Organo: Consiglio di Stato
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Parere Consiglio di Stato
Data provvedimento: 04-04-2023
Numero provvedimento: 199
Tipo gazzetta: Nessuna

OCM Vino - Misura Investimenti campagna 2018/2019 - Partecipazione al bando - Inclusione nell'elenco delle domande non ammissibili - Accertamento del diritto della società ricorrente all’inserimento nella graduatoria definitiva delle offerte ammissibili e finanziabili del bando - Domanda per il riesame degli atti in quanto ritenuti basati su un’errata e illegittima motivazione - Requisiti richiesti dal bando per l'ammissione - Superficie aziendale vitata minima prevista per la realizzazione di una nuova cantina, la cui presunta mancanza costituisce il motivo per il quale l’istanza è stata ritenuta non ammissibile e esclusa dalla graduatoria definitiva.


Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana - Adunanza delle Sezioni riunite del 21 marzo 2023



NUMERO AFFARE 00281/2022

OGGETTO:

Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale.

Ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana proposto dalla Vinanti società semplice agricola per l'annullamento del D.D.G. n. 1477 del 19 luglio 2019 del Dipartimento regionale dell’Agricoltura con istanza di sospensione.
 

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 25109/032.22.8 del 19 dicembre 2022, con cui la Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale ha chiesto il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa sull'affare consultivo in oggetto;

esaminati gli atti e udita la relatrice, Consigliera Paola La Ganga.

Premesso e considerato

1. Con atto notificato, a mezzo pec in data 22 giugno 2020, al Presidente della Regione Siciliana, alla Segreteria generale della Regione Siciliana, all’Assessorato regionale risorse agricole e alimentari, al Dipartimento regionale agricoltura e all’Ufficio legislativo e legale, denominato “Memorie integrative al ricorso gerarchico del 20 settembre 2019 in seguito all’istanza di riesame del 10 maggio 2019 presentata in data 13 magio 2019 prot. n. 22058”, la società semplice agricola Vinanti, in persona dell’amministratore unico, signor Federico Mazza, rappresentata e difesa dall’Avv. Daniela Cilia, ha chiesto il riesame, previa sospensione:

- del decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell’agricoltura del 19 luglio 2019 di approvazione degli elenchi regionali definitivi relativi all’OCM Vino, Misura investimenti campagna 2018/2019, nella parte in cui include la domanda della ricorrente nell’elenco delle domande non ammissibili;

- di tutti gli atti, provvedimenti e verbali, anche delle sedute riservate, connessi, preliminari e istruttori, ancorché non conosciuti, relativi alle operazioni e determinazioni assunte dalle Amministrazioni resistenti, per il finanziamento OCM Vino, Misura Investimenti campagna 2018/2019;

ha chiesto, inoltre, l’accertamento del diritto della società ricorrente all’inserimento nella graduatoria definitiva delle offerte ammissibili e finanziabili del Bando per l’ammissione ai finanziamenti OCM Vino, Misura Investimenti campagna 2018/2019.

2. La ricorrente con atto, non argomentato con rubricati motivi di diritto, chiede il riesame degli atti suddetti basati asseritamente su un’errata e illegittima motivazione, in quanto ritiene di possedere tutti i requisiti richiesti dal bando per risultare ammessa allo stesso, ivi compreso quello della «superficie aziendale vitata minima prevista per la realizzazione della nuova cantina», la cui presunta mancanza costituisce il motivo per il quale l’istanza è stata ritenuta non ammissibile e esclusa dalla graduatoria definitiva; la ricorrente chiede, anche, l’accertamento del diritto della società alla riammissione della relativa proposta nella graduatoria definitiva delle offerte ammissibili, con l’ulteriore attribuzione del punteggio non conferito.

3. Con pec del 30 ottobre 2020 l’Ufficio legislativo e legale ha chiesto al legale della ditta ricorrente «(…) di voler chiarire se con l’atto denominato Memorie integrative al ricorso gerarchico…, pervenuto con pec del 22 giugno 2020, intendesse proporre un ricorso straordinario al Presidente della Regione» e, in caso affermativo, di provvedere al versamento del relativo contributo, ricevendo in riscontro la pec del 23 novembre 2020 con la quale l’Avv. Cilia ha trasmesso la quietanza di pagamento del contributo, lasciando intendere di aver voluto avvalersi del detto tipo di gravame.

Infine, con successivo atto, a firma di nuovo procuratore, Avv. Alessandra Leonardi, e inviato via pec in data 23 aprile 2022, la società ricorrente, ha depositato memoria ex art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971 con la quale ha esplicitato i motivi per i quali sarebbe illegittima l’esclusione della società dalla graduatoria definitiva suddetta.

I motivi di ricorso sono i seguenti:

I) violazione e falsa applicazione legge n. 241/1990 e alla legge n. 10/1991, dell’art. 4 della lex specialis.

II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 5, 11 del bando pubblico – Eccesso di potere per ingiustizia manifesta.

III) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 – Difetto di motivazione –Eccesso di potere per ingiustizia manifesta.

4. Il Dipartimento regionale dell’agricoltura ha trasmesso il rapporto informativo con nota prot. n. 39969 del 18 maggio 2022, con il quale preliminarmente ha contestato la tempestività dell’impugnazione e, nel merito, ha eccepito l’infondatezza della stessa ritenendo del tutto legittimi i provvedimenti impugnati.

5. L’Ufficio legislativo e legale, con nota prot. n. 10825 del 24 maggio 2022, ha comunicato alla ricorrente di avere completato l'acquisizione della documentazione utile alla decisione del gravame, dando un termine per l'esercizio del diritto d’accesso e per la presentazione di eventuali memorie.

6. Il ricorso, regolare sotto il profilo fiscale è irricevibile e inammissibile.

Dagli atti in visione e dall’esposizione dei fatti, contenuta nello stesso ricorso e nei successivi atti della ricorrente, si evince che quest’ultima, in data 13 maggio 2019, ha presentato all’Assessorato regionale agricoltura una richiesta di riesame al fine di essere reinserita nelle graduatorie definitive ammesse al finanziamento previsto dalla misura in oggetto, nel silenzio dell’amministrazione, in data 20 settembre 2019, ha presentato un atto, definito ricorso gerarchico, con il quale in realtà reitera la precedente richiesta di ammissione al finanziamento (già inoltrata in data 13 maggio 2019); rimasto privo di riscontro anche quest’ultimo ricorso gerarchico e decorso il termine di novanta giorni dalla data della sua presentazione senza che l’organo adito abbia comunicato la decisione, ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 1199/1971, si è formato il silenzio-rigetto in data 19 dicembre 2019.

La società, solo in data 22 giugno 2020, ha presentato l’atto denominato “Memorie integrative al ricorso gerarchico del 20 settembre 2019, in seguito all’istanza di riesame del 10 maggio 2019, presentata in data 13 maggio 2019 prot. n. 22058”, che in base alle intenzioni dell’amministratore unico, signor Federico Mazza, e dell’Avv. Daniela Cilia deve essere considerato ricorso straordinario, atteso che su richiesta dell’Ufficio legislativo e legale di chiarire il tipo di azione che intendesse intraprendere con il detto atto, il difensore ha trasmesso la ricevuta relativa al pagamento del contributo unificato di euro 650,00, pari al contributo previsto per detto tipo di ricorso.

Detto atto però è irricevibile perché proposto ben oltre il termine di 120 giorni (17 aprile 2020) decorrenti dalla data di formazione del silenzio-rigetto (19 dicembre 2019); è parimenti irricevibile, perché proposto abbondantemente oltre il termine di legge, l’atto denominato “memoria ex art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971 e costituzione nuovo procuratore” del 23 aprile 2022.

Inoltre, il primo atto di impugnazione, è pure inammissibile perché propone domande non esperibili in questa sede.

Com’è noto il ricorso straordinario consente una tutela limitata, di tipo impugnatorio a carattere demolitorio, essendo finalizzato all’annullamento dell’atto impugnato per motivi di legittimità, per cui da detto ambito esulano le azioni di accertamento dichiarative e di condanna.

Nel caso di specie la società ricorrente chiede, principalmente, il riesame dei criteri adoperati dall’amministrazione per la valutazione della propria domanda con la conseguente attribuzione del maggiore e più corretto punteggio e, all’esito, l’accertamento del suo diritto all’inserimento nella graduatoria definitiva delle offerte ammissibili e finanziabili; istanze queste entrambe non esperibili in questa sede.


P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, a sezioni riunite, esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato irricevibile, con assorbimento dell’istanza cautelare.

L'ESTENSORE

Paola La Ganga

IL PRESIDENTE

Gabriele Carlotti

IL SEGRETARIO

Giuseppe Chiofalo