Regolamento (UE) 2023/915 della Commissione del 25 aprile 2023 relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1881/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE).
(Regolamento (UE) 25/04/2023, n. 2023/915, pubblicato in G.U.U.E. 5 maggio 2023, n. L 119)
Il Regolamento (UE) 25 aprile 2023, n. 2023/915 è riportato nel testo vigente aggiornato con le successive modificazioni ed integrazioni apportate, da ultimo, dal Regolamento (UE) 17 settembre 2025, n. 2025/1891.
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari. Tale regolamento ha già subito numerose e sostanziali modifiche e, poiché si rendono necessarie diverse nuove modifiche, è opportuno sostituirlo.
(2) I tenori massimi dovrebbero essere stabiliti a un livello rigoroso che sia ragionevolmente ottenibile attraverso buone pratiche agricole, di pesca e di fabbricazione, tenendo altresì conto dei rischi associati al consumo degli alimenti. Nel caso si profili un rischio sanitario, i tenori massimi dei contaminanti dovrebbero essere stabiliti al livello più basso che si può ragionevolmente ottenere (ALARA). Tale approccio garantisce l'applicazione, da parte degli operatori del settore alimentare, di misure volte a evitare e a ridurre quanto più possibile la contaminazione in modo da tutelare la salute pubblica. Per la tutela della salute dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia, che costituiscono un gruppo vulnerabile, è altresì opportuno stabilire tenori massimi ai più bassi livelli ottenibili mediante una selezione rigorosa delle materie prime impiegate per la produzione degli alimenti destinati a tale popolazione unitamente, se del caso, all'adozione di pratiche di fabbricazione specifiche. Tale selezione rigorosa delle materie prime è opportuna anche ai fini della produzione di specifici alimenti immessi sul mercato per il consumatore finale, per i quali è stato stabilito un tenore massimo rigoroso al fine di tutelare le popolazioni vulnerabili.
(3) Per garantire un'efficiente tutela della salute pubblica, gli alimenti il cui contenuto di contaminanti superi il tenore massimo non soltanto non dovrebbero essere immessi sul mercato come tali, ma non dovrebbero nemmeno essere impiegati come ingredienti alimentari o miscelati con alimenti.
(4) Per consentire l'applicazione di tenori massimi agli alimenti essiccati, diluiti, trasformati e composti per i quali non siano stati stabiliti specifici tenori massimi a livello di Unione, è opportuno che gli operatori del settore alimentare forniscano alle autorità competenti i fattori specifici di concentrazione, diluizione e trasformazione e, nel caso degli alimenti composti, la proporzione degli ingredienti, corredati degli opportuni dati sperimentali che giustifichino i fattori proposti.
(5) Per via della mancanza di dati tossicologici e di prove scientifiche attestanti la sicurezza dei metaboliti derivanti da detossificazione chimica, è opportuno vietare tale trattamento degli alimenti.
(6) È stato riconosciuto che mediante la cernita o altri trattamenti fisici è possibile ridurre il contenuto di contaminanti negli alimenti. Per ridurre al minimo gli effetti sul commercio è opportuno consentire tenori più elevati di contaminanti per alcuni prodotti che non sono immessi sul mercato per il consumatore finale o come ingredienti alimentari. In questi casi i tenori massimi di contaminanti dovrebbero essere stabiliti tenendo conto dell'efficacia dei suddetti trattamenti nel ridurre il tenore di contaminanti negli alimenti a livelli inferiori ai tenori massimi definiti per i prodotti immessi sul mercato per il consumatore finale o impiegati come ingredienti alimentari. Al fine di evitare abusi in relazione a tali tenori massimi più elevati, è opportuno stabilire disposizioni riguardanti la commercializzazione, l'etichettatura e l'impiego dei prodotti in questione.
(7) Alcuni prodotti hanno impieghi diversi da quello alimentare ai quali, per alcuni contaminanti, sono applicabili tenori massimi meno rigorosi o non sono applicabili tenori massimi. Al fine di consentire un'applicazione efficace dei tenori massimi di contaminanti in tali alimenti, è opportuno stabilire idonee disposizioni in materia di etichettatura in relazione a detti alimenti.
(8) Alcune specie ittiche provenienti dalla regione baltica possono contenere tenori elevati di diossine, policlorobifenili diossina-simili e policlorobifenili non diossina-simili. Una quota significativa di tali specie ittiche provenienti dalla regione baltica non rispetta i tenori massimi e sarebbe pertanto esclusa dalla dieta qualora fossero applicati tali tenori. L'esclusione del pesce dal regime alimentare può tuttavia avere un impatto negativo sulla salute della popolazione della regione baltica.
(9) La Lettonia, la Finlandia e la Svezia dispongono di sistemi in grado di assicurare la piena informazione dei consumatori finali sulle raccomandazioni alimentari destinate a gruppi di popolazione identificati come vulnerabili e intese a imporre restrizioni al consumo di pesce proveniente dalla regione baltica, al fine di evitare rischi per la salute. È pertanto opportuno mantenere una deroga a tempo indeterminato che consenta alla Lettonia, alla Finlandia e alla Svezia di autorizzare l'immissione sul rispettivo mercato, per il consumatore finale, di alcune specie ittiche provenienti dalla regione baltica con tenori di diossine e/o di policlorobifenili diossina-simili e/o di policlorobifenili non diossina-simili superiori a quelli stabiliti dal presente regolamento. Al fine di consentire alla Commissione di monitorare la situazione, è opportuno che la Lettonia, la Finlandia e la Svezia continuino a comunicare con cadenza annuale alla Commissione le misure adottate per informare efficacemente i consumatori finali sulle raccomandazioni alimentari e per garantire che le specie ittiche e i prodotti da esse derivati che non rispettano i tenori massimi non siano commercializzati in altri Stati membri. È inoltre opportuno che tali paesi forniscano informazioni in merito all'efficacia di tali misure.
(10) Nonostante l'applicazione, nella misura del possibile, di buone pratiche di affumicatura, in diversi Stati membri gli attuali tenori massimi di idrocarburi policiclici aromatici («IPA») non sono raggiungibili per alcune carni e alcuni prodotti a base di carne affumicati in modo tradizionale, come pure per i pesci e i prodotti della pesca affumicati in modo tradizionale, per i quali le pratiche di affumicatura non possono essere modificate senza che siano alterate in modo significativo le caratteristiche organolettiche degli alimenti. Ne consegue che se i tenori massimi fossero applicati, tali prodotti affumicati in modo tradizionale scomparirebbero dal mercato provocando la chiusura di numerose piccole e medie imprese. Tale situazione riguarda alcune carni e alcuni prodotti a base di carne affumicati in modo tradizionale in Irlanda, in Spagna, in Croazia, a Cipro, in Lettonia, in Polonia, in Portogallo, in Slovacchia, in Finlandia e in Svezia, e alcuni pesci e prodotti della pesca affumicati in modo tradizionale in Lettonia, Finlandia e Svezia. È pertanto opportuno mantenere una deroga a tempo indeterminato per la produzione e il consumo locali di alcune carni e alcuni prodotti a base di carne affumicati in modo tradizionale e di alcuni pesci e prodotti della pesca affumicati in modo tradizionale unicamente in tali Stati membri.
(11) Gli Stati membri sono tenuti a raccogliere e comunicare i dati dei controlli ufficiali e del monitoraggio dei contaminanti conformemente ai piani di controllo e alle prescrizioni specifiche in materia di controlli ufficiali sui contaminanti di cui al regolamento delegato (UE) 2022/931 della Commissione e al regolamento di esecuzione (UE) 2022/932 della Commissione. Per alcuni contaminanti specifici riguardo ai quali sono necessari maggiori dati di occorrenza, si raccomanda agli Stati membri, agli operatori del settore alimentare e alle altre parti interessate di monitorare e comunicare i dati di occorrenza, come pure di riferire in merito ai progressi compiuti nell'applicazione delle misure preventive in modo da consentire alla Commissione di valutare se sia necessario modificare le misure vigenti o adottarne ulteriori. Per le stesse ragioni è altresì opportuno che gli Stati membri comunichino alla Commissione le informazioni da essi raccolte in merito ad altri contaminanti.
(12) Il presente regolamento dovrebbe mantenere i tenori massimi quali attualmente definiti dal regolamento (CE) n. 1881/2006, come modificato. Alla luce dell'esperienza acquisita con tale regolamento e al fine di migliorare la leggibilità delle norme è tuttavia opportuno, da una parte, evitare il ricorso a numerose note a piè pagina e, dall'altra, aumentare i riferimenti all'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le definizioni delle categorie.
(13) Inoltre, alla luce dell'esperienza acquisita con il suddetto regolamento e al fine di consentire l'applicazione uniforme dei tenori massimi, è opportuno chiarire che si dovrebbe ricorrere a concentrazioni lower bound nei casi in cui i tenori massimi sono stabiliti per composti multipli (somma delle concentrazioni), se non diversamente indicato, come pure chiarire a quali parti del corpo dei crostacei si applicano i tenori massimi.
(14) Per quanto riguarda il cadmio, è opportuno estendere l'attuale esenzione applicabile al malto a tutti i cereali impiegati per la produzione di birra o di distillati, purché il residuo di cereali restante non sia immesso sul mercato come alimento, poiché il cadmio resta prevalentemente nel residuo di cereali e il tenore di cadmio nella birra è pertanto molto basso.
(15) Per quanto riguarda gli IPA, in base ai dati analitici disponibili e al metodo di produzione risulta che quantità trascurabili di tali sostanze sono state rinvenute nel caffè istantaneo/solubile; è dunque opportuno escludere il caffè istantaneo/solubile dal tenore massimo per gli alimenti di origine vegetale in polvere per la preparazione di bevande. Inoltre, per quanto riguarda le formule per lattanti, le formule di proseguimento e le formule per bambini nella prima infanzia, come pure gli alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, sono attualmente stabiliti tenori massimi di IPA per i prodotti come immessi sul mercato senza distinzioni in termini di forma fisica del prodotto. È pertanto opportuno chiarire che tali tenori massimi si riferiscono ai prodotti pronti per l'uso (immessi sul mercato come tali o ricostituiti secondo le istruzioni del fabbricante).
(16) Per quanto riguarda la melammina, il Codex alimentarius ha adottato un tenore massimo, oltre che per le formule in polvere per lattanti, anche per le formule allo stato liquido per lattanti, tenore massimo che è stato accettato dall'Unione. È pertanto opportuno applicare di conseguenza tale tenore massimo di melammina alle formule per lattanti e alle formule di proseguimento.
(17) È pertanto opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1881/2006.
(18) Nello stabilire nuovi limiti massimi per i contaminanti negli alimenti la Commissione prevede, se del caso, misure transitorie che consentano agli operatori economici di prepararsi all'applicazione delle nuove norme. Al fine di garantire una transizione agevole dal regolamento (CE) n. 1881/2006 al presente regolamento è opportuno mantenere le misure transitorie relative ai limiti massimi riprese nel presente regolamento che sono ancora pertinenti.
(19) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
a) «alimento»: un alimento quale definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio;
b) «operatore del settore alimentare»: un operatore del settore alimentare quale definito all'articolo 3, punto 3), del regolamento (CE) n. 178/2002;
c) «immissione sul mercato»: l'immissione sul mercato quale definita all'articolo 3, punto 8), del regolamento (CE) n. 178/2002;
d) «consumatore finale»: un consumatore finale quale definito all'articolo 3, punto 18), del regolamento (CE) n. 178/2002;
e) «trasformazione»: il trattamento quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
f) «prodotti non trasformati»: i prodotti non trasformati quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (CE) n. 852/2004; e
g) «prodotti trasformati»: i prodotti trasformati quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera o), del regolamento (CE) n. 852/2004.
