Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 30-01-2023
Numero provvedimento: 735
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 05-04-2023
Numero gazzetta: 96

Regolamento delegato (UE) 2023/735 della Commissione del 30 gennaio 2023 che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/760 per quanto riguarda l’obbligo di presentare fatture per stabilire il quantitativo di riferimento e che precisa alcuni aspetti del sistema elettronico di registrazione e identificazione degli operatori con titoli (LORI).

(Regolamento 30/01/2023, n. 2023/735, pubblicato in G.U.U.E. 5 aprile 2023, n. L 96)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l’articolo 186,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento delegato (UE) 2020/760 della Commissione integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le norme di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione dei prodotti agricoli soggetti a titoli.

(2) A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/760, gli operatori sono tenuti a presentare una fattura all’autorità emittente ai fini della determinazione del quantitativo di riferimento. Finora il quantitativo di riferimento era stabilito in conformità della disposizione transitoria di cui all’articolo 26, primo comma, del medesimo regolamento delegato, pertanto non era fatto ricorso alla disposizione in questione. Poiché altri aspetti della gestione dei contingenti tariffari introdotti da detto regolamento delegato si sono rivelati efficaci e al fine di ridurre gli oneri amministrativi che gravano sugli operatori e sulle autorità che rilasciano i titoli («autorità emittenti»), è opportuno sopprimere l’obbligo per gli operatori di presentare una fattura all’autorità emittente ai fini della determinazione del quantitativo di riferimento.

(3) A norma dell’articolo 13, paragrafo 12, del regolamento delegato (UE) 2020/760, l’operatore notifica all’autorità emittente eventuali modifiche riguardanti il proprio fascicolo di registrazione e identificazione degli operatori con titoli (LORI) entro dieci giorni di calendario dalla data in cui hanno effetto. È opportuno prorogare detto termine considerati i tempi lunghi di attuazione di siffatte modifiche e le difficoltà incontrate dagli operatori per notificarle puntualmente.

(4) È opportuno eliminare dal regolamento delegato (UE) 2020/760 la discrepanza fra l’obbligo di cui all’articolo 3, paragrafo 5, e la facoltà di cui all’articolo 13, paragrafo 13, relativi alla registrazione previa degli operatori in caso di sospensione del requisito del quantitativo di riferimento a norma dell’articolo 9, paragrafo 9, dello stesso regolamento delegato.

(5) L’articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2020/760 disciplina le denunce per registrazione indebita di un operatore. È opportuno precisare il ruolo rispettivo dell’autorità emittente dello Stato membro in cui l’operatore controllato è stabilito e registrato ai fini dell’IVA e dell’omologa dello Stato membro che ha ricevuto la denuncia, indicando che il controllo incombe allo Stato membro in cui è stabilito l’operatore controllato.

(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2020/760,
 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
 

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/760

Il regolamento delegato (UE) 2020/760 è così modificato:

1) l’articolo 10 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L’operatore provvede a che una stampa certificata conforme della dichiarazione doganale per l’immissione in libera pratica nell’Unione che usa per stabilire il quantitativo di riferimento contenga il numero della fattura di cui all’articolo 145 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le autorità emittenti confrontano le informazioni sui titoli di importazione e sulle dichiarazioni doganali. I documenti non devono contenere discrepanze sull’identità dell’importatore o del dichiarante ovvero sulla descrizione del prodotto. Le verifiche di tali documenti sono effettuate in base all’analisi dei rischi degli Stati membri.»;

c) il paragrafo 4 è soppresso;

2) l’articolo 13 è così modificato:

a) al paragrafo 12, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«L’operatore notifica all’autorità emittente eventuali modifiche riguardanti il proprio fascicolo LORI entro 30 giorni di calendario dalla data in cui hanno effetto.»;

b) al paragrafo 13, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora il requisito del quantitativo di riferimento sia stato sospeso a norma dell’articolo 9, paragrafo 9, la Commissione sospende il requisito di registrazione previa degli operatori nel sistema elettronico LORI.»;

3) all’articolo 14, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L’autorità emittente dello Stato membro in cui è stabilito il denunciante, se ritiene fondata la denuncia, vi dà seguito con i controlli che ritiene opportuni. Se l’operatore controllato è stabilito e registrato ai fini dell’IVA in uno Stato membro diverso da quello dell’autorità emittente che ha ricevuto la denuncia, tale autorità fornisce l’assistenza necessaria all’autorità emittente dello Stato membro in cui l’operatore è stabilito e registrato ai fini dell’IVA, la quale procede tempestivamente al controllo. L’autorità emittente dello Stato membro in cui l’operatore è stabilito e registrato ai fini dell’IVA inserisce l’esito del controllo nel sistema elettronico LORI integrandolo nel fascicolo LORI dell’operatore stesso.»

.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2023


Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN