Regolamento di esecuzione (UE) 2023/932 della Commissione dell'8 maggio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda il periodo di approvazione della sostanza attiva pyridalil (Testo rilevante ai fini del SEE).
(Regolamento (UE) 08/05/2023, n. 2023/932, pubblicato in G.U.U.E. 10 maggio 2023, n. L 124)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio, in particolare l’articolo 17, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) L’allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione elenca le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2007 della Commissione ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva pyridalil dal 30 giugno 2024 al 30 giugno 2025 al fine di garantire una distribuzione equilibrata delle responsabilità e del lavoro tra gli Stati membri che fungono da relatori e da correlatori nonché tenendo conto delle risorse necessarie per la valutazione del rinnovo e la decisione.
(3) Non è stata presentata alcuna domanda di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva interessata conformemente all’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione.
(4) La proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva pyridalil prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2007 non è più giustificata. È pertanto opportuno disporre che l’approvazione di tale sostanza scada alla data in cui sarebbe scaduta in assenza della proroga.
(5) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, alla riga 64, pyridalil, sesta colonna «scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «30 giugno 2024».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN