Regolamento (UE) 2023/710 della Commissione del 30 marzo 2023 che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bromopropilato, cloridazon, fenpropimorf, imazaquin e tralcoxidim in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE).
(Regolamento (UE) 30/03/2023, n. 2023/710, pubblicato in G.U.U.E. 31 marzo 2023, n. L 93)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze cloridazon, fenpropimorf e tralcoxidim sono stati fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR per la sostanza bromopropilato sono stati fissati nell’allegato II e nell’allegato III, parte B, di tale regolamento a seconda del prodotto. Per la sostanza imazaquin gli LMR sono stati fissati nell’allegato III, parte A, del medesimo regolamento.
(2) Il bromopropilato non è mai stato approvato nell’Unione come sostanza attiva nei prodotti fitosanitari. Gli LMR per tale sostanza sono fissati al limite di determinazione (LD). Tali LMR vanno pertanto spostati nell’allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005.
(3) Le approvazioni delle sostanze attive cloridazon e imazaquin sono scadute il 31 dicembre 2018, quelle del fenpropimorf e del tralcoxidim sono scadute il 30 aprile 2019.
(4) Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive cloridazon, fenpropimorf, imazaquin e tralcoxidim sono state revocate. È quindi opportuno sopprimere gli LMR esistenti fissati per tali sostanze attive negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 conformemente all’articolo 17 di detto regolamento, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e con l’articolo 14, paragrafo 2, del medesimo regolamento. È possibile mantenere alcuni LMR, in particolare quelli basati sulle domande di tolleranza all’importazione che sono sicuri per i consumatori e quelli basati sui limiti massimi di residui del Codex («CXL»), che non sono stati stabiliti sulla base di usi ormai obsoleti nell’Unione e che sono sicuri per i consumatori.
(5) L’LMR per il fenpropimorf nelle banane dipende da una domanda di tolleranza all’importazione presentata dal Venezuela ed è sicuro per i consumatori. Gli LMR per il fenpropimorf in orzo, avena, segale, frumento, barbabietole da zucchero, tutti i tessuti di mammiferi e latte corrispondono a CXL sicuri per i consumatori. Tali LMR dovrebbero essere mantenuti ai livelli vigenti conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, lettera g), e all’articolo 14, paragrafo 2, lettere a), c) ed e), del regolamento (CE) n. 396/2005. Per tutti gli altri prodotti è opportuno ridurre gli LMR vigenti fissati per il fenpropimorf nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 portandoli agli LD in conformità all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 17 di tale regolamento.
(6) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adeguare alcuni LD. Tali laboratori hanno raccomandato LD rilevabili in sede di analisi per tutte le sostanze e tutti i prodotti.
(7) I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
(8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
(9) Per tutte le sostanze attive contemplate dal presente regolamento, al fine di consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai prodotti che sono stati ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima che la modifica degli LMR iniziasse ad applicarsi e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori.
(10) Prima dell’applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.
(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 21 ottobre 2023.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 21 ottobre 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN