Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 21-04-2023
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 21-04-2023
Numero gazzetta: 138

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Toro].

(Comunicazione 21/04/2023, pubblicata in G.U.U.E. 21 aprile 2023, n. C 138)


La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.

 

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Toro»

PDO-ES-A0886-AM05

Data della comunicazione: 2.2.2023

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Miglioramento della formulazione

Descrizione

Nell'indicazione delle categorie di prodotti vitivinicoli tutelati è stato eliminato il riferimento al regolamento (UE) n. 1308/2013, sostituito da un riferimento generico alla normativa dell'Unione europea.

La modifica interessa la sezione 1 del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.

Tale modifica è da considerarsi ordinaria poiché non rientra in nessuno dei tipi di cui dall'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Motivazione

Lo scopo della modifica è evitare di dover intervenire sul disciplinare in caso di modifica del suddetto regolamento.

2.   Aggiunta di nuovi tipi di vino (semisecchi, semidolci e dolci) alla categoria 1 «vino»

Descrizione

Oltre al vino secco, già previsto, sono stati aggiunti i vini semisecchi, semidolci e dolci (a seconda del loro tenore di zucchero) e la relativa descrizione delle caratteristiche analitiche e organolettiche.

La modifica interessa la sezione 2, lettere a) e b), del disciplinare di produzione e la sezione 4 del documento unico.

Tipo di modifica: ORDINARIA (con modifica del documento unico). Detta modifica non rientra in nessuno dei tipi di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. In ultima analisi, le caratteristiche e il profilo descritti nella sezione relativa al legame, derivanti dall'interazione tra i fattori naturali e umani, restano invariati.

Motivazione

L'aggiunta di questi nuovi vini è il risultato della precedente modifica del disciplinare di produzione, consistente nell'inserimento di varietà bianche storiche come il Moscatel de Grano Menudo e l'Albillo Real e nell'introduzione della possibilità di produrre vini monovarietali di Garnacha Tinta. Questi vini venivano già prodotti dalle cantine della zona con uve di vigneti protetti, ma non potevano essere commercializzati con la DOP «Toro».

Dall'analisi di tali vini è scaturito che essi presentano un pronunciato gusto floreale o fruttato e una forte personalità al palato (struttura), tutti elementi legati alle specificità del terreno. Queste caratteristiche sono tipiche dei vini protetti. In ultima analisi, essi mantengono il carattere specifico dei vini protetti dalla DOP «Toro», sebbene attenuato dalla presenza di un più elevato tenore di zucchero.

Analogamente, è necessario definire le caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche di tali vini, almeno per quanto concerne i parametri richiesti dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

3.   Adattamento delle condizioni di produzione del vino (pratiche enologiche: condizioni di produzione) per includere nuovi tipi di vino

Descrizione

Sono escluse dal limite minimo del titolo alcolometrico probabile le uve destinate ai vini semisecchi, semidolci e dolci, che non possono essere utilizzate per altri scopi. È inoltre specificato il metodo di produzione dei vini dolci.

La modifica interessa la sezione 3, lettera b.1), del disciplinare di produzione e la sezione 5.1 del documento unico.

Tipo di modifica: ORDINARIA (con modifica del documento unico): i cambiamenti apportati non implicano un'alterazione delle caratteristiche essenziali del prodotto, il vino DOP «Toro», derivanti dalla convergenza di fattori naturali e umani, in quanto esso conserva il carattere specifico dei vini del territorio, sebbene attenuato dalla presenza di un più elevato tenore di zucchero. Poiché detta modifica non riguarda il legame, si ritiene che essa non rientri in nessuno dei tipi di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Motivazione

Le pratiche enologiche devono essere adattate per tenere conto delle nuove produzioni di vini semisecchi, semidolci e dolci. Queste nuove condizioni sono adattate alla legislazione in vigore e ai gusti del mercato.

4.   Estensione del legame per i vini semisecchi, semidolci e dolci

Descrizione

È stato incluso il riferimento a questi vini nelle sottosezioni b) Dati del prodotto e c) Nesso causale, poiché si tratta di nuovi tipi di vino che necessitano di una descrizione. Tali vini sono prodotti a partire dalle stesse varietà dei vini secchi e conservano il medesimo profilo sensoriale e fisico-chimico di questi ultimi, sebbene attenuato dalla presenza di zucchero.

