Organo: EUIPO - Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decisione EUIPO
Data provvedimento: 15-03-2023
Numero provvedimento: 3 145 822
Tipo gazzetta: Nessuna

Opposizione alla registrazione di marchio UE figurativo - Settore vinicolo - Marchio denominativo MONTEPULCIANO D’ABRUZZO - Tutela - Rischio di confusione - Registrazione anteriore italiana tutelata anche come marchio collettivo la cui funzione è quella di distinguere i prodotti e i servizi dei membri dell’associazione titolare da quelli di altre imprese - Somiglianza di grado assai ridotto tra i segni in conflitto - Rigetto dell'opposizione.


 

OPPOSIZIONE N. B 3 145 822


Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, Corso Matteotti - Palazzo Corvo, 66026 Ortona (CH), Italia (opponente), rappresentato da Barzanò & Zanardo Roma S.p.A., Via del Commercio, 
56, 36100 Vicenza, Italia (rappresentante professionale)


contro


Azienda Nicola di Sipio S.r.l., Via Santo Stefano 88, 66010 Ripa Teatina, Chieti, Italia
(richiedente), rappresentata da Jacobacci & Partners S.p.A., Corso Emilia, 8, 10152Torino, Italia (rappresentante professionale).


Il 14/03/2023 la Divisione di Opposizione emana la seguente



DECISIONE:

1. L’opposizione No B 3 145 822 è totalmente respinta.

2. L’opponente sopporta l’onere delle spese, fissate a 300 EUR.



MOTIVAZIONI

In data 03/05/2021, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea No 18 346 392  (marchio figurativo). L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio italiano No 302019000085077 e sulla registrazione di marchio italiano No 302013902117863 in seguito convertita in marchio collettivo No 302020000118046, entrambe per il marchio denominativo “MONTEPULCIANO D’ABRUZZO”. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.


RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.


a) I prodotti

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Registrazione di marchio italiano No 302019000085077

Classe 33: Vini; bevande alcooliche ad eccezione delle birre.

Registrazione di marchio collettivo italiano No 302020000118046

Classe 33 Vini.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 33: Vini prodotti secondo il Disciplinare di Produzione della Denominazione diOrigine Controllata "Montepulciano d'Abruzzo".

I vini prodotti secondo il Disciplinare di Produzione della Denominazione di Origine Controllata "Montepulciano d'Abruzzo" del marchio impugnato sono compresi nell'ampia categoria dei vini coperti da entrambi i marchi sui quali si basa l’opposizione. Pertanto, questi prodotti sono identici.


b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.


c) I segni

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO
Marchi anteriori Marchio impugnato


Il territorio di riferimento è l’Italia.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi(11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

I marchi anteriori sono entrambi marchi denominativi, corrispondenti a “MONTEPULCIANOD’ABRUZZO”.

Dalle memorie e dal materiale presente agli atti emerge che “MONTEPULCIANO D’ABRUZZO” corrisponde a una Denominazione d’Origine Protetta (DOP) per vini ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del17 dicembre 2013. Esso indica la provenienza geografica di un vino prodotto con uva de vitigno Montepulciano la cui produzione è consentita nelle quattro province abruzzesi (Chieti,L'Aquila, Pescara e Teramo).

“MONTEPULCIANO D’ABRUZZO” risulterebbe in sé privo di carattere distintivo e non dovrebbe essere monopolizzabile. Tuttavia, non si può non tenere conto del fatto che i marchi anteriori siano registrazioni nazionali alle quali va riconosciuto un minimo grado di carattere distintivo. Difatti, nell’ambito dei procedimenti di opposizione o di nullità dinanzi l’Ufficio, non è possibile constatare l’assenza di carattere distintivo di un marchio protetto in uno Stato membro poiché una constatazione siffatta non sarebbe compatibile con la coesistenza dei marchi dell’Unione europea e dei marchi nazionali né con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, interpretato in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 2, RMUE. Ne consegue che, quando un marchio nazionale è invocato quale diritto anteriore nei procedimenti succitati, ne va riconosciuto un certo grado di carattere distintivo (24/05/2012, C-196/11, F1-Live, EU:C:2012:314, § 40-41 e 47).

Come sottolineato dalla richiedente nelle proprie osservazioni, ne deriva che la dicitura “MONTEPULCIANO D’ABRUZZO” dei marchi anteriori presenta un assai minimo grado di distintività.

Il marchio impugnato consiste nella dicitura “MONTEPULCIANO D’ABRUZZO” riprodotta in caratteri maiuscoli di colore marrone al di sotto dei quali compare la dicitura, i caratteri assai più piccoli, “Denominazione di Origine Controllata”. Nella parte inferiore del marchio si trovano poi le diciture “PRODUTTORI del MONTEPULCIANO D’ABRUZZO”, “RIPA TEATINA-CHIETI-PRODOTTO IN ITALIA” mentre nel mezzo si trovano, a sinistra, una raffigurazione stilizzata di un palazzo rurale e, a destra, di un elemento figurativo dalla forma tonda con delle dentellature tutt'intorno o a forma di stella che la richiedente segnala essere la raffigurazione stilizzata di una “presentosa”, ovvero di un gioiello tradizionale femminile abruzzese. Tutti i suddetti elementi sono collocati su di uno sfondo di colore beige.

La dicitura “MONTEPULCIANO D’ABRUZZO”, la raffigurazione del palazzo rurale e l’elemento figurativo a forma di stella sono gli elementi visivamente co-dominanti e rendono secondarie le diciture “Denominazione di Origine Controllata”, “PRODUTTORI del MONTEPULCIANO D’ABRUZZO” e “RIPA TEATINA-CHIETI-PRODOTTO IN ITALIA”, le quali, come “MONTEPULCIANO D’ABRUZZO”, sono da ritenersi elementi non-distintivi, dato che indicano l’origine geografica o la certificazione dei prodotti. Per quanto riguarda la raffigurazione del palazzo rurale, la Divisione d’Opposizione ritiene che si tratti di un elemento quantomeno debole, dato che suggerisce un’origine dei prodotti per l’appunto rurale, mentre non pare condivisibile il richiamo della forma stella ad un gioiello abruzzese, il quale non si ritiene che verrà riconosciuto dal consumatore italiano di riferimento, il quale non conosce necessariamente tutti gli aspetti delle numerose e variegate culture regionaliitaliane. Questo elemento è quindi da considerarsi normalmente distintivo in mancanza di un chiaro e diretto collegamento con i prodotti nella Classe 33.

Da un punto di vista visivo, fonetico e concettuale, l’unico elemento che i marchi hanno in comune è rappresentato dalla dicitura “MONTEPULCIANO D’ABRUZZO”, la quale tuttavia, come osservato, è una Denominazione d’Origine Protetta (DOP) e non è monopolizzabile dall’opponente in relazione ai prodotti coperti dal marchio anteriore. Ne deriva che la coincidenza dei segni in tale elemento ha un’importanza relativa sotto tutti gli aspetti.

I restanti elementi denominativi e figurativi del segno impugnato sono distinti, seppur anch’essi presentino diversi gradi di distintività, passando dall’assenza di distintività ad una distintività normale.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Divisione d’Opposizione conclude che i segni non possono considerarsi completamente dissimili, ma presentino una certa somiglianza visiva, fonetica e concettuale, sebbene di grado assai ridotto.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esamedel rischio di confusione procederà.


d) Carattere distintivo dei marchi anteriori

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che i marchi siano particolarmente distintivi in virtù del loro uso intensivo o della loro notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo dei marchi anteriori si baserà sul loro carattere distintivo intrinseco.

Nel caso in esame, vale la pena notare che la registrazione anteriore italiana No 302020000118046 è un marchio collettivo la cui funzione è quella di distinguere i prodotti e i servizi dei membri dell’associazione titolare da quelli di altre imprese (05/03/2020, C‑766/18 P, BBQLOUMI (fig.) / HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 64).

Nonostante i marchi collettivi possano contenere elementi geograficamente descrittivi della provenienza geografica dei prodotti o servizi (v. articolo 74, paragrafo 2, RMUE), essi devono essere comunque in grado di adempiere la funzione essenziale di un marchio collettivo che è quella di indicare l’origine commerciale collettiva di tali prodotti e servizi (05/03/2020, C‑766/18 P, BBQLOUMI (fig.) / HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 73-74).

Il carattere distintivo dei marchi collettivi non deve essere valutato in modo diverso rispetto al carattere distintivo dei marchi individuali. Di conseguenza, questi ultimi devono, in ogni caso, intrinsecamente o per uso, possedere un carattere distintivo (05/03/2020, C-766/18 P, BBQLOUMI (fig.) / HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 71-72).

Nella fattispecie, come sopra esaminato, sia la registrazione di marchio collettivo italiano No 302020000118046 che la registrazione di marchio italiano No 302019000085077 sono costituite da una dicitura che designa l’origine geografica dei prodotti da esse coperti, la quale è di per sé non distintiva.

Ciononostante, a seguito della giurisprudenza sopra citata (24/05/2012, C-196/11, F1-Live, EU:C:2012:314, § 40-41 e 47), nel caso di specie occorre attribuire ai segni un certo grado capacità distintiva che, nella specie, è assai minimo, anche secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.


e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

Secondo una giurisprudenza costante, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate tra loro (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).

Nell’ipotesi in cui, il marchio anteriore è un marchio collettivo, come nel caso di uno dei due diritti sui quali si basa l’opposizione, ovvero la registrazione di marchio collettivo italiano No 302020000118046, il rischio di confusione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, deve essere inteso come il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o servizi coperti dal marchio collettivo anteriore e quelli coperti dal marchio richiesto provengano tutti dai membri dell’associazione titolare del marchio anteriore o, se del caso, da imprese economicamente legate a tali membri o a tale associazione (05/03/2020, C-766/18 P, BBQLOUMI (fig.) / HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 64).

Sebbene, in caso di opposizione da parte del titolare di un marchio collettivo, si debba tener conto delle funzione essenziale di tale tipo di marchio, vale a dire distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell’associazione titolare da quelli di altre imprese, per comprendere cosa si intenda per rischio di confusione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, resta il fatto che la giurisprudenza che stabilisce i criteri in base ai quali si deve valutare in pratica se un tale rischio esiste è applicabile alle cause relative ad un marchio anteriore collettivo. Infatti, nessuna delle caratteristiche proprie dei marchi collettivi dell’Unione europea giustifica una deroga, in caso di opposizione basata su un tale marchio, ai criteri di valutazione del rischio di confusione che emergono da tale giurisprudenza (05/03/2020, C-766/18 P, BBQLOUMI (fig.) / HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 65-66).

Nella fattispecie in esame, ai marchi anteriori “MONTEPULCIANO D’ABRUZZO” è stato riconosciuto un grado di carattere distintivo intrinseco assai minimo dal momento che consistono di una dicitura che designa l’origine geografica di un tipo di vino, vale a dire i prodotti coperti nella classe 33.

Il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24). Poiché la tutela di un marchio depositato dipende, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, dall’esistenza di un rischio di confusione, i marchi che hanno un elevato carattere distintivo o intrinsecamente o a motivo della loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).

A titolo di chiarezza espositiva, si fa presente che l’articolo 71, paragrafo 1, RMUE non costituisce un’eccezione a questo requisito di carattere distintivo. Benché tale disposizione consenta, in deroga all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, la registrazione come marchi collettivi dell’Unione europea di segni che possono servire a designare la provenienza geografica di prodotti o servizi, essa non consente tuttavia che i segni così registrati siano privi di carattere distintivo. Quando un’associazione chiede la registrazione, in quanto marchio collettivo dell’Unione europea, di un segno che può designare una provenienza geografica, spetta ad essa, quindi, assicurarsi che il segno sia dotato di elementi che consentano al consumatore di distinguere i prodotti o i servizi dei suoi membri da quelli di altre imprese (05/03/2020, C-766/18 P, BBQLOUMI (fig.) / HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 73).

Il marchio impugnato deve il proprio carattere distintivo intrinseco non alla dicitura “MONTEPULCIANO D’ABRUZZO”, che fa riferimento a una Denominazione d’Origine Protetta (DOP) per i vini rivendicati, bensì ai restanti elementi, verbali e figurativi, del segno. Il carattere distintivo del marchio impugnato è dunque limitato a detti elementi.

Ebbene, questi ultimi non trovano corrispondenza alcuna nei marchi anteriori. I segni presentano dunque, come osservato, una somiglianza di grado assai ridotto.

La Divisione d’Opposizione ritiene che non sussista alcun rischio che il pubblico di riferimento possa ritenere che i prodotti in questione, (i quali riguardano direttamente la Denominazione d’Origine Protetta “MONTEPULCIANO D’ABRUZZO” - per cui la dicitura comune è in sé del tutto priva di carattere distintivo), provengano tutti dai membri dell’associazione titolare del marchio anteriore o, se del caso, da imprese economicamente legate a tali membri o a tale associazione.

Considerato quanto precede, non sussiste alcun rischio di confusione da parte del pubblico.

Pertanto, l’opposizione deve essere respinta.


SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

Poiché l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento conformemente all’articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.


Divisione d’Opposizione

Aldo BLASIAndrea

VALISA Francesca CANGERI


Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.