Decisione del Comitato misto SEE n. 274/2022 del 23 settembre 2022 che modifica il protocollo 47 dell'accordo SEE sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino [2023/803].
(Decisione 23/09/2022, n. 274/2022, pubblicata in G.U.U.E. 20 aprile 2023, n. L 106)
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2020/1751 della Commissione, del 17 novembre 2020, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Würzburger Stein-Berg» (DOP).
(2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1375 della Commissione, dell'11 giugno 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/33 per quanto riguarda la modifica delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo.
(3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1062 della Commissione, del 13 luglio 2020, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «Csopak»/«Csopaki» (DOP).
(4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1063 della Commissione, del 13 luglio 2020, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «Achterhoek — Winterswijk» (DOP).
(5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1064 della Commissione, del 13 luglio 2020, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «delle Venezie»/«Beneških okolišev» (DOP).
(6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1120 della Commissione, del 23 luglio 2020, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «Adamclisi» (DOP).
(7) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1679 della Commissione, del 6 novembre 2020, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Soltvadkerti» (DOP).
(8) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1680 della Commissione, del 6 novembre 2020, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «Friuli»/«Friuli Venezia Giulia»/«Furlanija»/«Furlanija Julijska krajina» (DOP).
(9) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/152 della Commissione, del 3 febbraio 2021, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «Ponikve» (DOP).
(10) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1263 della Commissione, del 26 luglio 2021, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «Muškat momjanski/Moscato di Momiano» (DOP).
(11) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1914 della Commissione, del 28 ottobre 2021, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «Île-de-France» (IGP).
(12) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1915 della Commissione, del 28 ottobre 2021, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «Urueña» (DOP).
(13) La presente decisione riguarda la legislazione relativa al vino. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come precisato nel settimo paragrafo dell'introduzione al protocollo 47 dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
(14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il protocollo 47 dell'accordo SEE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'appendice 1 del protocollo 47 dell'accordo SEE è così modificata:
1) al punto 8c [regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione] è aggiunto quanto segue:
«, modificato da:
— 32021 R 1375: regolamento delegato (UE) 2021/1375 della Commissione, dell'11 giugno 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/33 per quanto riguarda la modifica delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo (GU L 297 del 20.8.2021, pag. 16).».
2) Dopo il punto 8f [regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:
«8g. 32020 R 1062: regolamento di esecuzione (UE) 2020/1062 della Commissione, del 13 luglio 2020, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome “Csopak”/“Csopaki” (DOP) (GU L 232 del 20.7.2020, pag. 39).
8h. 32020 R 1063: regolamento di esecuzione (UE) 2020/1063 della Commissione del 13 luglio 2020 che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome “Achterhoek – Winterswijk” (DOP) (GU L 232 del 20.7.2020, pag. 40).
8i. 32020 R 1064: regolamento di esecuzione (UE) 2020/1064 della Commissione del 13 luglio 2020 che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome “delle Venezie”/“Beneških okolišev” (DOP) (GU L 232 del 20.7.2020, pag. 41).
8j. 32020 R 1120: regolamento di esecuzione (UE) 2020/1120 della Commissione del 23 luglio 2020 che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome “Adamclisi” (DOP) (GU L 245 del 30.7.2020, pag. 1).
8k. 32020 R 1679: regolamento di esecuzione (UE) 2020/1679 della Commissione del 6 novembre 2020 che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione “Soltvadkerti” (DOP) (GU L 379 del 13.11.2020, pag. 25).
8l. 32020 R 1680: regolamento di esecuzione (UE) 2020/1680 della Commissione del 6 novembre 2020 che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome “Friuli”/“Friuli Venezia Giulia”/“Furlanija”/“Furlanija Julijska krajina” (DOP) (GU L 379 del 13.11.2020, pag. 26).
8m. 32020 R 1751: regolamento (UE) 2020/1751 della Commissione, del 17 novembre 2020, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione “Würzburger Stein-Berg” (DOP) (GU L 394 del 24.11.2020, pag. 4).
8n. 32021 R 0152: regolamento di esecuzione (UE) 2021/152 della Commissione del 3 febbraio 2021 che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome “Ponikve” (DOP) (GU L 46 del 10.2.2021, pag. 1).
8o. 32021 R 1263: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1263 della Commissione del 26 luglio 2021 che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome “Muškat momjanski/Moscato di Momiano” (DOP) (GU L 277 del 2.8.2021, pag. 30).
8p. 32021 R 1914: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1914 della Commissione del 28 ottobre 2021 che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome “Île-de-France” (IGP) (GU L 389 del 4.11.2021, pag. 9).
8q. 32021 R 1915: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1915 della Commissione del 28 ottobre 2021 che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome “Urueña” (DOP) (GU L 389 del 4.11.2021, pag. 10).».
Articolo 2
Il testo del regolamento (UE) 2020/1751, del regolamento delegato (UE) 2021/1375 e dei regolamenti di esecuzione (UE) 2020/1062, (UE) 2020/1063, (UE) 2020/1064, (UE) 2020/1120, (UE) 2020/1679, (UE) 2020/1680, (UE) 2021/152, (UE) 2021/1263, (UE) 2021/1914 e (UE) 2021/1915 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 273/2022 del 23 settembre 2022.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2022
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kristján Andri STEFÁNSSON
____________________
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.