Contestualmente sono stati corretti i riferimenti alla varietà bianca Malvasía, ora denominata Malvasía Castellana, che è il suo nome completo, anche per evitare possibili confusioni con altre varietà chiamate Malvasía.

La modifica interessa la sezione 7 del disciplinare di produzione e la sezione 8 del documento unico.

Tipo di modifica: ORDINARIA (con modifica del documento unico). È stata completata la formulazione del legame, che tuttavia continua a essere costituito dal medesimo nesso causale e non viene compromesso; la modifica è limitata all'estensione del legame al fine di includere la descrizione delle nuove tipologie di vini e giustificare il nesso causale specifico per tali vini. Pertanto tale modifica non rientra in nessuno dei tipi di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Motivazione

Si tratta di vini prodotti regolarmente nella zona, ma che non venivano commercializzati con la DOP «Toro». Si è reso necessario includere tali vini nel disciplinare poiché si tratta di prodotti di alta qualità che esprimono appieno il carattere autentico dei vini «Toro», arricchito dallo zucchero.

5.   Modifica delle disposizioni relative all’imbottigliamento

Descrizione e motivi

Per il confezionamento devono essere utilizzate esclusivamente bottiglie di vetro, delle quali è specificato il tipo di chiusura.

La modifica interessa la sezione 8, lettera b.2), del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.

Tipo di modifica: ORDINARIA. I cambiamenti apportati non implicano un'alterazione delle caratteristiche essenziali del prodotto, il vino DOP «Toro», derivanti dalla convergenza di fattori naturali e umani. Poiché il legame non viene compromesso, si ritiene che detta modifica non rientri in nessuno dei tipi di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Motivazione

È necessario specificare il tipo di materiale utilizzato per l'imbottigliamento e la chiusura dei recipienti al fine di preservare la qualità e l'immagine dei vini della DOP «Toro», conformemente alle attuali esigenze del mercato dei vini di qualità.

6.   Miglioramento della formulazione delle disposizioni relative all’etichettatura

Descrizione

La modifica è di carattere puramente redazionale e non comporta variazioni delle disposizioni relative all'etichettatura.

Tale modifica interessa la sezione 8, lettera b.3), del disciplinare di produzione e la sezione 9 del documento unico.

Tipo di modifica: ORDINARIA (con modifica del documento unico). Trattandosi di una modifica formale, che non riguarda il contenuto, essa non rientra in nessuno dei tipi di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Motivazione

Miglioramento della formulazione.

7.   Aggiornamento della sezione relativa ai controlli

Descrizione

Sono stati aggiornati i recapiti dell'autorità competente e dell'organismo delegato. È stato altresì eliminato il riferimento al regolamento (UE) n. 1308/2013, sostituito da un riferimento generico alla normativa dell'Unione europea.

La modifica interessa la sezione 9, lettere a) e b.1), del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.

Tipo di modifica: ORDINARIA (senza modifica del documento unico). La modifica non rientra in nessuno dei tipi di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Motivazione

Il Consejo Regulador della DOP «Toro» ha ottenuto l'accreditamento ai sensi della norma ISO/IEC 17065: 2012. In seguito, l'autorità competente, l'Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, gli ha delegato compiti di controllo a norma dell'articolo 116 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Toro

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

    1. Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

1.   Vino - vini bianchi e rosati secchi

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Vini bianchi

Aspetto: colore da giallo pallido a giallo dorato, senza particolato in sospensione. Olfatto: franco, con aromi fruttati e/o floreali e/o erbacei, di intensità da media a medio-elevata. Gusto: scarso volume al palato, persistenza da media a elevata, acidità da media a medio-elevata e rapporto alcol/acidità equilibrato.

Vini bianchi fermentati in botte o con affinamento in botte

Aspetto: colore da giallo pallido a giallo dorato, senza particolato in sospensione. Olfatto: franco, con aromi fruttati e/o floreali e/o erbacei nonché aromi terziari tipici della botte; intensità da media a medio-elevata. Gusto: persistenza da media a elevata, acidità e volume (medio-elevati) al palato, con gli aromi terziari del legno in equilibrio con il vino.

Vini rosati

Aspetto: colore dal rosa pallido al rosa salmone, senza particolato in sospensione. Olfatto: franco, con aromi di frutta fresca (non matura) delle famiglie dei frutti rossi e/o neri, con intensità da media a medio-elevata. Gusto: scarso volume al palato, persistenza da media a elevata, acidità da media a medio-elevata e rapporto alcol/acidità equilibrato.

