Pubblicazione di una domanda di modifica del disciplinare di una denominazione nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [Vins de la Corrèze].
(Comunicazione 15/03/2023, pubblicata in G.U.U.E. 15 marzo 2023, n. C 96)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio entro due mesi dalla data della pubblicazione.
DOMANDA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
«Vins de la Corrèze»
PGI-FR-A1127-AM03
Data della domanda: 20.12.2017
1. Norme applicabili alla modifica
Articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 - modifica non minore
2. Descrizione e motivi della modifica
2.1. Modifica della denominazione
Il gruppo richiedente ha presentato una domanda di protezione come DOP della denominazione «Corrèze» per taluni vini attualmente prodotti sotto l'IGP «Vins de la Corrèze».
Le autorità francesi hanno ritenuto che tale domanda soddisfacesse le condizioni normative applicabili e trasmettono, parallelamente alla presente domanda, una domanda di registrazione come DOP della denominazione «Corrèze».
La denominazione «Vins de la Corrèze» diventa «Pays de Brive», con riferimento al territorio di produzione che riunisce sia gli elementi storici relativi alla produzione viticola come IGP del dipartimento sia le condizioni pedoclimatiche favorevoli a tale produzione. Ciò consente, tra l'altro, di evitare l'eventuale confusione con la DOP «Corrèze». Le occorrenze nel disciplinare di produzione e nel documento unico sono tutte modificate di conseguenza.
Il nome dell'indicazione geografica protetta corrisponde alla zona circostante la città di Brive-la-Gaillarde e alla regione naturale formata dal bacino della Brive, il che coincide con la zona storica d'impianto del vigneto. A differenza del resto del Limousin, l'altitudine della zona supera solo raramente i 300 m.
2.2. Soppressione della categoria dei vini ottenuti da uve appassite fuori pianta
Il disciplinare dell'IGP è modificato in modo da omettervi i vini che saranno ormai prodotti unicamente come denominazione di origine protetta «Corrèze».
Di conseguenza, sono soppresse tutte le disposizioni del disciplinare relative a tali prodotti:
— punti 3.2 «Norme analitiche specifiche» e 3.3. «Descrizione organolettica». La sezione «Descrizione del vino (dei vini)» del documento unico è aggiornata di conseguenza;
— sezione 4 «Zone geografiche». La sezione «Zona geografica delimitata» del documento unico è aggiornata;
— sezione 5 «Varietà»: il riferimento all'elenco delle varietà classificate è soppresso, dal momento che all'elenco delle varietà principali ne vengono aggiunte sette (cfr. di seguito per i dettagli relativi a tali modifiche).
— sezione 6 «Allevamento della vite». Il punto «Pratiche colturali» del documento unico è modificato di conseguenza;
— sezione 7 «Raccolta». La sezione «Descrizione del vino (dei vini)» del documento unico è modificata di conseguenza (tenore minimo di zuccheri nelle uve al momento della raccolta);
— sezione 8 «Resa massima di produzione». Il punto «Rese massime» del documento unico è aggiornato di conseguenza;
— sezione 9 «Trasformazione». Tale modifica interessa il punto «Pratiche enologiche» del documento unico;
— sezione 10 «Data dell'immissione in commercio». Il documento unico non è interessato da tale modifica;
— capitolo 2 «Requisiti nazionali»: gli obblighi di dichiarazione e i principali aspetti da controllare con riferimento ai vini ottenuti da uve appassite fuori pianta sono soppressi. Il documento unico non è interessato da tale modifica.
Al punto «Disposizioni supplementari in materia di etichettatura» del documento unico, infine, il riferimento alla menzione «vino ottenuto da uve appassite» per i vini ottenuti da uve appassite fuori pianta è soppresso.
2.3. Soppressione della categoria dei vini spumanti
Il disciplinare dell'IGP è modificato per omettervi le disposizioni riguardanti i vini spumanti, a seguito del relativo annullamento da parte del Consiglio di Stato.
