Viticoltura - Installazione impianto fotovoltaico a copertura di una pergola già esistente ed autorizzata che insiste non su di un’area pertinenziale, ma su un’area agricola, destinata a vigneto per le cogenti prescrizioni contenute nel piano paesaggistico comunale - Esclusione degli estremi della pertinenzialità e dell’arredo urbano, venendo in esame un mero manufatto agricolo destinato a scopi agricoli - Non applicabilità della disciplina sugli interventi edilizi liberi di cui all’art. 71, comma 1, della LPTP - Domanda per permesso di costruire - Impugnazione.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 240 del 2022, proposto da
Johanna Schweigkofler, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Mazzei e Laura Polonioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Bolzano, via della Mendola, n. 24;
contro
Comune di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gudrun Agostini, Alessandra Merini e Bianca Maria Giudiceandrea, con domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura comunale in Bolzano, vicolo Gumer, 7;
nei confronti
Paul Troger, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del permesso di costruire n. 2022-190-0, rilasciato dall'Assessore all'Urbanistica del Comune di Bolzano in codice pratica SUAP: TRGPLA59M27A952Z-26052022-1145, avente ad oggetto: “manutenzione straordinaria (lett. b, art. 62 l.p. n. 9/2018) ad oggetto: installazione impianto fotovoltaico da eseguirsi all'interno dell'area insediabile nella seguente zona del Piano Comunale Territorio e Paesaggio/Piano Urbanistico comunale di Bolzano, zona di verde agricolo, dati catastali p.ed. 5021 C.C. Gries, ubicazione via Eisenkeller n. 9/A” (doc. 1 della ricorrente),
nonché di ogni ulteriore eventuale atto presupposto, connesso, collegato, infra-procedimentale e conseguente, in particolare della presupposta ed ivi richiamata non conosciuta 2) proposta di accoglimento (art. 76, comma 4 della l.p. n. 9/2018) del Responsabile del Procedimento del 14.09.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2023 il consigliere Fabrizio Cavallar e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
(Salva diversa specificazione, i documenti citati nella presente sentenza sono quelli prodotti in giudizio dalla ricorrente).
1. La ricorrente è proprietaria tavolare della p.ed. 4622 e delle pp.ff. 1133/6, 1133/1 e 1133/4 in C.C. Gries, che, unitamente alla p.ed. 3838 e alle pp.ff. 3283/5, 3913 e 3915 in C.C. Appiano, costituiscono un maso chiuso, sede dell’omonima azienda agricola (cfr. doc. 2). Tutte le particelle, che si trovano in C.C. Gries, sono destinate tavolarmente a “vigna”.
2. La p.ed. 4622 ad uso abitazione e le pp.ff. 1133/6, 1133/1 e 1133/4 destinate a vigneto sono inserite urbanisticamente in zona di verde agricolo e di tutela paesaggistica e sono soggette alla Tutela degli Insiemi ai sensi del vigente P.U.C. di Bolzano, appartenendo al c.d. “cuneo verde di Gries” (cfr. scheda n. 57 della Tutela degli Insiemi sub doc. 3).
3. Il maso chiuso della ricorrente è antistante all’area di proprietà del controinteressato, catastalmente contraddistinta sub p.ed. 5021 e 5003 C.C. Gries, anch’essa urbanisticamente inserita nella medesima zona di verde agricolo e di tutela paesaggistica nonché di Tutela degli Insiemi, essendo separata dalla proprietà della ricorrente soltanto dalla ivi esistente strada consortile di via Eisenkeller (cfr. estratto catastale p.ed. 5021 e 5003 C.C. Gries sub doc. 4).
4. In data 1 giugno 2022, il controinteressato presentava al Comune di Bolzano tramite SUAP una domanda di permesso di costruire per un intervento di ristrutturazione ai sensi della lett. d), dell’art. 62, della l.p. n. 9/2018, per l’installazione di un impianto fotovoltaico a copertura di una pergola già esistente ed autorizzata sull’area sub p.ed. 5021, C.C. Gries, di sua proprietà (cfr. doc. 5).
5. In data 29.7.2022 il Comune di Bolzano comunicava al controinteressato i motivi ostativi all’accoglimento della suddetta domanda di permesso di costruire (cfr.doc. n. 4 del Comune), poiché l’impianto fotovoltaico avrebbe ricoperto l’intera superficie della pergola, andando così a costituire una vera e propria tettoia (cfr. primo progetto del 22.5.2022 sub doc. 6).
6. In data 26.8.2022 il controinteressato prendeva posizione sulla comunicazione dei motivi ostativi osservando che: “als Hintergrund für die Bedeckung der Pergola mit Photovoltaikepaneelen führen sie an, dass die geplante Anlage die gesamte Oberfläche der Pergola bedeckt und somit eine Überdachung bilden würde. Dies nehme ich natürlich zur Kenntnis. Zugleich möchte ich einen Variantenvorschlag bzw. neuen Vorschlag vorbringen. Gestützt auf Artikel 2, Abs. 1 des Landesgesetzes für Raum und Landschaft; gestützt auf Artikel 2 des DLH Nr. 13 vom 8.4.2020, gestützt auf die geltende Rechtsprechung zum speziellen Thema “Pergole/PV Anlage” wonach Pergole auch Solarpaneele tragen können unter der Bedingung, dass daraus kein regelrechtes, geschlossenes Dach entsteht sondern, dass sia in ogni caso garantita la permeabilità ovvero il passaggio di luce e dell’acqua, sowie unter der Voraussetzung, dass die widmungsgemäße Nutzung der Bauten nicht beeinträchtigt wird, werde ich durch Herr geom. Alexander Pichler ein entsprechendes Varianteprojekt zur Überprüfung vorlegen” (cfr. doc. 7).
7. Il controinteressato, quindi, presentava in data 29.8.2022 una variante al progetto, prevedendo, per la copertura fotovoltaica, l’installazione di 18 pannelli fotovoltaici in file distanziate tra di loro di 10 cm e la variazione in tal modo della superficie occupata dalla copertura della pergola esistente. Difatti la copertura della pergola esistente occupava una superficie di 24,85 mq, mentre i pannelli fotovoltaici previsti nel progetto in variante comportavano un aumento della superficie occupata dalla copertura della pergola sino a mq 36,93 (cfr. progetto in variante approvato del 29.8.2022 sub doc. 8).
9. Il progetto in variante veniva quindi approvato dal Comune di Bolzano (cfr. doc. 1), che, qualificandolo come intervento di manutenzione straordinaria (lett. b, art. 62, LP n. 9/2018), riteneva così di accogliere le osservazioni del controinteressato sull’ammissibilità dell’installazione di un impianto fotovoltaico su una pergola, laddove i pannelli fotovoltaici avessero consentito il passaggio della luce e dell’acqua.
10. La ricorrente, ritenendosi lesa dall’approvazione di tale progetto, sia dal punto di vista urbanistico-edilizio, che paesaggistico, ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi:
11. Primo motivo di ricorso. Violazione dell’art. 76, comma 4 della l.p. n. 9/2018. Violazione e falsa applicazione del Regolamento edilizio del Comune di Bolzano ed in particolare dell’art. 21. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 4 del Decreto del Presidente della Provincia di Bolzano n. 13 dd. 8.4.2020. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 62, lett. e) della l.p. n. 9/2018. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, lett. f, punto 1), del Regolamento edilizio del Comune di Bolzano. Violazione della prescrizione specifica contenuta nei titoli edilizi rispettivamente nn. 206/2005 e 108/2011 rilasciati dal Comune di Bolzano.”.
12. Parte ricorrente ritiene violato l’art. 76, comma 4, della L.P. n. 9/2018 (d’ora in poi abbreviata in LPTP) che prescrive che :“Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, del regolamento edilizio comunale e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, quando tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o gli altri atti di assenso, comunque denominati, prescritti per la realizzazione dell’intervento e da acquisire ai sensi del comma 1, sono o si intendono rilasciati anche con eventuali prescrizioni.”.
13. In questo caso difetterebbe, anzitutto, la conformità con le previsioni del Regolamento edilizio comunale. Il Comune di Bolzano avrebbe omesso di applicare al caso di specie l’art. 21 dello stesso, secondo cui i pergolati devono essere intesi “quali strutture aperte su almeno 2/3 del perimetro e aperti completamente nella parte superiore” (cfr. doc. 14). Il permesso di costruire qui impugnato andrebbe infatti a confliggere con tale norma, in quanto i pannelli fotovoltaici andranno in ogni caso a coprire per intero la parte superiore della pergola, che invece deve rimanere completamente scoperta.
14. Un’ulteriore difformità viene dedotta dal ricorrente in merito all’art. 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 13/2020, disciplinante l’“uso dell’energia da fonti rinnovabili” (cfr. doc. 15). Tale art. 2, rubricato “Impianti all’interno o su costruzioni”, dispone che: “fatte salve le precisazioni e le limitazioni di cui agli articoli seguenti, all’interno o su costruzioni ammesse in base ai piani e alle disposizioni vigenti sono ammissibili impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili indipendentemente dalla destinazione dell’area e da soglie dimensionali, a condizione che la valutazione architettonica, paesaggistica e in materia di tutela dei beni culturali sia positiva e sempre che non ostini prevalenti interessi pubblici e non venga compromesso l’utilizzo di costruzioni corrispondente alla loro destinazione d’uso”.
15. La norma provinciale citata, infatti, si riferisce solo ad impianti all’”interno o su costruzioni”, ma la pergola in parola non sarebbe all’evidenza una “costruzione”, perché, se lo fosse, dovrebbe soggiacere a tutti i parametri urbanistici, compresi gli indici di edificabilità e le distanze tra costruzioni e dal confine. La pergola, infatti, è a ridosso del confine (vedasi il doc. n. 6).
16. Inoltre, la medesima norma provinciale farebbe salve le limitazioni degli articoli successivi ed il successivo art. 4, che riguarda nello specifico i “pannelli fotovoltaici”, ammette la possibilità di installare pannelli solari “esclusivamente su edifici”, mentre la pergola, così come non è una costruzione, a fortiori non potrebbe considerarsi “un edificio”.
17. Il permesso di costruire qui aggredito lederebbe anche i disposti di cui all’art. 62, lett. e) della LPTP. Con questo articolo il legislatore provinciale si sarebbe premurato di specificare quali sono gli interventi di “nuova costruzione”, che comportano una trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio, e avrebbe previsto che tra questi sono comunque compresi anche i “manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte camper, case mobili, imbarcazioni che siano utilizzate come abitazioni, ambienti di lavoro oppure come depositi, magazzini e simili ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee”. Per la ricorrente, i pannelli fotovoltaici installati su un pergolato sono senz’altro idonei a trasformare il manufatto (se anche lo volessimo considerare leggero) in una “costruzione” ai sensi dell’art. 62 della LPTP, come tale rilevante dal punto di vista urbanistico, svolgendo essi una indubbia funzione permanente di copertura. Ciò sarebbe confermato anche dalla circostanza, che, come emergerebbe dalle Tavole di progetto, al di sotto del pergolato è prevista una stazione di ricarica per auto elettriche. Il provvedimento impugnato sarebbe invece intitolato intervento di manutenzione straordinaria ex art. 62, lett. b), della medesima legge urbanistica.
18. Sotto ulteriore aspetto, si profilerebbe anche una violazione dell’art. 4, comma1, lett. f), punto 1), del Regolamento edilizio comunale, che prevede l’obbligatorietà del parere motivato della Commissione Comunale Territorio e Paesaggio nel caso di interventi di nuova costruzione, come sarebbe quello in esame di trasformazione di una pergola in una tettoia con funzione permanente di copertura.
19. Da ultimo, l’autorizzata pergola fotovoltaica lederebbe anche le specifiche prescrizioni assunte dal Comune di Bolzano in occasione del rilascio dei titoli edilizi per la demolizione e ricostruzione, sulle aree di proprietà del controinteressato sub p.ed. 5003 e 5021 C.C. Gries, di un edificio residenziale e, poi, per la sua ristrutturazione, secondo le quali la superficie non edificata avrebbe dovuto essere coltivata a vigneto (vedansi i docc. nn. 9 e 10). Infatti, realizzato l’impianto fotovoltaico a copertura della pergola, non sarebbe più possibile farvi arrampicare i vitigni, né farli crescere sotto il pergolato, la cui funzione quindi non sarebbe più quella di “sostegno” di piante, ma nella sostanza quella di “tettoia”. Il pergolato andrebbe in tal modo a perdere la funzione agricola di elemento di sostegno per la coltivazione della vite, come sarebbe testimoniato dalla presenza delle autovetture ivi parcheggiate e dalla previsione di una stazione di ricarica per auto elettriche (cfr. doc. 8); andando in tal modo a confliggere con il limite dell’immodificabilità dell’uso precedente sancito dalla stessa giurisprudenza addotta dal controinteressato a sostegno della propria variante di progetto (cfr. doc. 7).
20. Secondo motivo di ricorso. ”Violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 13 e 14 della l.p. n.9/2018. Violazione del Piano Paesaggistico del Comune di Bolzano e degli artt. 2, 4, 8, 9 e 13 delle norme di attuazione al Piano paesaggistico del Comune di Bolzano. Violazione e falsa applicazione dell’Allegato A, lett. 6a) e lett. 6b) alla l.p. n.9/2018.”.
21. Per la ricorrente, dalla collocazione in area paesaggistica della contestata pergola fotovoltaica non sarebbe revocabile in dubbio che, per gli interventi nella stessa area, debbano applicarsi gli artt. 11 e 13 nonché 14 della LPTP. Secondo quest’ultimo articolo “le aree e gli immobili soggetti a tutela paesaggistica di cui agli artt. 11, 12 e 13 non possono essere alterati senza l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 65”. Il predetto art. 14 contiene una prescrizione relativa, in quanto è derogato dal successivo art. 66, rubricato “Interventi e attività non soggetti ad autorizzazione paesaggistica”, per il quale:” (1) Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le attività che non alterano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, nonché gli interventi e le attività elencati nell’allegato A alla presente legge.”. Con particolare riguardo ai pannelli fotovoltaici, tale allegato esclude che siano soggetti ad autorizzazione paesaggistica soltanto “l’installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni” (A- 6a) ed inoltre “l’installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza a tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici, ai sensi del regolamento di cui all’art. 29, c. 3” (A- 6b).
22. Nessuna di queste fattispecie sarebbe integrata nel presente caso. Difatti, i pannelli solari previsti sulla pergola non sarebbero a servizio di alcun edificio e sarebbero comunque visibili dalla via Eisenkeller; né si tratterebbe di pannelli solari integrati nella singola copertura ovvero posti in aderenza a tetti di edifici.
23. Terzo motivo di ricorso: “Ulteriore violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 4 delle norme di attuazione al Piano Paesaggistico del Comune di Bolzano. Violazione della Tutela degli Insiemi ed in particolare della scheda n. 57 della deliberazione di Giunta provinciale n. 3477/2007.”.
24. Parte ricorrente deduce che la Tutela degli Insiemi richiederebbe, oltre al rispetto delle specifiche prescrizioni edilizie ed urbanistiche e di vincolo paesaggistico esistenti, anche l’osservanza delle modalità di presentazione dei progetti, che per il c.d. “cuneo verde di Gries” sono riportate nella scheda n. 57. Qui si prevede, in particolare, che, per ogni intervento che superi la categoria a) di cui all’art. 59 della l.p. n. 13/1997 (che ricomprendeva gli interventi di manutenzione ordinaria), “il progetto deve essere corredato, oltre che di adeguata documentazione fotografica e storica, di un rilievo generale della topografia del terreno e/o della preesistenza edilizia e di dettaglio dei particolari interessati, il tutto rappresentato dalla scala idonea”. Ora, il progetto approvato dal Comune di Bolzano con il permesso di costruire impugnato, relativo ad un intervento di manutenzione straordinaria, consterebbe soltanto di tre Tavole progettuali (Tavola 02 – Bestand; Tavola 03 - Projekt e Tavola 04 – Endstand), ma sarebbe privo di documentazione fotografica e storica ed inoltre del rilievo generale della topografia del terreno, documenti che sarebbe stato necessario acquisire per una verifica del rispetto del vincolo della Tutela degli Insiemi, che invece nel caso di specie sarebbero stati del tutto omessi.
25. Il Comune di Bolzano si è costituito in giudizio e si è difeso su ogni motivo di ricorso.
Trattando del primo, ha evidenziato che l’installazione di pannelli fotovoltaici sarebbe considerata dall’art. 71, comma 1, della LPTP tra i casi di edilizia libera, pertanto non sarebbe soggetta ad alcun permesso da parte dell’ente comunale, purché a servizio di edifici situati al di fuori del centro storico, come nel caso in esame.
26. Anche la normativa di settore relativa agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, di cui al D.P.P. n. 13/2020, articoli 2 e 4, non sarebbe stata violata, poiché l’art. 2 consente che dette strutture possano essere realizzate su qualsivoglia costruzione ammessa in base ai piani e alle disposizioni vigenti, indipendentemente dalla destinazione dell’area e da soglie dimensionali, e, all’art. 4, sarebbe espressamente ammessa l’installazione di pannelli fotovoltaici specificatamente anche nel verde agricolo, purché in aderenza al tetto o alle facciate degli immobili.
27. Ancora, ai sensi dell’art. 66, comma 1, della LPTP e del punto 6a) del relativo allegato A, non sarebbe soggetta ad autorizzazione paesaggistica “l’installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni”.
28. Essendo l’intera disciplina di settore improntata all’esigenza di massima agevolazione possibile dell’implementazione delle energie da fonti alternative (sempre più cogente, a fronte delle problematiche connesse con il cambiamento climatico), ammesse anche laddove di norma interventi edilizi sono vietati e/o sottoposti a particolari restrittive condizioni, la relativa normativa andrebbe letta ed interpretata di conseguenza, estendendo i concetti di costruzione e di edificio a qualsiasi manufatto.
29. La giurisprudenza sarebbe inoltre univoca nel ritenere che la nozione di pergolato non venga meno laddove nella parte superiore siano installati dei pannelli fotovoltaici, purché venga garantito il filtraggio di luce ed acqua. La difesa del Comune richiama a tale proposito: T.A.R. Lombardia, sez. II, Brescia, dd. 7 gennaio 2021, n. 29, e Consiglio di Stato, sez. I, 25 giugno 2014, n. 2162.
30. Ancora, il D.P.P. dd. 8 aprile 2020, n. 13, che ammette espressamente all’art. 2 che detti impianti possano essere realizzati su qualsivoglia costruzione ammessa in base ai piani e alle disposizioni vigenti, indipendentemente dalla destinazione dell’area e da soglie dimensionali, dovrebbe ritenersi prevalente rispetto alla norma regolamentare di cui all’art. 21 del Regolamento edilizio comunale.
31. Infine, la coltivazione delle vigne non sarebbe inibita lungo i lati della pergola dalla presenza dei pannelli sul tetto e pertanto detta prescrizione risulterebbe in ogni caso soddisfatta.
35. Difendendosi, poi, dal secondo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione della disciplina paesaggistica, il Comune resistente ha richiamato l’art. 66, comma 1, della LPTP ed il punto 6a) del relativo allegato A, per il quale non sarebbe soggetta ad autorizzazione paesaggistica l’”installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni”. Né l’edificio della ricorrente, né la via Eisenkeller, che rappresenta una strada consortile ed ha di conseguenza come destinatari una limitata platea di utenti, costituirebbero tecnicamente degli “spazi pubblici esterni”.
37. Quanto alle difese sul terzo motivo di ricorso, il Comune ha nuovamente eccepito, che, trattandosi di un intervento libero, non sarebbe stato neppure prescritto il rilascio di un titolo abilitativo da parte del Comune. Pertanto, il signor Troger non sarebbe stato in verità tenuto a presentare alcun progetto in Comune.
38. Con memoria dd. 3.3.2023 parte ricorrente ha replicato alle eccezioni del resistente Comune.
39. In pari data anche il resistente Comune depositava la propria memoria ex art. 73, comma 1, c.p.a., sollevando seri dubbi sull’esistenza stessa dell’interesse a ricorrere della ricorrente Schweigkofler Johanna.
40. Secondo il Comune, infatti, la ricorrente, non trarrebbe alcuna utilità dall’eventuale annullamento del permesso di costruire 2022-190-0, considerato, che, ai sensi dell’art. 71, comma 1, della LPTP, i pannelli solari e fotovoltaici di cui all’allegato C “a servizio di edifici situati al di fuori del centro storico” “sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo edilizio” e che perciò potrebbe comunque conservare a questo titolo il manufatto autorizzato; inoltre, l’intervento proposto presenterebbe caratteri di esiguità tali da escludere reali pregiudizi alla dirimpettaia. Si tratterebbe di una struttura di dimensioni ridotte, di per sé amovibile, non essendone stato modificato l’innesto a terra. Inoltre, la pergola non avrebbe perso la destinazione a coltivazione di vigneto, essendo quest’ultima ammissibile, anche secondo la relazione peritale prodotta da controparte, quantomeno lungo i lati sud ed est, né risulterebbe violata la disciplina del c.d. “cuneo verde di Gries”, non essendo stato costruito ex novo alcun edificio fuori terra.
41. Difetterebbero, perciò, tutti i presupposti affinché l’interesse a ricorrere possa ritenersi integrato, non comportando l’intervento realizzato dal sig. Troger alcun pregiudizio per la ricorrente in termini di aria, luce, aumento del carico urbanistico della zona, deprezzamento del di lei immobile ecc. .
42. In data 15.3.2023 il Comune di Bolzano ha replicato alla memoria del ricorrente.
43. Nella stessa data, 15.3.2023, anche parte ricorrente ha depositato la propria memoria di replica all’eccezione di difetto di interesse sollevata per la prima volta dalla controparte nella propria memoria ex art. 73, comma 1, c.p.a..
44. Ha sostenuto, che, con i motivi del presente ricorso, tra i quali vi è la contestata mancanza del previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per il presente intervento, la signora Schweigkofler ha fatto valere una sua legittima posizione qualificata, di proprietaria confinante di terreni, posti nella medesima zona oggetto di tutela paesaggistica in cui l’intervento edilizio contestato è stato realizzato. Tale posizione qualificata deve considerarsi lesa a causa dell’alterazione, mediante un’attività di trasformazione edilizia, dei caratteri tipici e dei valori agricoli caratterizzanti le aree ove è ubicato il maso chiuso di sua proprietà, ciò che rileverebbe per il suo interesse a ricorrere, anche e non solo con riguardo al profilo del deprezzamento estetico del contesto in cui il maso chiuso si trova.
45. Il maso chiuso della ricorrente sarebbe, infatti, direttamente antistante rispetto all’area ove insiste la nuova “tettoia” al posto della preesistente pergola con vigneto, la quale sarebbe ampiamente visibile da ogni angolo della sua proprietà, come comproverebbe la documentazione fotografica in atti (si veda in particolare la fotografia sub doc. 19), che descrive la “tettoia” e l’antistante cancello di entrata al maso chiuso, e la fotografia sub doc. 21), che riporta la pregressa situazione dei luoghi e la pergola visibile dalla proprietà della ricorrente, individuata con il pallino rosso).
46. Sarebbe orientamento pacifico in giurisprudenza quello per cui, in materia ambientale e paesaggistica, deve escludersi la possibilità di trasporre l’orientamento giurisprudenziale in punto di legittimazione ed interesse ad agire nella materia urbanistico-edilizia, essendo i soggetti, radicati nelle vicinanze di un intervento che può compromettere l’interesse ambientale e paesaggistico, titolari di un interesse qualificato a non vedere alterato il “bene ambiente” ed il “bene paesaggio”, garantiti come bene primario indegradabile dall’art. 9, comma 2, della Costituzione, e dunque, alla tutela di beni di rilevanza costituzionale, che, come ricordato anche dal legislatore provinciale al comma 1, dell’art. 13, della LPTP, sono tutelati anche ai fini della salvaguardia della salute (in questo senso richiama Consiglio di Stato, sez. IV, n. 935/2022 e T.A.R. di Bolzano n. 103/2021).
47. Andrebbe poi in ogni caso contestata anche l’affermazione del Comune per cui l’intervento proposto avrebbe carattere di esiguità. Striderebbe con la documentazione fotografica in atti e con le Tavole di progetto, la descrizione della “tettoia” quale “struttura di dimensione ridotte” e “di per sé amovibile” non essendone stato modificato l’innesto a terra“. In particolare, dalla fotografia riportata a pagina 4 della relazione peritale del dr. agr. Heinrich von Lutterotti (doc. 17) e da quella dimessa sub doc. 19), si evincerebbe che l’intervento rappresenterebbe un’innovazione in senso visivo e paesaggistico, con un evidente impatto su un’area tutelata di verde agricolo, in cui dovrebbero essere mantenuti invece del tutto integri i valori dei luoghi tutelati.
48. Infine, proprio a seguito dell’installazione dei pannelli fotovoltaici, non potrebbe certamente sostenersi la facile amovibilità della tettoia.
49. All’udienza del 5 aprile 2023, sentite le parti, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
DIRITTO
50. L’impugnazione in esame ha ad oggetto il titolo edilizio n. 2022-190-0. Esso costituisce un permesso di costruire rilasciato dall’Assessore all’Urbanistica del Comune di Bolzano in codice pratica SUAP: TRGPLA59M27A952Z-26052022-1145, avente ad oggetto: “manutenzione straordinaria (lett. b, art. 62 l.p. n. 9/2018), installazione impianto fotovoltaico da eseguirsi all’interno dell’area insediabile nella seguente zona del Piano Comunale Territorio e Paesaggio/Piano Urbanistico comunale di Bolzano: zona di verde agricolo, dati catastali p.ed. 5021 C.C. Gries, ubicazione via Eisenkeller n. 9/A” (doc. 1).
51. L’intervento consiste nella copertura di una pergola con pannelli fotovoltaici, di dimensioni non contenute (pari a ca. 36 mq), isolata dall’edificio residenziale sito nelle vicinanze e posta nell’area di verde agricolo destinata a vigneto. Sulla copertura i pannelli fotovoltaici vengono opportunamente distanziati per renderla permeabile all’aria e all’acqua.
52. Prima di scrutinare i motivi di ricorso dedotti dalla ricorrente, è necessario prendere le mosse dalla disamina dell’eccezione preliminare di difetto di interesse sollevata dal resistente Comune.
53. Il Comune resistente, pur riconoscendo la legittimazione a ricorrere da parte della ricorrente, essendone incontestata la vicinitas, eccepisce l’inammissibilità del gravame per la mancata allegazione e dimostrazione di uno specifico pregiudizio che deriverebbe alla ricorrente dai provvedimenti impugnati. Quest’eccezione poggia sui seguenti quattro argomenti:
53.1. La ricorrente non trarrebbe alcuna utilità dall’eventuale annullamento del permesso di costruire 2022-190-0, considerato, che, ai sensi dell’art. 71, comma 1, della LUP, i pannelli solari e fotovoltaici di cui all’allegato C), “a servizio di edifici situati al di fuori del centro storico”, “sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo edilizio”. In caso di annullamento, pertanto, il controinteressato potrebbe continuare a conservare il proprio manufatto, considerato legalmente esistente come frutto di un intervento di edilizia libera;
53.2. Inoltre, l’intervento proposto presenterebbe caratteri di esiguità, tali da escludere reali pregiudizi alla dirimpettaia. Si tratterebbe di una struttura di dimensioni ridotte, costituita da un pergolato (del quale sarebbe peraltro garantita anche la permeabilità), di per sé amovibile, non essendone stato modificato l’innesto a terra;
53.3. Inoltre, la pergola non avrebbe perso la destinazione a coltivazione di vigneto, essendo quest’ultima ammissibile, anche secondo la relazione peritale prodotta dalla ricorrente, quantomeno lungo i lati sud ed est; nè risulterebbe violata la disciplina del c.d. “cuneo verde di Gries”, non essendo stato costruito ex novo alcun edificio fuori terra.
53.4. Difetterebbero, perciò, tutti i presupposti affinché l’interesse a ricorrere possa ritenersi integrato, non comportando l’intervento realizzato dal controinteressato alcun pregiudizio per la ricorrente in termini di aria, luce, aumento del carico urbanistico della zona, deprezzamento del di lei immobile ecc..
54. Ad avviso del Collegio, nel caso di specie, sussiste sia la legittimazione attiva, sia l’interesse al ricorso della signora Johanna Schweigkofler, per le seguenti ragioni:
54.1. Risulta errato sostenere che la ricorrente non trarrebbe alcuna utilità dall’eventuale annullamento del permesso di costruire 2022-190-0.
È pur vero che, ai sensi dell’art. 71, comma 1, della LPTP, i pannelli solari e fotovoltaici di cui all’allegato C “a servizio di edifici situati al di fuori del centro storico” “sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo edilizio”. Nella fattispecie in esame, però, i pannelli fotovoltaici non vengono installati sopra un edificio. Essi vengono posizionati su una mera pergola, ossia su di un’impalcatura a sostegno di viti o di altre piante rampicanti, costituita da due file di montanti verticali riuniti superiormente da elementi orizzontali, ad altezza dal suolo tale da consentire il passaggio di persone. Si tratta di un intervento sussumibile nella recente nozione di “agrivoltaico”, che rappresenta un sistema costituito da un impianto fotovoltaico posizionato su un terreno che viene utilizzato allo stesso tempo per attività agricole. Nel nostro caso, l’impianto fotovoltaico viene posizionato su una pergola destinata a vigneto, secondo le argomentazioni dello stesso Comune. Non si discorre perciò di un pergolato, né ai sensi del Regolamento edilizio del Comune di Bolzano, né ai sensi dell’allegato C), all’art. 71, comma 1, della LPTP, né ai sensi del Glossario di edilizia libera di cui all’art.1, comma 2, del d.lgs. n. 222/2016.
54.1.1. Il Regolamento edilizio del Comune di Bolzano, art. 21, comma 2, richiede, infatti, che il “pergolato” costituisca un elemento di arredo esterno ad un edificio, e sia appoggiato ad un edificio, in quanto deve disporre di soli tre lati. Qualora non rispetti tali limiti, ai sensi del successivo comma 5, viene considerato “costruzione” e diviene soggetto ai corrispondenti titoli edilizi.
54.1.2. A sua volta, anche il punto C 8), dell’allegato C), riferito all’art. 71, comma 1, LPTP, è astrattamente idoneo a sussumere il “pergolato” tra le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. L’area di cui si discute, invece, non costituisce un’area ludico-pertinenziale ma è un’area di verde agricolo.
54.1.3. Lo stesso è a dirsi per il “pergolato” di cui alla voce 46, del Glossario dell’edilizia, di cui all’art.1, comma 2, del d.lgs. n. 222/2016, che lo iscrive nelle “Aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza”, purché sia di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo. Nella fattispecie in esame, invece, la pergola de qua non insiste su di un’area pertinenziale, ma su un’area agricola, destinata a vigneto per le cogenti prescrizioni contenute nel piano paesaggistico comunale. Infatti, la concessione edilizia che ha autorizzato la costruzione del vicino fabbricato residenziale del controinteressato ha espressamente previsto di destinare a vigneto le superfici libere dalla costruzione (doc. n. 9). Ne consegue, che non ricorrono gli estremi della pertinenzialità e dell’arredo urbano, venendo in esame un mero manufatto agricolo destinato a scopi agricoli, sì che nessuna delle norme testè riferite può dirsi applicabile. In particolare, non potrà venire in applicazione la disciplina sugli interventi edilizi liberi di cui all’art. 71, comma 1, della LPTP.
54.1.4. Va escluso che sussista un interesse meramente emulativo da parte della ricorrente. Al contrario, sussiste un suo interesse ad ottenere un completo esame, non solo urbanistico-edilizio, ma anche paesaggistico, per la costruzione de qua.
54.2. Inoltre, l’intervento proposto non presenta caratteri di esiguità. Le dimensioni sono infatti ragguardevoli (mq 36,93 secondo il progetto in variante approvato del 29.8.2022 sub doc. 8), e la dedotta amovibilità non rileva al fine di escludere reali pregiudizi alla dirimpettaia: infatti, un impianto fotovoltaico viene rimosso non prima che l’investimento relativo sia stato ripagato.
54.3. In aggiunta, la pergola così trasformata, data la limitata inclinazione dei pannelli, perde gran parte della sua destinazione a coltivazione di vigneto, essendo quest’ultima praticabile, secondo la relazione peritale non contestata dalla resistente, solo lungo i lati sud ed est, venendo così meno i restanti lati e l’intera copertura. In questo modo, risulta violata la disciplina del c.d. “cuneo verde di Gries”, che sottopone la sostituzione di vigneti con altre colture all’autorizzazione paesaggistica da parte del comune, venendo in essere un manufatto fuori terra agrivoltaico con un’evidente preponderanza per la destinazione elettrico-produttiva.
55. La ricorrente lamenta principalmente che l’intervento da realizzare sulla proprietà contermine comprometterebbe l’ambiente e recherebbe pregiudizio al valore paesaggistico dei luoghi, alla relativa amenità e forza identitaria.
55.1. La pergola de qua, infatti, è inserita urbanisticamente in zona di verde agricolo e di tutela paesaggistica ed è soggetta alla Tutela degli Insiemi ai sensi del vigente P.U.C. di Bolzano, appartenendo essa al c.d. “cuneo verde di Gries” (cfr. scheda n. 57 della Tutela degli Insiemi sub doc. 3). Nel caso di specie, le violazioni lamentate dalla ricorrente sono astrattamente idonee a ledere la posizione della proprietaria dei terreni posti nel medesimo contesto ambientale nel quale è progettato l’intervento di cui si tratta, connotato da un pregio paesaggistico di particolare valore.
