Organo: Corte di Cassazione
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Corte di Cassazione
Data provvedimento: 13-04-2023
Numero provvedimento: 15460
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Reato di associazione per delinquere finalizzato alla commissione di delitti di frode in commercio e di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari - Indagine avente ad oggetto diverse irregolarità con riferimento alla vendita dei vini "Primitivo di Manduria DOC", "Montepulciano d'Abruzzo DOC", "Pecorino IGP Terre di Chieti" e "Terre Siciliane Nero d'Avola Rosso IGT" - Sovrapposizione tra associazioni criminali e società commerciali - Esistenza delle esigenze cautelari poste a fondamento della misura interdittiva del divieto di esercitare qualunque attività imprenditoriale e commerciale nel settore agroalimentare.



SENTENZA

(Presidente: dott. Gastone Andreazza - Relatore: dott. Gianni Filippo Reynaud)


 

sul ricorso proposto da:

D.A., nato a (...) il (...);

avverso l'ordinanza del 14/11/2022 del Tribunale di Roma;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

sentita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;

lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.



RITENUTO IN FATTO

 

1. Con ordinanza del 14 novembre 2022, il Tribunale di Roma, accogliendo parzialmente l'appello cautelare proposto da D.A., ha nei suoi confronti annullato l'ordinanza applicativa della misura interdittiva del divieto di esercitare qualunque attività imprenditoriale e commerciale nel settore agroalimentare in relazione ai reati di cui ai capi 2 e 3 della provvisoria imputazione, confermando il provvedimento cautelare con riguardo al reato di associazione per delinquere finalizzato alla commissione di delitti di frode in commercio e di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari di cui al capo 1.

2. Avverso l'ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con il primo motivo, violazione della legge penale e vizio di motivazione per aver la stessa confermato la gravità indiziaria per il residuo reato pur in assenza di prova di un permanente vincolo associativo e dell'individuazione di una struttura organizzativa, fondandosi su risalenti intercettazioni di comunicazioni e omettendo di dare risposta alle doglianze difensive. In particolare, tenendo anche conto dell'ampio lasso temporale intercorso rispetto alle condotte contestate, si sarebbe dovuto escludere lo stabile e attuale asservimento della società Imperial Vini Srl rispetto alla commissione dei delitti fine contestati e, in ogni caso, non sussistevano indizi a sostegno dell'ipotesi accusatoria circa la compartecipazione al sodalizio degli altri quattro co-indagati, così come non erano state spiegate le ragioni per cui il ricorrente poteva essere qualificato come capo o promotore od organizzatore. L'ordinanza, inoltre, appariva contraddittoria rispetto al provvedimento con cui lo stesso tribunale del riesame aveva poco tempo prima, in relazione ai medesimi reati, annullato il decreto di sequestro preventivo delle quote della citata società di proprietà dell'odierno ricorrente e del di lui fratello S. affermando che non era stato dimostrato il durevole asservimento della stessa e del suo patrimonio alla commissione di attività criminose.

3. Con il secondo motivo di ricorso - sollecitandosi anche in questo caso un confronto con la precedente ordinanza emessa in sede di riesame della misura cautelare reale - si lamentano la violazione degli artt. 274, lett. c), 275 e 292 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione, meramente apparente, con riguardo alla ritenuta sussistenza di attuali esigenze cautelari rispetto a fatti risalenti a quattro anni prima. L'esistenza di una molteplicità di controlli che avevano dato esito regolare sull'attività svolta dalla società, contrapposta a sporadici campionamenti fatti oggetto di contestazione, dimostrerebbe l'assenza di attualità del pericolo di reiterazione del reato e la cessazione della permanenza del contestato reato associativo o, comunque, dell'adesione dei soggetti ritenuti partecipi.



CONSIDERATO IN DIRITTO

 

1. Premesso che la contraddittorietà della motivazione va valutata esclusivamente in rapporto al provvedimento impugnato, e non già a provvedimenti diversi, sicché non possono in questa sede esaminarsi i - peraltro, generici - rilievi circa il confronto con l'ordinanza resa in sede di riesame del sequestro, il ricorso non merita accoglimento, essendo il primo motivo nel complesso infondato ed il secondo inammissibile.

2. Quanto al primo motivo, l'ordinanza impugnata, con adeguata motivazione priva di vizi di manifesta illogicità, ha fornito precise risposte alle doglianze difensive sollevate nel giudizio di appello cautelare, doglianze di cui ha dato ampiamente conto (v. pag. da 1 a 10 dell'ordinanza impugnata), senza che il ricorrente precisi quali tra le stesse non siano state oggetto di concreta disamina.

2.1. In particolare, il Tribunale cautelare ha premesso che, secondo quanto ricostruito attraverso la complessiva attività di indagine, la famiglia D., e segnatamente i tre fratelli S., A. e M., con società ai medesimi riconducibili, operavano da anni nel settore dei vini, compiendo sistematicamente numerose irregolarità sin dall'anno 2011, quando l'allora D. Vini S.r.L., rappresentata da D.M., aveva venduto vino spacciato come Primitivo di Manduria DOC, che però non aveva un grado alcolico compatibile con tale denominazione. Nel 2013 le irregolarità avevano riguardato un vino rosso Montepulciano d'Abruzzo DOC 2007, anch'esso risultato contenere un grado alcolico difforme da quello previsto dal disciplinare; nel 2014 l'accertamento aveva riguardato il vino "Pecorino IGP Terre di Chieti"; nel febbraio 2017 il vino Terre Siciliane Nero d'Avola Rosso IGT, immesso sul mercato dalla Imperial Vini S.r.L., all'epoca amministrata dall'odierno ricorrente D.A.. Nel mese di febbraio 2018, veniva sequestrato, presso una rivendita di (...), del vino bianco e del vino rosso appena ceduto dalla Imperial e le relative analisi dimostravano l'aggiunta di zucchero estraneo a quello dell'uva.

Nell'ambito del presente procedimento, venivano poi effettuate numerose intercettazioni e perquisizioni che confermavano l'esistenza di una serie di condotte volte all'adulterazione di vini mediante utilizzo di aromi e sostanze non consentite.

Il Tribunale cautelare ha dato conto di ciò, richiamando numerose conversazioni che si riferiscono a sistematiche attività illecite, durature nel tempo, dirette ad adulterare i vini con l'uso di sostanze la cui utilizzazione non era consentita (pagg. 11 ss. dell'ordinanza impugnata) e realizzando, in tal modo, una serie nutrita di delitti di frode in commercio. Numerose sono state, peraltro, le comunicazioni intercettate in cui i clienti lamentavano acescenza di vini nei fusti o rigonfiamenti dei bag in box. Decisive, poi, sono le conversazioni successive alla perquisizione in azienda, che hanno dato conto, come si evince dal testo del provvedimento impugnato, anche del fatto che le aggiunte di sostanze vietate venivano effettuate nel vino caricato sui cassoni dei furgoni (evenienza oggettivamente confermata dai sequestri eseguiti). Numerose irregolarità sono state inoltre riscontrate su campioni prelevati dai vini venduti dalla società Imperial a vari commercianti al dettaglio dislocati sul territorio nazionale, come riepilogato nella nota della polizia giudiziaria del 22 dicembre 2021 (i cui esiti sono riportati alle pagg. 17 ss. del provvedimento impugnato).

Il Tribunale cautelare, con logica ed adeguata motivazione, ha quindi accertato che le condotte illecite consistevano nell'acquistare vini generici a basso prezzo e spesso di bassa qualità che, opportunamente miscelati tra loro e con l'aggiunta di sostanze non consentite, venivano poi rivenduti, con l'indicazione del vitigno o con richiami a denominazioni d'origine, a prezzi superiori rispetto al loro valore reale e sfruttando indebitamente la reputazione ed il prestigio appunto di vitigni particolari o di denominazioni d'origine blasonate. In altri casi, ai vini bianchi veniva aggiunto caramello (prodotto non ammesso dalla normativa vigente) al fine di intensificarne il colore. Ad alcuni vini commercializzati veniva aggiunto spesso anche Mosto Concentrato Rettificato (MCR), cioè mosto a cui era stata sottratta buona parte dell'acqua, così da incrementarne la concentrazione zuccherina. Tale prodotto veniva utilizzato per realizzare le versioni così dette "morbide" dei vini in catalogo alla Imperial Vini S.r.L. L'ordinanza attesta che, pur essendo l'aggiunta di MCR ai vini consentita, essa richiede tuttavia una serie di adempimenti dal punto di vista amministrativo, quali le registrazioni di dette operazioni (dolcificazioni) nei registri di cantina.

Rispetto alle condotte sopra riassunte è stato quindi ravvisato un robusto quadro indiziario circa la sussistenza dell'ipotizzato reato associativo, sorretto dalle conversazioni intercettate, successive ai primi accessi, le quali coinvolgevano anche diversi dipendenti, consapevoli di quanto si stava compiendo e perciò ritenuti partecipi della societas sceleris (si vedano, ad es., quelle tra R.F. e S.A. del (...) e tra Ra.S. e D.S. del (...)). Si è conseguentemente - e non illogicamente - osservato, riprendendosi quanto riferito dal g.i.p., che l'organizzazione dell'associazione a delinquere coincideva in modo prevalente con la struttura della società, con i suoi uomini e con i relativi mezzi, con gli strumenti, con la logistica e con le attrezzature, e che la reiterazione delle attività, la pervicacia nel delinquere e la prosecuzione delle condotte anche dopo le perquisizioni denotavano un vincolo programmatico volto alla commissione di un numero indeterminato di delitti.

A questo proposito, i giudici cautelari hanno osservato che una società di capitali o di persone, con la sua struttura, la sua organizzazione amministrativa, i suoi amministratori e dipendenti, ciascuno con il suo ruolo, i suoi mezzi e i suoi strumenti nonché con la sua logistica, le sue attrezzature, se piegata anche solo in parte ad ottiche criminali, costituisce certamente quella "struttura organizzativa" - peraltro ben più che rudimentale o minima, ma anzi perfettamente articolata, collaudata ed efficiente - necessaria per configurare un'associazione a delinquere (unitamente al numero minimo delle persone ed al vincolo programmatico indefinito finalizzato a commettere una serie indeterminata di delitti).

2.2. Questi approdi sono contestati dal ricorrente in fatto e in diritto.

Le obiezioni in fatto, anche dirette a fornire una diversa lettura delle intercettazioni e del complessivo materiale cautelare acquisito, in presenza di una congrua motivazione priva di vizi di manifesta illogicità, non sono tuttavia accoglibili in sede di controllo di legittimità, che è volto riscontrare esclusivamente l'esistenza di un logico apparato argomentativo, nella specie ampiamente sussistente, sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (ex multis, Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794 - 01).

Quanto alle obiezioni in diritto, le stesse non sono invece fondate, perché l'esistenza di un'associazione criminale è stata correttamente spiegata in ragione della sovrapposizione, nel caso di specie sussistente, tra l'ente lecito (la società commerciale) e l'ente criminale (l'associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di una serie indeterminata di reati di frode in commercio), dove la coincidenza tra "ente sociale lecito" ed "ente criminale" non deve essere affatto totale, non essendo necessario che si esprima in una coincidenza materiale perfetta riguardo sia alle persone che compongono i rispettivi assetti e sia ai mezzi con i quali possono essere realizzati, secondo i casi, i fini leciti o quelli illeciti, rientranti, questi ultimi, nel programma di delinquenza.

Peraltro, la sovrapposizione o la coincidenza (che, come detto, non deve essere necessariamente totale) tra ente lecito ed ente illecito ha senso nella misura in cui si discuta di strutture che operano, come nel caso in esame, in un preciso contesto temporale, oltre che spaziale, e siano tra loro strettamente connesse attraverso un legame agevolato, appunto, da una concomitanza spazio-temporale e, in tutto o in parte, soggettiva.

