Aceti - Riesame delle misure cautelari reali - Richiesta di restituzione di ingenti quantitativi di mosto, vincolati con sequestro preventivo - Reati di frode commerciale, vendita di sostanze alimentari non genuine e vendita di prodotti con segni mendaci - Ingenti quantitativi di mosto destinati alla produzione di aceto balsamico di Modena non "tracciabili" - Inserimento nel circuito alimentare, anche come semplice "condimento", delle predette sostanze da considerare lesivo per i consumatori in quanto si tratta di sostanze non tracciabili, giacenti in magazzino da oltre un triennio - Informativa degli organi amministrativi accertatori secondo cui il succo d'uva, ottenuto mediante pratiche fraudolente, può essere destinato solo ad uso industriale e non immesso nel circuito alimentare.
SENTENZA
(Presidente: dott. Luigi Agostinacchio - Relatore: dott.ssa Sandra Recchione)
sul ricorso proposto da:
ACETIFICI ITALIANI MODENA SRL persona offesa nel procedimento;
c/ C.R.A. e R.L.;
avverso l'ordinanza del 04/10/2022 del TRIBUNALE di LECCE;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO, conclude per il rigetto del ricorso.
udito il difensore il difensore Avv. Vittorio Manes per "Acetifici italiani di Modena srl" presente si riporta ai motivi ed alla memoria depositata chiedendone l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Lecce rigettava l'appello proposto nell'interesse di "Acetifici italiani Modena srl", contro l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce che aveva respinto la richiesta di restituzione di ingenti quantitativi di mosto, vincolati con sequestro preventivo.
La società ricorrente, vittima della truffa contestata a Ca.G. ed altri, è costituita parte civile nel processo in corso di svolgimento presso il Tribunale competente per il giudizio di cognizione e - all'epoca dell'emissione dell'ordinanza impugnata - pendente nella fase dell'udienza preliminare.
La merce della quale si chiedeva la restituzione era stata vincolata in relazione ai reati di frode commerciale, vendita di sostanze alimentari non genuine e vendita di prodotti con segni mendaci. Veniva infatti accertato che ingenti quantitativi di mosto destinati alla produzione di aceto balsamico di Modena, acquistati dalla società ricorrente, non erano "tracciabili"; il tribunale rilevava che l'inserimento nel circuito alimentare - anche come semplice "condimento" - di tale sostanza sarebbe lesiva per i consumatori, tenuto conto che si trattava di sostanze non tracciabili, giacenti in magazzino da oltre un triennio. Veniva rilevato inoltre che gli organi amministrativi accertatori, nell’informativa del 16 giugno 2020, avevano ritenuto che il succo d'uva, ottenuto mediante pratiche fraudolente, potesse essere destinato solo ad uso industriale e non immesso nel circuito alimentare (dall'analisi dei campioni dei mosti forniti dalla società venditrice emergeva che gli stessi erano stati ottenuti attraverso l'impiego di sostanze zuccherine vietate, ovvero saccarosio di barbabietola ed acqua demineralizzata, con fraudolenta miscelazione di acqua e zucchero non proveniente dall'uva ed aggiunta altra sostanza per aumentare la concentrazione).
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'Avv. Vittorio Manes, difensore della parte civile "Acetifici italiani di Modena s.r.l." che deduceva:
2.1. violazione di legge: sarebbero stati violati sia l'articolo 80 del regolamento dell'Unione europea n. 130/13 che il regolamento della Comunità europea n. 178 del 2002 oltre che l'art. 240 cod. pen..
Si deduceva che per i prodotti diversi da quelli vitivinicoli destinati al consumo umano la mancanza di tracciabilità non implicherebbe necessariamente un rischio per la salute; le norme poste a tutela della tracciabilità sarebbero, infatti, funzionali a prevenire la "potenziale" pericolosità del prodotto, che avrebbe, comunque, potuto essere superata da prova contraria.
2.2. Violazione di legge; si riteneva violato il diritto alla prova della parte civile in quanto il mancato accertamento circa la pericolosità effettiva dei prodotti sequestrati avrebbe gravemente leso il diritto delle società ricorrenti all'accertamento di una condizione indispensabile per ottenere la restituzione delle sostanze in sequestro; si deduceva infatti che l'aggiunta di zuccheri non renderebbe il prodotto in sequestro inidoneo all'uso alimentare come si ricaverebbe dalle consulenze tecniche in atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il via preliminare il collegio ribadisce la giurisprudenza, ormai consolidata, della Corte di legittimità, secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia dì sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Tale principio, enucleato già nel 2004 con una pronuncia a Sezioni Unite (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710), è stato ulteriormente sviluppato e chiarito, sempre con pronuncia a Sezioni Unite, nel 2008 (Sez. U, n.25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), e successivamente ribadito in numerose pronunce provenienti dalle sezioni semplici (tra le altre, Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv. 252430; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129).
1.2. Il ricorrente, parte civile nel procedimento a carico degli autori della frode, non contesta la sussistenza del fumus del reato, ma si limita a chiedere la restituzione del "mosto non tracciato" per impiegarlo non nella produzione di aceto, ma in quella di condimenti, dunque per destinarlo ad un uso alimentare alternativo rispetto a quello vitivinicolo per il quale il prodotto era stato acquistato. Tale richiesta era funzionale a ridurre gli ingenti danni della frode patita.
Segnatamente, con il primo motivo si deduceva la violazione della normativa eurounitaria: si allegava che non sarebbe stato accertata la pericolosità per la salute dei consumatori del mosto in sequestro, rilevando come il "difetto di tracciabialità" - alla base dei reati contestati - non implica un giudizio negativo sulla "effettiva pericolosità" dei prodotti vincolati, che avrebbero potuto essere destinati ad usi alternativi per compensare le ingenti perdite economiche patite.
Si tratta di doglianza che si risolve nella allegazione di in un vizio di motivazione la cui proposizione non è consentita nella materia delle cautele reali.
Contrariamente a quanto dedotto, il provvedimento impugnato rilevava come fosse stata accertata la manipolazione dei prodotti vitivinicoli: i mosti posti in sequestro - venduti fraudolentemente alla società ricorrente - risultavano, infatti, ottenuti tramite impiego di sostanze zuccherine vietate ed acqua mineralizzata, con fraudolenta miscelazione di acqua e zucchero, funzionale ad aumentare la concentrazione rendere il prodotto apparentemente genuino/in virtù di un artificioso bilanciamento degli ingredienti, necessario per ricondurre nella norma i parametri chimici.
L'ufficio ICQRF, facente capo al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità dei prodotti alimentari del Ministero delle politiche agricole ha ritenuto nell'informativa del 16 giugno 2020 che il succo d'uva ottenuto mediante pratiche fraudolente possa essere distrutto o destinato ad uso industriale, ma non immesso nel circuito alimentare in forma di condimento: tale attestazione veniva ritenuta dal Tribunale per il riesame insuperabile, assenti persuasive ed autorevoli attestazioni contrarie.
Le contro-affermazioni del ricorrente si risolvono, come anticipato, nella richiesta di rivalutare le emergenze processuali al fine di giungere a conclusioni alternative rispetto a quelle fatte proprie dal giudice del riesame con motivazione non apparente, dunque incontestabile nella materia della cautela reale
1.2. Il secondo motivo, che contesta la violazione del diritto alla prova correlato al rigetto della richiesta di incidente probatorio funzionale ad effettuare l'esame peritale della concreta pericolosità del mosto in sequestro, è manifestamente infondato.
È infatti consolidata la giurisprudenza secondo cui l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari accoglie, rigetta o dichiara inammissibile la richiesta di incidente probatorio non è impugnabile (tra le altre: Sez. 5, n. 49030 del 17/07/2017, Paimeri, Rv. 271776 - 01, e con riguardo al rigetto di esame incidentale della vittima vulnerabile, tra le altre: Sez. 6, n. 24996 del 15/07/2020, P, Rv. 279604).
La doglianza in ordine al difetto di accertamenti peritali si risolve, quindi, nella richiesta di dichiarare l'illegittimità del provvedimento di rigetto dell’incidente peritale che, si ripete, non è impugnabile.
1.3. Infine: non si rileva nessuna violazione dell'art. 240, comma 4, cod. pen..
Invero., la natura impeditiva del vincolo, funzionale a tutelare la salute pubblica, che potrebbe essere danneggiata dall'immissione sul mercato di prodotti non tracciati, peraltro giacenti in sequestro da oltre tre anni, e la mancanza di autorizzazioni amministrative allo smaltimento o ad un uso alternativo - in ipotesi affidabili alla società ricorrente - impedisce, allo stato degli atti di revocare il vincolo, stante l'attualità e la gravità dell'esigenza cautelare posta alla base del sequestro.
2. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in Euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2023.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2023