Viticoltura - Rigetto da parte della regione della domanda presentata, mediante invio telematico sul portale SIAN, per l’ammissione ai sostegni comunitari per la campagna vitivinicola 2011-2012 - Domanda carente della documentazione cartacea che avrebbe dovuto essere trasmessa nel termine di cinque giorni dall’invio telematico della stessa secondo quanto prescritto dal bando regionale - Non perentorietà del termine di cinque giorni dall’invio telematico della domanda sul portale SIAN, prescritto per la trasmissione della documentazione cartacea.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2739 del 2018, proposto dall’Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, dalla Regione Molise, dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
la Vi.Ni.Ca. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Di Pardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
l’Impresa Verde Molise s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Rita Paola Formichelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Molise, n. 334 del 4 ottobre 2017, resa tra le parti, concernente la domanda per l’ammissione ai sostegni comunitari per la campagna vitivinicola 2011-2012.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Vi.Ni.Ca. s.r.l. e dell’Impresa Verde Molise s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione degli appellanti;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2023 il consigliere Nicola D'Angelo e udito per la Vi.Ni.Ca. l’avvocato Salvatore Di Pardo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società Vi.Ni.Ca. ha impugnato gli atti con i quali la regione Molise ha ritenuto non ricevibile la domanda presentata, mediante invio telematico sul portale SIAN, per l’ammissione ai sostegni comunitari per la campagna vitivinicola 2011-2012.
1.1. In particolare, la domanda sarebbe stata carente della documentazione cartacea che avrebbe dovuto essere trasmessa nel termine di cinque giorni dall’invio telematico della stessa, secondo quanto prescritto dal bando regionale (n. 52 del 14 novembre 2011) e dalle circolari della Agea.
2. Nel ricorso proposto al Tar per il Molise, la società ha dedotto l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, adottati in assenza di un’espressa previsione di legge che qualificava come perentorio il termine per l’invio della documentazione cartacea (il bando non avrebbe previsto tale adempimento a pena di esclusione e comunque l’onere omesso sarebbe stato riferibile non alla ricorrente ma all’intermediario – cioè il centro autorizzato di assistenza agricola “Impresa Verde” - cui era stata obbligata a rivolgersi dal bando per l’invio telematico della domanda).
3. Il Tar, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il ricorso, compensando le spese di giudizio, perché né il bando regionale, né le circolari della Agea (n. 14 del 6 aprile 2012 - punto 4 - e n. 58 del 23 dicembre 2011 - punto 7.1 e 8) prevedevano che il termine di cinque giorni dall’invio telematico della domanda sul portale SIAN, prescritto per la trasmissione della documentazione cartacea, fosse di carattere perentorio. Nessuna previsione del bando o delle predette circolari avrebbe dunque prescritto tale incombenza a pena di esclusione o di decadenza dal contributo e neppure i regolamenti comunitari nn. 1234/2007 e 491/2009.
4. Contro la suddetta sentenza ha proposto ricorso Agea prospettando, in sintesi, come motivo di appello la circostanza che la citata circolare n. 58 del 2011 (“Riconversione e ristrutturazione vigneti campagna 2011/2012 – Istruzioni applicative generali per la presentazione delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE) 1234/2007 e s.m.i.”) prevedeva al punto 7.1 (“Finalità e termine di presentazione delle domande”) in modo esplicito che “il termine ultimo per la presentazione delle domande iniziali e di modifica per le campagne 2011/2012 è fissato al 30 gennaio 2012. Le domande […] pervenute oltre il termine del 30 gennaio 2012 non sono ricevibili”.
5. L’Impresa Verde Molise si è costituita in giudizio il 1 giugno 2018.
6. La società Vi.Ni.Ca. si è costituita in giudizio il 12 luglio 2018, chiedendo il rigetto dell’appello, ed ha depositato un’ulteriore memoria il 2 gennaio 2023.
7. Le parti appellanti hanno infine depositato una replica il 9 gennaio 2023.
8. La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza del 2 febbraio 2023.
9. L’appello non è fondato.
10. Il Tar ha accolto il ricorso ritenendo che né il bando regionale, né le circolari della Agea prevedessero che il termine di cinque giorni dall’invio telematico della domanda sul portale SIAN, prescritto per la trasmissione della documentazione cartacea, fosse un termine perentorio.
10.1. Lo stesso Tribunale ha poi correttamente evidenziato come la conferma della non perentorietà del suddetto termine si potesse desumere anche dalla circostanza per cui lo stesso è stato reiteratamente prorogato con successive circolari dell’Agea riferite agli stessi sostegni comunitari per il 2011-2012.
11. Parte appellante, tuttavia, richiamando la circolare Agea n. 58 del 23 dicembre 2011 sostiene che fosse esplicito il carattere perentorio del termine (punto 7.1 della circolare).
Ma tale interpretazione è smentita dalla circostanza che nel bando regionale n. 52 del 2011 (atto che ha dato avvio al procedimento in esame) era fatto riferimento, quanto alle modalità di presentazione, alla circolare Agea n. 52 del 2009 che regolava la materia senza indicare termini perentori per la presentazione della documentazione cartacea (cfr. art. 7 “con l’atto della trasmissione telematica la domanda si intende presentata all’OP Agea in quanto acquisisce dell’OP stesso”).
11.1. La circolare richiamata dagli appellanti (n. 58 del 23 dicembre 2011) è invece entrata in vigore successivamente all’apertura del procedimento già avviato, come detto, dalla determina regionale n. 52 del 14 dicembre 2011.
12. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata.
13. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Pierfrancesco Ungari, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
L'ESTENSORE
Nicola D'Angelo
IL PRESIDENTE
Pierfrancesco Ungari