Settore vinicolo - Commercio all'ingrosso ed al dettaglio di vini - Impugnazione proposta avverso l'ordinanza di applicazione della misura interdittiva del divieto di esercitare qualunque attività imprenditoriale e commerciale nel settore agroalimentare - Commissione di un numero indeterminato di delitti di frode nell'esercizio del commercio e di contraffazioni di indicazioni geografiche e denominazioni di origine di prodotti agroalimentare - Vendita di vini generici bianchi e rossi spacciati per vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP) o per vini a Indicazione Geografica Protetta (IGP), nonché per vini varietali - Pratiche enologiche vietate consistenti nel miscelare vini dì bassa qualità tra loro aggiungendovi sostanze non consentite quali aromi naturali finalizzati ad intensificarne i colori e ad alterarne i sapori - Vini adulterati (acescenti) rimescolati con bicarbonato e fatti rifermentare in modo da ridurne il contenuto di acido acetico prima di essere rimessi in commercio.
SENTENZA
(Presidente: dott. Gastone Andreazza - Relatore: dott. Vito Di Nicola)
sul ricorso proposto da
D.S., nato a (...) il (...);
avverso la ordinanza del 14-11-2022 del Tribunale della libertà di Roma;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 senza discussione orale;
udita la relazione del Consigliere Vito Di Nicola;
udita la requisitoria del Procuratore generale, Marco Dall'Olio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. D.S. ricorre per la cassazione dell'ordinanza emessa in data 14 novembre 2022 con la quale il Tribunale del riesame di Roma - sull'appello cautelare proposto avverso l'ordinanza di applicazione della misura interdittiva del divieto di esercitare qualunque attività imprenditoriale e commerciale nel settore agroalimentare emessa il 31 agosto 2022 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli - ha annullato l'ordinanza appellata in relazione al capo 2) della rubrica, rigettando nel resto l'appello proposto.
Nei confronti del ricorrente era stata emessa la misura interdittiva con riferimento ai seguenti reati:
1) associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.): poiché, D.S., quale Amministratore Unico nonché socio di maggioranza al 67% della IMPERIAL vini s.r.l., il fratello D.A., quale socio al 33 % della medesima compagine societaria, la sorella D.M. con compiti interni di gestione amministrativa e della contabilità della IMPERIAL vini; tutti e tre in qualità di capi, promotori ed organizzatori dell'associazione e, inoltre, DE.LU.Fr., quale cantiniere, R.F. e RA.Sa., quali dipendenti collaboratrici dei D.; S.A., quale autista trasportatore dei vini venduti ed immessi nel mercato (questi ultimi tutti in qualità di partecipanti all'associazione con vari ruoli esecutivi e di supporto) si associavano tra loro allo scopo di commettere, per mezzo della "IMPERIAL vini S.r.L.", società avente come oggetto sociale il commercio all'ingrosso ed al dettaglio di vini, l'importazione ed esportazione di uve, l'imbottigliamento di vini, un numero indeterminato di delitti di frode nell'esercizio del commercio e di contraffazioni di indicazioni geografiche e denominazioni di origine di prodotti agroalimentare: in particolare, vendevano vini generici bianchi e rossi spacciandoli per vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP) o per vini a Indicazione Geografica Protetta (IGP), nonché per vini varietali; ponevano inoltre in essere anche pratiche enologiche vietate consistenti nel miscelare vini dì bassa qualità tra loro aggiungendovi sostanze non consentite quali aromi naturali (ad esempio banana, cioccolato, caramello), finalizzati ad intensificarne i colori e ad alterarne i sapori; altre volte ancora procedevano a ritirare dai clienti vini adulterati (acescenti) che venivano da loro rimescolati con bicarbonato e fatti rifermentare in modo da ridurne il contenuto di acido acetico prima di essere rimessi in commercio. Reato commesso a partire dal 2011 e tuttora permanente;
2) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 515, 517-quater cod. pen., perché, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità sopra indicate, nella gestione dello stabilimento per la commercializzazione ed imbottigliamento di prodotti vitivinicoli della "IMPERIAL vini S.r.l." di Gallicano nel Lazio, contraffacevano o comunque alteravano vini con indicazioni geografiche e denominazioni di origine protetta immettendo nel mercato vini comuni rossi e bianchì spacciandoli, in alcuni casi dopo averne aggiunto colori ed aromi proibiti, per vini corrispondenti a vitigni protetti e tutelati, nonché, più in generale, ponendo in vendita vini diversi da quelli per origine e qualità dichiarate (reato commesso dal 2018 e fino a settembre 2020);
3) del delitto p. e p. dagli artt.81 cpv, 110, 349, comma 2, cod. pen.: poiché, in concorso tra loro, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, violavano, in almeno tre occasioni, i sigilli apposti dal Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della Tutela Qualità e Repressioni Frodi sui silos della IMPERIAL vini S.r.l. contraddistinti dai numeri 1, 18, 19, 26, 29, affidati in custodia a D.S. (reato accertato in date 12 ottobre 2018, 18 marzo 2019 e 4 settembre 2019).
2. Il ricorso, presentato dal difensore di fiducia, è sostenuto da tre motivi, come di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen.), sul rilievo che il Tribunale ha confermato il fumus del reato di cui all'art. 416 cod. pen. nonostante l'assenza di elementi indicativi per ritenerne la configurabilità, specie se si considera che - per i coindagati D.M., D.A., DE.LU.Fr., R.F. e RA.Sa. - nessun elemento oggettivo sosteneva la conclusione raggiunta dal Tribunale.
Dopo aver svolto un'ampia premessa con la quale è stato riepilogato l'iter del procedimento, il ricorrente afferma che il Tribunale avrebbe omesso di fornire una motivazione congrua e coerente che giustificasse la compartecipazione consapevole dei citati coindagati alla fattispecie di cui al capo 1), essendosi limitato a sottolineare il presunto contesto criminale nel quale la vicenda si inseriva e, quindi, collocando automaticamente gli stessi come partecipi nel delitto sub art. 416 cod. pen.; il tutto con motivazione viziata, perché fondata sul mero sillogismo diretto a ritenere la sovrapponibilità tra struttura societaria lecita e l'associazione per delinquere, nonostante non vi fossero contestazioni specifiche nei confronti degli indagati con riferimento alla configurabilità, in diritto, del delitto associativo e malgrado lo stesso Tribunale, nel restituire le quote, avesse motivato, in altro provvedimento, che l'intera azienda non era stata asservita in via totale ed esclusiva alla realizzazione di frodi nel settore vitivinicolo.
Sostiene che, leggendo attentamente il testo delle intercettazioni telefoniche richiamate dal Tribunale, non si evince la sussistenza di un quadro indiziario inequivoco in relazione al capo 1) della rubrica.
Sottolinea che, dalla lettura dell'ordinanza impugnata, l'apparato argomentativo, giuste^ il quale i coindagati sarebbero, senza alcun effettivo e specifico indizio, partecipi al reato associativo, non supera il controllo di adeguatezza motivazionale, avendo il Tribunale del Riesame ritenuto apoditticamente che il quadro indiziario fosse quello descritto dall'accusa senza tuttavia spendere alcuna parola nel descrivere le modalità attraverso le quali ognuno degli indagati sarebbe stato autore di una condotta tale da renderlo partecipe all'asserita associazione.
Lamenta che, nella memoria difensiva, depositata nell'udienza camerale dell'appello cautelare, erano state esposte circostanze che non avrebbero ricevuto adeguata risposta dal Tribunale.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen.), sul rilievo che il Tribunale avrebbe immotivatamente ritenuto di confermare la misura interdittiva, stimandola idonea a salvaguardare l'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione di altre condotte criminose in relazione al capo 1) dell'imputazione.
Sottolinea che l'attuale struttura dell'art. 274 cod. proc. pen. richiede concretezza ed attualità del pericolo cautelato, da desumere dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, valutato sulla scorta della condotta antecedente o successiva dell'indagato.
