Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 19-04-2023
Numero provvedimento: 966
Tipo gazzetta: Nessuna

OCM Vino - Richiesta di ammissione al contributo assegnato dalla Regione Lombardia nell’ambito di un piano euro-unitario (Regolamento UE n. 1308/2013) di sostengo alle aziende agricole ed, in particolare, di quelle operanti nel settore vitivinicolo - Domanda per l'annullamento di provvedimento dirigenziale - Misura Investimenti - Programma Nazionale di Sostegno (PNS) - Campagna 2021/2022 - Non ammissione della spesa relativa all’impianto di condizionamento a servizio del locale barriques e del locale metodo classico, nonché il portone coibentato - Obbligo per l’Amministrazione di determinarsi nuovamente sulla domanda di finanziamento.



SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 817 del 2022, proposto da
Cordero Società Semplice Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Realdo Filippo Frattoni ed Elisabetta Masnata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

 

Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Forloni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso l’Avvocatura Regionale in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1;
Organismo Pagatore Regionale - OPR, non costituito in giudizio;


nei confronti

 

Società Agricola Mazzolino S.r.l., non costituita in giudizio;


per l'annullamento

- del provvedimento a firma del Dirigente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, Pavia – Lodi, prot. M1.2022.0035562 del 28.02.2022, comunicato via PEC il 28.02.2022, recante ad oggetto: “OCM VINO – Reg. UE 1308/2013 – Misura Investimenti – Programma Nazionale di Sostegno (PNS) – campagna 2021/2022 – Cordero Società Semplice Agricola – Domanda n. 202202087211 – Comunicazione di conferma esito istruttoria di ammissibilità parzialmente positivo” nella parte in cui non viene ammessa la spesa relativa all’impianto di condizionamento a servizio del locale barriques e del locale metodo classico, nonché il portone coibentato;

- della comunicazione a firma del Dirigente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, Pavia – Lodi, prot. M1.2022.0017993 del 02.02.2022, inoltrata via PEC il 02.02.2022, recante ad oggetto: “OCM VINO – Reg. UE 1308/2013 – Misura Investimenti – Programma Nazionale di Sostegno (PNS)– campagna 2021/2022 – Cordero Società Semplice Agricola – Domanda n.202202087211 – Esito istruttoria di ammissibilità e trasmissione verbale”, e del verbale ivi allegato del 31.01.2022, limitatamente all’aspetto della non ammissione della spesa relativa all’impianto di condizionamento a servizio del locale barriques e del locale metodo classico, nonché il portone coibentato;

- del d.d.s. 16.02.2022 n. 1710 della Direzione Organismo Pagatore Regionale recante ad oggetto “Reg. UE 1308/2013 Art. 50 OCM vitivinicolo misura investimenti – campagna 2021 - 2022 approvazione della graduatoria regionale dei beneficiari finanziati e dei richiedenti non ammessi”;

- del provvedimento a firma del Dirigente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, Pavia – Lodi, prot. M1.2022.0042187 del 09.03.2022, comunicato via PEC il 09.03.2022, recante ad oggetto: “OCM VINO – Reg. UE 1308/2013 – Misura Investimenti – Programma Nazionale di Sostegno (PNS) – campagna 2021/2022 – Cordero Società Semplice Agricola – Domanda n. 202202087211 –Comunicazione ammissione al finanziamento – Pagamento totale a saldo per domande annuali con termine lavori e richieste di collaudo entro il 21 luglio 2022. Richiesta aggiornamento ASSET ANTIMAFIA su SISCO e comunicazione Codice Unico di Progetto (CUP)”, limitatamente all’aspetto della non ammissione della spesa relativa all’impianto di condizionamento a servizio del locale barriques e del locale metodo classico, nonché il portone coibentato in conseguenza del provvedimento sub 1;

- di ogni altro atto preordinato, conseguenziale e/o comunque connesso;

nonché per l’accertamento del diritto ad accedere al contributo relativo all’intervento B1 per euro 18.414,00, pari al 40% della spesa relativa all’impianto di condizionamento a servizio del locale barriques e del locale metodo classico, nonché il portone coibentato; spesa complessivamente ammontante ad euro 46.035,00;

nonché per la condanna al risarcimento del danno ingiusto, anche in forma specifica e/o per equivalente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

 

La società esponente (di seguito anche solo “Cordero” oppure “società”) gestisce un’azienda vitivinicola per la produzione e la commercializzazione di vini.

La struttura produttiva è ubicata nel Comune di Santa Giuletta (PV) ed è costituita sia dalla casa di abitazione sia dalla cantina, all’interno della quale vi sono due distinti locali destinati rispettivamente al deposito delle “barriques” (si tratta di botti in legno per l’affinamento del vino, che assume così un aroma particolare) ed alla vinificazione secondo il c.d. metodo classico (vale a dire un metodo per la produzione di spumante).

La società presentava domanda di ammissione al contributo in relazione al Programma Nazionale di Sostegno (PNS) della viticoltura, attuato dalla Regione Lombardia per la campagna 2021/2022 attraverso la deliberazione di Giunta Regionale n. XI/5374 (misura di investimento OCM vino).

All’esito dell’istruttoria condotta dagli uffici regionali e dopo la presentazione di controdeduzioni da parte di Cordero, con provvedimento del 28.2.2022 la Regione accoglieva solo parzialmente la domanda di finanziamento, in quanto non ammetteva a contributo le spese relative agli impianti di condizionamento dei locali barriques e metodo classico, oltre che per il portone coibentato.

Contro la citata determinazione negativa era proposto il ricorso in epigrafe, con domanda di sospensiva.

Si costituiva in giudizio la Regione Lombardia, concludendo per il rigetto del gravame.

In esito all’udienza in camera di consiglio del 7.6.2022 l’istanza cautelare era respinta con ordinanza della Sezione n. 628/2022, per insussistenza del fondamentale requisito del periculum in mora.

Alla successiva pubblica udienza del 4.4.2023 la causa era trattenuta in decisione.



DIRITTO

 

1. L’esponente ha chiesto l’ammissione al contributo assegnato dalla Regione Lombardia nell’ambito di un piano euro-unitario (Regolamento UE n. 1308/2013) di sostengo alle aziende agricole ed in particolare, per quel che ivi interessa, di quelle operanti nel settore vitivinicolo.

In attuazione delle superiori previsioni euro-unitarie e nazionali (in particolare, il decreto ministeriale n. 911/2017), la Regione Lombardia, con deliberazione di Giunta n. 5374/2021 ha approvato le Linee Guida per applicare le misure di investimenti nel settore del vino per la campagna 2021/2022 (cfr. per le Linee Guida il doc. 7 della ricorrente ed il doc. 1 della resistente; le Linee Guida costituiscono l’allegato 1 alla deliberazione di Giunta).

Le citate Linee Guida contemplano diverse tipologie di investimenti (o azioni) che possono beneficiare del contributo, che sono contrassegnati, per quel che ivi interessa, con le lettere “A” e “B”.

Cordero ha presentato domanda di finanziamento per la tipologia “B” ma tale domanda è stata in parte respinta con nota del 28.2.2022.

Secondo la Regione, infatti, non sono suscettibili di finanziamento le spese per l’installazione dell’impianto di condizionamento per i locali di deposito barriques e per la vinificazione secondo il metodo classico, oltre alla spesa per la collocazione di un portone coibentato (cfr. per il diniego definitivo il doc. 1 della ricorrente ed il doc. 6 della resistente).

Infatti, secondo l’Amministrazione resistente, tali interventi potrebbero rientrare nella tipologia “A” di investimento in caso di ristrutturazione o di costruzione dell’immobile (si veda ancora il provvedimento gravato del 28.2.2022).

Con un solo ed articolato mezzo di gravame Cordero contesta la determinazione regionale, ribadendo il suo diritto all’ammissione al contributo richiesto nell’ambito della tipologia di investimento “B”.

1.1 Il ricorso appare fondato, per le ragioni che seguono.

La domanda di contributo parzialmente respinta è stata presentata nel rispetto delle Linee Guida approvate con la deliberazione di Giunta Regionale n. 5374/2021 (cfr. ancora il doc. 7 della ricorrente ed il doc. 1 della resistente).

Tali Linee Guida assumono il carattere di un vero e proprio bando (o avviso) di gara, giacché nelle stesse sono indicate le condizioni da rispettare per ottenere dall’Amministrazione l’erogazione di una prestazione, nel caso di specie un contributo per il settore vitivinicolo, finalizzato ad investimenti materiali ed immateriali in impianti enologici (cfr. l’art. 1 delle Linee, rubricato “Finalità”).

Trattandosi di un avviso di gara dell’Amministrazione rivolto al pubblico, lo stesso deve reputarsi assolutamente vincolante per l’Amministrazione stessa, allo scopo di garantire sia l’imparzialità dell’azione amministrativa nell’attribuzione dei contributi sia la parità (“par condicio”) dei partecipanti alla procedura per l’assegnazione.

L’interpretazione delle norme del bando deve avvenire nel rispetto degli articoli 1362 e seguenti del codice civile sull’interpretazione dei contratti, privilegiando quindi l’esegesi letterale.

Orbene, l’investimento di cui alla lettera “B” – che secondo la Regione non si applicherebbe alla richiesta di Cordero – ha per oggetto (cfr. il doc. 7 della ricorrente, pag. 5) l’acquisto e/o la realizzazione di “impianti” o di “dotazioni fisse”, che siano “installate in modo permanente e difficilmente spostabili”, per la “produzione, lavorazione e conservazione dei prodotti vinicoli” (B.1) oppure per la “trasformazione, confezionamento e commercializzazione e/o vendita diretta dei prodotti vinicoli” (B.2).

