Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 17-03-2023
Numero provvedimento: 608
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 20-03-2023
Numero gazzetta: 80

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/608 della Commissione del 17 marzo 2023 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 per quanto riguarda il sistema di gestione di alcuni contingenti tariffari a seguito dell’accordo tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda conseguente al recesso del Regno Unito dall’Unione europea.

(Regolamento (UE) 17/03/2023, n. 2023/608, pubblicato in G.U.U.E. 20 marzo 2023, n. L 80)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l’articolo 187 e l’articolo 223, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione stabilisce le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione per i prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione e di esportazione e prevede norme specifiche.

(2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione stabilisce le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione destinati a essere utilizzati secondo l’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali (principio «primo arrivato, primo servito»).

(3) L’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea, concluso con decisione (UE) 2022/2524 del Consiglio, modifica le condizioni applicabili alle importazioni dalla Nuova Zelanda nell’ambito di taluni contingenti tariffari. In particolare modifica i quantitativi dei contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.0147, 09.2013, 09.2109, 09.2110 e 09.4454. Modifica inoltre la designazione e i codici NC dei contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4182, 09.4195 e 09.4514 e abroga le norme sul controllo del peso e del tenore di materie grasse del burro originario della Nuova Zelanda.

(4) Le nuove norme sul controllo del peso e del tenore di materie grasse del burro dovrebbero essere rispecchiate nell’allegato XIV.5, parte A, parti da A1 a A6, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, in particolare nei modelli dei certificati IMA1 per i contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4182, 09.4195, 09.4514, 09.4515, 09.4521 e 09.4522.

(5) Le modifiche apportate dal summenzionato accordo dovrebbero essere rispecchiate negli allegati dei regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988. Le modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 dovrebbero applicarsi a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento. Tuttavia il quantitativo supplementare di carni bovine di alta qualità nell’ambito del contingente tariffario 09.4454 dovrebbe essere messo a disposizione a decorrere dal periodo contingentale che inizia il 1°luglio 2023. Inoltre le modifiche della designazione e dei codici NC dei contingenti tariffari 09.4182, 09.4195 e 09.4514 dovrebbero applicarsi a decorrere dal primo giorno successivo al periodo di 90 giorni che segue la pubblicazione del presente regolamento. Le modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1°luglio 2023.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 è così modificato:

1) all’articolo 50, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi;

2) l’articolo 51 è soppresso;

3) gli allegati VIII, IX e XIV.5 sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento.

 

Articolo 2

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988

L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

 

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Tuttavia:

a) il punto 1 dell’allegato I si applica a decorrere dal 1° luglio 2023;

b) il punto 2, lettera a), punti i) e ii), il punto 2, lettera b), e il punto 3 dell’allegato I si applicano a decorrere dal primo giorno successivo al periodo di 90 giorni che segue la pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;

c) l’articolo 2 si applica a decorrere dal 1° luglio 2023.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2023


Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

 

ALLEGATO I

Gli allegati VIII, IX e XIV.5 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 sono così modificati:

1) nell’allegato VIII, nella tabella relativa al contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4454 la riga «Quantitativo in chilogrammi» è sostituita dalla seguente:

«Quantitativo in chilogrammi

1 102 000  kg di peso del prodotto»;

2) l’allegato IX è così modificato:

a) le tabelle relative ai contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4182 e 09.4195 sono così modificate:

i) la riga «Descrizione del prodotto» è sostituita dalla seguente:

«Descrizione del prodotto

Burro»;

ii) la riga «Codici NC» è sostituita dalla seguente:

«Codici NC

0405 10 »;

iii) la riga «Condizioni specifiche» è sostituita dalla seguente:

«Condizioni specifiche

Conformemente agli articoli 50, 53 e 54 del presente regolamento»;

b) la tabella relativa al contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4514 è così modificata:

i) la riga «Descrizione del prodotto» è sostituita dalla seguente:

«Descrizione del prodotto

Cheddar»;

ii) la riga «Codici NC» è sostituita dalla seguente:

«Codici NC

0406 90 21 »;

3) nell’allegato XIV.5, parte A, le parti da A.1 ad A6 sono sostituite dalle seguenti:

«PARTE A.   CONTINGENTI DI IMPORTAZIONE CON CERTIFICATI IMA 1

A1 —   MODELLO DI CERTIFICATO IMA 1 PER CONTINGENTI TARIFFARI CON NUMERO D’ORDINE 09.4514, 09.4515, 09.4521, 09.4522

1.

Venditore

2.

N. di serie

ORIGINALE

3.

Acquirente

CERTIFICATO

per l’ammissione di taluni prodotti lattiero-caseari in alcune voci o sottovoci della nomenclatura combinata

4.

Numero e data della fattura

5.

Paese di origine

6.

Stato membro di destinazione

OSSERVAZIONI IMPORTANTI

A.

Per ciascuna forma di presentazione di ogni prodotto deve essere redatto un certificato.

B.

Il certificato dev’essere redatto in una delle lingue ufficiali dell’Unione. Può contenere la traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore.

C.

Il certificato dev’essere redatto conformemente alle disposizioni unionali vigenti.

D.

L’originale e, se del caso, una copia del certificato devono essere presentati all’ufficio doganale nell’Unione al momento dell’immissione in libera pratica del prodotto.

7.

Marchi, numeri, quantità e natura dei colli: descrizione particolareggiata del prodotto e indicazione della forma di presentazione.

8.

Peso lordo (kg)

9.

Peso netto (kg)

10.

Materia prima utilizzata

11.

Tenore di materie grasse in peso (%) della sostanza secca (1)

13.

Tenore in peso (%) di materie grasse (1)

14.

Durata di maturazione (1)

16.

Osservazioni:

a)

contingente tariffario con numero d’ordine 09.4…

b)

destinato alla trasformazione (2)

17.

SI CERTIFICA CHE:

le indicazioni che figurano più sopra sono esatte e conformi alle disposizioni unionali vigenti.

18.

Organismo emittente

Luogo

Anno

Mese

Giorno

(Firma e timbro dell’organismo emittente)


A2 —   MODELLO DI CERTIFICATO IMA 1 PER CONTINGENTI TARIFFARI CON NUMERO D’ORDINE 09.4195 E 09.4182

1.

Venditore

2.

N. di serie

ORIGINALE

3.

Acquirente

CERTIFICATO

per l’ammissione di taluni tipi di burro neozelandese soggetti ai contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4195 e 09.4182

4.

Numero e data della fattura

5.

Paese di origine

Nuova Zelanda

OSSERVAZIONI IMPORTANTI

A.

Per ciascuna forma di presentazione di ogni prodotto deve essere redatto un certificato.

B.

Il certificato dev’essere redatto in una delle lingue ufficiali dell’Unione. Può contenere la traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore.

C.

Il certificato dev’essere redatto conformemente alle disposizioni unionali vigenti.

D.

L’originale e, se del caso, una copia del certificato, unitamente al corrispondente titolo di importazione e a una dichiarazione di immissione in libera pratica, devono essere presentati all’ufficio doganale nell’Unione al momento dell’immissione in libera pratica del prodotto.

7.

Marchi, numeri, quantità e natura dei colli, descrizione particolareggiata della nomenclatura combinata, codice NC del prodotto a 8 cifre e indicazione della forma di presentazione.

Vedere l’elenco allegato delle caratteristiche del prodotto:

Codice NC

N. di registrazione dello stabilimento

8.

Peso lordo (kg)

9. Peso

netto (kg)

(numero di cartoni)

(kg/cartone)

10.

Materia prima utilizzata

16.

Osservazioni: contingente tariffario con numero d’ordine 09.4…

17.

SI CERTIFICA CHE le indicazioni che figurano più sopra sono esatte e conformi alle disposizioni unionali vigenti.

Anno

Mese

Giorno

18.

Organismo emittente

Luogo:

Anno

Mese

Giorno

Valido fino al:

Anno

Mese

Giorno

(Firma e timbro dell’organismo emittente)


A3 —   DEFINIZIONI E REGOLE PER LA COMPILAZIONE E LA VERIFICA DEI CERTIFICATI IMA 1 RILASCIATI PER I CONTINGENTI TARIFFARI CON NUMERO D’ORDINE 09.4182 E 09.4195

Definizioni

Ai fini dell’allegato XIV.5, parte A, si applicano le seguenti definizioni:

a) «produttore»: un singolo impianto o stabilimento di produzione in cui viene fabbricato burro destinato all’esportazione verso l’Unione nell’ambito dei contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4182 e 09.4195;

b) «lotto»: il quantitativo di burro fabbricato conformemente a un disciplinare definito dall’acquirente in un impianto di produzione in un unico ciclo di fabbricazione;

c) «partita»: un quantitativo di burro che forma oggetto di un certificato IMA 1 presentato alla competente autorità doganale ai fini dell’immissione in libera pratica nell’ambito dei contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4182 e 09.4195;

d) «autorità competenti»: le autorità nazionali responsabili del controllo dei prodotti importati;

e) «elenco di identificazione del prodotto»: un elenco contenente, per ciascuna partita, il numero del corrispondente certificato IMA 1, l’impianto o lo stabilimento di produzione, il lotto o i lotti, nonché una descrizione del burro. L’elenco può altresì precisare il disciplinare di fabbricazione, la campagna di produzione, il numero di cartoni per ciascun lotto, il numero totale di cartoni, il peso nominale dei cartoni, il numero d’ordine dell’esportatore, i mezzi di trasporto dalla Nuova Zelanda all’Unione ed il numero della spedizione.

Compilazione e verifica del certificato IMA 1

Ciascun certificato IMA 1 si riferisce al burro fabbricato in un unico impianto secondo un unico disciplinare definito dall’acquirente. Esso può riguardare uno o più lotti prodotti nello stesso impianto conformemente al medesimo disciplinare.

Il certificato IMA 1 si considera debitamente compilato e autenticato da uno degli organismi emittenti figuranti nella parte A6 solo se contiene tutte le informazioni sottoelencate:

a) nella casella 1, il nome e l’indirizzo del venditore;

b) nella casella 2, il numero di serie che identifica il paese di origine, il regime di importazione, il prodotto, l’anno contingentale e il numero del certificato (la numerazione ricomincia ogni anno da 1);

c) nella casella 4, il numero e la data della fattura;

d) nella casella 7:

— il riferimento all’elenco di identificazione del prodotto, che va allegato,

— il codice NC,

— il numero di registrazione dello stabilimento,

— la media aritmetica del peso dell’imballaggio a vuoto;

e) nella casella 8, il peso lordo in kg;

f) nella casella 9:

— il peso nominale netto per cartone,

— il peso netto totale in kg,

— il numero di cartoni;

g) nella casella 10: a base di latte o crema di latte;

h) nella casella 16: «contingente applicabile al burro neozelandese per il ... [anno] a norma del regolamento di esecuzione (UE) …/…»;

i) nella casella 17:

— la data del rilascio e, se del caso, l’ultimo giorno di validità,

— firma e timbro dell’organismo emittente;

j) nella casella 18, gli estremi dell’organismo emittente.


A4 —   CIRCOSTANZE NELL’AMBITO DELLE QUALI UN CERTIFICATO IMA 1 PUÒ ESSERE, IN TUTTO O IN PARTE, REVOCATO, MODIFICATO, SOSTITUITO O CORRETTO

Revoca di un certificato IMA 1 qualora, a causa del mancato rispetto dei requisiti in materia di composizione, sia applicabile e venga pagato un dazio pieno

Se per una partita viene corrisposto un dazio pieno a causa del mancato rispetto del requisito relativo al tenore massimo di materie grasse, il certificato IMA 1 relativo a tale partita può essere revocato e l’organismo emittente può aggiungere il corrispondente quantitativo ai quantitativi per i quali possono essere emessi certificati IMA 1 per lo stesso anno contingentale.

Prodotti distrutti o resi inadatti alla vendita

L’organismo emittente dei certificati IMA 1 può revocare, in tutto o in parte, un certificato IMA 1 per un quantitativo distrutto o reso inadatto alla vendita per ragioni indipendenti dalla volontà dell’esportatore. Qualora sia stata distrutta o resa inadatta alla vendita parte del quantitativo oggetto di un certificato IMA 1, può essere rilasciato un certificato IMA 1 sostitutivo per il quantitativo rimanente. Il certificato sostitutivo ha la stessa validità dell’originale. In questo caso la casella 17 del certificato IMA 1 sostitutivo reca la dicitura «valido fino al 00.00.0000».3]

Se il quantitativo oggetto di un certificato IMA 1 è distrutto o reso inadatto alla vendita, in tutto o in parte, per ragioni indipendenti dalla volontà dell’esportatore, l’organismo emittente dei certificati IMA 1 può aggiungerlo ai quantitativi per i quali possono essere emessi certificati IMA 1 per lo stesso anno contingentale.

Modifica dello Stato membro di destinazione

Se l’esportatore si trova a dover modificare lo Stato membro di destinazione indicato in un certificato IMA 1 prima che sia stato emesso il corrispondente titolo di importazione, l’organismo emittente può modificare l’originale del certificato IMA 1. Tale certificato originale IMA 1 modificato, debitamente autenticato e opportunamente identificato dall’organismo emittente, può essere presentato all’autorità preposta al rilascio dei titoli e alle autorità doganali.

Errore tecnico o di trascrizione

Se in un certificato IMA 1 si riscontra un errore tecnico o di trascrizione prima che sia stato rilasciato il corrispondente titolo di importazione, l’organismo emittente può correggere l’originale del certificato IMA 1. Tale certificato originale IMA 1 corretto può essere presentato all’autorità preposta al rilascio dei titoli e alle autorità doganali.

Ragioni eccezionali - un prodotto destinato all’importazione in un determinato anno non è più disponibile

Se, per ragioni eccezionali e indipendenti dalla volontà dell’esportatore, un prodotto destinato all’importazione in un determinato anno non è più disponibile e, tenuto conto dei normali tempi di spedizione dal paese d’origine, l’unico modo di completare il contingente è di sostituire tale prodotto con un prodotto originariamente destinato all’importazione nell’anno successivo, l’organismo emittente può rilasciare un nuovo certificato IMA 1 per il quantitativo sostitutivo tra il sesto e il decimo giorno di calendario successivo alla notifica alla Commissione degli estremi del certificato IMA 1 da revocare, in tutto o in parte, per l’anno considerato e del primo certificato IMA 1 rilasciato per l’anno successivo e da revocare, in tutto o in parte.

Qualora ritenga che le ragioni addotte non siano contemplate dalla presente disposizione, la Commissione può sollevare obiezioni entro sette giorni di calendario, precisandone le motivazioni. Se il quantitativo da sostituire è superiore a quello che forma oggetto del primo certificato IMA 1 rilasciato per l’anno successivo, il quantitativo richiesto può essere ottenuto revocando, in tutto o in parte, un ulteriore certificato IMA 1 secondo l’ordine di successione.

Tutti i quantitativi per i quali sono stati revocati, in tutto o in parte, certificati IMA 1 per l’anno considerato sono aggiunti ai quantitativi per i quali può essere rilasciato un certificato IMA 1 per tale anno contingentale.

Tutti i quantitativi ripresi dall’anno contingentale successivo, per i quali sono stati revocati uno o più certificati IMA 1, sono aggiunti ai quantitativi per i quali possono essere emessi certificati IMA 1 per l’anno contingentale considerato.


A5 —   REGOLE PER LA COMPILAZIONE DEI CERTIFICATI IMA 1

Oltre alle caselle 1, 2, 4, 5, 9, 17 e 18 del certificato IMA 1, devono essere compilate:

a) Per quanto riguarda i formaggi Cheddar di cui al codice NC ex 0406 90 21 e che figurano nell’ambito del contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4521:

— la casella 7, indicando «formaggi Cheddar in forme intere standard»;

— la casella 10, indicando «esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale»;

— la casella 11, indicando «almeno il 50 %»;

— la casella 14, indicando «almeno 3 mesi»;

— la casella 16, indicando il periodo di validità del contingente.

b) Per quanto riguarda i formaggi Cheddar di cui al codice NC 0406 90 21 e che figurano nell’ambito del contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4514:

— la casella 10, indicando «esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale».

c) Per quanto riguarda i formaggi Cheddar destinati alla trasformazione di cui al codice NC ex 0406 90 01 e che figurano nell’ambito dei contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4515 e 09.4522:

— la casella 7, indicando «formaggi Cheddar in forme intere standard»;

— la casella 10, indicando «esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale»;

— la casella 16, indicando il periodo di validità del contingente.

d) Per quanto riguarda i formaggi destinati alla trasformazione di cui al codice NC 0406 90 01 e che figurano nell’ambito dei contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4515 e 09.4522:

— la casella 10, indicando «esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale»;

la casella 16, indicando il periodo di validità del contingente.


A6 —   ORGANISMI EMITTENTI DEI CERTIFICATI IMA 1

Paese terzo

Codice NC e designazione dei prodotti

Organismo emittente

Nome

Sede

Australia

0406 90 01

0406 90 21

Cheddar e formaggi destinati alla trasformazione

Cheddar

Australian Quarantine Inspection Service

Department of Agriculture, Fisheries and Forestry

PO Box 60

World Trade Centre

Melbourne VIC 3005

Australia

Tel. (61 3) 92 46 67 10

Fax (61 3) 92 46 68 00

Nuova Zelanda

0405 10

Burro

Ministry for Primary Industries

Pastoral House

25 The Terrace

PO Box 2526

Wellington 6140

Tel. +64 4 894 0100

Fax + 64 4 894 0720

www.mpi.govt.nz»


(1)  Soltanto per il contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4521

(2)  Cancellare la dicitura non pertinente

 

ALLEGATO II

L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 è così modificato:

1) nella sezione intitolata «Contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari», nella tabella relativa al contingente tariffario con il numero d’ordine 09.0147 la riga «Quantitativo» è sostituita dalla seguente:

«Quantitativo

62 917 000  kg»;

2) nella sezione intitolata «Contingenti tariffari nel settore delle carni ovine e caprine», nella tabella relativa ai contingenti tariffari con numero d’ordine 09.2109, 09.2110 e 09.2013 la riga «Quantitativo» è sostituita dalla seguente:

«Quantitativo

125 769 000  kg in equivalente peso carcassa».