55.2. Il piano paesaggistico del Comune di Bolzano, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 377/28.1 del 30 aprile 1998, pubblicato sul Bollettino Uff. della Reg. n. 23 del 2.6.1998, ed armonizzato con Decreto dell’Assessore n. 23189 del 2.12.2019, pubblicato sul Bollettino Uff. della Reg. n. 50 del 12.12.2019, all’art. 2, rubricato “Oggetto di tutela”, prevede che :“(1) Gli immobili e le aree di cui agli articoli successivi del titolo II individuati nell’allegato grafico, sono di notevole interesse pubblico e oggetto di tutela paesaggistica ai sensi dell’articolo 11 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9 .”. Il c.d. “cuneo verde di Gries” appartiene all’insieme sub be), Cuneo Verde di Gries (n. 57), ovvero rappresenta un complesso di beni immobili “che presentano un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale “ e compare al successivo art. 4 delle norme di attuazione del piano paesaggistico comunale all’interno del titolo secondo e, come tale, costituisce, ai sensi dell’art. 11 della LPTP, un bene paesaggistico di particolare valore paesaggistico. Lo stesso “cuneo verde” rappresenta, altresì, una zona di tutela paesaggistica ai sensi del successivo art. 8, appartenente sempre al medesimo Titolo secondo, e quindi si identifica, anche a questo titolo, come un “bene paesaggistico di particolare valore paesaggistico”. Così dispone il citato articolo: ”Art. 8 (1) Le zone di tutela paesaggistica, ovvero aree modellate anche dall’intervento dell’uomo, che per la loro bellezza e singolarità paesaggistica, le loro risorse naturali o la loro importanza per la tipica struttura insediativa e agricoltura locale, e per la loro particolare vocazione ricreativa o di protezione nei confronti di altri beni paesaggistici, sono sottoposte a vincolo di tutela allo scopo di conservarne inalterate le funzioni.” Il successivo comma 2, lett. a), punto 1, stabilisce la correlativa misura di tutela: “1) Entro tali aree vige un divieto assoluto di costruzioni ex novo di edifici fuori terra di qualsiasi genere.”. Il punto 3, di tale lett. a), infine, dispone che :“Entro la zona di tutela paesaggistica di Gries - cuneo verde San Maurizio la sostituzione di vigneti con altre colture è sottoposta all’autorizzazione paesaggistica da parte del comune.”. Significativa è anche la Relazione illustrativa al piano paesaggistico, che sul cuneo verde di Gries, fino all'ospedale di Bolzano, così si esprime: “nonostante la crescente edificazione anche questa zona è ancora testimonianza ed esempio del paesaggio culturale dell'antica Bolzano e di Gries. Qui le vigne rivestono ancora un ruolo più importante della coltivazione delle mele; al fine di conservare questo paesaggio culturale tipicamente agricolo situato nella conca di Bolzano è possibile effettuare cambi di coltura solo su autorizzazione del sindaco. Attraverso la sua individuazione come zona di tutela paesaggistica viene controllata l’attività costruttiva.”.
55.3. Il maso chiuso della ricorrente, destinato alla viticoltura, è antistante all’area di proprietà del controinteressato, catastalmente contraddistinta sub p.ed. 5021 e 5003 C.C. Gries, ed è anch’esso urbanisticamente inserito nella medesima zona di verde agricolo e di tutela paesaggistica, essendo separato dalla proprietà della ricorrente soltanto dalla ivi esistente strada consortile di via Eisenkeller (cfr. estratto catastale p.ed. 5021 e 5003 C.C. Gries sub doc. 4).
55.4. Orbene, il manufatto in contestazione è situato all’interno di un paesaggio culturale tipicamente agricolo; di un complesso di beni immobili “ che presentano un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale e costituiscono aree modellate anche dall’intervento dell’uomo, che per la loro bellezza e singolarità paesaggistica, le loro risorse naturali o la loro importanza per la tipica struttura insediativa e agricoltura locale, sono sottoposte a vincolo di tutela allo scopo di conservarne inalterate le funzioni.”
55.5. Il paesaggio in discussione, quindi, non possiede solo un preminente valore estetico, ma anche un valore culturale: trattasi di un paesaggio culturale tipicamente agricolo, plasmato dall’intervento umano, importante per la tipica struttura insediativa e per l’agricoltura locale.
55.6. La LPTP, all’art. 10, dedicato alla “Nozione di paesaggio”, dispone al primo comma, che :(1) Per “paesaggio” si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni, ed al secondo comma che (2) La Provincia riconosce nel paesaggio un bene vulnerabile. Il paesaggio che esprime un’identità è pertanto un bene anche culturale. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, “il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.” Ai sensi dell’art.1, comma 2, del medesimo codice “2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura”.
55.7.Considerando questa ampia nozione di paesaggio il Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 624 del 28 gennaio 2022, ha affermato che “la nozione di paesaggio non è più riconducibile al solo ambiente naturale statico, ma è concepibile quale frutto dell’interazione tra uomo e ambiente, valorizzando anche gli aspetti identitari e culturali, di modo che è pertanto la sintesi dell’azione di fattori naturali, umani e delle loro interrelazioni a contribuire a delineare la nozione, complessa e plurivoca, di “paesaggio”.
55.8. Va inoltre rilavato che, nel presente caso, la ricorrente, titolare di un’azienda vitivinicola insediata in un pregiato territorio che concorre a qualificare la città di Bolzano come città del vino, agisce a tutela di un bene pubblico, che, nel contempo, rappresenta un bene culturale ed identitario di cui essa stessa è partecipe, e che quindi concorre ad arricchire il proprio patrimonio privato, come bene pubblico liberamente fruibile avente valore di affezione privata. La lesione all’identità territoriale della ricorrente, arrecata dall’alterazione di un paesaggio culturale agrario tipico in cui essa risiede e che essa stessa contribuisce a preservare, per la propria memoria e per quella della comunità cui appartiene, corrisponde, perciò, anche ad una lesione personale di natura morale o esistenziale, meritevole di tutela.
55.9. Pertanto, il Collegio intende ribadire il proprio apprezzamento sull’interesse ad agire svolto con la propria sentenza n. 103 del 2021, poiché, come in quella fattispecie, l’interesse fatto valere dalla ricorrente si colloca nel quadro della tutela del paesaggio, caratterizzata da una particolare qualificazione e rilevanza generale del bene protetto (cfr., ad es., anche il regime speciale in materia d’accesso, ex art. 43 D.P.P. 13 gennaio 2020, n. 4), per essere iscritta dall’art. 9 della Costituzione tra i principi fondamentali della Repubblica e assunta a valore primario dell’ordinamento (cfr. ex multis: Corte Costituzionale, 17 novembre 2020, n. 240, 22 luglio 2009, n. 226, 7 novembre 2007, n. 367, 21 dicembre 1985, n. 359 e 27 giugno 1986, n. 151; TRGA 9 maggio 2018, n. 157 e 16 gennaio 2012 n. 18); ragione per cui, le violazioni lamentate dalla ricorrente sono tutte astrattamente idonee a ledere la posizione del proprietario di terreni posti nel medesimo contesto ambientale, caratterizzato da cospicui elementi di bellezza naturale e valore identitario, in un contesto connotato da un pregio paesaggistico di notevole interesse pubblico.
55.10. In conclusione, non è lecito dubitare della sussistenza dell’interesse ad agire della ricorrente. 56. Venendo al merito del gravame proposto dalla signora Johanna Schweigkofler, il Collegio ritiene doveroso seguire l’ordine delle censure proposto.
57. 1. Primo motivo di ricorso.
58. Questo motivo di ricorso solleva una molteplicità di censure tutte riguardanti violazioni della disciplina urbanistico-edilizia.
Il motivo è fondato.
58.1. Sussiste la violazione dell’art. 76, comma 4, della L.P. n. 9/2018 che prescrive che : “ Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, del regolamento edilizio comunale e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, quando tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o gli altri atti di assenso, comunque denominati, prescritti per la realizzazione dell’intervento e da acquisire ai sensi del comma 1, sono o si intendono rilasciati anche con eventuali prescrizioni.”.
58.1.1. In questo caso difetta la conformità con le previsioni del Regolamento edilizio comunale. Il Comune di Bolzano ha omesso di applicare al caso di specie l’art. 21 dello stesso, rubricato “Interventi liberi”, secondo cui i pergolati devono essere intesi “quali strutture aperte su almeno 2/3 del perimetro e aperti completamente nella parte superiore” (cfr. doc. 14). Il permesso di costruire qui impugnato confligge con tale norma, in quanto i pannelli fotovoltaici andranno in ogni caso a coprire per intero la parte superiore della pergola, che invece deve rimanere completamente scoperta e pertanto viola il comma 5 del suddetto art. 21, per il quale “Oltre i limiti indicati tali interventi sono considerati come “costruzioni” e soggetti anche ai corrispondenti titoli edilizi della L.P. n. 9/2018.”.
58.1.2. Sussiste anche la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del Decreto del Presidente della Provincia di Bolzano n. 13 dd. 8.4.2020 che, riguardando nello specifico i “pannelli fotovoltaici”, ammette la possibilità di installare pannelli solari “esclusivamente su edifici”, mentre la pergola, se costituisce una “costruzione” ai sensi del citato regolamento edilizio comunale, non è “un edificio”, né in termini edilizi, né in termini letterali; né si tratta di pannelli solari integrati nella singola copertura ovvero posti in aderenza a tetti di edifici, per la medesima ragione: una pergola non è un edificio, come verrà diffusamente argomentato trattando il secondo motivo di ricorso.
58.1.3. Il permesso di costruire qui aggredito lede anche i disposti di cui all’art. 62, lett. e) della LPTP. Con questo articolo il legislatore provinciale ha specificato quali sono gli interventi di “nuova costruzione” che comportano una trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio, e ha previsto che tra questi sono comunque compresi anche i “manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte camper, case mobili, imbarcazioni che siano utilizzate come abitazioni, ambienti di lavoro oppure come depositi, magazzini e simili ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee”. Ora, i pannelli fotovoltaici installati su un pergolato sono senz’altro idonei a trasformare un manufatto agricolo in una “costruzione” ai sensi dell’art. 62 della LPTP, come tale rilevante dal punto di vista urbanistico, svolgendo essi un’indubbia funzione permanente di copertura a scopo di produzione elettrica per alimentare una sottostante stazione di ricarica per auto elettriche.
58.1.4. Ne consegue che risulta fondata anche la dedotta violazione dell’art. 4, comma 1, lett. f), punto 1), del Regolamento edilizio comunale, che prevede l’obbligatorietà del parere motivato della Commissione Comunale Territorio e Paesaggio nel caso di interventi di “nuova costruzione”, come quello in esame.
58.1.5. Infondata risulta invece la dedotta violazione della prescrizione specifica contenuta nei titoli edilizi rispettivamente n. 206/2005 e n. 108/2011 rilasciati dal Comune di Bolzano, in quanto si tratta di un’attività autorizzata dal Comune di Bolzano. Le prescrizioni de quibus hanno infatti per destinatario solo il titolare del titolo edilizio.
59. Secondo motivo di ricorso.
60. Il motivo risulta fondato già per quanto in precedenza dedotto in merito all’esistenza di un interesse ad agire in capo alla ricorrente. Infatti, poiché il permesso di costruire in parola è stato rilasciato all’interno di una zona fortemente vincolata, sia quale zona di particolare valore paesaggistico, sia quale “insieme” “cuneo verde di Gries”, senza attivare il previo procedimento di valutazione paesaggistica, il Comune resistente è incorso in un’evidente violazione di legge ed errore di valutazione.
60.1. Infatti, per qualsiasi intervento astrattamente in grado di alterare un bene paesaggistico la LPTP impone la previa valutazione di conformità paesaggistica. L’art. 14 LPTP dispone infatti: “le aree e gli immobili soggetti a tutela paesaggistica di cui agli artt. 11, 12 e 13 non possono essere alterati senza l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 65”. L’area in cui si situa l’intervento in contestazione, per quanto in precedenza accertato, rientra nel campo oggettivo di applicazione di cui all’art. 11 LPTP. Corrisponde al vero che il predetto art. 14 contiene una prescrizione relativa, in quanto è derogato dal successivo art. 66, rubricato “Interventi e attività non soggetti ad autorizzazione paesaggistica”, per il quale: (1) Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le attività che non alterano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, nonché gli interventi e le attività elencati nell’allegato A alla presente legge.”. Tuttavia, con particolare riguardo ai pannelli fotovoltaici, tale allegato esclude che siano soggetti ad autorizzazione paesaggistica soltanto “l’installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni” (A 6a); ed inoltre “l’installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza a tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici, ai sensi del regolamento di cui all’art. 29, c. 3” (A- 6b). Nessuna di queste fattispecie è però integrata nel caso di specie. Difatti, i pannelli solari previsti sulla pergola non sono a servizio di alcun edificio, poiché la pergola non è un edificio, né in termini edilizi, né in termini letterali; né si tratta di pannelli solari integrati nella singola copertura ovvero posti in aderenza a tetti di edifici, per la medesima ragione (una pergola non è un edificio).
60.2. Ha eccepito il resistente Comune, che, essendo l’intera disciplina di settore sull’incentivazione delle rinnovabili, e quindi anche del fotovoltaico, improntata all’esigenza di massima agevolazione possibile dell’implementazione delle energie da fonti alternative (sempre più cogente, a fronte delle problematiche connesse con il cambiamento climatico), ammesse anche laddove di norma interventi edilizi sono vietati e/o sottoposti a particolari restrittive condizioni, la relativa normativa andrebbe letta ed interpretata di conseguenza. Pertanto, la nozione di “edificio” andrebbe estesa sino a ricomprendere qualsiasi manufatto.
60.3. In particolare, poiché l’art. 2 del DPP 8.4.2020, n. 13, si riferirebbe a “costruzioni ammesse in base ai piani e alle disposizioni vigenti …. indipendentemente dalla destinazione dell’area e da soglie dimensionali”, essa avrebbe inteso declinare un concetto di costruzione molto ampio e sostanzialmente onnicomprensivo, riferendosi pertanto ad ogni possibile manufatto. Lo specifico riferimento a qualsivoglia dimensione dell’opera ove installare o su cui collocare gli impianti in questione, e alla irrilevanza della destinazione specifica dell’area, deporrebbe infatti per una interpretazione della nozione di “costruzione” la più ampia possibile. Anche l’aggiunta delle “tettoie” alla previsione dell’art. 4 del D.P.P. n. 13/2020 operata dal D.P.P. n. 1/2023 deporrebbe nel senso di dovervi ricomprendere i manufatti accessori.
60.4. L’eccezione non appare fondata.
60.5. La disciplina di settore, richiamata dalla resistente, è rappresentata a livello locale dal DPP 8.4.2020, n. 13. Il suo art. 4, dedicato esplicitamente anche ai pannelli fotovoltaici, nella versione vigente al momento del rilascio del permesso di costruire di cui è causa così disponeva:
(1) Fatte salve le valutazioni e autorizzazioni previste per l’intervento, i pannelli fotovoltaici e i collettori solari possono essere installati esclusivamente su edifici, rispettando le seguenti prescrizioni:
nei centri storici solo parallelamente e in aderenza al tetto o alle facciate, esclusivamente previa valutazione positiva da parte della commissione di cui all’articolo 68, comma 1, della legge;
nelle zone miste residenziali, nelle zone per attrezzature pubbliche, nelle zone a destinazione particolare, nelle zone di riqualificazione urbanistica e nel verde agricolo solo parallelamente e in aderenza al tetto o alle facciate. La posa inclinata è ammessa solo sui tetti piani e l’altezza di pannelli e collettori non può superare 1,20 m. Fatta eccezione per il verde agricolo, una deroga a tale limitazione è possibile qualora pannelli e collettori non siano visibili dal piano stradale. Qualora la zona per attrezzature pubbliche confini con il centro storico, l’installazione è soggetta al parere positivo della commissione di cui all’articolo 68, comma 1, della legge;
nelle zone produttive, solo parallelamente e in aderenza al tetto o alle facciate, eccetto sui tetti piani e verdi, sui quali la posa inclinata è ammessa senza limitazione.
(2) Sulle serre è vietata l’installazione di pannelli fotovoltaici e di collettori solari. Le aziende ortofloricole che dispongono presso la loro sede di una superficie utile di almeno 5.000 m², di cui almeno 1.000 m² occupati da serre, con almeno la metà delle aree predette nella proprietà dell’azienda, possono installare sulle serre esistenti presso la sede dell’azienda pannelli fotovoltaici nella misura massima di 500 m².(3) È vietata l’installazione di pannelli fotovoltaici e collettori solari su edifici sottoposti a tutela dei beni culturali.”.
Queste disposizioni mostrano inequivocabilmente, che, con la nozione di edificio, il legislatore non ha inteso costruzioni di qualsiasi genere, ma solo costruzioni dotate di un tetto e di facciate, alle quali ha assimilato le serre, che di norma hanno pareti e tetto.
60.6. Questa lettura è confermata anche dalla disciplina provinciale successiva.
Infatti, a seguito dell'art. 1, comma 1, del D.P.P. 9 gennaio 2023, n. 1, l’art. 4 è stato così sostituito: “(1) Fatte salve le valutazioni e autorizzazioni previste per l’intervento e fatto salvo quanto disposto dalle disposizioni dell’allegato A 6) e dell’allegato C 7) della legge, nonché le disposizioni di cui al presente articolo, i pannelli fotovoltaici e i collettori solari possono essere installati esclusivamente su edifici e tettoie.”.
Un tanto perciò conferma che la precedente nozione di edificio non poteva estendersi alle tettoie.
60.7. Un’ ulteriore riprova si rinviene nella disciplina di settore statale.
A livello nazionale l’art. 9 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, coordinato con la legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34, ha sostituito il comma 5 dell’articolo 7 bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”, nel modo seguente:
«5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull’energia elettrica, l’installazione, con qualunque modalità, anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell’allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all’interno dei comprensori sciistici, e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti, sono considerate interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti installati in aree o immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del medesimo codice. In presenza dei vincoli di cui al primo periodo, la realizzazione degli interventi ivi indicati è consentita previo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione competente ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell’installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale».
Pertanto, anche la disciplina statale per “edificio” non intende qualsiasi struttura o manufatto fuori terra, ma rinvia alla definizione di cui alla voce 32, dell’allegato A, al regolamento edilizio-tipo, ossia: “Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.”.
60.8. E non è privo di interesse notare, come, ai sensi della citata disciplina statale, anche qualora l’installazione di pannelli fotovoltaici avvenga su “strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici”, rimane subordinata all’autorizzazione paesaggistica qualora si tratti di impianti installati in aree o immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 42 del 2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141: ossia si tratti di beni paesaggistici di notevole interesse pubblico, tra cui si inscrivono “i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici “ di cui all’art. 136, comma 1, lettera c), che equivale nel presente caso alla zona di tutela paesaggistica di cui all’art. 8 delle norme di attuazione al Piano paesaggistico del Comune di Bolzano, in cui si situa la pergola qui contestata.
60.9. In conclusione, il Collegio ritiene infondata l’eccezione comunale sull’ampio significato da attribuire al termine edificio nella disciplina urbanistico-paesaggistica complessiva sul fotovoltaico.
61. Per tutte le ragioni espresse, assorbita ogni altra censura, il ricorso presentato dalla signora Johanna Schweigkofler è fondato e va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
64. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo,
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati;
- condanna il Comune di Bolzano e il controinteressato non costituito, sig. Paul Troger, al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, liquidate complessivamente in euro 3.000,00 (tremila/00), così suddivisi: 2.000,00 (duemila/00) a carico del Comune di Bolzano, 1.000,00 (mille/00) a carico del sig. Paul Troger; oltre accessori di legge, CPA e IVA (se e in quanto dovuti), nonché alla refusione del contributo unificato se versato, nella medesima proporzione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Lorenza Pantozzi Lerjefors, Presidente
Michele Menestrina, Consigliere
Stephan Beikircher, Consigliere
Fabrizio Cavallar, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
Fabrizio Cavallar
IL PRESIDENTE
Lorenza Pantozzi Lerjefors