Sostiene che deporrebbe per l'annullamento del provvedimento impugnato il confronto tra il testo dell'ordinanza gravata con quanto scritto dal medesimo Tribunale in una precedente ordinanza, con specifico riferimento alla concretezza ed attualità del pericolo cautelato.
Assume, infatti, che il rilievo circa una molteplicità di controlli tutti regolari, contrapposti a sporadici campionamenti relativi a contestazioni non attinenti ad aromi o sostanze vietate (e per altro, allo stato, consistenti in mere notizie di reato), dimostrerebbero l'assenza di attualità del pericolo di reiterazione di condotte assumibili a quelle di cui al capo 2) della rubrica, per il quale la misura è stata comunque annullata, ma certamente ed a maggior ragione, per quel che rileva per il pericolo di reiterazione della condotta di cui al capo 1), in relazione al quale il richiamo agli accertamenti posteriori al 2018 non avrebbero alcuna valenza.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen.) per avere il Tribunale immotivatamente ritenuto di confermare la misura interdittiva poiché misura idonea a salvaguardare l'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione di altre condotte criminose in relazione al capo 3) dell'imputazione provvisoria.
Sostiene che, quanto all'esigenza di concretezza ed attualità del pericolo cautelato, da desumere dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, non può non rilevarsi come il capo 3) della rubrica sia attinente all'asserita violazione dei sigilli apposti dal Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della Tutela Qualità e Repressioni Frodi sui silos della IMPERIAI. vini S.r.l. contraddistinti dai numeri 1, 18, 19, 26, 29, affidati in custodia dell'indagato.
Deduce che, a fronte della lamentela sollevata nell'atto di appello circa l'assenza di sufficiente motivazione quanto all'esigenza cautelare sottesa alla misura cautelare interdittiva, il Tribunale del Riesame non avrebbe giustificato in alcun modo la necessaria concretezza ed attualità di un pericolo di reiterazione del reato di cui al capo 3), il che per altro avrebbe comportato il conflitto logico con l'intervenuto dissequestro e rimozione dei sigilli avvenuto nel 2019.
Conclude che tale assoluta carenza di motivazione, già presente nell'ordinanza del GIP, non può che comportare l'annullamento in parte qua dell'ordinanza impugnata.
3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso, sul rilievo che le attività investigative e, soprattutto, gli esiti conseguiti attraverso le intercettazioni telefoniche avevano consentito di accertare che l'organizzazione dell'associazione per delinquere (ex art. 416 cod. pen.) coincideva in modo prevalente con la struttura della società, con i suoi uomini e con i relativi mezzi, con gli strumenti, con la logistica e con le attrezzature, e che la reiterazione delle attività, la pervicacia nel delinquere e la prosecuzione delle condotte, anche dopo le perquisizioni, denotavano, senz'altro, un vincolo programmatico volto alla commissione di un numero indeterminato di delitti.
Né alcun rilievo poteva avere la circostanza che parte delle forniture avvenisse secondo modalità lecite, sempre avuto riguardo al numero, assai elevato, di conversazioni che rimandavano, viceversa, ad attività certamente contra legem.
Quanto al profilo cautelare, il Procuratore generale ha sottolineato come il numero dei prelievi effettuati e delle perquisizioni disposte, nonché la varietà e durata delle intercettazioni telefoniche acquisite, rimandassero ad una attività professionalmente strutturata, peraltro posta in essere fino ad epoca recente (vi erano solo sei mesi tra la richiesta di misura e l'applicazione della stessa), aggiungendosi a ciò la circostanza della prosecuzione delle attività anche in epoca successiva alla scoperta di accertamenti in via di svolgimento.
4. Il ricorrente ha depositato in data 12 gennaio 2023 memoria con la quale, nel confutare le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, reitera le censure sollevate con i motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
2. Quanto al primo motivo, l'ordinanza impugnata, con adeguata motivazione priva di vizi di manifesta illogicità, ha fornito precise risposte alle doglianze difensive sollevate con l'atto d'appello e con la memoria difensiva depositata nel corso della procedura cautelare, doglianze di cui ha dato ampiamente conto (v. pag. da 1 a 10 dell'ordinanza impugnata).
2.1. Il Tribunale cautelare ha premesso che, secondo quanto ricostruito attraverso la complessiva attività di indagine, la famiglia D., e segnatamente i tre fratelli D.S., D.A. e D.M., operavano da anni nel settore dei vini, attraverso la Imperiai vini S.r.L., compiendo sistematicamente numerose irregolarità sin dall'anno 2011 quando l'allora D. vini S.r.l., rappresentata da D.M., aveva venduto vino spacciato come Primitivo di Manduria DOC, che però non aveva un grado alcolico compatibile con tale denominazione. Nel 2013 le irregolarità avevano riguardato un vino rosso Montepulciano d'Abruzzo DOC 2007, anch'esso risultato contenere un grado alcolico difforme da quello previsto dal disciplinare; nel 2014 l'accertamento aveva riguardato il vino "Pecorino IGP Terre di Chieti"; nel febbraio 2017 il vino Terre Siciliane Nero d'Avola Rosso IGT, immesso sul mercato dalla Imperiai vini S.r.L., all'epoca amministrata da D.A.. Nel mese di febbraio 2018, veniva sequestrato presso una rivendita di Giulianova del vino bianco e del vino rosso appena ceduto dalla Imperial e le relative analisi dimostravano l'aggiunta di zucchero estraneo a quello dell'uva.
Nell'ambito del presente procedimento, venivano poi effettuate numerose intercettazioni e perquisizioni che confermavano l'esistenza di una serie di condotte volte all'adulterazione di vini mediante utilizzo di aromi e sostanze illecite.
Il tribunale cautelare ha dato conto di ciò, richiamando numerose conversazioni che, all'evidenza, si riferiscono a sistematiche attività illecite, durature nel tempo, dirette ad adulterare i vini con l'uso di sostanze la cui utilizzazione non era consentita (pag. 10 ss. dell'ordinanza impugnata) e realizzando, in tal modo, una serie nutrita di delitti di frode in commercio.
Numerose sono state, peraltro, le comunicazioni intercettate in cui i clienti lamentavano acescenza di vini nei fusti o rigonfiamenti dei bag in box.
Decisive sono poi le conversazioni successive alla perquisizione in azienda, che hanno dato conto, come si evince dal testo del provvedimento impugnato, anche del fatto che le aggiunte di sostanze vietate venivano effettuate nel vino caricato sui cassoni dei furgoni (evenienza di cui hanno dato conto oggettivamente i sequestri che sono stati eseguiti).
Numerose irregolarità sono state riscontrate su campioni prelevati dai vini venduti dalla Imperial a vari commercianti al dettaglio dislocati sul territorio nazionale, come riepilogato nella nota della polizia giudiziaria del 22 dicembre 2021 (i cui esiti sono riportati a pag. 17 ss. del provvedimento impugnato).
Il tribunale cautelare, con logica ed adeguata motivazione, ha accertato che le condotte illecite consistevano nell'acquistare vini generici a basso prezzo e spesso di bassa qualità che, opportunamente miscelati tra loro e con l'aggiunta di sostanze non consentite, venivano poi rivenduti, con l'indicazione del vitigno o con richiami a denominazioni d'origine, a prezzi superiori rispetto al loro valore reale e sfruttando indebitamente la reputazione ed il prestigio appunto di vitigni particolari o di denominazioni d'origine blasonate. In altri casi, ai vini bianchi veniva aggiunto caramello (prodotto non ammesso dalla normativa vigente) al fine di intensificarne il colore. Ad alcuni vini commercializzati veniva aggiunto spesso anche Mosto Concentrato Rettificato (MCR), cioè mosto a cui era stata sottratta buona parte dell'acqua, cosi da incrementarne la concentrazione zuccherina. Tale prodotto veniva utilizzato per realizzare le versioni così dette "morbide" dei vini in catalogo alla Imperial vini S.r.l. Il tribunale cautelare ha chiarito che, pur essendo l'aggiunta di MCR ai vini consentita, essa richiede tuttavia una serie di adempimenti dal punto di vista amministrativo, quali le registrazioni di dette operazioni (dolcificazioni) nei registri di cantina.
Come ha condivisibilmente osservato il Procuratore generale nella requisitoria scritta, decisive, ai fini della ritenuta configurabilità del reato associativo, sono le conversazioni intercettate, successive ai primi accessi, le quali coinvolgevano anche diversi dipendenti, consapevoli di quanto si stava compiendo (ad es. R.F. e S.A. del 27 settembre 2018 - Ra.Sa. e D.S. del 19 luglio 2018), con la conseguenza che, sotto il profilo dell'esistenza del reato associativo, è condivisibile, nonché sufficiente, per questa fase cautelare, quanto riferito dal GIP e ripreso dall'ordinanza impugnata, circa il fatto che l'organizzazione dell'associazione a delinquere coincideva in modo prevalente con la struttura della società, con i suoi uomini e con i relativi mezzi, con gli strumenti, con la logistica e con le attrezzature, e che la reiterazione delle attività, la pervicacia nel delinquere e la prosecuzione delle condotte anche dopo le perquisizioni denotavano, senz'altro, un vincolo programmatico volto alla commissione di un numero indeterminato di delitti.
A questo proposito, i giudici cautelari hanno osservato che una società di capitali o di persone, con la sua struttura, la sua organizzazione amministrativa, i suoi amministratori e dipendenti, ciascuno con il suo ruolo, i suoi mezzi e i suoi strumenti nonché con la sua logistica, le sue attrezzature, se piegata anche solo in parte ad ottiche criminali, costituisce certamente quella "struttura organizzativa" richiesta dalla giurisprudenza, struttura peraltro ben più che rudimentale o minima, ma anzi perfettamente articolata, collaudata ed efficiente, quale uno degli elementi necessari per configurare un'associazione a delinquere (oltre al necessario numero delle persone ed al vincolo programmatico indefinito finalizzato a commettere un numero indeterminato di delitti).
2.2. Questi approdi sono contestati dal ricorrente in fatto e in diritto.
Le obiezioni in fatto, anche dirette a fornire una diversa lettura delle intercettazioni e del complessivo materiale cautelare acquisito, non sono, in presenza di una congrua motivazione priva di vizi di manifesta illogicità, censurabili in sede di controllo di legittimità, che è volto riscontrare esclusivamente l'esistenza di un logico apparato argomentativo, nella specie ampiamente sussistente, sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (ex multis, Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794 - 01).
Le obiezioni in diritto, invece, non sono fondate, perché l'esistenza di un'associazione criminale è stata correttamente spiegata in ragione della sovrapposizione, nel caso di specie sussistente, tra l'ente lecito (la società commerciale) e l'ente criminale (l'associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di una serie indeterminata di reati di frode in commercio), dove la coincidenza tra "ente sociale lecito" ed "ente criminale" non deve essere affatto totale, non essendo necessario che si esprima in una coincidenza materiale perfetta riguardo sia alle persone che compongono i rispettivi assetti e sia ai mezzi con i quali possono essere realizzati, secondo i casi, i fini leciti o quelli illeciti rientranti, questi ultimi, nel programma di delinquenza.
Peraltro, la sovrapposizione o la coincidenza (che, come detto, non deve essere affatto totale) tra ente lecito ed ente illecito ha senso nella misura in cui si discuta di strutture che operano, come nel caso in esame, in un preciso contesto temporale, oltre che spaziale, e siano tra loro strettamente connesse attraverso un legame agevolato, appunto, da una concomitanza spazio-temporale e, in tutto o in parte, soggettiva.
La dottrina ammette pacificamente la sovrapposizione, come in precedenza precisata, tra associazioni criminali e società commerciali, essendo ammissibile trarre il dato della stabile convergenza di condotte, che dà vita all'elemento strutturale dell'illecito, dalla "costante sinergia" tra più soggetti, ove questa sinergia non trovi una spiegazione logica nei rapporti commerciali o, comunque, si estrinsechi per il perseguimento di fini diversi dalla creazione di un'organizzazione proiettata nel tempo che si faccia portatrice di un progetto criminale condiviso.
Sul punto, facendo anche tesoro degli insegnamenti impartiti dalla giurisprudenza di legittimità, va ricordato che la configurabilità del reato di associazione per delinquere è stata esclusa allorquando i singoli componenti di un ufficio o di un'organizzazione, con finalità e scopi leciti, pongano in essere attività illecite e manchi del tutto la prova di un collegamento tra tali fatti illeciti e le direttive generali impartite dai responsabili dell'organizzazione stessa (Sez. 6, n. 34489 del 30/01/2013, Casula, Rv. 256122 - 01; Sez. 2, n. 5838 del 09/02/1995, Avanzini, Rv. 201516 - 01), il che porta, viceversa, a ritenere la configurabilità di un sodalizio criminale allorquando i singoli componenti di una società commerciale e, dunque, di un'organizzazione, con finalità e scopi leciti, pongano in essere attività illecite e sussista la prova di un collegamento tra tali fatti illeciti e le direttive generali impartite dai responsabili dell'organizzazione stessa, direttive che, come si evince nel caso in esame dal testo dell'ordinanza impugnata, i germani D. avevano adottato per decenni per affiancare, al fine di procurarsi evidenti ed ingenti profitti, all'attività commerciale lecita un'attività illecita indeterminata, avvalendosi della struttura, dei mezzi e delle persone (tutte consapevoli di aderire a un programma di delinquenza ben rodato e strutturato in dotazione della società commerciale, non avendo, di per sé, alcun rilievo che tale programma fosse finalizzato alla commissione di una ben precisa tipologia di reati.
Non è, pertanto, fondato, sotto alcun profilo, il primo motivo di ricorso.
3. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si contesta l'esistenza delle esigenze cautelari poste a fondamento della misura interdittiva, possono essere trattati congiuntamente, essendo tra loro strettamente collegati.
Essi sono inammissibili per manifesta infondatezza e perché, risolvendosi in censure di merito, le doglianze, come proposte, non sono consentite in sede di giudizio di legittimità.
Sia con riferimento al reato associativo che al reato di violazione di sigilli, il tribunale cautelare, con logica ed adeguata motivazione, ha dato ampiamente conto dell'attualità e della concretezza del pericolo di recidiva, indicando precise acquisizioni processuali che depongono in tal senso (v. pag. 20 e ss. dell'ordinanza imprunata).
Pertanto, il numero dei prelievi effettuati, le perquisizioni disposte e le intercettazioni acquisite militano nel senso di ritenere che il ricorrente sia stato tra gli artefici principali di una attività illecita professionalmente strutturata e posta in essere fino ad epoca recente.
Su queste basi, il tribunale cautelare ha logicamente ritenuto che la attività nel settore vinicolo da parte del ricorrente sia stata indubbiamente caratterizzata, nel corso di svariati anni, da pratiche commerciali illecite, con la conseguenza che la misura interdittiva fosse, nel caso di specie, del tutto congrua rispetto alle esigenze cautelari e presidio indispensabile per fronteggiare il pericolo di recidiva, desumibile, quanto all'attualità e concretezza di esso, sia dal fatto che già in passato il ricorrente era stato oggetto di diversi controlli e accertamenti e sia dalla circostanza della prosecuzione delle attività illecite anche nel corso degli accertamenti investigativi e persino in epoca successiva, essendo stato accertato che l'attività delittuosa fosse in corso di svolgimento nel 2018 e fosse proseguita sino al 2021.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene, pertanto, che vada rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2023.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2023