Organo: Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto direttoriale
Data provvedimento: 22-03-2023
Tipo gazzetta: Nessuna

Investimenti innovativi delle imprese agricole. Elenco delle ulteriori imprese ammesse alle agevolazioni.

(Decreto 22/03/2023, pubblicato nel sito del Ministero dello sviluppo economico)


DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

DIVISIONE V – ACCESSO AL CREDITO E INCENTIVI FISCALI



IL DIRETTORE GENERALE



Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto l’articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall’art. 1, comma 42, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

Considerate le specifiche sanzioni in caso di violazione dell’art. 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2021, n. 149, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 260 del 30 ottobre 2021, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico”;

Visto il decreto del Ministero del 19 novembre 2021 di Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico, registrato dalla Corte dei conti in data 29 dicembre 2021 al n. 1097 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 39 del 16 febbraio 2022);

Visto il decreto 31 dicembre 2021 del Ministero dell’economia e delle finanze di ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024;

Visto il decreto 10 gennaio 2022 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha proceduto all'assegnazione delle risorse del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022, tra gli altri, al titolare della Direzione generale per gli incentivi alle imprese;

Vista la nomina del dott. Giuseppe Bronzino a Direttore generale della Direzione generale per gli Incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico avvenuta con D.P.C.M. del 12 gennaio 2022 registrato dalla Corte dei conti al n. 97 del 28 gennaio 2022;

Visto l’articolo 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2019, n.160 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole, con una dotazione di euro 5.000.000,00 per l’anno 2020, destinato a favorire gli investimenti in beni materiali e immateriali delle imprese che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il medesimo articolo 1, comma 123, che prevede che, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono stabilite le modalità attuative delle risorse del medesimo Fondo;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 193 del 1° luglio 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

Visto il decreto 30 luglio 2021 del Ministro dello sviluppo economico sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del

14 ottobre 2021, recante le modalità attuative connesse all’utilizzo delle risorse del “Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole” di cui all’articolo 1, comma 123 della citata legge 27 dicembre 2019, n.160, destinato a favorire la realizzazione, da parte delle imprese agricole, di investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali allo svolgimento dell’attività.;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 2 maggio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.113 del 16 maggio 2022, recante modalità, i termini e i modelli di presentazione delle domande di concessione e delle richieste di erogazione, nonché ulteriori elementi utili a disciplinare l’attuazione dell’intervento agevolativo;

Visto, in particolare, l’articolo 9, comma 2, del predetto decreto 30 luglio 2021, il quale prevede che il Ministero procede, entro 90 giorni dalla data di presentazione o di completamento delle domande di concessione del contributo, alla registrazione degli aiuti individuali nel Registro SIAN e alla conseguente adozione del provvedimento, anche cumulativo, di concessione delle agevolazioni;

Ritenuto di adottare, ai sensi dell’articolo 9, comma 3 del medesimo decreto 30 luglio 2021, un provvedimento di concessione cumulativo delle domande per le quali, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione, le verifiche in merito alla sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissibilità dell’impresa richiedente, alla completezza della domanda e all’ammissibilità delle spese richieste alle agevolazioni, effettuate sulla base delle informazioni e dei dati forniti nel modulo di domanda, si sono concluse con esito positivo;

Tenuto conto dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9 comma 1, del decreto 30 luglio 2021 e dell’ammontare delle risorse finanziarie disponibili;

Visto l’articolo 2, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”;


 

DECRETA:


Art. 1

(Concessione del contributo a fondo perduto)

1. A seguito dell’esito positivo delle verifiche previste dal decreto 30 luglio 2021 del Ministro dello sviluppo economico sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il presente decreto è disposta, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del medesimo decreto, la concessione delle agevolazioni in favore delle imprese richiedenti, individuate nell’“Allegato A: elenco delle domande di agevolazione cui è concesso il contributo a fondo perduto” al presente decreto.

2. Le imprese che hanno trasmesso domanda di concessione entro i termini prescritti dall’articolo 1, comma 1, del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 13 maggio 2022,  non  comprese  nell’elenco  allegato  al  presente  decreto,  saranno  oggetto  di  un  ulteriore provvedimento di concessione, anche cumulativo, ai sensi dell’articolo 9, comma 1 del decreto del 30 luglio 2021 ovvero riceveranno formale comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del decreto del 30 luglio 2021.

3. L’onere delle agevolazioni di cui al presente articolo è posto a carico delle risorse previste dall’articolo 1, comma 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”.
 

Art. 2

(Obblighi a carico delle imprese beneficiarie)

1. Le imprese beneficiarie si impegnano a:

a)  consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero delle imprese e del Made in Italy;

b) ultimare l’investimento entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla data del presente provvedimento di concessione;

c)  mantenere i beni per l’uso previsto nella regione in cui è ubicata la sede legale o l’unità locale per almeno 3 (tre) anni dalla data di erogazione del saldo del contributo o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato, nel territorio della regione in cui è stata ubicata la sede legale o l’unità locale agevolata;

d)  corrispondere a tutte le richieste di informazioni disposte dal Ministero;

e)  custodire la documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese rendicontate, nel rispetto delle norme nazionali di riferimento;

f)   adempiere, qualora rientranti nella casistica prevista dall’articolo 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute. Ai predetti fini, i soggetti beneficiari sono tenuti a rilasciare la dichiarazione prevista dall’articolo 1, comma 125- quinquies della predetta legge n. 124 del 2017 nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, nel proprio sito internet o, in mancanza, nel portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza. A partire dal 1° gennaio 2020, l’inosservanza degli obblighi di cui ai citati commi 125 e seguenti comporta una sanzione pari all’1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio;

g)  attivare il codice ATECO corrispondente all’attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli entro la data di presentazione della richiesta di erogazione, nel caso di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto del 2 maggio 2022.
 

Art.3

(Revoche)

1. Il Ministero delle imprese e del Made in Italy può disporre, in relazione alla natura e all’entità dell’inadempimento da parte dell’impresa beneficiaria, la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse nei seguenti casi:

a) verifica dell’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili all’impresa beneficiaria e non sanabili;

b) false dichiarazioni rese e sottoscritte dall’impresa beneficiaria;

c) mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui all’articolo 11 del 30 luglio 2021;

d) mancato adempimento degli obblighi di cui all’articolo 12 del decreto 30 luglio 2021;

e) apertura di una procedura di liquidazione volontaria o di altre procedure concorsuali con finalità liquidatorie antecedentemente alla data di erogazione dell'agevolazione;

f) delocalizzazione  dell’attività  economica  interessata  dall’investimento  in  Stati  non appartenenti all’Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro 5 (cinque) anni dalla data di ultimazione dell’iniziativa agevolata.
 

Art.4

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto è pubblicato, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del Made in Italy (www.mise.gov.it). Con la predetta modalità di pubblicazione è assolto l’obbligo di comunicazione in merito alla concessione dell’aiuto.
 

Allegato:
 

- Allegato A: elenco delle domande di agevolazione cui è concesso il contributo a fondo perduto.

 

IL DIRETTORE GENERALE

Giuseppe Bronzino