Articolo 2
Norme generali
1. Gli alimenti di cui all'allegato I non sono immessi sul mercato e non sono impiegati come materie prime negli alimenti o come ingredienti di alimenti qualora contengano un contaminante in una quantità superiore al tenore massimo stabilito nel medesimo allegato.
2. Gli alimenti che rispettano i tenori massimi stabiliti nell'allegato I non sono miscelati con alimenti in cui tali tenori massimi siano superati.
3. I tenori massimi stabiliti nell'allegato I si applicano agli alimenti come immessi sul mercato e alla parte commestibile degli alimenti in questione, salvo quanto diversamente indicato nel medesimo allegato.
4. Nei sistemi in cui la produzione e la trasformazione dei cereali sono integrate in modo che tutti i lotti entranti siano puliti, selezionati e trasformati nello stesso stabilimento, i tenori massimi si applicano ai cereali non trasformati nella fase della catena di produzione precedente la prima trasformazione.
Articolo 3
Alimenti essiccati, diluiti, trasformati e composti
1. Qualora nell'allegato I non siano stabiliti tenori massimi specifici a livello di Unione per gli alimenti essiccati, diluiti, trasformati o composti (vale a dire costituiti da più di un ingrediente), nell'applicare a tali alimenti i pertinenti tenori massimi di cui al medesimo allegato si tiene conto degli aspetti seguenti:
a) modifiche della concentrazione del contaminante causate dai processi di essiccazione o di diluizione;
b) modifiche della concentrazione del contaminante causate dalla trasformazione;
c) le proporzioni relative degli ingredienti nel prodotto;
d) il limite analitico di quantificazione.
2. Qualora l'autorità competente effettui un controllo ufficiale, l'operatore del settore alimentare fornisce e giustifica i fattori specifici di concentrazione, diluizione o trasformazione relativi alle operazioni di essiccazione, diluizione o trasformazione in questione, o i fattori specifici di concentrazione, diluizione o trasformazione per gli alimenti essiccati, diluiti, trasformati o composti in questione, come pure la proporzione degli ingredienti impiegati per le operazioni di miscelazione in questione.
Qualora l'operatore del settore alimentare non fornisca il fattore di concentrazione, diluizione o trasformazione necessario o qualora l'autorità competente ritenga tale fattore inidoneo alla luce della giustificazione, è l'autorità competente stessa a definire il fattore in base alle informazioni disponibili, perseguendo nel contempo l'obiettivo della massima tutela della salute pubblica.
3. Qualora nell'allegato I non siano stabiliti tenori massimi specifici a livello di Unione per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, per tali alimenti gli Stati membri possono prevedere tenori massimi più rigorosi.
Articolo 4
Divieto di detossificazione
Gli alimenti contenenti contaminanti di cui all'allegato I non possono essere sottoposti a detossificazione mediante trattamenti chimici.
Articolo 5
Alimenti da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima dell'immissione sul mercato per il consumatore finale o per l'impiego come ingredienti alimentari
1. Qualora nell'allegato I sia stabilito un tenore massimo per un contaminante specificamente per quanto riguarda alimenti da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima dell'immissione sul mercato per il consumatore finale o per l'impiego come ingredienti alimentari, tali alimenti possono essere immessi sul mercato purché:
a) non siano immessi sul mercato per il consumatore finale o per l'impiego come ingredienti alimentari;
b) siano conformi ai tenori massimi stabiliti nell'allegato I per tale contaminante negli alimenti da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima dell'immissione sul mercato per il consumatore finale o per l'impiego come ingredienti alimentari; e
c) siano etichettati e contrassegnati conformemente al paragrafo 2.
2. L'etichetta di ogni confezione individuale e l'originale del documento di accompagnamento degli alimenti di cui al paragrafo 1, lettera c), ne specificano chiaramente l'impiego e contengono le informazioni seguenti: "Prodotto da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico per ridurre la contaminazione da [nome del contaminante/dei contaminanti] prima dell'immissione sul mercato per il consumatore finale o per l'impiego come ingrediente alimentare".