(*) Se il tenore di zuccheri residui è pari o superiore a 5 grammi/litro, il limite massimo del tenore di anidride solforosa può raggiungere i 250 milligrammi/litro.

(**) In ogni caso, i parametri fisico-chimici previsti in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla normativa dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

11

Acidità totale minima

3,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

18

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

200

2.   Vino - vini rossi secchi

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Vini rossi giovani

Aspetto: colore da rosso amarena a rosso rubino, senza particolato in sospensione. Olfatto: franco, con aromi di frutti rossi e/o neri, di intensità da media a medio-elevata. Gusto: volume al palato da medio a elevato, persistenza da media a medio-elevata e rapporto alcol/acidità equilibrato.

Vini rossi con affinamento in botte (ivi comprese le menzioni Roble, Crianza, Reserva e Gran Reserva)

Aspetto: colore da rosso amarena a rosso mattone, senza particolato in sospensione. Olfatto: franco, con aromi di frutti rossi e/o neri e/o maturi, di intensità media; con in più aromi terziari tipici della botte di intensità da media a medio-elevata, a seconda dell'invecchiamento. Gusto: volume e persistenza da medi a elevati; equilibrio.

(*) In ogni caso, i parametri fisico-chimici previsti in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla normativa dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

12,5

Acidità totale minima

3,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

20

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

150

3.   Vini semisecchi, semidolci e dolci (bianchi, rosati e rossi)

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Vini bianchi: colore da giallo pallido a giallo dorato, senza particolato in sospensione. Sono franchi, con aromi fruttati e/o floreali e/o erbacei, di intensità da media a medio-elevata. Volume al palato: medio (nei vini semisecchi), da medio a medio-elevato (nei vini semidolci) ed elevato (nei vini dolci); persistenza da media a elevata, acidità da media a medio-elevata (nei vini semisecchi e semidolci) e media (nei vini dolci); il rapporto tra alcol e acidità è equilibrato.

Vini rosati: colore dal rosa pallido al rosa salmone, senza particolato in sospensione. Sono franchi, con aromi di frutta fresca (non matura) delle famiglie dei frutti rossi e/o neri, con intensità da media a elevata (nei vini semisecchi) e da media a medio-elevata (nei vini semidolci e dolci). Volume al palato medio (nei vini semisecchi), da medio a medio-elevato (nei vini semidolci) ed elevato (nei vini dolci); persistenza da media a elevata (nei vini semisecchi e dolci) e da media a medio-elevata (nei vini semidolci); acidità da media a medio-elevata (nei vini semisecchi e semidolci) e media (nei vini dolci); il rapporto tra alcol e acidità è equilibrato.

Vini rossi: colore da rosso amarena a rosso rubino, senza particolato in sospensione. All'olfatto sono franchi, con aromi di frutti rossi e/o neri, di intensità da media a medio-elevata (nei vini semisecchi) e media (nei vini semidolci e dolci), con volume al palato da medio a elevato (nei vini semisecchi e semidolci) ed elevato (nei vini dolci); persistenza da media a medio-elevata e rapporto alcol/acidità equilibrato.

(*) In ogni caso, i parametri fisico-chimici previsti in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla normativa dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

9

Acidità totale minima

3,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

18

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

200

5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche specifiche

1   Pratica enologica specifica

— Titolo alcolometrico probabile minimo dell'uva: 10,5 % vol, fatta eccezione per le partite di uve destinate alla produzione di vini semisecchi, semidolci e dolci, per le quali è di 9 % vol. Tali partite non possono essere utilizzate per la produzione di altri tipi di vino.

— Resa massima di estrazione: 72 l per 100 kg di uva.

— I vini dolci sono prodotti conservando una parte degli zuccheri naturali dell'uva, interrompendo la fermentazione alcolica con sistemi autorizzati dalla normativa applicabile, eccetto l'aggiunta di alcol.

2   Restrizioni pertinenti delle pratiche enologiche

I vini bianchi sono prodotti esclusivamente con vitigni a bacca bianca (Malvasía Castellana, Verdejo, Moscatel de Grano Menudo e Albillo Real).

I vini rosati sono prodotti con i vitigni a bacca rossa e bianca autorizzati (principali e secondari).

I vini rossi sono ottenuti esclusivamente dalle varietà Tinta de Toro e Garnacha Tinta e possono essere prodotti unicamente in due tipi: vini rossi con almeno l'85 % di Garnacha Tinta e vini rossi con almeno il 75 % di Tinta de Toro.

3   Pratica colturale

— Densità minima di impianto: 500 ceppi/ha.

— L'allevamento delle viti può essere ad alberello o a spalliera.

— Non sono ammessi impianti misti che non consentano la vendemmia separata in base al vitigno.

5.2.   Rese massime

1. Garnacha Tinta, Malvasía Castellana (Doña Blanca), Verdejo, Albillo Real e Moscatel de Grano Menudo

9 000 chilogrammi di uve per ettaro

2. 64,80 ettolitri per ettaro

3. Tinta de Toro

7 500 chilogrammi di uve per ettaro

4. 54,00 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La zona geografica della DOP «Toro» è situata all'estremità occidentale della regione della Castiglia e León, a sud-est della provincia di Zamora, e include parte delle comarche naturali di Tierra del Vino, Valle del Guareña e Tierra de Toro. Confina con le lande di Tierra del Pan e Tierra de Campos, su una superficie di 62 000 ettari di terreno.

Comprende i seguenti comuni:

provincia di Zamora:

Argujillo, La Bóveda de Toro, Morales de Toro, El Pego, Peleagonzalo, El Piñero, San Miguel de la Ribera, Sanzoles, Toro, Valdefinjas, Venialbo e Villabuena del Puente;

provincia di Valladolid:

San Román de Hornija, Villafranca del Duero e le frazioni di Villaester de Arriba e Villaester de Abajo, che rientrano nel comune di Pedrosa del Rey.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

DOÑA BLANCA - MALVASÍA CASTELLANA

TEMPRANILLO - TINTA DE TORO

VERDEJO

8.   Descrizione del legame/dei legami

Le condizioni climatiche descritte (inverni estremamente rigidi, soleggiamento elevato e temperature estreme), che limitano le rese produttive della vite, e i vari tipi di terreni (franco-sabbiosi a seconda dei vitigni impiantati dal viticoltore, pH neutro, scarsa materia organica e presenza di ammendante organico introdotto dal viticoltore) influiscono sugli aromi, sulla struttura e sul titolo alcolometrico (elevato) dei vini. Analogamente, l'alto contenuto ferroso del suolo, unitamente al sistema di allevamento ad alberello e all'età del vigneto, influisce sull'eccezionale quantità di materia colorante presente nei vini.

Inoltre, nel caso dei vini dolci e semidolci, l'esperienza pluriennale nella produzione di questo tipo di vini nella DOP «Toro» ha testimoniato la capacità di ottenere tali vini nel rispetto dei più elevati standard qualitativi e assicurando il mantenimento del profilo organolettico classico dei vini tradizionali «Toro». Questi vini esprimono appieno il carattere autentico dei vini «Toro», arricchito dallo zucchero.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Quadro giuridico:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare:

confezionamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

il processo di produzione del vino comprende l'imbottigliamento e l'invecchiamento dei vini; pertanto le caratteristiche organolettiche e fisico-chimiche descritte nel presente disciplinare di produzione possono essere garantite solo se tutte le operazioni di manipolazione del vino si svolgono all'interno della zona di produzione. Di conseguenza, nell'intento di salvaguardare la qualità, garantire l'origine e assicurare il controllo e considerando che l'imbottigliamento dei vini protetti dalla DOP «Toro» è uno degli elementi essenziali per il raggiungimento delle caratteristiche definite nel presente disciplinare di produzione, tale operazione deve essere effettuata nelle cantine degli impianti di imbottigliamento situati all'interno della zona di produzione.

Quadro giuridico:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

nell'etichetta è possibile utilizzare la menzione tradizionale «DENOMINACIÓN DE ORIGEN» (DENOMINAZIONE DI ORIGINE) o il suo acronimo «DO» anziché «DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA» (DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA).

Le etichette dei vini possono recare le menzioni ROBLE (INVECCHIATO IN BOTTE DI ROVERE) e FERMENTADO EN BARRICA (FERMENTATO IN BOTTE); per i vini rossi è possibile utilizzare le menzioni tradizionali CRIANZA, RESERVA e GRAN RESERVA, purché siano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa applicabile.

Link al disciplinare del prodotto

www.itacyl.es/documents/20143/342640/PCC+DO+TORO+Rev+en+vigor.docx/38b794e5-f14e-cd14-70d2-bcd031712969