Viticoltura - Consorzio per la tutela del Lugana DOC - Imugnazione della deliberazione del Consiglio comunale con la quale è stata adottata la “variante al piano di governo del territorio” - Carenza e contraddittorietà della documentazione contenuta nella variante - Previsione di vincoli sulle coltivazioni determinanti la compressione del diritto di proprietà oltre che limiti all’attività imprenditoriale, di tipo agricolo, che si svolge nell’area interessata - Insufficiente valutazione delle esigenze connesse alla pregiata attività di coltivazione vitivinicola e agricola che caratterizza l’area - Variante che non tiene in considerazione il fatto che si tratta di aree ad elevato valore produttivo.
Consiglio di Stato - Sezione Prima - Adunanza di Sezione del 26 ottobre 2022
NUMERO AFFARE 01724/2017
OGGETTO:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Consorzio per la tutela del Lugana DOC, con sede legale a Sirmione (BS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, contro il comune di Desenzano del Garda, in persona del sindaco pro tempore, nonché nei confronti di:
Provincia di Brescia, in persona del presidente pro tempore;
Comune di Iseo quale “Autorità competente nel procedimento di VAS” attraverso la propria struttura tecnica, in persona del presidente pro tempore;
ASST del Garda, in persona del legale rappresentante pro tempore, per l’annullamento: (ricorso principale) della deliberazione del Consiglio comunale di Desenzano del Garda n. 75 del 18 ottobre 2016 - notiziata con avviso pubblicato in BURL n. 44 del 2.11.2016 - con la quale è stata adottata la “variante al piano di governo del territorio”, comprendente, tra l’altro, la previsione del PLIS “Parco della Battaglia di San Martino” con i relativi elaborati tecnici, nonché della relativa V.A.S.; di ogni ulteriore atto propedeutico, connesso e/o conseguente, ivi compresa la deliberazione di Giunta comunale n. 137 del 12 maggio 2016 recante la “presa d’atto progetto relativo all’istituzione del parco locale di interesse sovraccomunale PLIS a San Martino D/Battaglia”, (ricorso per motivi aggiunti) della deliberazione del Consiglio comunale di Desenzano del Garda n. 13 del 24 marzo 2017, avente ad oggetto “Approvazione della variante al vigente Piano di governo del territorio adottato con deliberazione consiliare n. 75 del 18.10.2016 – esame osservazioni, controdeduzioni, approvazione finale, ai sensi dell’art. 13, commi 1 e 7, della l. r. 12/2005 s.m.i.” il cui avviso di approvazione definitiva e deposito è stato pubblicato sul B.U.R.L. Serie avvisi e concorsi n. 26 del 28 giugno 2017;
della deliberazione di Giunta comunale del Comune di Desenzano del Garda n. 183 del 30 maggio 2017, con la quale la stessa amministrazione comunale ha deliberato “di prendere atto delle modifiche apportate da parte dell’ufficio tecnico comunale agli elaborati degli atti della variante al PGT costituiti da: Documento di piano, Piano dei servizi, Piano delle regole…”; di ogni ulteriore atto connesso e/o conseguente, ivi compresi: a) il parere motivato finale 1 marzo 2017 della “autorità competente” per la VAS d’intesa con la “autorità procedente” e la dichiarazione di sintesi finale della “autorità procedente” 3 marzo 2017 della valutazione ambientale strategica (VAS) sulla variante al PGT del Comune di Desenzano del Garda; b) l’atto dirigenziale n. 227 del 27 gennaio 2017 con il quale la Provincia di Brescia ha espresso valutazione di compatibilità condizionata con il PTCP in contrasto con la relazione istruttoria 27 gennaio 2017 su cui si è fondato lo stesso atto dirigenziale;
LA SEZIONE
Vista la relazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici – prot. n. prot. 0008821 dell’8 settembre 2017 con la quale è stata chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
visto il ricorso principale e il ricorso con motivi aggiunti;
visto il parere numero 872/2018 reso sugli affari numero 1722/2017, 1724/2017 e 1760/2017 nell’Adunanza del 14 marzo 2018;
vista la relazione integrativa trasmessa con nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informatici e statistici – prot. 014024 del 27 agosto 2019;
visto il parere numero 2959/2019 reso nell’Adunanza del 23 ottobre 2019;
vista la relazione integrativa trasmessa con nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informatici e statistici – prot. 0020399 del 18 dicembre 2019;
esaminati gli atti ed udito il relatore, consigliere Vincenzo Neri;
Premesso.
1. Il Consorzio per la tutela del Lugana DOC è un ente consortile, costituito tra viticoltori, vinificatori e produttori inseriti nel sistema di controllo della denominazione “Lugana DOC”, che ha compiti di vigilanza, promozione e tutela, secondo le direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole, per tutte le attività relative alla filiera della coltivazione della vite e della produzione del “Lugana”.
Parte ricorrente riferisce che il PLIS “Parco della Battaglia di San Martino” ricomprende 500 dei 580 ettari del comprensorio vitivinicolo su cui sovrintende il Consorzio, comprensorio caratterizzato da anni dalla presenza di impianti per la produzione del “Lugana” DOC.
Il Consorzio ha impugnato, con ricorso principale, la deliberazione del Consiglio comunale di Desenzano del Garda n. 75 del 18 ottobre 2016, con la quale è stata adottata la “Variante al Piano di governo del territorio”, comprendente, tra l’altro, la previsione del PLIS “Parco della Battaglia di San Martino” con i relativi elaborati tecnici, nonché della relativa V.A.S.; ha impugnato, altresì, ogni ulteriore atto propedeutico, connesso e/o conseguente, ivi compresa la deliberazione della Giunta comunale n. 137 del 12 maggio 2016, recante la “Presa d’atto progetto relativo all’istituzione del parco locale di interesse sovracomunale PLIS a San Martino D/Battaglia”.
Ritiene parte ricorrente che l’inserimento nel P.L.I.S. delle aree ricomprese nel comprensorio del Consorzio, senza peraltro avere mai interpellato gli operatori del settore e lo stesso Consorzio, comporti la realizzazione di una serie di interventi - quali percorsi pedonali e ciclabili accessibili al pubblico, aree ricreative, piantumazione di determinati alberi, divieto di estirpazione, limiti e vincoli agli interventi manutentivi, divieto di recinzione dei fondi privati, recupero del complesso immobiliare al quale, peraltro, sono imposti determinati vincoli giuridici – senza considerare che nel territorio in questione si svolge da tempo attività vitivinicola.
2. Il Ministero, con relazione prot. n. 0008821 dell’8 settembre 2017, ha concluso per l’infondatezza del ricorso.
Il Comune ha presentato le proprie osservazioni con memoria del 21 giugno 2017.
3. Successivamente, parte ricorrente ha proposto ricorso per motivi aggiunti del 13 ottobre 2017 per l’annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Desenzano del Garda n. 13 del 24 marzo 2017, avente ad oggetto “Approvazione della Variante al vigente Piano di governo del territorio adottato con deliberazione consiliare n. 75 del 18 ottobre 2016 -Esame osservazioni, controdeduzioni, approvazione finale, ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 7, della L. R.12/2005 s. m. i.”, il cui avviso di approvazione definitiva e deposito è stato pubblicato sul B.U.R.L. serie avvisi e concorsi n. 26 del 28 giugno 2017; della deliberazione della Giunta comunale del comune di Desenzano del Garda n. 183 del 30 maggio 2017, con la quale la stessa amministrazione comunale ha deliberato “di prendere atto delle modifiche apportate da parte dell’Ufficio tecnico comunale agli elaborati degli atti della Variante al PGT costituiti da: documento di piano, piano dei servizi, piano delle regole …”; di ogni ulteriore atto connesso e/o conseguente, ivi compresi: a) il parere motivato finale 1° marzo 2017 dell’ “autorità competente” per la VAS d’intesa con l’“autorità procedente” e la dichiarazione di sintesi finale della “autorità procedente” 3 marzo 2017 della valutazione ambientale strategica (VAS) sulla variante al PGT del comune di Desenzano del Garda; b) l’atto dirigenziale n. 227 del 27 gennaio 2017 con il quale la Provincia di Brescia ha espresso valutazione di compatibilità condizionata con il PTCP in contrasto con la relazione istruttoria 27 gennaio 2017 su cui è fondato lo stesso atto dirigenziale.
4. Il comune di Desenzano sul Garda, con nota del 4 gennaio 2018, ha trasmesso al MIT il ricorso per motivi aggiunti.
5. Parte ricorrente ha replicato con memoria del 30 gennaio 2018 e 31 gennaio 2018.
6. La Sezione, con parere numero 872/2018 emesso sugli affari numero 1722/2017, 1724/2017 e 1760/2017 nell’Adunanza del 14 marzo 2018, disposta la riunione a fini istruttori dei ricorsi, ha ritenuto “necessario, ai fini del decidere, che il Ministero competente, tenuto anche conto di quanto già richiesto con il citato precedente parere n.473/2018, riferi(sca)sse ulteriormente, dopo aver acquisito i necessari elementi, per le parti di rispettiva competenza, dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Brescia e dal Comune di Desenzano del Garda, sui singoli elementi di fatto e di diritto prospettati dai ricorrenti nelle loro deduzioni difensive”.
L’incombente richiesto dal Consiglio di Stato, con parere n. 872/2018, è stato espletato dalla Regione Lombardia (con nota pervenuta al Ministero il 22 maggio 2018), dal comune di Desenzano sul Garda (con memoria 2 luglio 2018), dalla Provincia di Brescia (con la relazione del 28 agosto 2018).
Con nota del 27 luglio 2018, il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo ha riferito che “in merito alle aree oggetto della pianificazione non sussistono siti e paesaggi rurali storici iscritti dall’Osservatorio nazionale del paesaggio rurale nel registro nazionale dei paesaggi rurali storici”.
7. Con relazione integrativa prot. n. 14024 del 27 agosto 2019, trasmessa il 30 agosto 2019, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha concluso per l’infondatezza del ricorso. Il MIT ha altresì esaminato le relazioni delle amministrazioni coinvolte, ha dato atto del fatto che il Ministero per i beni e le attività culturali non ha adempiuto l’incombente richiesto.
Il Consorzio ricorrente, con memoria trasmessa l’8 gennaio 2019, ha replicato alla memoria del Comune.
8. Con parere n. 2959/2019, reso nell’adunanza del 23 ottobre 2019, la Sezione ha disposto che il Ministero riferente, con la massima sollecitudine, “a) trasmetta il ricorso con motivi aggiunti della parte ricorrente;
b) acquisisca l’avviso del Ministero per i beni culturali e le attività culturali in conformità a quanto disposto con il menzionato parere numero 872/2018 emesso nell’adunanza del 14 marzo 2018;
c) rediga, sulla base di tutti gli elementi acquisiti anche in esecuzione degli adempimenti previsti dal detto parere numero 872/2018, una relazione integrativa con la quale riferisca analiticamente sui singoli motivi del ricorso straordinario e del ricorso con motivi aggiunti”.
Con relazione prot. n. 20399 del 18 dicembre 2019, il MIT, ricostruita la vicenda, ha concluso per l’infondatezza dei motivi aggiunti.
In seguito il MIT, con ripetute note, ha richiesto al Ministero per i beni e le attività culturali di trasmettere il proprio avviso sui singoli elementi di fatto e di diritto prospettati dai ricorrenti.
Con nota del 4 febbraio 2020, il MIT ha trasmesso nuovamente la documentazione amministrativa.
9. Parte ricorrente, oltre alle citate memorie del 30 gennaio 2018, 31 gennaio 2018, ha presentato memorie e note nelle date dell’8 gennaio 2019, 10 settembre 2019, 2 dicembre 2019, 4 dicembre 2019, 30 dicembre 2019, 30 gennaio 2020, 3 agosto 2020, 3 maggio 2022, 24 giugno 2022, con allegati documenti.
10. Con memoria del 6 giugno 2022, il Ministero della cultura ha prodotto le osservazioni da tempo richieste.
11. Con memoria del 3 agosto 2022, parte ricorrente ha controdedotto alle osservazioni del Ministero della cultura del 6 giugno 2022.
Considerato.
12.1. Venendo ora all’esame del ricorso principale, con il primo motivo, parte ricorrente lamenta la “violazione dell’articolo 34, 2º comma, della legge della regione Lombardia n. 86 del 1983 che disciplina il PLIS; eccesso di potere per difetto di ponderazione e motivazione e per sviamento”. A giudizio dell’interessato lo strumento utilizzato dovrebbe servire unicamente per la salvaguardia e la valorizzazione delle aree rurali e non per la realizzazione di obiettivi differenti – anche se pregevoli – quali la ricostruzione e la rievocazione di scenari storici. Gli interventi previsti dalla variante conseguentemente arrecherebbero gravi ostacoli alla funzionalità delle aziende vitivinicole.
12.2. Con il secondo motivo, si deduce “eccesso di potere per perplessità e contraddittorietà; difetto di motivazione”, in considerazione della carenza e contraddittorietà della documentazione contenuta nella variante e nella disciplina del parco e in ragione della previsione di vincoli sulle coltivazioni determinanti la compressione del diritto di proprietà oltre che limiti all’attività imprenditoriale, di tipo agricolo, che si svolge nell’area interessata.
12.3. Con il terzo motivo, parte interessata eccepisce la “violazione degli articoli 15, 18, comma 1, e 20 della legge regionale n. 12 del 2005, violazione dell’articolo 4 quater, secondo comma, della legge regionale n. 31 del 2008 ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e di ponderazione”, per l’insufficiente valutazione delle esigenze connesse alla pregiata attività di coltivazione vitivinicola e agricola che caratterizza l’area e perché non si sarebbe prestata attenzione adeguata alle questioni sottoposte dalle associazioni locali del settore. Per parte ricorrente, il PLIS si estende per circa 500 ettari di cui 370 utilizzati per la produzione di “Lugana” che, grazie a cospicui investimenti, ha dato vita ad un sistema economico e vitivinicolo tra i più affermati a livello nazionale. La variante non avrebbe adeguatamente considerato tale aspetto e avrebbe trascurato il fatto che si tratta di aree ad elevato valore produttivo.
12.4. Con il quarto motivo (erroneamente numerato come quinto), censura gli atti per “violazione dell’articolo 4 della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005, violazione del principio di partecipazione in relazione alla deliberazione C. C. n. 20/2014 ed alla deliberazione G. C. n. 64/2015, violazione di legge, contraddittorietà ed eccesso di potere”. Per parte ricorrente, considerati i tempi e l’iter seguito dalle amministrazioni, sarebbe mancata l’attuazione di quella “pianificazione compartecipata” (pagina 25) che era stata deliberata dall’amministrazione comunale; inoltre la prima conferenza di valutazione della VAS (aprile 2015) non avrebbe potuto prendere in esame il progetto di realizzazione del parco locale di interesse sovracomunale (in violazione dell’articolo 4 l.r. 12/05).
12.5. Con il quinto motivo (erroneamente numerato come sesto) lamenta “violazione degli articoli 41, 42 e 44 della Costituzione e degli articoli 832, 840, 841, 2082, 2087 del codice civile, eccesso di potere per sviamento e difetto di motivazione”, dal momento che la delibera impugnata determinerebbe una limitazione del diritto di proprietà e vincoli al diritto di impresa che comprometterebbero notevolmente la proprietà e l’esercizio dell’attività agricola.
12.6. Con il sesto motivo (erroneamente numerato come settimo), deduce la “violazione degli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale n. 12 del 2005 sotto ulteriori profili, contraddittorietà, perplessità ed eccesso di potere”, poiché, sebbene il Parco locale di interesse sovracomunale sia realizzato in un’area appartenente al consorzio del Lugana DOC, le scelte contenute nella variante si indirizzerebbero verso finalità di carattere ricreativo-turistico piuttosto che di carattere produttivo.
13. Il Ministero, come già rappresentato, con relazione n. 8822 dell'8 settembre 2017, ha concluso per l'infondatezza del ricorso, anche alla luce delle modifiche apportate alla disciplina contestata con la successiva deliberazione di approvazione della Variante al P.G.T. (delibera C.C. n. 13/2017 impugnata con motivi aggiunti).
14. Con successiva relazione integrativa prot. n. 0014024 del 27 agosto 2019, il Ministero, ricostruita l’istruttoria compiuta su richiesta della Sezione, ha ritenuto, in primo luogo, che le doglianze proposte da parte ricorrente mirino sostanzialmente a censurare il merito delle scelte pianificatorie del Comune resistente, laddove si contesta l'obiettivo perseguito dalla variante impugnata.
Ha poi aggiunto che comunque “l'esercizio della funzione pianificatoria si caratterizza per l'ampio margine di discrezionalità attribuito all'Amministrazione, con possibilità di censurare tali scelte solo quando esse si presentino manifestamente illogiche o contraddittorie e che gli atti di pianificazione urbanistica, contrassegnati da ampia discrezionalità, non richiedono una particolare motivazione, trattandosi di atti a contenuto generale le cui scelte si correlano ai criteri generali di impostazione della strumento di governo del territorio” (pagine 6-7).
Ha ricordato, in secondo luogo, che la provincia di Brescia e la Regione Lombardia hanno espresso pareri di compatibilità con i rispettivi Piani Territoriali della Variante generale al P.G.T. adottata.
Con riferimento alla relazione esplicativa trasmessa dal comune di Desenzano del Garda del 2 luglio 2018, il Ministero ha spiegato che questa “illustra in modo compiuto, raffrontando le delibere di adozione e di approvazione, le osservazioni presentate con le relative modifiche introdotte, dando conto del carattere di definitività o meno, per la parte ricorrente, delle modifiche approvate e chiarendo le prescrizioni approvate”.
Dalla relazione è emerso altresì:
“1) adeguamento degli elaborati alle richieste della Provincia e parere favorevole dello stesso Ente, con carattere non definitivo per la parte ricorrente;
2) contesto agricolo e storico in parte vincolato dell'area e relative modalità realizzative di nuovi edifici, con carattere definitivo per la parte ricorrente;
3) carattere non prescrittivo e vincolante delle previsioni ricomprese nel Documento di Piano, con carattere non definitivo per la parte ricorrente;
4) previsioni per il mantenimento di filari, siepi e macchie boscate e restauro delle cascine presenti all'interno del P.L.I.S. con eliminazione del vincolo ventennale di destinazione a compendio agricolo neorurale;
5) previsioni meramente indicative per la realizzazione di percorsi ciclopedonali con richiamo alle coltivazioni presenti e norme di tutela dell'attività di viticoltura, aventi carattere non definitivo per la parte ricorrente;
6) efficacia prescrittiva dell'attività agricola di interesse strategico con divieto di cambio di coltura pregiata, con carattere definitivo per la parte ricorrente;
7) procedimento di V.A.S. attuato attraverso le Conferenze di Servizi previste dalla procedura regionale, aperte a tutti i soggetti interessati mediante incontri dedicati sui contenuti del Piano;
8) indicazioni, non aventi carattere di definitività, sulla coltivazione in forma non intensiva (coltivazione della cd. vite maritata);
9) impegno che i nuovi interventi avverranno nel rispetto delle distanze stabilite dal Codice Civile, avente carattere di non definitività per la parte ricorrente;
10) accoglimento, con carattere di definitività, delle richieste di eliminazione del vincolo ventennale di destinazione;
11) divieto di cambio di coltura pregiata all'interno del P.L.I.S., con carattere definitivo per la parte ricorrente” (pagine 7-8 della relazione).
Quanto alla relazione pervenuta dalla provincia di Brescia, il Ministero ha riferito che per l’ente locale la previsione del P.L.I.S. non si pone in contrasto con la qualificazione dei terreni come agricoli inseriti nel suo perimetro da parte del P.T.C.P. L'Ente, inoltre, ha spiegato di essere chiamato al riconoscimento delle aree verdi di interesse sovracomunale per il loro valore naturale, paesistico e storico, sulla base dei criteri fomiti dalla Regione, ritenendo, a tal fine, che la delibera della G.R. Lombardia n. 8059 del 19/9/2008 esplicitamente ammetta che gli ambiti destinati all'agricoltura di interesse strategico possano convivere con i parchi locali di interesse sovracomunale, considerato sempre il quadro composito di regole ed azioni funzionali alla tutela ambientale, ecologica e paesaggistica di contesti interessanti aree agricole. La Provincia ha concluso che alcuni aspetti, come i nuovi tratti pedonali e ciclopedonali o eventuali regole che possano ostacolare la funzionalità dell'azienda vitivinicola, sarebbero in contrasto con le indicazioni del P.T.C.P.
Il Ministero, riferendosi all’ultima affermazione della Provincia, ha ricordato “il carattere non definitivo, sopra illustrato, delle previsioni della Variante in esame, da ritenersi meramente indicative, per la realizzazione di percorsi ciclopedonali, con preciso richiamo alle pregiate coltivazioni presenti e l'introduzione di norme di tutela dell'attività di viticoltura” (pagina 9).
Quanto al parere del Ministero delle Politiche Agricole, il Ministero ha rilevato che nella breve relazione prodotta è detto che “in merito alle aree oggetto del presente ricorso, non sussistono siti e paesaggi rurali storici iscritti dall'Osservatorio Nazionale del Paesaggio Rurale nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici”.
In ordine alle deduzioni della Regione Lombardia, “nel parere allegato alla Delibera n. Xl6245 del 20/2/2017, emessa precedentemente rispetto alla Delibera di approvazione della Variante di che trattasi, ha sostenuto che la Variante adottata sembra confermare il quadro strategico delineato dal Piano vigente attraverso una rivisitazione delle previsioni ed introducendone di circoscritte. L'Ente ha quindi invitato l'Amministrazione Comunale, in sede di approvazione della Variante, a completare e ad integrare la verifica di compatibilità del Documento di Piano, definendo positive le innovazioni introdotte per la valorizzazione del territorio comunale e ritenendo tuttavia necessario definire maggiormente alcune scelte strategiche del P.G.T., al fine di salvaguardare un patrimonio naturalistico di rilevanza mondiale” (pagina 9).
Il Ministero riferente ha osservato poi che, in sede di approvazione della variante, sono state apportate correzioni e sono state accolte, in tutto o in parte, le controdeduzioni e le decisioni contenute nei documenti "Esame Parere della Provincia di Brescia", "Esame Parere Regione Lombardia", "Esame Osservazione ARPA Lombardia", nonché l’osservazione del Consorzio ricorrente (osservazione n. 119 accolta parzialmente).
Infine, il Ministero ha osservato che, per quanto riguarda le previsioni oggetto di contestazione, dagli atti risulta che le modalità di coltivazione dei vitigni non costituiscono un vincolo o un'imposizione alla produzione, bensì una mera indicazione sulla possibilità di introdurre la coltivazione con tecnica della cd. "vite maritata" e che la pratica della viticoltura resta comunque tutelata con la previsione del divieto, all'interno del P.L.I.S., di cambio di coltura pregiata nelle zone a vigneto (pagina 10).
Alla luce di queste osservazioni e risultanze istruttorie, l’Amministrazione ha concluso per l’infondatezza dei motivi di ricorso.
Occorre infine esaminare la memoria del 6 giugno 2022, con la quale il Ministero della cultura ha prodotto le osservazioni richieste sulla vicenda in esame sulle quali, a sua volta, ha controdedotto parte ricorrente con memoria del 3 agosto 2022.
In particolare, il Ministero della cultura ha riferito che, nell’area individuata per la previsione del PLIS “Parco della Battaglia di San Martino”, risultano vigenti tutele, risalenti alle normative precedenti, di profilo culturale (Legge 1089/1939) e paesaggistico (Legge 1497/1939), osservando che “le tutele riguardano sia ambiti di pregio paesaggistico, riconosciuto nell’insieme della particolare caratterizzazione geomorfologica del terreno e della vegetazione arborea ivi presente, sia manufatti e complessi ritenuti di interesse per motivazioni di carattere storico-artistico, tra i quali alcuni specificatamente ricondotti alle vicende storiche della battaglia di Solferino e San Martino, combattuta in queste terre, nell’ambito della seconda guerra di indipendenza italiana” (pagina 3 della relazione). Il Ministero ha ritenuto che le finalità e gli indirizzi del PLIS, in linea generale, non entrano in contrasto con le disposizioni del Codice.
Ha spiegato in particolare che “relativamente ai possibili profili di interferenza delle prescrizioni contenute nella variante impugnata sugli ambiti di tutela culturale, si osserva che, in presenza di vincolo culturale, ogni intervento previsto è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs 42/2004 non solo per gli edifici, ma anche per le pertinenze esterne, laddove specificatamente comprese nel dispositivo di tutela, pertanto alla previsione a carattere generale del PLIS, dovrà seguire un progetto specifico di intervento, che sarà valutato nella sua compatibilità con i valori riconosciuti dalla dichiarazione di interesse culturale, nonché, ove esistenti, con le prescrizioni di tutela indiretta volte ad evitare che sia messa in pericolo l’integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro (art. 45) (…) pertanto le generiche previsioni del PLIS che coinvolgono i Beni culturali compresi nel perimetro dello stesso, devono trovare attuabilità nell’iter sovraordinato che prevede verifica di compatibilità degli interventi a fronte di un progetto specifico soggetto ad autorizzazione ministeriale (art. 21), che nella relativa fase istruttoria, valuta eventuali profili di incompatibilità.
In linea generale, e per entrambi i profili di tutela, non si rilevano criticità su previsioni di carattere conservativo degli elementi oggetto di tutela specifica o di recupero, ove chiaramente documentato, di quanto nel tempo mutilato o completamente perso (es. ripristino e/o completamento filari storici). Inserimenti ex novo, soprattutto negli ambiti soggetti a tutela culturale, possono considerarsi solo proposte, da valutare in sede istruttoria in relazione all’analisi storica di ciascun sito e alla relazione con gli elementi di valore riconosciuti dal provvedimento di tutela.
Sotto il profilo paesaggistico, le proposte per la conservazione, il recupero e la creazione di elementi lineari (siepi, filari, fasce alberate) si ritengono positive in quanto elementi di valore riconosciuto del paesaggio storico-culturale, utilizzati tradizionalmente a definizione dei confini di proprietà, dei percorsi o dei corsi d’acqua e canali irrigui, ma più recentemente obliterati da coltivazioni di tipo intensivo, la cui migliore capacità produttiva non è campo di competenza della scrivente, ma che concorrono ad un impoverimento delle varietà e qualità paesaggistica di tali ambiti.
Relativamente alla previsione di elementi strumentali alla fruizione pubblica di tali beni (percorsi ciclopedonali, aree di sosta etc.) si ritiene compatibile solo impostandola su percorsi esistenti e congruenti con gli ambiti di interesse (strade interpoderali), o laddove, alla luce di una accurata ricerca storica e analisi delle tracce ancora visibili e ricostruibili dalla lettura diretta del contesto tutelato, sia possibile il recupero di viabilità storica per tali usi, escludendo alterazioni significative di quanto caratterizzante tali tracciati nell’ambito tutelato (significativi movimenti di terra, modifiche di sezione, materiali incongrui, eliminazione canali e ganfi), mentre è in linea di massima da escludersi la formazione di nuovi tracciati, soprattutto se interferenti con ambiti soggetti a tutela culturale diretta e con elementi di interesse richiamati dal dispositivo di tutela, o in contrasto con le prescrizioni di tutela indiretta.
Analogamente, per gli interventi sugli edifici tutelati, indicazioni sulle tipologie di intervento nell’area definita dal PLIS sono da intendersi indicative, in quanto soggette ad autorizzazione ministeriale su progetto ad hoc.
Relativamente alla fruizione pubblica di beni culturali di proprietà privata (quindi all’interno della proprietà privata stessa), si richiamano le disposizioni dell’art. 104 del Codice, che la prevede per scopi culturali solo in casi di interesse eccezionale degli immobili, dichiarato con atto del Ministero, e con modalità di fruizione stabilite a seguito di accordo tra proprietario e Soprintendente”.
15. La Sezione innanzi tutto osserva che, per giurisprudenza consolidata, le scelte di pianificazione urbanistica sono caratterizzate da ampia discrezionalità, sindacabile limitatamente ai profili dell'illogicità, irragionevolezza e abnormità e che il sindacato di legittimità sulle scelte di pianificazione urbanistica è limitato ad un controllo ab externo.
15.1. Ciò detto, con riferimento al primo motivo, parte ricorrente lamenta che lo strumento utilizzato dovrebbe servire unicamente per la salvaguardia e la valorizzazione delle aree rurali e non per la realizzazione di obiettivi differenti, anche se pregevoli, quali la ricostruzione e la rievocazione di scenari storici. Gli interventi previsti dalla variante per la realizzazione degli obiettivi perseguiti di carattere commemorativo conseguentemente arrecherebbero illegittimamente gravi ostacoli alla funzionalità delle aziende facenti parte del Consorzio.
L’articolo 34, commi 1 e 2, l.r. 86/1983 prevede:
“1. I parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS) sono aree comprendenti strutture naturali ed eventualmente aree verdi periurbane, anche in connessione con parchi regionali, riserve e monumenti naturali, di interesse sovra comunale per il loro valore naturale, paesistico e storico-culturale, anche in relazione alla posizione e al potenziale di sviluppo in contesti paesisticamente impoveriti, urbanizzati o degradati. I PLIS non possono essere individuati all'interno dei parchi naturali o regionali e delle riserve naturali.
2. I PLIS sono finalizzati alla valorizzazione e alla salvaguardia delle risorse territoriali e ambientali, che necessitano di forme di gestione e tutela di tipo sovra comunale e sono orientati al mantenimento e alla valorizzazione dei tipici caratteri delle aree rurali e dei loro valori naturali e seminaturali tradizionali”.
È certamente vero quanto dedotto da parte ricorrente in ordine al fatto che tra le finalità vi è quella della valorizzazione e salvaguardia delle risorse territoriali e ambientali; tuttavia il richiamo espresso, effettuato al comma 1, al valore “storico-culturale” non esclude che tale valorizzazione possa riguardare anche tali ultimi aspetti. Peraltro, come è noto, risulta sempre più diffusa nella legislazione statale e regionale la compresenza di una molteplicità di finalità, a volte molto diverse tra loro (ad esempio, recupero ambientale, valorizzazione paesaggistica e incremento dei livelli di occupazione) connesse all’adozione di un piano.
Venendo al caso in esame, come spiegato dal Ministero nella relazione, occorre innanzitutto ricordare che - oltre al fatto che la provincia di Brescia e la Regione Lombardia hanno espresso pareri di compatibilità, con i rispettivi piani territoriali, della variante generale al P.G.T. adottata - dagli atti, per quanto riguarda le previsioni oggetto di contestazione, risulta che le modalità di coltivazione dei vitigni non costituiscono un vincolo o un'imposizione alla produzione, bensì una mera indicazione sulla possibilità di introdurre la coltivazione con tecnica della cd. "vite maritata" e che la pratica della viticoltura resta comunque tutelata con la previsione del divieto, all'interno del P.L.I.S., di cambio di coltura pregiata nelle zone a vigneto.
Scendendo ancora di più nel dettaglio, il Ministero nella relazione sul ricorso per motivi aggiunti (di cui si dirà in seguito) ha spiegato che:
“- all'interno del P.L.I.S. sono stati previsti solo i percorsi ciclopedonali esistenti, mentre la realizzazione di nuovi percorsi è sottoposta ad una specifica procedura destinata a concludersi con un provvedimento ad hoc;
- il sistema irriguo ed i filari di alberature sono stati normati dallo studio riguardante il Reticolo Idrico Minore (Documento di Piano) e dal Piano delle Regole;
- le modalità di coltivazione dei vitigni non costituiscono un vincolo od un'imposizione alla produzione bensì una mera indicazione sulla possibilità di introdurre la coltivazione con tecnica della cd. "vite maritata".
Alla luce delle osservazioni contenute nelle relazioni prodotte dalle amministrazioni, a giudizio della Sezione, il tipo di prescrizioni previste, anche grazie alle modifiche apportate in sede di approvazione, non impedisce alle aziende di continuare a svolgere l’attività agricola nelle aree interessate dal P.L.I.S.
Non vi sono dunque previsioni illegittime o manifestamente illogiche, irragionevoli o abnormi e come tali censurabili in questa sede.
Pertanto il primo motivo di ricorso è infondato.
15.2. Con il secondo motivo, è lamentata la carenza e la contraddittorietà della documentazione contenuta nella variante e nella disciplina del parco e, a causa della previsione di vincoli sulle coltivazioni, la compressione del diritto di proprietà e l’imposizione di limiti all’attività imprenditoriale che si svolge nelle aree interessato. Nei paragrafi precedenti sono stati dettagliatamente esposti l’iter che ha portato all’adozione degli atti impugnati, le osservazioni formulate e i chiarimenti resi. Per tale ragione, reputa la Sezione, che non vi sia la carenza istruttoria lamentata anche alla luce delle modifiche introdotte a seguito delle osservazioni presentate.
Pertanto, anche questo motivo è infondato.
15.3. Con il terzo e il quarto motivo di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente stante la stretta connessione, parte ricorrente – come più diffusamente descritto prima – censura l’insufficiente valutazione delle esigenze della pregiata attività di coltivazione vitivinicola e agricola che in generale caratterizza l’area, la mancanza di attenzione adeguata alle questioni sottoposte dalle associazioni locali del settore e la mancata attuazione di quella “pianificazione compartecipata”.
La Sezione osserva che nella relazione sul ricorso per motivi aggiunti del 18 dicembre 2019 (pagina 6) il Ministero riferisce che tutte le 119 osservazioni presentate in sede di approvazione della variante dalle aziende e dal Consorzio Tutela Lugana Doc sono state regolarmente valutate ed in parte accolte. Nella fattispecie concreta, alcune previsioni del piano adottato sono state modificate, nelle parti oggetto di censura, proprio a seguito delle consultazioni e dell'accoglimento delle osservazioni del Consorzio ricorrente, di altri proprietari e di aziende agricole.
Sotto un primo aspetto, dunque, non è mancata la partecipazione degli interessati e l’effettiva valutazione delle loro osservazioni (valutazione quest’ultima che, non necessariamente, ne determina un obbligo di accoglimento). Sotto un secondo aspetto, di conseguenza, può effettivamente affermarsi che vi è stata una considerazione adeguata delle aree su cui ricade la variante e dell’impatto che la variante stessa ha sulle coltivazioni pregiate. Tale valutazione discrezionale, per la Sezione, non è affetta da illogicità, abnormità o irragionevolezza evidenti con conseguente impossibilità di sindacato in questa sede. Pertanto, anche il terzo e il quarto motivo sono infondati.
15.4. Con il quinto motivo, parte ricorrente lamenta “violazione degli articoli 41, 42 e 44 della Costituzione e degli articoli 832, 840, 841, 2082, 2087 del codice civile, eccesso di potere per sviamento e difetto di motivazione”, dal momento che la delibera impugnata determinerebbe una limitazione del diritto di proprietà e genererebbe vincoli al diritto di impresa che compromettono notevolmente la proprietà e l’esercizio dell’attività agricola per le imprese associate al Consorzio.
Sulla doglianza, in via generale, la Sezione osserva che la compressione del diritto di proprietà privata è giustificata in ragione della funzione sociale assolta attraverso l’imposizione di vincoli ambientali, paesistici e storico-culturali. La funzione sociale della proprietà, in stretto raccordo con l'articolo 2 della Carta fondamentale, impone a tutti i cittadini l'adempimento degli inderogabili doveri di solidarietà economica e sociale, che ben possono giustificare limiti al diritto di proprietà a fronte di interessi pubblici meritevoli di tutela. Essa esprime, accanto alla somma dei poteri attribuiti al proprietario nel suo interesse, il dovere di partecipare alla soddisfazione di interessi generali, nel che si sostanzia la nozione stessa del diritto di proprietà come viene modernamente intesa e come è stata recepita dalla nostra Costituzione (Corte Cost. 108/86).
La Corte Costituzionale individua il punto di equilibrio tra tutela della proprietà ed esigenze solidaristiche in materia di vincoli; ad esempio, con la recente sentenza 21 dicembre 2020, n. 276, ricorda che "a partire dalla sentenza n. 56 del 1968, la giurisprudenza di questa Corte esclude che i limiti alla proprietà aventi finalità di tutela paesaggistica e, in senso lato, ambientale ricadano nell'ambito di applicazione dell'art. 42, terzo comma, Cost., abbiano cioè carattere espropriativo e richiedano per questo un indennizzo. A differenza dei vincoli di carattere urbanistico che derivano da scelte della pubblica amministrazione idonee a condizionare discrezionalmente le facoltà di godimento del bene, i vincoli di tipo ambientale sono espressivi di caratteristiche intrinseche del bene, di cui l'amministrazione si limita a registrare l'esistenza, e costituiscono attuazione di quanto previsto dall'art. 42, secondo comma, Cost., ossia della determinazione per legge del regime del diritto di proprietà. La legge che limita le facoltà edificatorie dei beni connotati da particolare pregio (culturale, artistico, paesaggistico, ambientale) non comporta infatti un'illegittima compressione del relativo diritto di proprietà, giacché «questo diritto è nato con il corrispondente limite e con quel limite vive» (sentenza n. 56 del 1968), e ciò tanto più assume rilievo quando si tratti della tutela degli interessi protetti dall'art. 9, secondo comma, e dall'art. 32 Cost. (norme richiamate dall'art. 1, comma 1, della legge n. 394 del 1991) e qualificati come «valori costituzionali primari» da questa Corte (sentenza n. 126 del 2016)”.
Nello specifico poi spiega il Ministero che, in sede di approvazione della variante, sono state accolte, in tutto o in parte, le controdeduzioni e le decisioni contenute nei documenti "Esame Parere della Provincia di Brescia", "Esame Parere Regione Lombardia", "Esame Osservazione ARPA Lombardia", nonché le diverse osservazioni fatte in relazione al vincolo ventennale di destinazione prospettato sugli immobili.
Il Comune, con memoria del 2 luglio 2018, riferisce altresì che in sede di approvazione della variante si è disposto:
“9) impegno che i nuovi interventi avverranno nel rispetto delle distanze stabilite dal Codice Civile, avente carattere di non definitività per la parte ricorrente;
10) accoglimento, con carattere di definitività, delle richieste di eliminazione del vincolo ventennale di destinazione”.
Nel caso di specie, dunque, ci sono stati sia un’adeguata considerazione dell’attività economica esercitata sia un corretto contemperamento delle ragioni proprietarie (godimento del diritto di proprietà dei suoli) con quelle connesse alla tutela dell’interesse pubblico e alla funzione sociale della proprietà. Conseguentemente, le doglianze proposte con questo motivo sono infondate.
15.5. Con il sesto motivo, è dedotta la “violazione degli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale n. 12 del 2005 sotto ulteriori profili, contraddittorietà, perplessità ed eccesso di potere”, poiché, sebbene il Parco locale di interesse sovracomunale sia stato realizzato in un’area appartenente al consorzio del Lugana DOC, le scelte contenute nella variante si indirizzerebbero verso finalità di carattere ricreativo-turistico, piuttosto che di carattere produttivo.
Riferisce il Ministero che la provincia di Brescia e la Regione Lombardia hanno espresso pareri di compatibilità con i rispettivi piani territoriali della variante generale al P.G.T. adottata; quanto alla relazione della provincia di Brescia, l’ente locale ha affermato che la previsione del P.L.I.S. non si pone in contrasto con la qualificazione agricola dei terreni inseriti nel suo perimetro da parte del P.T.C.P. L'Ente, inoltre, ha spiegato di essere chiamato al riconoscimento delle aree verdi di interesse sovracomunale per il loro valore naturale, paesistico e storico, sulla base dei criteri forniti dalla Regione, ritenendo, a tal fine, che la delibera della giunta regionale Lombardia n. 8059 del 19/9/2008 esplicitamente ammetta che gli ambiti destinati all'agricoltura di interesse strategico possano convivere con i parchi locali di interesse sovracomunale, tenendo sempre presente il quadro composito di regole ed azioni funzionali alla tutela ambientale, ecologica e paesaggistica di contesti interessanti aree agricole.
Alla luce di queste considerazioni, anche il sesto motivo è infondato perché, anche in relazione a questo aspetto, v’è stata un’adeguata ponderazione di tutti i profili che vengono in rilievo.
16. Passando ora all’esame del ricorso per motivi aggiunti, in primo luogo parte ricorrente spiega che “le previsioni e le prescrizioni censurate con il ricorso introduttivo non hanno subito modifiche sostanziali in sede di approvazione della variante per cui l'accoglimento del ricorso introduttivo esplicherà effetti caducanti sulla delibera c.c. di approvazione definitiva n. 13/2017” (pagina 17 del ricorso per motivi aggiunti). In particolare, “eccezion fatta per l'eliminazione dei vincoli ventennali di inalienabilità e di indivisibilità sulle Cascine e gli edifici agricoli … per l'abolizione del divieto del movimento terra per l'attività agricola (ma non dei vincoli alle pratiche agro colturali e degli interventi idraulici agrari) e del divieto di recinzione dei terreni agricoli di proprietà (ma solo intorno alla residenza ed ai manufatti agricoli), tutte le altre censure mosse alla Variante adottata con il ricorso introduttivo risultano confermate con il provvedimento di approvazione” (pagina 17). Inoltre, parte ricorrente lamenta che la procedura seguita dal Comune di Desenzano del Garda per l'approvazione definitiva degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio non risulta conforme all'art. 13 della legge regionale n. 12/2005 s.m.i. e non consente, in particolare, di comprendere se e quali parti della variante approvata, siano state modificate per effetto dei pareri condizionati di Provincia e Regione.
Il ricorso è affidato a distinte censure.
16.1. Con la prima censura, è dedotta l’illegittimità della variante approvata per derivazione dall’illegittimità del provvedimento di adozione; il Consorzio ricorrente ripropone le censure svolte con il ricorso introduttivo al cui accoglimento esse hanno interesse “poiché la maggior parte delle censure con esso rivolte al PGT sono tuttora attuali” (pagina 21).
16.2. Con il secondo motivo, parte ricorrente lamenta la “violazione dell’art. 9 L.U. e dell'art. 13, commi 4 e 7, L.R. n. 12/2005 e s.m.i.; violazione dell'art. 6 bis legge n. 241/1990 e s.m.i.; violazione dell'art. 16 r.d. n. 274/1929; eccesso di potere per sviamento; conflitto di interessi e disparità di trattamento; incompetenza”.
16.3. Con il terzo motivo, è dedotta la “violazione degli artt. 4, 5, 6, 7,11 e 12 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; violazione dell’art. 4 l.r. Lombardia n. 12/2005 e s.m.i.; violazione della Delibera Cons. Reg. Lombardia 13 marzo 2007 n. 351 “Approvazione degli indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi VAS"; violazione della D.G.R. n. IX/2727 del 22.12.2011; violazione della D.G.R. n. IX/3836 del 25.07.2012 sul procedimento VAS; eccesso di potere per sviamento; travisamento dei fatti, difetto di motivazione. Incompetenza”.
Parte ricorrente ritiene che “le modificazioni d'ufficio apportate alla Variante in accoglimento alle "osservazioni" formulate dal settore Urbanistica e Territorio in data 27 febbraio/09 marzo 2017 non sono state e non possono essere state oggetto del Parere Motivato Finale 01 marzo 2017 e della Dichiarazione di Sintesi Finale 03 marzo 2017 sulla VAS che, infatti, sono entrambi temporalmente precedenti alla presentazione delle stesse "Osservazioni" le quali recano la data ultima del 09 marzo 2017. Cosicché Dichiarazione e Parere sono viziate e, di conseguenza, viziano il successivo provvedimento di approvazione …” (pagina 24).
16.4. Col quarto motivo si eccepisce “violazione dell'art. 13, comma 7, della legge Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; Violazione di legge. Contraddittorietà”. Parte ricorrente spiega che la provincia di Brescia e la regione Lombardia hanno ravvisato elementi di incompatibilità della variante con il PTCP (e con il PTR) ed hanno rivolto al Comune richieste di adeguamento della variante alle previsioni pianificatorie sovraordinate. Pertanto il consiglio comunale, contestualmente alla decisione sulle osservazioni, avrebbe dovuto provvedere all'adeguamento del documento di piano adottato. Tali modifiche, tuttavia, non risulterebbero da alcun elaborato approvato dall'organo consiliare comunale, tranne alcune osservazioni generiche e fuorvianti. Inoltre, il procedimento di adeguamento di Piano, di cui alla delibera di G.M. n. 183/2017, adottato con l'accoglimento di alcune osservazioni, sarebbe di competenza del consiglio comunale e non della giunta comunale.
16.5. Con il quinto motivo, si lamenta “violazione degli artt. 13, 15, 18, 19 e 20 della legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12; del P.T.R. della Regione Lombardia approvato con deliberazione Consiglio Regionale n. 874/2010 e s.m.i.; del PTCP della Provincia di Brescia approvato con deliberazione Consiglio Provinciale n. 31 del 13.06.2014. Violazione di legge, contraddittorietà, eccesso di potere”. In sintesi, il Consorzio sostiene che la relazione istruttoria della provincia di Brescia abbia segnalato numerose difformità della variante rispetto al P.T.C.P. e, quindi, si configurerebbe anche un autonomo vizio di legittimità per errati presupposti, perplessità e contraddittorietà tra le difformità evidenziate e la valutazione condizionata di compatibilità resa dalla provincia con atto n. 227/2017.
17. Sul ricorso per motivi aggiunti, il Ministero, con relazione del 18 dicembre 2019, osserva che le censure proposte, come quelle contenute nel ricorso principale avverso la delibera di adozione della variante, mirano sostanzialmente a censurare il merito delle scelte pianificatorie del Comune, poiché contestano l'obiettivo perseguito dalla variante, consistente nell'avvio della procedura per l'istituzione del P.L.I.S. in questione. Evidenzia il Ministero che il progetto del P.L.I.S. risulta inviato alla Provincia per un parere preliminare al fine del suo inserimento nella variante di P.G.T. e che Provincia e Regione hanno espresso pareri di compatibilità con i rispettivi Piani Territoriali (P.T.C.P. e P.T.R.). Il Ministero riferisce che tutte le 119 osservazioni presentate in sede di approvazione della variante dalle aziende e dal Consorzio Tutela Lugana Doc sono state regolarmente valutate ed in parte accolte. Nella fattispecie alcune previsioni del Piano adottato sono state modificate, nelle parti oggetto di censura, proprio a seguito delle consultazioni e dell'accoglimento delle osservazioni del Consorzio e di altri proprietari ed aziende agricole.
Più nel dettaglio, il Ministero ribadisce che “dagli atti risulta che il Comune di Desenzano del Garda non sembrerebbe avere intenzione di compromettere vigneti pregiati o sacrificare legittime esigenze produttive, assicurando che tali elementi saranno considerati prioritari in sede di progettazione definitiva del PLIS … Resta inoltre confermato che:
- all'interno del P.L.I.S. sono stati previsti solo i percorsi ciclopedonali esistenti, mentre la realizzazione di nuovi percorsi è sottoposta ad una specifica procedura destinata a concludersi con un provvedimento ad hoc;
- il sistema irriguo ed i filari di alberature sono stati normati dallo studio riguardante il Reticolo Idrico Minore (Documento di Piano) e dal Piano delle Regole;
- le modalità di coltivazione dei vitigni non costituiscono un vincolo od un'imposizione alla produzione bensì una mera indicazione sulla possibilità di introdurre la coltivazione con tecnica della cd. "vite maritata";
- la pratica della viticoltura resta comunque tutelata con la previsione del divieto, all'interno del P.L.I.S., di cambio di coltura pregiata nelle zone a vigneto” (pagine 6-7 della relazione).
18.1. Venendo al merito delle doglianze proposte, con riferimento al primo motivo, come già detto, il Consorzio richiama tutte le censure contenute nel ricorso principale. Attesa l’infondatezza del ricorso principale, anche questo primo motivo di ricorso per motivi aggiunti è infondato.
18.2. Con riferimento al secondo motivo, parte ricorrente lamenta che il consiglio comunale avrebbe esaminato e accolto osservazioni presentate dall'Ufficio tecnico comunale oltre il termine prefissato, mentre avrebbe dichiarato tardive e non esaminato due osservazioni presentate da privati cittadini.
Ricorda innanzi tutto la Sezione che le osservazioni presentate in occasione dell'adozione di un nuovo strumento di pianificazione del territorio costituiscono un mero apporto dei privati nel procedimento di formazione dello strumento medesimo, con conseguente assenza in capo all'Amministrazione a ciò competente di un obbligo puntuale di motivazione, oltre a quella evincibile dai criteri desunti dalla relazione illustrativa del piano stesso in ordine alle proprie scelte discrezionali assunte per la destinazione delle singole aree. Pertanto, seppure l'Amministrazione sia tenuta ad esaminare le osservazioni pervenute, non può però essa essere obbligata ad una analitica confutazione di ciascuna di esse (ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, 22 marzo 2021, n. 2415).
Inoltre, come già osservato, il Ministero riferisce che tutte le 119 osservazioni presentate in sede di approvazione della Variante dalle aziende e dal Consorzio sono state regolarmente valutate ed in parte accolte. Nella fattispecie, alcune previsioni del Piano adottato sono state modificate, nelle parti oggetto di censura, proprio a seguito delle consultazioni e dell'accoglimento delle osservazioni del Consorzio e di altri proprietari ed aziende agricole.
Quanto alle osservazioni proposte dall’Ufficio tecnico – che per la parte ricorrente sarebbero tardive e avrebbero richiesto la previa pubblicazione – ritiene la Sezione, invece, che non sussista la ravvisata illegittimità in considerazione del fatto che agli uffici dell’amministrazione deve sempre essere consentita la modifica parziale dell’atto nel momento precedente l’approvazione.
18.3. Con il terzo motivo, parte ricorrente ritiene che “le modificazioni d'ufficio apportate alla Variante in accoglimento alle "osservazioni" formulate dal settore Urbanistica e Territorio in data 27 febbraio/9 marzo 2017 non sono state e non possono essere state oggetto del Parere Motivato Finale 1 marzo 2017 e della Dichiarazione di Sintesi Finale 3 marzo 2017 sulla VAS che, infatti, sono entrambi temporalmente precedenti alla presentazione delle stesse "Osservazioni" le quali recano la data ultima del 9 marzo 2017. Cosicché Dichiarazione e Parere sono viziate e, di conseguenza, viziano il successivo provvedimento di approvazione …” (pagina 24). In sostanza, la VAS sarebbe illegittima sin dall’origine e vizierebbe anche la variante approvata (pagina 25 del ricorso per motivi aggiunti).
Reputa la Sezione che il disallineamento cronologico evidenziato col ricorso per motivi aggiunti, certamente non auspicabile, non può costituire – ai sensi dell’articolo 21 octies, comma 2, l. 241/1990 - valido motivo per annullare gli atti impugnati atteso il fatto che, per il resto, come rappresentato negli atti di causa e nel presente parere, l’azione dell’amministrazione si è svolta in modo legittimo.
18.4. Con il quarto e il quinto motivo, parte ricorrente eccepisce che la provincia di Brescia e la regione Lombardia hanno ravvisato elementi di incompatibilità e difformità della variante con il PTCP (e con il PTR) ed hanno rivolto al Comune richieste di adeguamento della variante alle previsioni pianificatorie sovraordinate, richieste che sarebbero state disattese.
Come già esposto nei precedenti paragrafi, risulta dalle relazioni prodotte che la provincia di Brescia e la Regione Lombardia hanno espresso pareri di compatibilità con i rispettivi Piani Territoriali della variante generale al P.G.T. adottata; quanto alla relazione della provincia di Brescia, l’ente locale ha affermato che la previsione del P.L.I.S. non si pone in contrasto con la qualificazione agricola dei terreni inseriti nel suo perimetro da parte del P.T.C.P.; inoltre il MIT ha riferito che i correttivi suggeriti sono stati eseguiti e che sono state accolte, in tutto o in parte, le controdeduzioni e le decisioni contenute nei documenti "Esame Parere della Provincia di Brescia", "Esame Parere Regione Lombardia", "Esame Osservazione ARPA Lombardia", nonché le diverse osservazioni fatte in relazione al vincolo ventennale di destinazione prospettato sugli immobili.
Quanto sin qui rappresentato porta ad escludere, in applicazione dell’articolo 21 octies, comma 2, l. 241/1990, il dedotto vizio di incompetenza relativo.
Conseguentemente, anche questi motivi sono infondati.
19. Conclusivamente, per le considerazioni sino a qui espresse, il Consiglio esprime parere nel senso che il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti vadano respinti.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti debbano essere respinti.
L'ESTENSORE
Vincenzo Neri
IL PRESIDENTE
Mario Luigi Torsello
IL SEGRETARIO
Maria Grazia Salamone