Di conseguenza, sono soppresse tutte le disposizioni del disciplinare relative a tali prodotti.
I punti del disciplinare interessati dalla modifica e il relativo impatto sul documento unico sono indicati di seguito:
— paragrafo 1 del punto 3.1 del capitolo 1 [documento unico interessato alla sezione «Categorie di prodotti vitivinicoli» e "Descrizione del vino (dei vini)];
— sezione 5 del capitolo 1 (documento unico non interessato);
— sezione 11 del capitolo 1 (documento unico interessato al punto «Legame con la zona geografica»).
2.4. Modifica della zona geografica di produzione
La zona di produzione dell'IGP, che abbracciava l'intero territorio del dipartimento della Corrèze, è circoscritta ad un numero inferiore di comuni (66), che corrispondono al bacino della Brive. La sezione 4 «Zone geografiche» del disciplinare elenca tali comuni, che sono ripresi nel documento unico nella sezione «Zona geografica delimitata».
216 comuni sono soppressi (sulla base del codice geografico ufficiale):
Affieux, Aix, Albignac, Albussac, Alleyrat, Ambrugeat, Les Angles-sur-Corrèze, Argentat-sur-Dordogne, Arnac-Pompadour, Aubazines, Auriac, Bar, Bassignac-le-Bas, Bassignac-le-Haut, Beaumont, Bellechassagne, Benayes, Beynat, Beyssac, Beyssenac, Bonnefond, Bort-les-Orgues, Bugeat, Camps-Saint-Mathurin-Léobazel, Chamberet, Chamboulive, Chameyrat, Champagnac-la-Noaille, Champagnac-la-Prune, Chanac-les-Mines, Chanteix, Chapelle-Spinasse, La Chapelle-aux-Brocs, La Chapelle-Saint-Géraud, Le Chastang, Chaumeil, Chavanac, Chaveroche, Chenailler-Mascheix, Chirac-Bellevue, Clergoux, Combressol, Concèze, Condat-sur-Ganaveix, Confolent-Port-Dieu, Cornil, Corrèze, Couffy-sur-Sarsonne, Courteix, Dampniat, Darazac, Darnets, Davignac, Egletons, L'Eglise-aux-Bois, Espagnac, Espartignac, Estivaux, Eyburie, Eygurande, Eyrein, Favars, Feyt, Forgès, Gimel-les-Cascades, Goulles, Gourdon-Murat, Grandsaigne, Gros-Chastang, Gumond, Hautefage, Le Jardin, Lacelle, Ladignac-sur-Rondelles, Lafage-sur-Sombre, Lagarde-Marc-la-Tour, Lagleygeolle, Lagraulière, Laguenne-sur-Avalouze, Lamazière-Basse, Lamazière-Haute, Lamongerie, Lanteuil, Lapleau, Laroche-près-Feyt, Latronche, Laval-sur-Luzège, Lestards, Liginiac, Lignareix, Lostanges, Le Lonzac, Lubersac, Madranges, Marcillac-la-Croisille, Margerides, Masseret, Maussac, Meilhards, Ménoire, Mercœur, Merlines, Mestes, Meymac, Meyrignac-l'Eglise, Millevaches, Monceaux-sur-Dordogne, Monestier-Merlines, Monestier-Port-Dieu, Montaignac-Saint-Hippolyte, Montgibaud, Moustier-Ventadour, Naves, Neuvic, Neuville, Orgnac-sur-Vézère, Orliac-de-Bar, Palazinges, Palisse, Pandrignes, Péret-Bel-Air, Pérols-sur-Vézère, Perpezac-le-Noir, Le Pescher, Peyrelevade, Peyrissac, Pierrefitte, Pradines, Reygade, Rilhac-Treignac, Rilhac-Xaintrie, La Roche-Canillac, Roche-le-Peyroux, Rosiers-d'Egletons, Sadroc, Saint-Angel, Saint-Augustin, Saint-Bonnet-Elvert, Saint-Bonnet-l'Enfantier, Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle, Saint-Bonnet-près-Bort, Saint-Chamant, Saint-Cirgues-la-Loutre, Saint-Clément, Saint-Eloy-les-Tuileries, Saint-Etienne-aux-Clos, Saint-Etienne-la-Geneste, Saint-Exupéry-les-Roches, Sainte-Fortunade, Saint-Fréjoux, Saint-Geniez-ô-Merle, Saint-Germain-Lavolps, Saint-Germain-les-Vergnes, Saint-Hilaire-Foissac, Saint-Hilaire-les-Courbes, Saint-Hilaire-Luc, Saint-Hilaire-Peyroux, Saint-Hilaire-Taurieux, Saint-Jal, Saint-Julien-aux-Bois, Saint-Julien-le-Pèlerin, Saint-Julien-le-Vendômois, Sainte-Marie-Lapanouze, Saint-Martial-de-Gimel, Saint-Martial-Entraygues, Saint-Martin-la-Méanne, Saint-Martin-Sepert, Saint-Merd-de-Lapleau, Saint-Merd-les-Oussines, Saint-Mexant, Saint-Pantaléon-de-Lapleau, Saint-Pardoux-Corbier, Saint-Pardoux-la-Croisille, Saint-Pardoux-le-Neuf, Saint-Pardoux-le-Vieux, Saint-Pardoux-l'Ortigier, Saint-Paul, Saint-Priest-de-Gimel, Saint-Privat, Saint-Rémy, Saint-Salvadour, Saint-Setiers, Saint-Sornin-Lavolps, Saint-Sulpice-les-Bois, Saint-Sylvain, Saint-Victour, Saint-Ybard, Saint-Yrieix-le-Déjalat, Salon-la-Tour, Sarran, Sarroux - Saint Julien, Ségur-le-Château, Seilhac, Sérandon, Sérilhac, Servières-le-Château, Sexcles, Sornac, Soudaine-Lavinadière, Soudeilles, Soursac, Tarnac, Thalamy, Toy-Viam, Treignac, Troche, Tudeils, Tulle, Ussel, Uzerche, Valiergues, Veix, Veyrières, Viam, Vigeois, Vitrac-sur-Montane.
2.5. Modifica dell’elenco delle varietà autorizzate
Le disposizioni relative all'assortimento varietale sono riviste per renderle più precise e prevedere una lista limitativa delle varietà autorizzate che tenga conto delle varietà impiantate e delle pratiche attuali. Alla sezione 5 «Assortimento varietale» del disciplinare, il riferimento all'elenco delle varietà classificate è soppresso, analogamente alla distinzione tra varietà secondarie e varietà principali. Rimane, pertanto, solo un elenco limitato di varietà autorizzate:
— per i vini rosati, non era definito alcun elenco di varietà. È ora stilato un elenco comune a quello per i vini rossi, che corrisponde al precedente elenco delle varietà principali per i vini rossi, cui sono aggiunte le varietà fer N, jurançon N, gamay N, pinot N e tannat N;
— per i vini bianchi, le varietà che figuravano nel precedente elenco delle varietà principali sono riprese e integrate dalle varietà sauvignon gris G e muscat à petits grains blancs B.
Tali varietà sono aggiunte alla sezione «Varietà principale/i di uve da vino» del documento unico.
2.6. Fermentazione malolattica per i vini rossi fermi
È aggiunto l'obbligo per i vini rossi di aver terminato la fermentazione malolattica al momento dell'immissione al consumo con un tenore massimo di acido malico pari a 0,4 g/l. I motivi di tale integrazione sono due:
— la fermentazione malolattica conferisce maggior morbidezza e rotondità ai vini;
— va garantita la stabilità e la qualità dei vini, visto il rischio che avvenga una fermentazione malolattica dopo l'imbottigliamento.
Il disciplinare è modificato alla sezione 9 del capitolo 1 e il documento unico è interessato alla sezione «Descrizione del vino (dei vini)».
2.7. Legame con l’origine
Il legame con l'origine è rivisto onde assicurarne la coerenza con la modifica della denominazione, la revisione della zona geografica e la soppressione delle disposizioni relative ai vini spumanti e ai vini che possono beneficiare della menzione supplementare «Vini ottenuti da uve appassite fuori pianta».
Il disciplinare è modificato alla sezione 11 del capitolo 1 e il documento unico è interessato alla sezione 8.
2.8. Correzione di un errore materiale
È corretto un errore materiale relativo al nome dell'organismo incaricato del controllo, figurante nel capitolo 3 del disciplinare. La versione del disciplinare trasmessa nel 2011, infatti, indicava al primo paragrafo del capitolo 3 Qualisud e al secondo paragrafo dello stesso capitolo Qualifrance.
Tale modifica non interessa il documento unico.
2.9. Miglioramenti redazionali
A tutte le occorrenze di «vini di uve stramature» sono aggiunte le parole «sulla pianta», come precisazione redazionale. La modifica è ripresa nel documento unico esclusivamente al punto «Legame con la zona geografica». La sezione «Descrizione del vino (dei vini)» del documento unico è integrata per tali prodotti con due elementi:
— è ripreso il divieto, che già figurava al punto «Pratiche enologiche specifiche» del documento unico, di qualunque ricorso all'arricchimento o a tecniche di concentrazione quali l'utilizzo di forni o celle di appassimento, la crioconcentrazione o l'osmosi inversa;
— è precisata la descrizione organolettica, chiarendo che si tratta di vini bianchi amabili e dolci, nonché molto aromatici, con note di miele e burro, conformemente alla descrizione che figura al punto 3.3 «Descrizione organolettica» del disciplinare.
2.10. Descrizione dei vini
La descrizione dei vini è modificata al fine di completarla.
Tale modifica del disciplinare incide sulla sezione 4 del documento unico.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Pays de Brive
2. Tipo di indicazione geografica
IGP - Indicazione geografica protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
16. Vino di uve stramature
4. Descrizione del vino (dei vini)
1. Vini fermi rossi, rosati e bianchi
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
I vini bianchi secchi, di colore giallo pallido con riflessi verdolini, sono caratterizzati da aromi floreali e di frutta. Al palato, sono fruttati e minerali, potenti e vivaci. I vini bianchi semisecchi, leggermente zuccherati, hanno un colore giallo paglierino con riflessi verdolini. Al naso, sono caratterizzati da aromi di frutti gialli e di agrumi. Fruttati e beverini, mantengono comunque una certa vivacità. I vini rossi sono spesso caratterizzati da un colore variabile dal rubino al granato, con riflessi violacei più o meno intensi. I vini rossi prodotti sugli scisti sono potenti e vivaci, con aromi di ribes nero e spezie, mentre quelli prodotti sui suoli argilloso-calcarei sono morbidi e armoniosi, con aromi di frutta candita. Ad eccezione dei vini che riportano le menzioni «primeur» o «nouveau», i vini rossi devono aver terminato la fermentazione malolattica. Nella fase dell'immissione in commercio, ciascun lotto di vino rosso presenta un tenore di acido malico inferiore o uguale a 0,4 g/l. I vini rosati sono caratterizzati da un colore dal chiaro all'intenso e presentano aromi di fiori e frutti gialli. Al palato, regalano una freschezza che può essere modulata da una zuccherosità variabile. Nei casi in cui i valori non siano precisati, sono rispettati i limiti previsti dalla normativa europea vigente.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
9 |
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Acidità totale minima |
In milliequivalenti per litro |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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2. Vini di uve stramature
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
I vini bianchi, amabili e dolci (vini di uve stramature, appassite sulla pianta), sono caratterizzati da un colore giallo intenso e brillante con riflessi dorati, e da una ricchezza aromatica basata su note fruttate (mela cotogna, pesca) e floreali con note di miele e burro. La rotondità e la generosità al palato sono modulate da una zuccherosità variabile. Il titolo alcolometrico volumico totale minimo è del 15 % e il tenore minimo di zuccheri fermentescibili è pari a 51 g/l. Nei casi in cui i valori non siano precisati, sono rispettati i limiti previsti dalla normativa europea vigente.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
12 |
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Acidità totale minima |
In milliequivalenti per litro |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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5. Pratiche di vinificazione
a. Pratiche enologiche specifiche
Pratica enologica specifica
Per i vini di uve stramature, è vietato qualunque ricorso all'arricchimento o a tecniche di concentrazione quali l'utilizzo di forni o celle di appassimento, la crioconcentrazione o l'osmosi inversa.
b. Rese massime
1. Vini fermi e vini di uve stramature
80 ettolitri per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La raccolta delle uve, la vinificazione e l'elaborazione dei vini a indicazione geografica «Pays de Brive» hanno luogo nel territorio dei seguenti comuni del dipartimento della Corrèze:
Allassac, Altillac, Astaillac, Ayen, Beaulieu-sur-Dordogne, Bilhac, Branceilles, Brignac la Plaine, Brive la Gaillarde, Chabrignac, La Chapelle-aux-Saints, Chartrier-Ferrière, Chasteaux, Chauffour-sur-Vell, Collonges-la-Rouge, Cosnac, Cublac, Curemonte, Donzenac, Estivals, Jugeals-Nazareth, Juillac, Larche, Lascaux, Ligneyrac, Liourdres, Lissac-sur-Couze, Louignac, Malemort, Mansac, Marcillac-la-Croze, Meyssac, Nespouls, Noailhac, Noailles, Nonards, Objat, Perpezac le Blanc, Puy-d'Arnac, Queyssac-les-Vignes, Rosier de Juillac, Saillac, Saint Aulaire, Saint-Bazile-de-Meyssac, Saint Bonnet la Riviere, Saint-Cernin-de-Larche, Saint Cyprien, Saint Cyr la Roche, Sainte-Féréole, Saint-Julien-Maumont, Saint Pantaléon de Larche, Saint Robert, Saint-Solve, Saint Viance, Ségonzac, Sioniac, Turenne, Ussac, Varetz, Vars sur Roseix, Végennes, Vignols, Voutezac, Yssandon.
7. Varietà principale/i di uve da vino
Cabernet franc N
Cabernet-Sauvignon N
Chardonnay B
Chenin B
Cot N - Malbec
Fer N - Fer Servadou, Braucol, Mansois, Pinenc
Gamay N
Jurançon noir N - Dame noire
Merlot N
Muscat à petits grains blancs B - Muscat, Moscato
Pinot noir N
Sauvignon B - Sauvignon blanc
Sauvignon gris G - Fié gris
Segalin N
Semillon B
Tannat N
8. Descrizione del legame/dei legami
Situato nella parte sudoccidentale del dipartimento della Corrèze, il bacino della Brive forma una depressione di 60 chilometri di lunghezza e di 10-20 chilometri di larghezza, allungata lungo un asse nord-ovest/sud-est. I suoi confini naturali sono il Massiccio centrale cristallino a nord e ad est, il Périgord blanc a sud-ovest e il Causse de Martel a sud.
La regione, dalla scarsa altitudine e ben riparata, gode di un clima oceanico meridionale simile al clima aquitano, con precipitazioni poco abbondanti. Le estati sono calde e gli inverni moderatamente freddi, con un fattore limitante legato alle gelate primaverili tardive e a quelle autunnali precoci.
La zona costituisce un mosaico in cui, da nord-est a sud-est, si alternano suoli bruni acidi su arenarie o scisti, suoli bruni calcici su calcari marnosi e suoli bruni calcarei poco spessi sul Causse.
