Regolamento (UE) 2023/452 della Commissione del 24 febbraio 2023 che che registra un’indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio («Grappa della Valle d’Aosta/Grappa de la Vallée d’Aoste»).
(Regolamento (UE) 24/02/2023, n. 2023/452, pubblicato in G.U.U.E. 3 marzo 2023, n. L 67)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008, in particolare l’articolo 30, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) Conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, la Commissione ha esaminato la domanda presentata dall’Italia il 30 agosto 2018 ai fini della registrazione del nome «Grappa della Valle d’Aosta/Grappa de la Vallée d’Aoste» come indicazione geografica.
(2) Il regolamento (UE) 2019/787, che sostituisce il regolamento (CE) n. 110/2008, è entrato in vigore il 25 maggio 2019. Conformemente all’articolo 49, paragrafo 1, del suddetto regolamento, il capo III del regolamento (CE) n. 110/2008, relativo alle indicazioni geografiche, è abrogato a decorrere dall’8 giugno 2019.
(3) Avendo concluso che la domanda è conforme al regolamento (CE) n. 110/2008, la Commissione ha pubblicato, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 6, del medesimo regolamento, i principali requisiti della scheda tecnica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, conformemente all’articolo 50, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2019/787.
(4) Alla Commissione non è pervenuta alcuna notifica di opposizione ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787.
(5) È pertanto opportuno registrare il nome «Grappa della Valle d’Aosta/Grappa de la Vallée d’Aoste» come indicazione geografica,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’indicazione geografica «Grappa della Valle d’Aosta/Grappa de la Vallée d’Aoste» è registrata. Conformemente all’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/787, il presente regolamento concede all’indicazione geografica «Grappa della Valle d’Aosta/Grappa de la Vallée d’Aoste» la protezione di cui all’articolo 21 del regolamento (UE) 2019/787.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2023
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione