva operare quanto all’importo indebito oggetto della doverosa restituzione, altrettanto non poteva operare in relazione alla sanzione, trattandosi di due titoli diversi e pena, appunto, l’ingiustificato arricchimento dell’odierna parte appellante, in presenza di una chiara disposizione normativa; disposizione che prevede, per l’appunto, nel caso di superamento di una determinata soglia, non solo la restituzione dell’indebito, ma anche il pagamento di una sanzione.

17) Conclusivamente, l’appello non merita accoglimento e la decisione di primo grado deve essere integralmente confermata.

18) In ragione dell’accertata soccombenza, parte appellante deve rifondere le spese di lite del grado in favore del Ministero appellato, nei termini di cui al dispositivo.



P.Q.M.

La Corte d’Appello di Milano, definitivamente decidendo nella causa n. 479/22 R.G., ogni ulteriore istanza e difesa disattesa, così provvede:

I. respinge l’appello proposto da Terre d’Oltrepo S.C.A.P.A. e, per l’effetto, conferma la sentenza n. 1191/21 emessa dal Tribunale di Pavia in data 24.9.21;

II. condanna Terre d’Oltrepo S.C.A.P.A. a rimborsare, in favore del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, le spese processuali del grado, che liquida in € 7.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate e da prenotare a debito;

III. dichiara, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per la condanna dell’appellante al pagamento dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l’impugnazione.

 

Milano, 18.1.23.



Il Consigliere est.

Dott. Silvia Brat


Il Presidente

Dott. Massimo Meroni