Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 28-03-2023
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 28-03-2023
Numero gazzetta: 113

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Sebeş-Apold].

(Comunicazione 28/03/2023, pubblicata in G.U.U.E. 28 marzo 2023, n. C 113)


La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.


COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Sebeş-Apold»

PDO-RO-A0371-AM02

Data della comunicazione: 4.1.2023

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Introduzione di nuove varietà di uve da vino come varietà principali di produzione

Il disciplinare di produzione è stato modificato per includere nuove varietà di uve da vino che si possono utilizzare per produrre i vini, in particolare per i vini bianchi le varietà Furmint e Iordan, e per i vini rossi le varietà Cabernet Sauvignon, Pinot noir, Fetească neagră, Syrah e Merlot.

Date le particolarità climatiche della zona delimitata e la valorizzazione del suo potenziale biologico, è possibile produrre vini rossi di qualità in condizioni ottimali, ad esempio, in termini di maturazione e accumulo.

Sono modificati i capitoli IV, V, VIII e XII del disciplinare e i punti 4 e 7 del documento unico.

2.   Aggiunta di specifiche tecnologiche per la produzione di vini rossi

L'introduzione di nuove varietà di uve da vino per la produzione di vini rossi implica l'inserimento nel disciplinare di alcune specifiche relative alle pertinenti pratiche tecnologiche di vinificazione.

Sono modificati i capitoli VIII e XII del disciplinare e i punti 4 e 7 del documento unico.

3.   Modica delle rese delle uve e dei vini per tenere conto di un aumento delle stesse

A seguito dei cambiamenti delle strutture degli impianti viticoli dovute al fattore biotico (struttura clonale, portainnesto) e al fattore enologico (impiego di nuove tecnologie di vinificazione) è necessario incrementare le rese, pur garantendo il rispetto dei parametri qualitativi specifici dei vini prodotti nella zona DOP Sebeș-Apold.

I progetti di conversione/ristrutturazione dei vigneti hanno profondamente modificato le densità di impianto: la densità dei vigneti di nuovo impianto è notevolmente aumentata (circa 4 500 ceppi/ettaro), il che ha comportato anche un incremento della produzione di uve (la quantità di uve prodotta può cambiare da una varietà all'altra a seconda del rispettivo vigore, pur rispettando i parametri qualitativi specifici della DOP).

Alcune varietà impiantate (sia rumene sia internazionali) provengono da un'ampia gamma di cloni che presentano un rischio di non adattarsi minimo e che sono concepiti per ottenere le uve necessarie, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, a produrre i vini. Questi cloni, grazie anche a portainnesti e densità di impianto adeguati, producono rese superiori almeno del 25-35 % alle stime iniziali.

Sono pertanto modificati i capitoli V e VI del disciplinare di produzione e il punto 5.2 del documento unico.

4.   Aggiunta di una deroga concernente la vinificazione

Il disciplinare è stato integrato con una deroga concernente l'elaborazione nella zona DOP Sebeș-Apold. Questa deroga è necessaria in quanto nella zona non esiste un numero sufficiente di stabilimenti che offrano condizioni ottimali per le necessarie fasi di produzione, come il condizionamento e l'imbottigliamento, e per tutelare la qualità delle uve prodotte dalle varietà impiantate in questa zona DOP (accesso sud-occidentale all'altopiano transilvanico, una delle più importanti regioni vitivinicole). Per queste ragioni alcune delle fasi successive alla produzione devono potersi svolgere in una zona adiacente a quella della produzione, ossia nel distretto di Alba, unità amministrativa limitrofa parte della zona di produzione della DOP Târnave (unità amministrative adiacenti per la produzione e la trasformazione di vini di qualità). Il distretto di Alba dispone di un maggior numero di stabilimenti atti a completare le fasi della vinificazione precedenti alla commercializzazione, conservando però la qualità specifica dei vini ottenuti nella zona di Sebeș-Apold.

Svolgendo le fasi successive alla produzione del vino Sebeș-Apold nella zona adiacente (distretto di Alba) e comunicando il completamento di tali fasi all'autorità di controllo competente, si assicura un livello ottimale di controllo della produzione vinicola della DOP Sebeș-Apold, mentre la specificità della zona di produzione è garantita dalle caratteristiche del vino prodotto.

Sono modificati il capitolo IX del disciplinare di produzione e il punto 9 del documento unico.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome o nomi

Sebeş-Apold

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

    1. Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

1.   Caratteristiche dei vini bianchi

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I vini bianchi sono fruttati, vinosi, tipicamente freschi per via dell'acidità elevata e vivaci; presentano aromi di frutta, miele, muschio, mandorle e uva spina, acidità equilibrata, che talvolta conferisce al vino caratteristiche note fruttate, oppure acidità più elevata, che può apportare note di frutta (pompelmo, pomelo, peperoni verdi); hanno inoltre aromi secondari dovuti alla fermentazione che ricordano la banana e la papaia. Il titolo alcolometrico elevato e il tenore di glicerolo li rendono untosi, corposi e adatti all'invecchiamento in botti di legno o all'affinamento in bottiglia. Solitamente il colore tipico è giallo paglierino tendente al giallo verdolino, oppure giallo verdolino con riflessi dorati.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

15,00

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

11,00

Acidità totale minima

4,5 in milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

18

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

200


2. 

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I vini rossi presentano colore rosso rubino o rosso rubino intenso, con aromi fini di ribes nero, mirtillo o menta e, se invecchiati in barrique, sentori di vaniglia. Sono corposi ed esprimono aromi di lamponi, more, ribes nero, amarene e prugne secche, come pure note di affumicato o talvolta peperoncino. Invecchiati in botte, i vini assumono lievi sentori di vaniglia o tabacco provenienti dal rovere. Se l'acidità è bassa, si possono consumare giovani; se maturati per breve tempo in botte, assumono colore rosso rubino chiaro, acquisiscono aromi di amarene mature e agrumi, e rivelano tannini morbidi.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

15,00

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

11,00

Acidità totale minima

4,5 in milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

20

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

150


5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche specifiche

1. Pratiche enologiche

Pratica colturale

— Irrigazione: consentita soltanto in annate di siccità e previa comunicazione all'ONVPV (ufficio nazionale della vitivinicoltura).

— Densità di impianto: minimo 3 000 viti/ettaro.

— Vendemmia verde: riduzione del numero di grappoli nel periodo dell'invaiatura (inizio della maturazione) quando la produzione potenziale eccede i limiti massimi ammessi dai disciplinari dei vini a denominazione di origine controllata.

5.2.   Rese massime

1. Vendemmiato a piena maturazione, DOC-CMD, Fetească regală e Riesling Italian

14 000 chilogrammi di uve per ettaro

2. Vendemmiato a piena maturazione, DOC-CMD, Iordană

17 000 chilogrammi di uve per ettaro

3. Vendemmiato a piena maturazione, DOC-CMD, Fetească albă

13 000 chilogrammi di uve per ettaro

4. Vendemmiato a piena maturazione, DOC-CMD, Sauvignon, Chardonnay, Pinot gris, Riesling de Rhin, Neuburger e Furmint

12 000 chilogrammi di uve per ettaro

5. Vendemmiato a piena maturazione, DOC-CMD, Muscat Ottonel, Cabernet Sauvignon, Pinot noir, Fetească neagră, Merlot e Syrah

12 000 chilogrammi di uve per ettaro

6. Vendemmiato a piena maturazione, DOC-CMD, Traminer roz

11 000 chilogrammi di uve per ettaro

7. Vendemmiato a piena maturazione, DOC-CMD, Fetească regală e Riesling Italian

94 ettolitri per ettaro

8. Vendemmiato a piena maturazione, DOC-CMD, Iordană

119 ettolitri per ettaro

9. Vendemmiato a piena maturazione, DOC-CMD, Furmint

87 ettolitri per ettaro

10. vendemmiato a piena maturazione, DOC-CMD, Sauvignon, Pinot gris, Chardonnay, Riesling de Rhin, Neuburger, Traminer roz e Muscat Ottonel

80 ettolitri per ettaro

11. Vendemmiato a piena maturazione, DOC-CMD, Cabernet Sauvignon, Pinot noir, Fetească neagră, Merlot e Syrah

78 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

Distretto di Alba:

— città di Sebeș: località di Sebeș e Rahău;

— comune di Daia Română: villaggio di Daia Română;

— comune di Câlnic: villaggi di Câlnic, Cut e Deal;

— comune di Gârbova: villaggi di Gârbova, Reciu e Cărpiniş;

— comune di Şpring: villaggi di Vingard e Şpring;

distretto di Sibiu:

— comune di Miercurea Sibiului: villaggi di Miercurea Sibiului, Apoldu de Sus e Dobârca;

— comune di Ludoş: villaggi di Ludoş e Guşu;

— comune di Apoldu de Jos: villaggi di Apoldu de Jos e Săngătin;

— comune di Cristian: villaggio di Cristian;

— comune di Sălişte: villaggi di Aciliu, Amnaş e Sălişte;

— comune di Loamneş: villaggi di Loamneş, Alămor, Armeni, Haşag, Mândra e Sădinca;

— comune di Păuca: villaggi di Păuca, Bogatu Român, Broşteni e Presaca.

7.   Varietà di uve da vino

Cabernet Sauvignon N - Petit Vidure, Bourdeos tinto

Chardonnay B - Gentil blanc, Pinot blanc, Chardonnay

Fetească albă B - Păsărească albă, Poama fetei, Mädchentraube, Leanyka, Leanka

Fetească neagră N - Schwarze Mädchentraube, Poama fetei neagră, Păsărească neagră, Coada rândunicii

Fetească regală B - Königliche Mädchentraube, Königsast, Kiralyleanka, Dănășană, Galbenă de Ardeal

Furmint B - Furmin, Şom szalai, Tokay, Szegszolo

Iordană B - Iordovană, Iordan

Merlot N - Bigney rouge, Plant Medoc

Muscat Ottonel B - Muscat Ottonel blanc

Neuburger B - Neuburg

Pinot Gris G - Affumé, Grauer Burgunder, Grauburgunder, Grauer Mönch, Pinot cendré, Pinot Grigio, Ruländer

Pinot noir N - Blauer Spätburgunder, Blauer Burgunder, Burgund mic, Burgunder roter, Klăvner Morillon Noir

Pinot noir N - Spätburgunder, Pinot nero

Riesling Italian B - Olasz Riesling, Olaszriesling, Welschriesling

Syrah N - Shiraz, Petit Syrah

Traminer roz Rs - Rosetraminer, Savagnin Rose, Gewürztraminer

8.   Descrizione del legame/dei legami

8.1.   Legame con la zona delimitata - informazioni sulla zona

I vigneti sono ubicati nelle depressioni collinari di Sebeş-Secaş e Apold, dove l'altopiano di Secaș incontra i monti Șurian-Cindrel.

L'orografia comprende interfluvi pedemontani collinari, le propaggini settentrionali delle colline di Orăștie e Gârbova ai piedi dei monti Cindrel e le propaggini meridionali delle colline dell'altopiano di Secaș.

Il paesaggio collinare si accompagna a formazioni createsi progressivamente lungo le vallate principali: terrazze, glacis colluviali-proluviali e ampi alvei fluviali. Questi terreni sono ideali per la viticoltura.

I vigneti vengono di solito piantati su pendii esposti a sud, sud-est o sud-ovest e nelle vallate tra le colline calde e luminose.

Le precipitazioni si attestano in media su 550-600 mm/anno (550 nel corridoio di Mureș, 569 a Sebeș, 600-650 sulle cime collinari e nella valle di Apold) e raggiungono i valori massimi tra maggio e agosto e i valori minimi da settembre fino all'inverno (generalmente sotto forma di neve per un periodo di 30-60 giorni).

L'umidità relativa dell'aria oscilla tra il 60 % e l'80 %, offrendo condizioni ottimali che consentono alle viti di crescere e fruttificare.

8.2.   Legame con la zona delimitata - informazioni sul prodotto

I vini bianchi sono fruttati, vinosi, tipicamente freschi per via dell'acidità elevata e vivaci; presentano aromi di frutta, miele, muschio, mandorle e uva spina, acidità equilibrata, che talvolta conferisce al vino caratteristiche note fruttate, oppure acidità più elevata, che può apportare note di frutta (pompelmo, pomelo, peperoni verdi); hanno inoltre aromi secondari dovuti alla fermentazione che ricordano la banana e la papaia.

Sono adatti all'invecchiamento in botti di legno o all'affinamento in bottiglia. Solitamente il colore tipico è giallo pallido tendente al giallo verdolino, oppure giallo verdolino con riflessi dorati.

I vini rossi presentano colore rosso rubino o rosso rubino intenso, con aromi fini di ribes nero o mirtillo e, se invecchiati in barrique, sentori di vaniglia. Sono corposi ed esprimono aromi di lamponi, more, ribes nero, amarene e prugne secche, come pure note di affumicato o peperoncino. Invecchiati in botte, i vini assumono lievi sentori di vaniglia o tabacco provenienti dal rovere.

Se maturati per breve tempo in botte, assumono colore rosso rubino chiaro, acquisiscono aromi di amarene mature e agrumi, e rivelano tannini morbidi.

8.3.   Legame con la zona delimitata - interazione causale

Il clima temperato, moderatamente continentale sulle colline e con valori estremi sul fondo dei corridoi di Mureș e Sebeș-Secaș, è caratterizzato da inverni aspri e rigidi, estati relativamente calde, primavere precoci cui seguono autunni caldi fino a ottobre compreso, il che favorisce una buona crescita vegetativa; la maturazione dell'uva e l'accumulo degli zuccheri avvengono lentamente, consentendo lo sviluppo di aromi e di un'acidità leggermente più elevata della media, che garantisce la freschezza e la vivacità tipiche, soprattutto per i vini con spiccati aromi floreali e fruttati.

Nel periodo di maturazione dell'uva le temperature medie diurne si aggirano intorno a 23 oC e quelle notturne intorno a 12 oC. Ne risulta un costante aumento del tenore di zuccheri, mentre l'acidità si riduce, rimanendo costante o quasi.

I vigneti sono caratterizzati da un'ampia varietà di tipi e sottotipi di suoli: luvisol, che comprendono suoli argillo-illuviali, bruni e podsolizzati, frammisti a pseudo-rendzine sulle terrazze lungo le vallate, mollisol di tipo černozëm, in particolare černozëm levigati, parzialmente gleyzzati. I pendii esposte a un'erosione più intensa e i suoli azonali sono formati da regosol e suoli erosi. Per la viticoltura si preferiscono questi suoli, in quanto la vite ha la capacità di trattenere il suolo grazie alle sue profonde radici, e il terrazzamento e la fertilizzazione le consentono di prosperare.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Deroga in materia di vinificazione

Quadro giuridico:

nella legislazione dell'UE

Tipo di condizione supplementare:

deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

in deroga, i mosti e/o i vini che sono prodotti da uve raccolte esclusivamente nei vigneti situati nella zona delimitata della DOP Sebeș-Apold e che saranno protetti dalla DOP Sebeș-Apold possono essere sottoposti a trasformazione in stabilimenti situati in un'unità amministrativa limitrofa dotata della capacità di vinificazione richiesta (in modo da garantire che sia mantenuta la qualità dei vini ottenuti nella DOP Sebeș-Apold), ossia nel distretto di Alba, unità amministrativa limitrofa parte della zona di produzione della DOP Târnave (unità amministrative adiacenti per la produzione e la trasformazione di vini di qualità).

Vinificazione

Quadro giuridico:

nella legislazione dell'UE

Tipo di condizione supplementare:

deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

in via eccezionale il condizionamento e l'imbottigliamento dei vini possono avere luogo al di fuori della zona di produzione delle uve, previa comunicazione all'autorità competente responsabile della DOP Sebeș-Apold e approvazione dell'organizzazione di produttori locali per i vini con denominazione di origine controllata. In tali casi è obbligatorio indicare sull'etichetta l'imbottigliatore e il sito di imbottigliamento.

Link al disciplinare del prodotto

https://www.onvpv.ro/sites/default/files/caiet_sarcini_doc_sebes-apold_modif_cf_cerere_1155_25.07.2014_si_1475_22.07.2022_no_track_changes_1.pdf