Etichettatura - Richiesta di riesame nei confronti dell'ordinanza di sequestro preventivo di bottiglie di vino finalizzata alla confisca - Reato ex 517-quater cod. pen. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari - Contestazione relativa all'assenza del requisito indefettibile del reato presupposto e dell'assenza di motivazione in ordine al un reato presupposto - Messa in circolazione di prodotti con indicazioni o denominazioni contraffatte, costituiti da bottiglie di vino, la cui denominazione di origine e le cui caratteristiche sono protette dalle norme vigenti - Illecita apposizione di indicazioni di denominazione non consentite a causa della quale anche i prodotti, cioè le bottiglie di vino, su cui tali indicazioni sono state apposte, hanno assunto carattere illecito essendo il prodotto, cioè il risultato, della condotta illecita contestata, con la conseguente necessaria sottoposizione a confisca delle stesse bottiglie.
SENTENZA
(Presidente: dott.ssa Donatella Galterio - Relatore: dott. Giovanni Liberati)
sul ricorso proposto da:
S.M.E., nata a (...) il (...);
avverso l'ordinanza del 13/10/2022 del Tribunale di Asti;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;
uditi per la ricorrente l'avv. Francesco Caroleo Grimaldi e l'avv. Gilberto Comotto, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 13 ottobre 2022 il Tribunale di Asti ha respinto la richiesta di riesame presentata da S.M.E. nei confronti dell'ordinanza di sequestro preventivo del 4 ottobre 2022 del medesimo Tribunale, con la quale, nel provvedere sulla richiesta di dissequestro, allo scopo di rietichettare le bottiglie di vino in sequestro (sottoposte a sequestro probatorio), era stato disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, di 1272 bottiglie di vino con etichetta commerciale "1944" e di 3612 bottiglie di vino con etichetta commerciale "1909", tutte di proprietà della società MM Scavìa Winery SA, di cui la stessa S.M.E. era amministratrice. Il provvedimento di sequestro oggetto della richiesta di riesame era stato emesso nell'ambito del procedimento penale n. 3164/2018 R.G.N.R., instaurato nei confronti di C.M., G.B., M.P., P.C. e P.F., relativo alle contestazioni provvisorie di:
a) associazione per delinquere finalizzata al compimento di delitti di falso e frode in commercio nel settore vitivinicolo;
b) i reati di cui agli artt. 515, 517 bis e 517 quater cod. pen.;
c) i reati di cui agli artt. 56, 515, 517 bis e 517 quater cod. pen. Per i medesimi reati è stato successivamente instaurato il procedimento - tutt'ora pendente - n. 725/2021 R.G.N.R. nei confronti di una pluralità di imputati, tra cui S.M.E..
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, mediante i difensori di fiducia, gli Avvocati Francesco Caroleo Grimaldi e Gilberto Comotto, S.M.E., affidandolo a due motivi.
2.1. Con il primo motivo ha denunciato la violazione di legge penale, con riferimento all'art. 517 quater cod. pen., in quanto il Tribunale di Asti avrebbe confermato l'ordinanza di sequestro preventivo delle bottiglie di vino nonostante alcuna contestazione sussistesse, né nel procedimento penale n. 3164/2018 R.G.N.R. - in cui la ricorrente risultava terza interessata -, né nel procedimento penale n. 725/2021 R.G.N.R. - in cui la ricorrente era indagata -, della fattispecie di reato di cui all'art. 517 quater cod. peri., sia in relazione alle bottiglie aventi etichetta commerciale "1944", sia con riferimento a quelle aventi etichetta commerciale "1909". Conseguentemente, il Tribunale sarebbe incorso nella violazione, in primo luogo, dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., in quanto il sequestro preventivo sarebbe stato disposto (e avrebbe trovato conferma a seguito del rigetto della richiesta di riesame) in assenza del requisito, indefettibile, del reato presupposto, oltre che, in secondo luogo, dell’art. 125 cod. proc. pen., alla luce della assenza di motivazione in ordine alla contestazione alla imputata ricorrente di un reato presupposto - individuato concretamente nei suoi confronti e avente ad oggetto le bottiglie di vino sequestrate - che si potesse porre a fondamento della decisione di applicazione della misura del sequestro preventivo.
2.2. Con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 240, comma 2, cod. pen. e la conseguente assenza di motivazione (in violazione dell'art. 125 cod. proc. pen.) in ordine al requisito del periculum in mora, avendo il Tribunale ricondotto i beni sequestrati nel novero di quelli pericolosi per natura, nonostante le risultanze processuali avessero consentito di dimostrare la natura genuina e non nociva del vino contenuto nelle bottiglie sequestrate. In particolare, dalla perizia del Prof. Ge. emergerebbe la sussistenza di mere irregolarità di carattere commerciale e fiscale, come tali non riguardanti la natura del vino, il quale risultava non pericoloso per le persone. Inoltre, da analisi condotte sui vini in sequestro emergeva che si trattava di vini ottenuti da uve passite; la loro piena conformità ai parametri europei (di cui al Regolamento UE n. 1308 del 2013) riguardanti la categoria "vino ottenuto da uve passite"; infine, la non pericolosità dei vini medesimi per la salute umana (tenuto conto dei limiti relativi ai parametri analitici di cui alla Legge n. 238 del 2016).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Il primo motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 517 quater cod. pen., e, più in generale, del necessario rapporto tra contestazione e pericolosità delle cose sequestrate, in quanto, né nel procedimento penale n. 3164/2018 R.G.N.R., né nel procedimento penale n. 725/2021 R.G.N.R., sarebbe stata alla medesima contestata la suddetta fattispecie di reato, è manifestamente infondato. Se è vero, infatti, che, ai fini della applicazione della misura del sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., è necessaria la sussistenza di un reato presupposto, in relazione al quale valutare la necessità di sottrarre la disponibilità di quanto utilizzato per commettere il reato al detentore, è anche vero che non è necessario che tale reato sia stato contestato al proprietario delle cose che vengono sequestrate. A tal proposito il Tribunale di Asti ha correttamente affermato che la misura cautelare può colpire beni di proprietà di soggetti diversi dall'indagato o imputato, e persino di terzi estranei al reato. Non può, dunque, in alcun modo ostare alla esecuzione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca la circostanza che la fattispecie di reato di cui all'art. 517 quater cod. pen. non fosse stata contestata a S.M.E. nel procedimento penale n. 3164/2018 R.G.N.R., instaurato nei confronti di soggetti diversi dalla ricorrente anche in relazione a tale ipotesi delittuosa.
Altrettanto chiaramente infondata risulta la doglianza relativa alla mancata contestazione alla stessa S. di detta ipotesi di reato nel procedimento penale n. 725/2021 R.G.N.R., perché il provvedimento con cui il 4 ottobre 2021 il Tribunale di Asti ha disposto il sequestro preventivo delle due partite di bottiglie di vino e l'ordinanza - oggetto di ricorso - con cui il medesimo Tribunale di Asti ha respinto la richiesta di riesame presentata dalla S. avverso tale provvedimento, sono stati emessi nell'ambito del differente procedimento penale n. 3164/2018 R.G.N.R.
Il motivo di ricorso risulta manifestamente infondato anche con riguardo alla doglianza relativa alla mancata contestazione, ad alcuno degli imputati e nell'ambito del procedimento penale n. 3164/2018 R.G.N.R., della fattispecie di reato di cui all'art. 517 quater cod. pen. in relazione alle bottiglie di vino sequestrate. Sul punto, la ricorrente non si confronta con la motivazione del Tribunale che, nella parte in cui afferma la sussistenza del requisito - necessario ai fini del sequestro preventivo finalizzato alla confisca - del fumus commissi delicti, richiama la fattispecie di reato di cui all'art. 517 quater cod. pen. contestata agli imputati nel procedimento penale n. 3164/2018 R.G.N.R. avendo i medesimi, al fine di trarne profitto e nell'esercizio di attività commerciali, contraffatto sigilli di un ente pubblico o di un pubblico ufficio, o comunque strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, e così contraffatto o comunque alterato indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, e quindi messo in circolazione, o posto in vendita, prodotti con indicazioni o denominazioni contraffatte - costituite dalle predette bottiglie di vino - la cui denominazione di origine e le cui caratteristiche sono protette dalle norme vigenti. A fronte di tali argomentazioni, la ricorrente afferma del tutto apoditticamente la inesistenza della contestazione medesima, la quale, invece, risulta chiaramente in atti.
La doglianza in ordine alla mancata indicazione nelle contestazioni provvisorie delle partite di bottiglie di vino oggetto del provvedimento di sequestro, da cui deriverebbe la mancanza della necessaria correlazione tra i reati provvisoriamente contestati e quanto sequestrato, oltre che relativa ad accertamenti di fatto preclusi a questa Corte (in ordine alla esatta corrispondenza tra le condotte contestate e quanto sequestrato, tenendo anche conto del carattere necessariamente provvisorio della contestazione), risulta essere stata formulata per la prima volta mediante il ricorso per cassazione, in quanto né nella richiesta di riesame (priva di motivi), né nel corso dell'udienza di discussione innanzi al Tribunale di Asti (secondo quanto risulta dal relativo verbale), la relativa questione era stata sollevata, cosicché ne risulta ora preclusa la deduzione, non potendo lamentarsi con il ricorso per cassazione violazioni di disposizioni di legge processuale non eccepite nelle fasi di merito e dalle quali non conseguano nullità assolute.
3. Il secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 240, comma 2, n. 2, cod. pen. e la assenza di motivazione in ordine alla erroneità della qualificazione da parte del Tribunale dei beni sequestrati come beni pericolosi per natura, è manifestamente infondato.
Premesso che non è in questa sede censurabile la valutazione delle risultanze processuali fatta propria dal giudice di merito e supportata da motivazione non manifestamente illogica, non censurabile, come ricordato, sul piano della sua adeguatezza e della sua logicità, si deve osservare come il Tribunale abbia adeguatamente motivato in merito alla sussistenza nel caso di specie, e con specifico riferimento alle bottiglie oggetto di sequestro, del requisito del periculum in mora. Poiché l'art. 517 quater cod. pen. - mediante richiamo all'art. 454 bis cod. pen. - prevede la confisca obbligatoria delle cose che sono state l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto del reato, e poiché le bottiglie sequestrate nel caso di specie costituiscono prodotto del reato di cui al medesimo art. 517 quater cod. pen., è stato dal Tribunale ritenuto pienamente sussistente il necessario collegamento tra il reato e quanto sequestrato, cioè le due partite di bottiglie di vino con etichette difformi.
Quanto alle ragioni che hanno indotto i giudici di merito a ritenere necessario anticipare - per il tramite della misura del sequestro preventivo - gli effetti della confisca, il Tribunale ha affermato che, rientrando i beni sequestrati nel novero di quelli (di cui all'art. 240, comma 2, n. 2, cod. pen.) la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione e alienazione costituisce reato, l'esigenza anticipatoria viene a ridursi alla sola attestazione che gli oggetti sequestrati rientrano tra quelli aventi natura illecita. E' stato poi anche affermato che il mantenimento del sequestro preventivo risultava necessario al fine di evitare che la caducazione della misura reale potesse compromettere la confisca eventuale dei beni all'esito del processo. Si tratta di una motivazione idonea, considerato in particolare che l'istanza di dissequestro depositata dalla difesa il 10 settembre 2022 risultava espressamente finalizzata a ottenere la rietichettatura delle bottiglie ai fini della loro commercializzazione con denominazione generica "Rosso Italia" e al riguardo il Tribunale ha correttamente evidenziato che ciò, consentendo la commercializzazione delle bottiglie di vino, ne precluderebbe la confisca, posto che ne determinerebbe la, lecita, alienazione, impendendone la confisca, che, come ricordato, è obbligatoria.
Sì tratta di motivazione non certamente apparente, essendo state indicate in modo logico le ragioni poste a fondamento del mantenimento del vincolo, in quanto attraverso la illecita apposizione di indicazioni di denominazione non consentite anche i prodotti, cioè le bottiglie di vino, su cui tali indicazioni sono state apposte hanno assunto carattere illecito, essendo il prodotto, cioè il risultato, della condotta illecita contestata, con la conseguente necessaria sottoposizione a confisca delle stesse, ai sensi delle disposizioni ricordate, cosicché le considerazioni del Tribunale sul punto, oltre che adeguate, risultano anche corrette sul piano della individuazione dei beni da sottoporre a confisca e delle ragioni poste a fondamento del mantenimento su di essi del vincolo cautelare, stante l'evidente pericolo di dispersione derivante dalla loro commercializzazione, con la conseguente evidente infondatezza delle censure sollevate sul punto dalla ricorrente.
4. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, stante la manifesta infondatezza di entrambe le censure alle quali è stato affidato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2023.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2023