Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 11-04-2023
Numero provvedimento: 455
Tipo gazzetta: Nessuna

Cantine - Realizzazione di una cantina vinicola con annessi servizi - Dichiarazione di pubblico interesse - Domanda per l'annullamento della deliberazione con cui il Comune ha dichiarato di non riconoscere l’interesse pubblico al progetto per la realizzazione della cantina vinicola - Parere dell'Avvocatura comunale in base al quale si tratta di una iniziativa imprenditoriale diretta “a realizzare in primis un interesse privato-imprenditoriale correlato ad un fine di lucro” e “non sembrano sussistere profili di rilevanza tali” da radicare l’interesse collettivo che giustifica il rilascio del pdc in deroga.

 



SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 331 del 2022, proposto da
Società Agricola Tenute Blasi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Comune di Manduria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Annalisa Di Giovanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


per l'annullamento

- della deliberazione del Consiglio Comunale di Manduria n. 7 del 24.02.2022, avente a oggetto: “Dichiarazione di interesse pubblico progetto per realizzazione cantina vinicola ai sensi dell'art. 14, del DPR 380/2001 – Approvazione schema di convenzione”;

- del parere prot. n. 9482 reso con nota del 23.02.2022 dall'Avvocatura Comunale;

- dell'emendamento alla proposta di deliberazione n. 80 del 09.07.2021 ad oggetto “Dichiarazione di pubblico relativo al progetto per la realizzazione di una cantina vinicola con annessi servizi ubicata sulla SS 7ter km 20 + 200 di proprietà della soc. agricola Tenute Blasi” ai sensi dell'art. 14 del DPR 380/2001 (permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici) approvazione schema di convenzione);

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Manduria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2023 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 

FATTO e DIRITTO
 

1. La Società Agricola Tenute Blasi ha agito dinanzi a questo TAR per l’annullamento della deliberazione di C.C. n. 7 del 24.02.2022, con cui il Comune di Manduria ha deciso: “1) Di prendere atto del parere dall’avvocatura comunale reso con nota del 23/02/2022 prot. n. 9482 il cui contenuto, per la parte che interessa, qui si richiama a costituire parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 2) Di non riconoscere l’interesse pubblico al progetto per la realizzazione di una Cantina Vinicola con annessi servizi ubicata sulla S.S. 7 ter km 20+200 da parte della Soc. Agricola Tenute Blasi Srl conforme al Piano Regolatore Generale vigente e in deroga al Piano Urbanistico Generale adottato”.

2. In particolare, parte ricorrente ha riferito che:

- con nota acquisita dal Comune di Manduria al n. 28813 del 16.6.2021, la Società Agricola Tenute Blasi “ha presentato richiesta di Permesso di Costruire in deroga, ai sensi dell’art. 14, co. 1, D.P.R n. 380 del 2001”, per poter procedere con la realizzazione di una cantina vinicola;

- in data 9 luglio 2021, l’Amministrazione comunale ha predisposto la “Proposta di Deliberazione” n. 80, con cui “ha dato atto, mediante una dettagliata motivazione, di tutti i presupposti per una declaratoria di interesse pubblico relativo al progetto, in quanto tale autorizzabile con permesso a costruire ex art. 14 del DPR 380/2001”;

- “si legge in tale proposta di deliberazione - e relativo schema di convenzione - che “sussistono i presupposti giuridici richiesti dall’art. 14 del DPR 380/2001 per il riconoscimento dell’interesse pubblico per le seguenti ragioni: 1. L’area su cui ricade effettivamente il progetto è una cava degradata e abbandonata ormai da decenni. 2. L’intervento determina il recupero ambientale della cava dismessa attraverso l’utilizzo di tipo agricolo, riportando la cava alla destinazione originaria. 3. Da un punto di vista ambientale, paesaggistico ma soprattutto economico, si preferisce consentire l’edificazione nelle cave (che rappresentano un’attività economica a tutti gli effetti) e non prevedere l’espianto di vigneti per la realizzazione degli stessi fabbricati produttivi. 4. L’interesse pubblico si ravvisa nel recupero di un’attività produttiva ed economica (quello della cava) non più redditizia che connota un’area oramai degradata ed abbondonata tramite la realizzazione di una nuova attività economica ed al contempo salvaguarda l’espianto dei vigneti di primitivo DOC. 5. per la realizzazione dell’intervento è previsto un investimento complessivo pari a circa 3 milioni di euro che avrà ricaduta estremamente positiva sul territorio comunale, visto l’esclusivo coinvolgimento di ditte e maestranze locali. 6. La creazione di nuovi posti di lavoro necessari per il funzionamento dell’impianto di trasformazione delle uve; 7. La possibilità per il comune di Manduria di introitare il Contributo Straordinario di Urbanizzazione previsto dal combinato disposto dell’art. 16, comma 4 lett. d.ter), D.P.R. 380/2001 e dell’art. 9 L.R. n. 19/2019 previsto per interventi in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d’uso”;

- a seguito della predetta proposta, “il Consiglio Comunale si è riunito in data 24.2.2022 per deliberare favorevolmente nel senso predisposto”;

- tuttavia, “in quella sede, che il Consigliere … riportava di aver richiesto e ottenuto, con nota del 23 febbraio 2022 (prot. n. 94829), un parere all’Avvocatura comunale”;

- sulla base “di tale parere, il Consigliere ha presentato un emendamento alla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento Comunale, consistente nel “non riconoscere l’interesse pubblico” al progetto”;

- il “Consiglio Comunale, pertanto, nella seduta del 24 febbraio 2022, dando atto dell’intervenuto parere dell’Avvocatura e dell’emendamento proposto a seguito dello stesso, ha adottato la Deliberazione n. 70 quivi impugnata, con cui, giungendo a conclusioni diametralmente opposte alla proposta di deliberazione n. 80/2021, ha dichiarato di “non riconoscere l’interesse pubblico al progetto per la realizzazione di una cantina vinicola con annessi servizi ubicata sulla SS 7ter km 20 + 200 di proprietà della soc. agricola Tenute Blasi Srl conforme al pino Regolatore generale vigente e in deroga al Piano Urbanistico Generale adottato”.

3. Ciò premesso, parte ricorrente ha articolato le seguenti censure:

- “la delibera impugnata contiene tutte le premesse già riportate nella proposta di delibera, che depongono assolutamente nel senso di una ponderata valutazione sulla sussistenza dell’interesse pubblico … salvo poi concludere in senso diametralmente opposto (non sussiste l’interesse pubblico) senza alcuna motivazione”;

- né rileva “il richiamo al parere dell’avvocatura, per due ragioni: la prima è che il citato parere non esprime alcuna concreta, motivata e bilanciata valutazione sull’insussistenza dell’interesse pubblico rispetto alle valutazioni precedentemente effettuate dall’amministrazione; la seconda è che non è competenza dell’avvocatura né di altri soggetti effettuare una simile valutazione, che è rimessa esclusivamente al Consiglio Comunale a valle di una adeguata e motivata comparazione degli interessi in gioco”;

- “lesione dell’affidamento legittimo ingenerato in capo alla Società ricorrente”.

4. Si è costituito in giudizio il Comune di Manduria per resistere al ricorso.

5. Con memoria difensiva in data 14.11.2022, l’Amministrazione comunale ha eccepito “l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse della Società ricorrente, avendo quest’ultima … ottenuto il rilascio del provvedimento unico autorizzativo” in data 31.08.2022.

6. Da parte sua, la ricorrente ha replicato che “se da un lato è vera la circostanza che in data 31.08.2022 è stato rilasciato il provvedimento autorizzativo in favore della Società ricorrente in ragione del venir meno dei motivi di diniego, legati alle misure di salvaguardia previste nel regime urbanistico previgente dell’area oggetto di interesse, non è condivisibile ritenere che … ne consegue il venir meno dell’interesse della ricorrente alla definizione della presente controversia”, dal momento che “permane l’interesse della società ricorrente ad una pronuncia di accertamento dell’illegittimità, o meno, dei provvedimenti impugnati, al solo fine di una futura ed eventuale azione per ottenere il risarcimento dei danni subiti” (cfr. memoria difensiva in data 1.3.2023).

7. Nella pubblica udienza del 22.03.2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

8. Innanzi tutto, occorre prendere atto del fatto che, pur avendo ottenuto il rilascio del provvedimento autorizzativo a seguito della scadenza delle misure di salvaguardia, parte ricorrente ha tempestivamente manifestato l’interesse ad una pronuncia che accerti, comunque, l’illegittimità della deliberazione impugnata ai sensi dell'art. 34, co. 3, c.p.a., a mente del quale "quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se risulta l'interesse ai fini risarcitori".

9. Il ricorso è infondato.

9.1. L’Avvocatura comunale ha reso apposito parere (nota prot. n. 9482 del 23.02.2022) con cui ha sottolineato l’esigenza di una valutazione più approfondita da parte del Consiglio Comunale quanto alla rilevanza pubblica dell’intervento (rispetto a quella contenuta nella proposta di deliberazione), segnalando che, a suo avviso, si trattava di una iniziativa imprenditoriale diretta “a realizzare in primis un interesse privato-imprenditoriale correlato ad un fine di lucro” e che “non sembrano sussistere profili di rilevanza tali” da radicare l’interesse collettivo che giustifica il rilascio del pdc in deroga.

9.2. Il predetto parere è stato acquisito agli atti del provvedimento ed è stato appositamente richiamato nelle premesse motivazionali della deliberazione di C.C. n. 7/2022.

9.3. Pertanto, il rigetto della domanda di rilascio del p.d.c. in deroga è da ritenersi giustificato in forza del richiamo al presupposto parere reso dall’Avvocatura comunale, di cui l’organo consiliare ha evidentemente condiviso il tenore argomentativo e le perplessità circa la sussistenza del pubblico interesse, in tal modo esercitando un potere essenzialmente discrezionale, che sfugge al sindacato di merito del Giudice Amministrativo, se non per profili di illogicità e irragionevolezza che, nella specie, non sono riscontrabili: “la valutazione di interesse pubblico della realizzazione di un intervento in deroga alle previsioni dello strumento urbanistico è espressione dell'ampia discrezionalità tecnica di cui l'Amministrazione dispone in materia e dalla quale discende la sua sindacabilità in sede giurisdizionale solo nei ristretti limiti costituiti dalla manifesta illogicità e dall'evidente travisamento dei fatti” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 28/01/2022 n. 616).

9.4. Peraltro, la decisione assunta dall’Amministrazione comunale appare coerente rispetto alle presupposte risultanze istruttorie, dal momento che la localizzazione di una cantina vincola non è in sé un intervento che garantisca in via immediata e diretta un risultato di pubblico interesse e che - è pacifico - sul territorio comunale erano reperibili altre aree idonee allo scopo, tali da assicurare comunque la realizzazione della iniziativa imprenditoriale e le conseguenti ricadute occupazionali, senza che occorresse sacrificare le direttrici di sviluppo urbanistico di cui alla pianificazione comunale.

9.5. Per le anzi dette ragioni il ricorso deve essere rigettato.

10. La particolarità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di lite.



P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Ettore Manca, Presidente FF

Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore

Alessandro Cappadonia, Referendario