Organo: Consiglio di Stato
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Ordinanza Consiglio di Stato
Data provvedimento: 05-04-2023
Numero provvedimento: 1314
Tipo gazzetta: Nessuna

OCM Vino - Misura "Promozione sui Mercati dei Paesi Terzi" - Avviso per la presentazione dei progetti per la campagna 2022-2023 - Modalità operative - Presentazione e contenuto della domanda di contributo - Esclusione di un soggetto proponente e del relativo progetto in base alla circostanza che un singolo soggetto partecipante abbia chiesto un contributo inferiore ad un determinato contributo minimo - Previsione normativa che dispone la causa di esclusione solo quando l’importo “complessivo” del contributo richiesto per il progetto risulti inferiore ai minimi indicati dalla norma, i quali sono riferiti globalmente al progetto e non al singolo contributo di un soggetto partecipante.



ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2452 del 2023, proposto da

Confagri Tuscany Wine Promotion S.C.Ar.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Giuseppe Lucchesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Bormida 1;

contro

Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Letizia Falsini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Sergio Fienga in Roma, Piazzale delle Belle Arti 8;
Ministero dell'Agricoltura della Sovranita' Alimentare e delle Foreste, Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Tenuta Pietramora di Colle Fagiano S.r.l., Banfi Societa' Agricola S.R.L, Castiglion del Bosco Societa' Agricola a Responsabilita' Limitata, Bibi Graetz di Dan Graetz, Col D'Orcia S.R.L, Consorzio Vino Chianti, Le Corti S.p.A. Società Agricola, Promosienarezzo S.r.l., Toscana Wine Partners, Nittardi di Leon Femfert, Associazione Exclusive Tuscany, Fattoria di Mocenni di Casini Nicolo, Confagri Tuscany Wines Promotion – Societa' Consortile a Responsabilita' Limitata, Capponi Sebastiano - Fattoria di Calcinaia, Bs International S.r.l., Associazione Made in Tuscany, Castello di Albola S.A.R.L., Azienda Agricola La Magia di Schwarz Fabian, Consorzio del Vino Brunello di Montalcino, Confederazione Italiana Agricoltori Toscana, S.M. Tenimenti Pile e Lamole e Vistarenni e San Disdagio S.r.l., Tenute Piccini S.p.A., Azienda Agricola Uccelliera di Cortonesi Andrea, Societa' Agricola Tenuta Poggio al Tesoro S.R.L, Poggio S. Polo S.A.A.R.L., Consorzio Vino Chianti Classico, Jbs S.r.l., Tenimenti Carvin S.r.l., Rocca di Frassinello S.r.l. Societa' Agricola in Sigla Rocca di Frassinello S.A.R.L, Tenuta Torciano Azienda Agricola Giachi Pierluigi, non costituiti in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. 00037/2023, resa tra le parti,

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Toscana, del Ministero dell'Agricoltura della Sovranita' Alimentare e delle Foreste, e dell’AGEA - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2023 il Cons. Roberta Ravasio e uditi per le parti gli avvocati Francesco Lanatà in sostituzione dell'avv. Fabio Giuseppe Lucchesi e Marco Trevisan in sostituzione dell'avv. Maria Letizia Falsini;

Il Collegio,

rilevato, in esito alla sommaria cognizione propria della fase cautelare, che si apprezzano profili di fondatezza dei motivi posti a corredo del ricorso di primo grado;

osservato, in particolare, che sussistono dubbi sulla legittimità dell’avviso nazionale di cui al Decreto del Dirigente generale n. 229300 del 20 maggio 2022 del Ministero per le politiche agricole e per la sovranità alimentare, art. 5, comma 7, per difformità dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2019, il quale ultimo non contempla contributi minimi che debbano essere richiesti da ciascun soggetto partecipante ad un progetto e, coerentemente, non prevede quale causa di esclusione di un soggetto proponente, e del relativo progetto, la circostanza che un singolo soggetto partecipante abbia chiesto un contributo inferiore a un determinato contributo minimo;

rilevato, conseguentemente, che sussistono dubbi anche in ordine alla legittimità della delibera di Giunta Regionale n. 697 del 20 giugno 2022, allegato A, punto 4.5., nella parte in cui, esercitando la facoltà attribuita alle Regioni dall’art. 7, comma 9 del sopra citato Decreto Dirigenziale n. 229300 del 20 maggio 2022, la citata delibera di Giunta Regionale ha introdotto la necessità che ciascun partecipante chieda un contributo minimo, stabilendo altresì che la violazione di tale previsione comporta, automaticamente, l’esclusione (non del solo soggetto partecipante ma anche) del soggetto proponente e dell’intero progetto da esso presentato, prescindendo da qualsiasi valutazione circa la possibilità che il progetto presentato dal soggetto proponente sia idoneo a conseguire gli obiettivi prefissati senza l’azione del soggetto partecipante incorso nella violazione;

rilevato, più specificamente, che il D.M. 3 aprile 2019 prevede che la causa di esclusione legata alla violazione dell’art. 13, comma 7, sia disposta solo quando l’importo “complessivo” del contributo richiesto per il progetto risulti inferiore ai minimi indicati da tale norma, i quali sono riferiti globalmente al progetto, e non al singolo contributo di un soggetto partecipante;

considerato, in definitiva, che la delibera di Giunta Regionale sopra citata ha introdotto un vincolo e una causa di esclusione del soggetto proponente non prevista dal D.M. 3 aprile 2019;

rilevato che tali previsioni, di dubbia legittimità per i motivi sopra evidenziati, sono state riprodotte nell’avviso di cui al Decreto del Dirigente regionale, punto 4.5 dell’Allegato A

all’Avviso regionale nonché del disposto di cui ai unti 3.5. e 8.2 dell’Allegato A al Decreto Dirigenziale 12813 del 28 giungo 2022;

considerato inoltre che non si può escludere che vi sia stato un errore materiale nella compilazione del file Excel che costituisce l’allegato H alla domanda presentata dal Consorzio appellante, file Excel che non è stato neppure firmato dai soggetti partecipanti, e che comunque avrebbero dovuto essere tenute in debito conto le domande di contributo presentate dalla società agricola Poggiotondo (per complessive €. 11.109,20, pari al 40% dell’importo totale del costo delle azioni di sua competenza) e dalla società agricola Castello del Terriccio, (per complessive €. 2.136,00, pari al 40% del costo complessivo (€. 5.341.00) dell’azione di sua competenza);

ritenuto, inoltre, che appare di dubbia legittimità anche la previsione di cui al Decreto Dirigenziale n. 229300 del 20 maggio 2022 nella misura in cui non ammette alcun tipo di sanatoria a irregolarità o errori materiali del progetto;

considerato, ancora, che anche il Comitato di valutazione non ha espresso alcun apprezzamento di merito sul progetto e, comunque, sulla possibilità che il progetto consegua gli obiettivi prescindendo dalle azioni che, in Giappone, dovrebbero svolgere le società Poggiotondo e Castello del Terriccio;

considerato che si apprezza la sussistenza anche del periculum in mora, in considerazione dei termini entro i quali i progetti debbono essere portati a termine;



P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'appello (Ricorso numero: 2452/2023) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado ai fini del riesame, disponendo che l’Amministrazione riesamini la posizione del Consorzio appellante entro e non oltre quindici giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, tenendo conto delle statuizioni di cui in motivazione.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Dispone la compensazione delle spese delle fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

Sergio De Felice, Presidente

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere

Giordano Lamberti, Consigliere

Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Roberta Ravasio

IL PRESIDENTE

Sergio De Felice