Il codice identificativo della partita/del lotto è apposto in forma indelebile su ogni confezione individuale della partita e sull'originale del documento di accompagnamento.
3. Gli alimenti da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico per ridurre i livelli di contaminazione non possono essere precedentemente miscelati con alimenti immessi sul mercato per il consumatore finale o con alimenti destinati a essere impiegati come ingredienti alimentari.
4. Gli alimenti che sono stati sottoposti a cernita o ad altro trattamento fisico per ridurre i livelli di contaminazione possono essere immessi sul mercato purché non siano superati i tenori massimi di cui all'allegato I per gli alimenti immessi sul mercato per il consumatore finale o per l'impiego come ingredienti alimentari e il trattamento utilizzato non abbia prodotto altri residui nocivi.
Articolo 6
Disposizioni in materia di etichettatura per le arachidi, gli altri semi oleosi, i prodotti da essi derivati e i cereali
1. L'etichetta di ogni confezione individuale e l'originale del documento di accompagnamento delle arachidi, degli altri semi oleosi, dei prodotti da essi derivati e dei cereali ne specificano chiaramente l'impiego previsto.
Il codice identificativo della partita/del lotto è apposto in forma indelebile su ogni confezione individuale della partita e sull'originale del documento di accompagnamento. L'attività di settore del destinatario della partita indicata sul documento di accompagnamento è compatibile con l'impiego previsto.
2. In assenza di un'informazione chiara attestante che l'impiego previsto non è l'immissione sul mercato come alimenti, i tenori massimi stabiliti nell'allegato I si applicano a tutte le arachidi, a tutti gli altri semi oleosi, a tutti i prodotti da essi derivati e a tutti i cereali immessi sul mercato.
3. L'esenzione delle arachidi e degli altri semi oleosi da sottoporre a pressatura dall'applicazione dei tenori massimi stabiliti nell'allegato I si applica unicamente alle partite:
a) che recano un'etichetta che ne specifica chiaramente l'impiego previsto;
b) che sull'etichetta di ogni confezione individuale e sull'originale del documento di accompagnamento recano le informazioni seguenti: "Prodotto da sottoporre a pressatura per la produzione di olio vegetale raffinato"; e
c) che hanno come destinazione finale un impianto di pressatura.
Articolo 7
Deroghe all'articolo 2
1. In deroga all'articolo 2, la Lettonia, la Finlandia e la Svezia possono autorizzare l'immissione sul rispettivo mercato, per il consumatore finale, entro i limiti dei loro contingenti annui stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, di salmone selvatico (Salmo salar) e dei prodotti da esso derivati provenienti dalla regione baltica con tenori di diossine e/o di policlorobifenili diossina-simili e/o di policlorobifenili non diossina-simili superiori a quelli stabiliti nell'allegato I, punto 4.1.5, purché:
a) sia stato predisposto un sistema in grado di assicurare la piena informazione dei consumatori finali sulle raccomandazioni alimentari nazionali relative alle restrizioni applicabili al consumo di salmone selvatico proveniente dalla regione baltica e di prodotti da esso derivati da parte di gruppi di popolazione identificati come vulnerabili, al fine di evitare possibili rischi per la salute;
b) la Lettonia, la Finlandia e la Svezia continuino ad applicare le misure necessarie per garantire che salmone selvatico e i prodotti da esso derivati che non rispettano le prescrizioni di cui all'allegato I, punto 4.1.5, non siano commercializzati in altri Stati membri;
c) la Lettonia, la Finlandia e la Svezia comunichino ogni anno alla Commissione le misure adottate per informare efficacemente i consumatori finali in merito alle raccomandazioni alimentari e per garantire che il salmone selvatico e i prodotti da esso derivati che non rispettano i tenori massimi non siano commercializzati in altri Stati membri, e forniscano prove dell'efficacia di tali misure.
2. In deroga all'articolo 2, la Finlandia e la Svezia possono autorizzare l'immissione sul rispettivo mercato, entro i limiti dei loro contingenti annui di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013, di aringa selvatica del Baltico di lunghezza superiore a 17 cm (Clupea harengus membras), di salmerino selvatico (Salvelinus spp.), di lampreda di fiume selvatica (Lampetra fluviatilis), di trota selvatica (Salmo trutta) e di prodotti da essi derivati provenienti dalla regione baltica con tenori di diossine e/o di policlorobifenili diossina-simili e/o di policlorobifenili non diossina-simili superiori a quelli stabiliti nell'allegato I, punto 4.1.5, purché:
a) sia stato predisposto sistema in grado di assicurare la piena informazione dei consumatori finali sulle raccomandazioni alimentari relative alle restrizioni applicabili al consumo di aringa selvatica del Baltico di lunghezza superiore a 17 cm, di salmerino selvatico, di lampreda di fiume selvatica e di trota selvatica provenienti dalla regione baltica e di prodotti da essi derivati da parte di gruppi di popolazione identificati come vulnerabili, al fine di evitare possibili rischi per la salute;
b) la Finlandia e la Svezia continuino ad applicare le misure necessarie per garantire che l'aringa selvatica del Baltico di lunghezza superiore a 17 cm, il salmerino selvatico, la lampreda di fiume selvatica, la trota selvatica e i prodotti da essi derivati che non rispettano le prescrizioni di cui all'allegato I, punto 4.1.5, non siano commercializzati in altri Stati membri;
c) la Finlandia e la Svezia comunichino ogni anno alla Commissione le misure adottate per informare efficacemente alcuni gruppi vulnerabili della popolazione in merito alle raccomandazioni alimentari e per garantire che il pesce e i prodotti da esso derivati che non rispettano i tenori massimi non siano commercializzati in altri Stati membri, e forniscano prove dell'efficacia di tali misure.
3. In deroga all'articolo 2, i seguenti Stati membri possono autorizzare l'immissione sul rispettivo mercato, per il consumatore finale, delle seguenti carni e dei seguenti prodotti a base di carne affumicati in modo tradizionale, affumicati all'interno del loro territorio, che abbiano tenori di IPA superiori a quelli stabiliti nell'allegato I, punto 5.1.6, purché tali prodotti non contengano più di 5,0 μg/kg per il benzo(a)pirene e di 30,0 μg/kg per la somma di benzo(a)pirene, benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene e crisene:
a) Irlanda, Croazia, Cipro, Spagna, Polonia e Portogallo: carni e prodotti a base di carne affumicati in modo tradizionale;
b) Lettonia: carni di suino affumicate in modo tradizionale, carni di pollo affumicate a caldo, salsicce affumicate a caldo e carni di selvaggina affumicate a caldo;
c) Slovacchia: carni salate affumicate in modo tradizionale, bacon affumicato in modo tradizionale, salsicce affumicate in modo tradizionale (klobása), dove con «affumicato in modo tradizionale» si intende lo sviluppo di fumo mediante la combustione del legno (ceppi, segatura di legno, trucioli di legno) in un affumicatoio;
d) Finlandia: carni e prodotti a base di carne affumicati a caldo in modo tradizionale;
e) Svezia: carni e prodotti a base di carne affumicati sul legno incandescente o altri materiali di origine vegetale.
Tali Stati membri e gli operatori del settore alimentare interessati continuano a monitorare la presenza di IPA nelle carni e nei prodotti a base di carne affumicati in modo tradizionale di cui al primo comma e garantiscono l'applicazione di buone pratiche di affumicatura, ove possibile, senza che siano alterate le caratteristiche organolettiche tipiche di tali prodotti.
4. In deroga all'articolo 2, i seguenti Stati membri possono autorizzare l'immissione sul rispettivo mercato, per il consumatore finale, dei seguenti pesci e prodotti della pesca affumicati in modo tradizionale, affumicati all'interno del loro territorio, che abbiano tenori di IPA superiori a quelli stabiliti nell'allegato I, punto 5.1.7, purché tali prodotti affumicati non contengano più di 5,0 μg/kg per il benzo(a)pirene e di 30,0 μg/kg per la somma di benzo(a)pirene, benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene e crisene:
a) Lettonia: pesce affumicato a caldo in modo tradizionale;
b) Finlandia: pesci di piccola taglia e prodotti della pesca a base di pesci di piccola taglia affumicati a caldo in modo tradizionale;
c) Svezia: pesce e prodotti della pesca affumicati sul legno incandescente o altri materiali di origine vegetale.
Tali Stati membri e gli operatori del settore alimentare interessati continuano a monitorare la presenza di IPA nel pesce e nei prodotti della pesca affumicati in modo tradizionale di cui al primo comma e garantiscono l'applicazione di buone pratiche di affumicatura, ove possibile, senza che siano alterate le caratteristiche organolettiche tipiche di tali prodotti.
Articolo 8
Monitoraggio e comunicazione
1. Entro il 1° luglio 2023 gli Stati membri e le parti interessate comunicano alla Commissione i risultati delle indagini intraprese e i progressi compiuti nell'applicazione delle misure preventive volte a evitare la contaminazione da sclerozi della Claviceps spp. e da alcaloidi della Claviceps spp. nella segale e nei prodotti di macinazione della segale, come pure da alcaloidi della Claviceps spp. nei prodotti di macinazione dei chicchi di orzo, frumento, spelta e avena.
Gli Stati membri e le parti interessate comunicano annualmente all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «Autorità») i dati di occorrenza sugli sclerozi della Claviceps spp. e sugli alcaloidi della Claviceps spp. nella segale e nei prodotti di macinazione della segale, come pure sugli alcaloidi della Claviceps spp. nei prodotti di macinazione dei chicchi di orzo, frumento, spelta e avena.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, quando richiesto, le indagini intraprese e le fonti pertinenti individuate a seguito delle raccomandazioni della Commissione relative al monitoraggio della presenza di contaminanti negli alimenti, come pure i progressi compiuti nell'applicazione delle misure preventive volte a evitare la contaminazione.
3. Gli Stati membri comunicano all'Autorità i dati di occorrenza da essi raccolti sui contaminanti diversi da quelli di cui al paragrafo 1. Gli operatori del settore alimentare e le altre parti interessate possono comunicare tali dati di occorrenza all'Autorità.
4. Gli Stati membri, gli operatori del settore alimentare e le altre parti interessate forniscono all'Autorità i dati di occorrenza conformemente agli obblighi di comunicazione dell'Autorità.
5. Gli Stati membri e le parti interessate comunicano alla Commissione, entro il 1o gennaio 2028, i risultati delle indagini intraprese e i progressi compiuti nell'applicazione delle misure preventive volte a ridurre la contaminazione da tossine T-2 e HT-2 nell'avena e nei prodotti a base di avena.
Gli Stati membri e le parti interessate comunicano periodicamente all'Autorità i dati di occorrenza sulle tossine T-2 e HT-2 nell'avena e nei prodotti a base di avena.
Articolo 9
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 1881/2006 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.
Articolo 10
Misure transitorie
1. Gli alimenti che sono stati legalmente immessi sul mercato anteriormente alle date di cui alle lettere da a) a q) possono rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza:
a) 19 settembre 2021 per quanto riguarda i tenori massimi di alcaloidi tropanici negli alimenti per la prima infanzia e negli alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia contenenti granturco o relativi prodotti derivati di cui all'allegato I, punto 2.2.1;
b) 1° gennaio 2022 per quanto riguarda i tenori massimi di sclerozi della Claviceps spp e di alcaloidi della Claviceps spp. di cui all'allegato I, punto 1.8;
c) 3 maggio 2022 per quanto riguarda i tenori massimi di mercurio di cui all'allegato I, punto 3.3;
d) 1° luglio 2022 per quanto riguarda i tenori massimi di alcaloidi oppiacei di cui all'allegato I, punto 2.5;
e) 1° settembre 2022 per quanto riguarda i tenori massimi di alcaloidi tropanici di cui all'allegato I, punti da 2.2.2 a 2.2.9;
f) 1° gennaio 2023 per quanto riguarda i tenori massimi di ocratossina A di cui all'allegato I, punto 1.2;
g) 1° gennaio 2023 per quanto riguarda i tenori massimi di acido cianidrico di cui all'allegato I, punto 2.3;
h) 1° gennaio 2023 per quanto riguarda i tenori massimi della somma di Δ9-THC e Δ9-THCA di cui all'allegato I, punto 2.6;
i) 1° gennaio 2023 per quanto riguarda i tenori massimi della somma di diossine e della somma di diossine e policlorobifenili diossina-simili di cui all'allegato I, punti 4.1.1, 4.1.2, 4.1.11 e 4.1.12;
j) 1° gennaio 2023 per quanto riguarda i tenori massimi della somma di sostanze perfluoroalchiliche di cui all'allegato I, punto 4.2;
k) 26 marzo 2023 per quanto riguarda i tenori massimi di arsenico di cui all'allegato I, punto 3.4;
l) 1 luglio 2024 per quanto riguarda i tenori massimi di alcaloidi della Claviceps spp. di cui all’allegato I, punto 1.8.2.1;
m) 1 luglio 2025 per quanto riguarda i tenori massimi di sclerozi della Claviceps spp. di cui all’allegato I, punto 1.8.1.2;
n) 1 luglio 2028 per quanto riguarda i tenori massimi di alcaloidi della Claviceps spp. di cui all’allegato I, punti 1.8.2.1 bis e 1.8.2.3;
o) 1° luglio 2025 per quanto riguarda i tenori massimi di nichel di cui all’allegato I, voce 3.6, ad eccezione dei tenori massimi di nichel di cui all’allegato I, punti da 3.6.11.1 a 3.6.11.5;
p) 1° luglio 2026 per quanto riguarda i tenori massimi di nichel di cui all’allegato I, punti da 3.6.11.1 a 3.6.11.5;
q) 8 ottobre 2025 per quanto riguarda i tenori massimi di arsenico inorganico di cui all’allegato I, punti 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7 e 3.4.8.
2. Gli alimenti che sono stati legalmente immessi sul mercato prima del 1° luglio 2022 possono rimanere sul mercato fino al 31 dicembre 2023 per quanto riguarda i tenori massimi di alcaloidi pirrolizidinici di cui all'allegato I, punto 2.4.
3. L'onere della prova della data dell'immissione legale dei prodotti sul mercato incombe all'operatore del settore alimentare.
Articolo 11
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO I - Tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti
Per l'Allegato I si rinvia alla versione consolidata al 1° luglio 2025 riportata in Eurlex.
Per le successive modifiche si vedano i seguenti Regolamenti: n. 2025/1891.
ALLEGATO II
Tavola di concordanza di cui all'articolo 9
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Regolamento (CE) n. 1881/2006 |
Presente regolamento |
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Articolo 1 |
Articolo 2 |
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Articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3 |
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Articolo 2, paragrafo 4 |
Articolo 3, paragrafo 3 |
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Articolo 3, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 2, paragrafi 1 e 2 |
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Articolo 3, paragrafo 3 |
Articolo 5, paragrafo 3 |
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Articolo 3, paragrafo 4 |
Articolo 4 |
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Articolo 4 |
Articolo 5 |
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Articolo 5 |
Articolo 6 |
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Articolo 6 |
Allegato I, punti 6.1.3.1, 6.1.3.3 e 6.1.4.1 |
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Articolo 7 |
Articolo 7 |
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Articolo 8 |
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Articolo 9 |
Articolo 8 |
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Articolo 10 |
Articolo 9 |
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Articolo 11 |
Articolo 10 |
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Articolo 12 |
Articolo 11 |
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Allegato |
Allegato I |