Anche la dottrina ammette la sovrapposizione, come in precedenza precisata, tra associazioni criminali e società commerciali, essendo possibile trarre il dato della stabile convergenza di condotte, che dà vita all'elemento strutturale dell'illecito, dalla "costante sinergia" tra più soggetti, ove questa sinergia non trovi una spiegazione logica nei rapporti commerciali o, comunque, si estrinsechi per il perseguimento di fini diversi dalla creazione di un'organizzazione proiettata nel tempo che si faccia portatrice di un progetto criminale condiviso.

Quanto alla giurisprudenza di legittimità, è risalente, ed è stato ripetutamente ribadito, l'insegnamento giusta il quale ai fini della configurabilità di un'associazione per delinquere non si richiede l'apposita creazione di un'organizzazione, sia pure rudimentale, ma è sufficiente l'attivazione di una struttura che può essere anche preesistente all'ideazione criminosa e già dedita a finalità lecita (Sez. 6, n. 10886 del 28/11/2013, dep. 2014, Grasso, Rv. 259493). La configurabilità del reato di associazione per delinquere è stata esclusa allorquando i singoli componenti di un ufficio o di un'organizzazione, con finalità e scopi leciti, pongano in essere attività illecite e manchi del tutto la prova di un collegamento tra tali fatti illeciti e le direttive generali impartite dai responsabili dell'organizzazione stessa (Sez. 6, n. 34489 del 30/01/2013, Casula, Rv. 256122; Sez. 2, n. 5838 del 09/02/1995, Avanzini, Rv. 201516). Ciò porta, viceversa, a ritenere la configurabilità di un sodalizio criminale allorquando i singoli componenti di una società commerciale e, dunque, di un'organizzazione, con finalità e scopi leciti, pongano in essere attività illecite e sussista la prova di un collegamento tra tali fatti illeciti e le direttive generali impartite dai responsabili dell'organizzazione stessa, direttive che, come si evince nel caso in esame dal testo dell'ordinanza impugnata, i germani D. avevano adottato per decenni per affiancare, al fine di procurarsi evidenti ed ingenti profitti, all'attività commerciale lecita un'attività illecita indeterminata, avvalendosi della struttura, dei mezzi e delle persone dipendenti e collaboratrici, consapevoli di aderire a un programma di delinquenza ben rodato e strutturato. Adeguatamente descritto, dunque, è stato anche il ruolo apicale dei tre fratelli D., nel tempo alternatisi nella carica di amministratore delle società con cui i reati venivano commessi.

3. Il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l'esistenza delle esigenze cautelari poste a fondamento della misura interdittiva, è inammissibile per manifesta infondatezza e perché proposto per ragioni non consentite in sede di giudizio di legittimità.

L'ordinanza impugnata (pagg. 20 ss.), con logica ed adeguata motivazione, ha dato conto dell'attualità e della concretezza del pericolo di recidiva, indicando precise acquisizioni processuali, anche relative a fatti recenti, che depongono in tal senso. Il numero dei prelievi effettuati, le perquisizioni disposte e le intercettazioni acquisite sono elementi non illogicamente ritenuti indicativi del fatto che il ricorrente sia stato tra gli artefici principali di una attività illecita professionalmente strutturata e proseguita fino ad epoca recente (il reato associativo è peraltro stato contestato come tuttora permanente).

Su queste basi, il Tribunale cautelare ha pertanto congruamente concluso che l'attività nel settore vinicolo da parte del ricorrente sia stata indubbiamente caratterizzata, nel corso di svariati anni, da pratiche commerciali illecite, con la conseguenza che la misura interdittiva fosse, nel caso di specie, necessaria, adeguata e proporzionata rispetto alle esigenze cautelari e presidio indispensabile per fronteggiare il pericolo di recidiva, desumibile, quanto all'attualità e concretezza di esso, dalla prosecuzione delle attività illecite anche nel corso degli accertamenti investigativi e persino in epoca successiva.

4. Il ricorso, nel complesso infondato, va pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.



P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2023.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2023