Nel caso di specie l’esponente intende installare un impianto di condizionamento ed un portone coibentato nel locale barriques ed un impianto di condizionamento nel locale per il metodo classico (cfr. il doc. 6 della ricorrente, vale a dire la relazione tecnica unita alla domanda di ammissione e la planimetria dei locali, doc. 5 della ricorrente).

Si tratta di impianti tecnologici installati in locali destinati esclusivamente all’attività produttiva, locali separati e non confondibili con gli altri locali aziendali, oltre che di impianti necessari per la corretta produzione del vino (si vedano sul punto anche le fotografie dei locali stessi, doc. 13 della ricorrente).

In particolare, nel locale barriques occorre garantire una temperatura costante fra 14 e 18 gradi oltre che un determinato grado di umidità; a tale scopo sono necessari sia l’impianto di condizionamento sia il portone coibentato per garantire l’adeguato isolamento del locale (cfr. le controdeduzioni costituite dalla perizia tecnica di parte ricorrente, suoi documenti n. 8 e n. 9).

Anche nel locale per la produzione di spumanti secondo il metodo classico, l’impianto di condizionamento garantisce che la fermentazione del vino avvenga ad una temperatura controllata, evitando così la cattiva qualità del prodotto (si vedano ancora i documenti 8 e 9 della ricorrente).

Appaiono così rispettate le condizioni per l’ammissione al contributo di cui all’azione “B”: l’impianto di condizionamento e la porta coibentata sono impianti o dotazioni “fisse”, installate in modo permanente e, soprattutto, sono - nel caso di specie – destinati agli scopi di cui alle lettere B.1 e B.2 delle Linee Guida, cioè la produzione, la lavorazione e la conservazione del prodotto vinicolo.

Non appare possibile sostenere, come indicato invece nel provvedimento impugnato, che gli interventi di cui sopra sarebbe finanziabili in base alla lettera “A” delle Linee Guida.

Tale lettera comprende di fatto gli interventi edilizi di nuova costruzione, ristrutturazione o risanamento conservativo, oltre che l’eventuale acquisto di terreni.

Nella presente fattispecie, però, la posa di un impianto di condizionamento o di un portone implicano un’attività edilizia nel complesso limitata, riconducibile tutt’al più alla manutenzione straordinaria.

Nelle proprie difese la pur abile Avvocatura regionale richiama una risposta dell’Amministrazione ad un quesito (FAQ) rilasciato per la campagna 2018/2019, secondo cui gli impianti di condizionamento per la cantina o il magazzino sono ammissibili nell’ambito dell’azione “A” in caso di ristrutturazione o costruzione di un immobile (cfr. il doc. 7 della resistente, n. 25).

Il richiamo alla citata FAQ è privo di pregio in quanto:

- le FAQ hanno solo una finalità di chiarimento ma non possono mai porsi contro la chiara dizione della legge di gara pena la loro radicale illegittimità (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 3492/2022 e TAR Abruzzo, Pescara, sentenza n. 178/2022), senza contare che la FAQ in questione riguarda un’altra campagna e non quella di cui è causa;

- inoltre la FAQ citata fa riferimento all’ipotesi di installazione di impianti di condizionamento slegati da specifiche necessità produttive, ma nel caso di specie gli impianti tecnologici sono strettamente connessi all’attività di vinificazione, nel rispetto della più volte citata previsione della lettera “B” delle Linee Guida, la cui interpretazione letterale non lascia spazio ad altre soluzioni.

1.2 In conclusione il ricorso in epigrafe deve essere accolto, con annullamento del provvedimento impugnato in via principale e con conseguente obbligo per l’Amministrazione di determinarsi nuovamente sulla domanda di finanziamento per la parte non accolta, nel rispetto di quanto risultante dalla presente sentenza.

Quanto alla richiesta di risarcimento dei danni, la stessa deve reputarsi soddisfatta in forma specifica, per effetto della nuova valutazione della domanda di contributo nell’osservanza della presente pronuncia.

2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico della sola Regione Lombardia, mentre possono essere compensate nei riguardi delle altre parti non costituite in giudizio.



P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Condanna la Regione Lombardia al pagamento a favore della società ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%) e onere del contributo unificato ai sensi di legge (art. 13 comma 6bis1 del DPR n. 115/2002).

Compensa per il resto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

Maria Ada Russo, Presidente

Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore

Laura Patelli, Primo Referendario


L'ESTENSORE

Giovanni Zucchini

IL PRESIDENTE

Maria Ada Russo