Che si tratti di suoli tartufigeni argilloso-calcarei, di scisti ardesiaci o di terreni sedimentari ai piedi del massiccio cristallino, tali suoli permettono tutti di ottenere vini espressivi.
Il legame di causalità si fonda su una caratteristica attribuibile all'origine geografica del prodotto. Per i diversi prodotti della IGP, il legame causale si basa sull'adattamento delle varietà alle caratteristiche dei suoli, da cui derivano le qualità specifiche dei vini. Di conseguenza:
— i vini rossi sono spesso caratterizzati da un colore variabile dal rubino al granato, con riflessi violacei più o meno intensi. I vini rossi prodotti sugli scisti e sulle arenarie principalmente a partire dalle varietà merlot e cabernet franc sono potenti e vivaci, con aromi di ribes nero e spezie. Quelli prodotti sui suoli argilloso-calcarei, in particolare con le varietà cabernet franc, gamay e merlot, sono vini rossi morbidi e armoniosi, con aromi di frutta candita;
— i vini rosati prodotti con tutte le varietà a bacca rossa nell'intera zona sono caratterizzati da un colore dal chiaro all'intenso e presentano aromi di fiori e di frutti gialli. Al palato, i vini prodotti sugli scisti e sulle arenarie si distinguono per la freschezza;
— i vini bianchi secchi, di colore giallo pallido con riflessi verdolini, sono caratterizzati da aromi floreali e di frutti. Quelli prodotti sui suoli argilloso-calcarei a partire principalmente dalle varietà chardonnay e sauvignon sono caratterizzati da freschezza e note fruttate, mentre quelli prodotti sugli scisti e sulle arenarie, a base soprattutto di chenin, presentano una certa vivacità e note più minerali;
— i vini bianchi semisecchi, generalmente prodotti sugli scisti e leggermente zuccherati, hanno un colore giallo paglierino con riflessi verdolini. Al naso, sono caratterizzati da aromi di frutti gialli e di agrumi. Fruttati e beverini, mantengono comunque una certa vivacità dovuta in particolare alla varietà chenin;
— i vini amabili e dolci, principalmente bianchi, (vini di uve stramature, appassite sulla pianta) sono prodotti soprattutto sugli scisti da varietà chenin e muscat à petit grains e sono caratterizzati da un colore giallo intenso e brillante, con riflessi dorati, e da una ricchezza aromatica basata su note fruttate (mela cotogna, pesca) e floreali con note di miele e burro. La rotondità e la generosità al palato sono modulate da una zuccherosità variabile.
Benché apparentemente modeste, le zone viticole della parte sudoccidentale della Corrèze svolgono un ruolo propulsivo importante nel mantenimento dell'agricoltura e nello sviluppo locale, in particolare grazie all'enoturismo.
La qualità dei vini e la perpetuità dei vigneti da cui sono ottenuti sono assicurate dalle competenze e dall'impegno di persone appassionate, in grado di valorizzare le difficoltà presentate dall'ambiente adeguando le loro tecniche, ma preservando nel contempo le caratteristiche tradizionali dei vini.
9. Ulteriori condizioni essenziali
Dimensione dei caratteri e logo
Quadro normativo:
legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
Il logo IGP figura in etichetta quando la menzione «IGP» è sostituita dalla menzione tradizionale «Vin de pays».
Le dimensioni dei caratteri del nome della varietà non superano il doppio di quelle dei caratteri del nome dell'IGP e il nome della varietà rientra nello stesso campo visivo del nome dell'IGP.
Menzioni supplementari
Quadro normativo:
legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
Il nome dell'IGP può essere completato con il nome di una o più varietà e/o dalle menzioni «primeur» o «nouveau». Nella normativa francese, il termine «nouveau» è un sinonimo esatto di «primeur».
Link al disciplinare del prodotto
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-7796fed6-5bfe-452f-ba94-be152bd4657f