Viticoltura - Domanda per l’annullamento del provvedimento recante ordinanza di immediata estirpazione della superficie vitata - Comminatoria di sanzione amministrativa pecuniaria conseguente alla realizzazione di un impianto viticolo irregolare in mancanza di valida autorizzazione - Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo - Obbligo di trasferimento dei diritti di reimpianto mediante atti registrati (aventi perciò data certa) - Autorizzazione provinciale quale presupposto necessario per il reimpianto di una superficie vitata - Necessità che il soggetto che intende effettuare l’intervento dimostri di essere titolare di un diritto di reimpianto (precedentemente acquisito) - Intervento di reimpianto eseguito senza poter dimostrare la preesistente titolarità del relativo diritto non suscettibile di autorizzazione o regolarizzazione - Obbligo di estirpare la superficie vitata realizzata senza titolo.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6832 del 2016, proposto dalla Società Fattoria di Anqua S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Gian Domenico Comporti, con domicilio eletto presso lo Studio Grez e Associati del Dott. Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18;
contro
la Provincia di Siena, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Leonardo Piochi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Daniela Jouvenal Long in Roma, piazza di Pietra, n. 26;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, n. 155/2016, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Siena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2023 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. La Società Fattoria di Anqua s.r.l. ha adito il T.A.R. per la Toscana per ottenere l’annullamento del provvedimento dirigenziale della Provincia di Siena prot. n. 195128 del 19 dicembre 2014, recante ordinanza di immediata estirpazione della superficie vitata di mq. 8.790 sul terreno identificato al N.C.T. del Comune di Radicondoli (SI) al F. 61, part. 22, 25 e 26, nonché contestazione dell’illecito di cui all'art. 18, comma 2, della legge regionale Toscana n. 68/2012 e comminatoria della relativa sanzione amministrativa pecuniaria di € 54.013,20, da versare entro 60 giorni.
La sanzione conseguiva in particolare alla realizzazione nel 2005 di un impianto viticolo irregolare di mq. 8.790, in mancanza di valida autorizzazione, e nella sua mancata estirpazione.
In punto di fatto va altresì rilevato quanto segue.
In data 18 novembre 2013 l’amministratore unico della Società Fattoria di Anqua s.r.l. presentava:
- una domanda alla Provincia di Siena - Ufficio agricoltura volta alla regolarizzazione di superfici vitate per mq. 21.762 nel Comune di Radicondoli, impiantate in parte nel 2004, in parte nel 2005;
- una dichiarazione unica aziendale relativa all’aggiornamento della superficie vitata aziendale pari a mq. 41.690.
La Provincia di Siena - Ufficio viticoltura, in relazione alla suddetta istanza, rilevava che solo per la superficie di mq. 24.900 la società aveva “attivato le procedure di reimpianto secondo la normativa vigente e conseguito le necessarie autorizzazioni per effettuare i lavori di reimpianto”, mentre per la superficie di mq. 16.790 risultava “che il rimpianto è stato eseguito in assenza delle previste autorizzazioni”.
In particolare:
- per una superficie pari a mq. 8.000 la documentazione prodotta dalla richiedente consentiva comunque di procedere alla regolarizzazione ai sensi dell’art. 8, comma 2, l.r. n. 21/2002;
- per la restante superficie reimpiantata, pari a mq. 8.790 (in Comune di Radicondoli, catastalmente identificata al foglio 61 part. 22, 25 e 26), la documentazione prodotta, “consistente in una scrittura privata, datata 5 novembre 2005, per l’acquisto di un diritto di reimpianto di mq. 24615 dalla ditta I Veroni S.S. di Firenze la cui registrazione è avvenuta solo il 31/01/2014”, non era idonea a dimostrare con data certa che la superficie vitata di mq. 8.790 fosse stata realizzata in base a un diritto di reimpianto trasferito in data antecedente il reimpianto stesso.
2. Il T.A.R., con la sentenza reiettiva impugnata con l’appello in esame, ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo, evidenziando che:
- nel 2005 era vigente, in materia di “Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo”, la l.r. 20 giugno 2002, n. 21, che all’art. 3 così disponeva: “Qualsiasi nuovo impianto o reimpianto di superfici vitate è subordinato ad autorizzazione della Provincia rilasciata a fronte di un diritto di impianto o reimpianto, salvo quanto indicato al comma 2, nel rispetto di quanto previsto dal Capo I Titolo II del regolamento (C.E.) 1493/99, dal Capo II del regolamento (CE) 1227/2000 e dalle disposizioni regionali”;
- l’allegato A alla deliberazione della G.R. n. 881 del 13 settembre 2004, contenente le “Modalità tecnico-procedurali per la realizzazione di superfici vitate”, precisava al punto 2.3.3, in tema di “Reimpianto con diritto acquisito mediante trasferimento”, che: “Tale trasferimento avviene mediante scrittura privata tra le parti contraenti, registrata”;
- la citata legge regionale era stata abrogata e sostituita dalla l.r. n. 8/2009, a sua volta abrogata e sostituita dalla l.r. 30 novembre 2012, n. 68, che disciplinava all’art. 12 il “Trasferimento dei diritti di reimpianto”;
- le relative norme di dettaglio erano contenute nel Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 13 maggio 2013, n. 24/R, il cui art. 15, comma 2, stabiliva: “La compravendita di diritti di reimpianto di cui all’articolo 12, comma 1, lettera b) della legge deve essere effettuata con scrittura privata registrata o altro atto registrato tra le parti contraenti”.
3. Dal suindicato compendio normativo il T.A.R. ha quindi tratto i seguenti corollari interpretativi, dimostrativi della piena legittimità del provvedimento impugnato:
- il trasferimento dei diritti di reimpianto, secondo le richiamate disposizioni regolamentari, doveva (e deve) avvenire mediante atti registrati (aventi perciò data certa);
- presupposto necessario per il reimpianto di una superficie vitata era l’autorizzazione provinciale, che non poteva peraltro essere rilasciata se il soggetto che intendeva effettuare l’intervento non era in grado di dimostrare di essere titolare di un diritto di reimpianto (precedentemente acquisito);
- correlativamente, un intervento di reimpianto eseguito senza poter dimostrare la preesistente titolarità del relativo diritto non era suscettibile di autorizzazione o regolarizzazione e dunque comportava l’obbligo di estirpare la superficie vitata realizzata senza titolo;
- è vero che le norme primarie non fanno riferimento alla registrazione degli atti di compravendita, ma esse non contengono neppure elementi che escludano o rendano incompatibile la possibilità di imporre una simile modalità in sede regolamentare, atteso che la necessità di garantire il corretto commercio dei diritti di reimpianto, consentendo all’Amministrazione di effettuare efficaci controlli, appare sufficiente a giustificare, in termini di razionalità e proporzionalità, la scelta regolamentare della Regione Toscana finalizzata ad assicurare che il trasferimento e l’esercizio dei diritti di reimpianto si svolga sulla base di atti aventi data certa.
4. Quanto alla nota in data 8 aprile 2014, prot. n. 155497, con la quale la Provincia di Firenze aveva fornito riscontro alla richiesta della Provincia di Siena circa la sussistenza del diritto di reimpianto per una superficie di mq. 24.615 in Comune di Radicondoli della “Fattoria I Veroni S.S.”, di cui la ricorrente aveva chiesto il trasferimento di titolarità, dopo aver evidenziato che in essa si precisava che il diritto di reimpianto in questione era stato rilasciato in data 27 maggio 2005 alla ditta “Vanni Riccardo” ed era stato poi trasferito - con atto di compravendita stipulato con scrittura privata del 26 ottobre 2005, registrato il 3 novembre 2005 - alla ditta “Fattoria I Veroni S.S.” (poi divenuta società agricola “I Veroni S.S.”), che quest’ultima ditta aveva chiesto il trasferimento della titolarità del diritto di reimpianto con DUA presentata il 12 gennaio 2012, positivamente riscontrata dall’Amministrazione, che tuttavia la richiedente con nota del 18 febbraio 2014 aveva “dichiarato di aver provveduto alla richiesta di intestazione del diritto per errore, avendo già proceduto con la vendita del diritto stesso nell’anno 2005 e che tale vendita fu necessaria perché l’azienda non era, per vari motivi, in grado di effettuare il reimpianto”, infine, che con nota del 14 marzo 2014 la Società agricola “I Veroni S.S.” aveva “ulteriormente specificato di aver provveduto alla vendita del diritto in quanto gli unici terreni a disposizione dell’azienda, in quel momento, per l’impianto, si rivelarono non idonei”, il T.A.R. ha osservato che “il diritto di reimpianto a cui fa riferimento la nota citata è quello oggetto dell’atto di compravendita stipulato tra la Fattoria I Veroni e la Società agricola Anqua s.r.l. con scrittura privata del 5/11/2005; atto di cui il primo soggetto si era evidentemente dimenticato nel 2012, quando ha chiesto alla Provincia di Firenze il trasferimento della titolarità del diritto in questione, salvo poi ricordarsene nel 2014 (come segnalato alla medesima Provincia), con un comportamento che non può non destare perplessità. Perplessità che trovano ulteriore supporto nelle circostanze che emergono dagli atti di vendita, relativi al medesimo diritto, stipulati nel 2005 dalla ditta Fattoria I Veroni S.S. a distanza di soli 10 giorni l’uno dall’altro: il 26/10 la predetta ditta ha acquistato il diritto in questione dalla ditta Vanni Riccardo al prezzo di € 22.800,00; il 5/11 ha ceduto alla Società agricola Anqua s.r.l. lo stesso diritto per € 600,00”, concludendo nel senso che “in un quadro caratterizzato da simili singolarità risulta apprezzabile in concreto la scelta di ancorare a date certe il trasferimento dei diritti di reimpianto”.
5. La sentenza suindicata costituisce oggetto della domanda di riforma proposta, con l’appello in esame, dalla originaria ricorrente.
Essa deduce, in sintesi, che nessuna disposizione normativa di fonte primaria (europea o regionale) applicabile al caso di specie reca(va) prescrizioni particolari in ordine alle modalità negoziali del trasferimento dei diritti di reimpianto, dovendo considerarsi priva di copertura normativa ed anzi contraria ai fini perseguiti la pretesa regolamentare che il titolo traslativo sia assistito dalla data certa.
Essa richiama, a fondamento di tale conclusione, il disposto dell’art. 8, comma 6, della legge regionale Toscana n. 21/2002, il quale prevede, nel caso dell’impianto di superfici vitate “senza la prescritta autorizzazione”, la sola comminatoria di una sanzione pecuniaria (già applicata con l’avviso di contestazione del 15 settembre 2014 e già saldata) “a fronte di un diritto di impianto o reimpianto valido”, senza che sia espressamente prescritta anche la prova della certezza della data, sub specie di registrazione, del titolo negoziale.
Allega ancora la parte appellante che le disposizioni regolamentari pertinenti non possono che essere intese, nella parte in cui richiamano la compravendita, come un rinvio agli strumenti negoziali idonei secondo l’ordinamento al trasferimento dei titoli, mentre non possano assumere valore prescrittivo e vincolante in relazione alle ulteriori indicazioni (come quella della registrazione), pena una inammissibile confusione tra regime di validità dei titoli di circolazione dei diritti di reimpianto e regime di certezza delle situazioni giuridiche configgenti, risolventesi in una non consentita limitazione dell’autonomia negoziale, con la conseguente necessità di disapplicazione delle prime.
Deduce ancora la parte appellante che, a differenza di quanto ritenuto dal T.A.R., nessuna effettiva e rilevante situazione di incertezza giuridica richiedeva nel caso la prova della data certa del titolo, laddove la certezza della data ex art. 2704 c.c. è funzionale soltanto a dirimere potenziali conflitti giuridici nei confronti di chi possa vantare un interesse alla determinazione di una data difforme rispetto a quella emergente dal documento, non trovandosi la Provincia di Siena in una situazione giuridica terza rispetto a quella delle parti della compravendita di diritti di reimpianto.
Essa richiama inoltre, a riprova della insussistenza di margini di incertezza, le univoche, chiare e concordanti risultanze documentali provenienti da amministrazioni pubbliche diverse da quella resistente ed attinenti a fatti, oltre tutto, non contestati in giudizio e, dunque, da ritenere dimostrati ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a..
Infine, deduce la violazione, perpetrata con il provvedimento impugnato in primo grado, del generale principio di proporzionalità, considerato che solo un terzo circa della superficie totale acquistata è stato poi realmente impiantato (mq. 8.790 su mq. 24.615).
6. Resiste all’appello la Provincia di Siena, la quale deduce anche la propria carenza sopravvenuta di legittimazione passiva – essendo subentrata nella competenza in materia la Regione Toscana – e si oppone comunque, nel merito, al suo accoglimento.
7. Deve preliminarmente esaminarsi l’eccezione di sopravvenuta carenza di legittimazione passiva formulata dalla appellata Provincia di Siena.
Essa premette che la Regione Toscana, con la l.r. n. 22/2015:
i) ha (ri)trasferito a sé, dal 1° gennaio 2016, le funzioni e competenze in materia, fra l’altro, di agricoltura, caccia e pesca (in precedenza subdelegate alle Province);
ii) ha escluso dal suddetto (ri)trasferimento a sé (ex art. 10, comma 3, della citata l.r.) “i procedimenti già avviati al momento del trasferimento delle funzioni” (con obbligo per le Province di concludere tali procedimenti, mantenendo la titolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati, curando l’eventuale contenzioso e l’esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono);
iii) ha mantenuto (ex art. 11, comma 5, della medesima l.r.) “nella competenza della provincia e della Città metropolitana di Firenze le controversie, attinenti ai procedimenti, agli interventi, alle attività e ai rapporti di cui al comma 1, originate da fatti antecedenti alla data del 1° gennaio 2016, e l’esecuzione delle relative sentenze, con riferimento agli eventuali effetti di natura finanziaria da esse derivanti”.
Evidenzia altresì la Provincia di Siena che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 110/2018, ha giudicato “costituzionalmente illegittimi gli artt. 10, comma 3, e 11-bis, comma 5, l. reg. Toscana 3 marzo 2015, n. 22, come modificata dalla successiva l. reg. Toscana 5 febbraio 2016, n. 9”, precisando che “le disposizioni impugnate, nel trasferire alla medesima Regione, con decorrenza dal 1 gennaio 2016, tra le altre funzioni non fondamentali, quelle già spettanti alle Province (fra cui appunto le funzioni in materia di agricoltura, caccia e pesca), escludono dalla successione le controversie pendenti al momento del trasferimento delle funzioni, violano l’art. 117, comma 2, lett. l), Cost., per il profilo della invasione della sfera di competenza esclusiva statale nella materia «giurisdizione e norme processuali». Infatti, anche in base alla riserva di legge statale stabilita dall’art. 108, comma 1, Cost., gli organi legislativi regionali, nel disciplinare gli oggetti rientranti nelle loro competenze, anche di tipo esclusivo, debbono astenersi da qualsiasi interferenza in materia giurisdizionale e processuale (sentt. nn. 72 del 1977, 203 del 1987, 505 del 1991, 113 del 1993, 303 del 1994, 154 del 1995, 133 del 1998, 26 del 2005, 25 del 2007, 299 del 2010, 35 del 2011, 195, 234 del 2015, 40, 81 del 2017)”.
Sulla scorta delle descritte evenienze normative, la Provincia di Siena chiede quindi che sia disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Toscana e che comunque essa sia estromessa dal giudizio.
L’eccezione non può essere accolta.
L’insegnamento del giudice amministrativo, per le ipotesi di subentro di una Amministrazione ad un’altra, nelle more del giudizio, nella titolarità delle funzioni amministrative cui inerisce la controversia, senza sia prevista l’estinzione del soggetto pubblico originariamente titolare delle medesime funzioni, è nel senso che (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 25 maggio 2006, n. 3113) non possa trovare applicazione “la disciplina di cui all’art. 110 c.p.c., che regola la successione nel processo quando la parte viene meno per morte o altra causa (quale l’estinzione di un ente giuridico), bensì quella di cui all’art. 111 c.p.c., che regola la successione a titolo particolare nel diritto controverso, stabilendo che se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi il processo prosegue tra le parti originarie, salva la possibilità che il successore a titolo particolare intervenga in giudizio o sia chiamato in causa, e che il dante causa sia estromesso con il consenso delle altre parti, e fermo che la sentenza resa nei confronti del dante causa spiega i suoi effetti pure nei confronti del successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da quest’ultimo. L’art. 111 c.p.c., sebbene dettato con riferimento all’ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, è applicabile in via analogica ogni qualvolta si verifichi una successione a titolo particolare tra enti in situazioni e rapporti giuridici, senza che vi sia una estinzione dell’ente dante causa (argomenta da Cass. civ., 5 dicembre 1980, n. 6334). L’art. 111 c.p.c. è inoltre applicabile anche nel processo amministrativo, in difetto di una specifica disciplina (C. Stato, sez. V, 18 marzo 1998, n. 320; C. Stato, sez. V, 20 giugno 1994, n. 701; C. Stato, sez. IV, 1 febbraio 1994, n. 92). La giurisprudenza di questo Consesso ha inoltre più volte affermato che nel caso in cui all’ente che ha emanato il provvedimento impugnato subentri, nel corso del giudizio, un altro ente, il processo continua nei confronti del primo e non sussiste, a carico del ricorrente, l’onere di integrazione del contraddittorio nei confronti del nuovo ente (C. Stato, sez. V, 16 maggio 1972, n. 376) e che in caso di trasferimento di funzioni da un ente pubblico ad un altro, non è necessario integrare il contraddittorio nei confronti dell’ente subentrante, salva la facoltà di quest’ultimo di intervenire spontaneamente in causa (C. Stato, sez. IV, 11 maggio 1979, n. 311, con riferimento al passaggio di funzioni dallo Stato alle Regioni)”.
8. Nel merito, l’appello non può essere accolto.
9. Deve premettersi che la controversia, come evidenziato dal giudice di primo grado, ha ad oggetto la titolarità in capo alla ricorrente, all’epoca (2005) della realizzazione della superficie vitata (avente una estensione di mq. 8,790), di un corrispondente diritto di reimpianto precedentemente acquisito, confrontandosi sul punto la tesi (affermativa) della parte ricorrente, basata su una scrittura privata datata 5 novembre 2005, con la quale la società “Fattoria I Veroni” con sede in Pontassieve (FI) aveva ceduto alla “Società agricola Anqua s.r.l.” il diritto di reimpianto per mq. 24.615 al prezzo di complessivi € 600,00, e quella contrapposta della Provincia di Siena, secondo cui l’unica data certa sarebbe quella del 31 gennaio 2014, relativa alla registrazione della scrittura privata in questione.
Si discute, in particolare, della legittimità del provvedimento con il quale l’Amministrazione provinciale senese ha fatto applicazione a carico della società ricorrente della sanzione di cui all’art. 18, comma 2, l.r. 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale vinicolo), applicabile ratione temporis, ai sensi del quale “gli impianti viticoli irregolarmente realizzati successivamente al 31 agosto 1998 e precedentemente al 1° agosto 2008, data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e non estirpati sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria di 1.200,00 euro per decara, o frazione di decara, della superficie vitata. La sanzione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009 e successivamente ogni dodici mesi a partire dalla data suddetta fino alla data di adempimento dell’obbligo di estirpazione”.
L’applicazione della sanzione è conseguita al rilievo della irregolarità del predetto impianto viticolo realizzato dalla società ricorrente, siccome non preceduto dalla prescritta autorizzazione (ai sensi dell’art. 3, comma 1, l.r. 20 giugno 2002, n. 21, applicabile ratione temporis, infatti, “qualsiasi nuovo impianto o reimpianto di superfici vitate è subordinato ad autorizzazione della Provincia rilasciata a fronte di un diritto di impianto o reimpianto…”) oltre che della non regolarizzabilità della suddetta superficie, come richiesto dalla medesima società ai sensi dell’art. 8, comma 6, l.r. n. 68/2012, in forza del quale “è soggetto alla sanzione pecuniaria di Euro 60 per decara, o frazione di decara, chiunque realizzi una superficie vitata, a fronte di un diritto di impianto o reimpianto valido, senza la prescritta autorizzazione, fermo rimanendo il rispetto delle norme che disciplinano la realizzazione delle superfici vitate”.
Come accennato, l’ostacolo ravvisato dalla Provincia di Siena alla regolarizzazione della suddetta superficie vitata è appunto rappresentato dalla mancata dimostrazione da parte della ditta interessata, mediante atto avente data certa o aliunde, della titolarità alla data (2005, si ripete) di realizzazione dell’intervento, di un valido (in quanto ancora efficace) diritto di reimpianto, non potendo ritenersi sufficiente né la scrittura privata datata 5 novembre 2005, con la quale la ricorrente risulta aver acquistato un diritto di reimpianto di mq. 24.615 dalla ditta “I Veroni S.S.”, in quanto registrata solo in data 31 gennaio 2014 (ovvero successivamente alla esecuzione dei lavori di reimpianto ed a scadenza avvenuta del diritto oggetto di trasferimento, coincidente con il 31 luglio 2013), né, in mancanza della documentazione fiscale relativa al pagamento del diritto di reimpianto, per l’importo di € 600,00, pattuito con la ditta cedente (documentazione espressamente richiesta dalla Provincia di Siena e non esibita dalla ditta interessata), la mera dichiarazione dell’amministratore di quest’ultima di aver percepito la somma suindicata.
10. Ciò premesso quanto all’oggetto della controversia, può prescindersi dai rilievi della parte appellante in ordine al mancato compimento da parte del giudice di primo grado degli approfondimenti indicati da questa Sezione, in sede di esame dell’appello cautelare proposto dalla società ricorrente, con l’ordinanza n. 3079/2015, con la quale veniva precisato che “in sede di merito dovranno essere quindi attentamente considerate le complesse questioni di merito attinenti all’analisi della normativa regionale in materia e alla sua applicazione al caso in esame, nella salvaguardia dei fini vincolanti definiti dalla normativa della Unione europea in materia e tenendo conto della esigenza di chiarire i molteplici profili di incertezza che la vicenda presenta secondo la stessa ordinanza del TAR”: basti osservare che la valenza interinale del suddetto provvedimento induce a prendere direttamente in considerazione, ai fini della verifica della fondatezza dell’appello, i profili di doglianza intesi a ribadire le ragioni di dedotta illegittimità del provvedimento impugnato in primo grado, alla luce delle corrispondenti statuizioni reiettive recate dalla sentenza appellata.
11. Ebbene, deve in primo luogo escludersi che le disposizioni regolamentari regionali che prescrivono il requisito della registrazione per gli atti di trasferimento dei diritti di reimpianto (cfr. in particolare il punto 2.3.3 dell’Allegato A della deliberazione di G.R. n. 881 del 13 settembre 2004, in tema di “Modalità tecnico-procedurali per la realizzazione di superfici vitate”) contrastino con le pertinenti norme primarie ed europee, sì da giustificarne, come richiesto dalla parte appellante, la disapplicazione.
Se infatti la l.r. n. 21/2002, al pari delle successive ll.rr. 16 marzo 2009, n. 9, e 30 novembre 2012, n. 68, non contiene alcuna disposizione rispetto alla quale possa configurarsi il predicato contrasto, alla stessa conclusione deve pervenirsi in relazione al Reg. (CE) 17 maggio 1999, n. 1493/1999/CE (Regolamento del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo), il quale anzi contiene, all’art. 22, una espressa clausola di salvaguardia a favore della regolamentazione nazionale e regionale, laddove prevede che “gli Stati membri possono emanare norme nazionali più restrittive in materia di nuovi impianti o reimpianti di viti o di sovrainnesti. Essi possono esigere che le domande e le informazioni previste dal presente titolo siano completate da altre informazioni necessarie per controllare l’evoluzione del potenziale produttivo”).
Inoltre, in una prospettiva di carattere funzionale, non può dubitarsi che la previsione regolamentare contestata si ponga in linea con l’esigenza, sottesa alla complessiva disciplina europea e nazionale in subiecta materia, di controllare il potenziale produttivo viticolo e garantire che il diritto di reimpianto sia esercitato conformemente alla sua finalità, di consentire l’’impianto di “viti su una superficie equivalente, in coltura pura, a quella in cui ha avuto luogo o deve aver luogo l’estirpazione”, ex art. 7, comma 1, lett. d) Reg. CE n. 1493/1999, cit.: la data certa risultante dalla registrazione garantisce infatti, specialmente nei casi in cui l’operazione di reimpianto non sia preceduta dalla prescritta autorizzazione, che essa sia stata posta in essere da parte del titolare del diritto e prima che quest’ultimo perdesse la sua validità.
Invero, la minuziosa regolamentazione delle modalità procedurali per procedere legittimamente al “reimpianto con diritto acquisito mediante trasferimento”, secondo il punto 2.3.3 della menzionata delibera regionale, incentrata sul rilascio dell’autorizzazione provinciale “previa acquisizione di un riscontro sulla effettiva esistenza del diritto di reimpianto da parte della amministrazione pubblica che ha rilasciato il diritto medesimo”, impone che, laddove sia eluso il rispetto della suddetta sequenza procedimentale (essendosi proceduto al reimpianto in mancanza della preventiva autorizzazione), siano acquisite garanzie equivalenti al fine di garantire che il reimpianto non si traduca in un corrispondente incremento del potenziale produttivo, quale si avrebbe se il trasferimento del diritto avvenisse “a sanatoria” postuma di un intervento di reimpianto eseguito in mancanza delle relative condizioni legittimanti e, soprattutto, di un titolo tuttora valido ed efficace.
12. Né varrebbe osservare, come fa la parte appellante, che l’art. 2704 c.c. richiede la certezza della data solo nei rapporti con terzi titolari, rispetto alle parti del negozio, di un diritto antagonista, atteso che il requisito della registrazione (o comunque della data certa dell’atto traslativo) non è prescritto dalle pertinenti disposizioni regionali al fine di regolare i conflitti eventualmente insorgenti nella circolazione dei diritti, ma allo scopo, di chiara impronta pubblicistica, di garantire l’efficacia dei controlli amministrativi previsti nel quadro del corretto funzionamento del mercato comune viticolo.
Deve peraltro evidenziarsi che l’Amministrazione provinciale, in un contesto oggettivamente incerto per le ragioni illustrate nella sentenza appellata (e sulle quali si dirà meglio infra), ha ammesso, come si è detto, la possibilità di provare aliunde, ovvero con strumenti alternativi alla registrazione, la data di perfezionamento dell’atto di trasferimento del diritto di reimpianto di cui si tratta.
Allo stesso modo, non potrebbe sostenersi, come fa la parte appellante, che le contestate disposizioni regionali realizzerebbero una confusione tra regime di validità dell’atto di trasferimento e requisiti di certezza in ordine alla data del suo perfezionamento, dal momento che se, dal primo punto di vista, è ragionevole rimandare alla disciplina di diritto comune degli atti di autonomia privata ed ai relativi requisiti di validità, dal secondo punto di vista, invece, non può negarsi la sussistenza in capo alla Regione del potere di prescrivere i requisiti di forma necessari a garantire che l’esercizio del potere di negoziazione avente ad oggetto i diritti di reimpianto sia rispettoso delle finalità pubblicistiche che permeano la complessiva disciplina della materia.
Peraltro, la potestà regionale sul punto trova fondamento nella natura ambivalente del diritto di reimpianto, il quale, se da un lato possiede una sua autonoma rilevanza patrimoniale che ne giustifica la deduzione ad oggetto di appositi atti dispositivi da parte del suo titolare, dall’altro lato costituisce il punto di riferimento di un diritto (di realizzare impianti viticoli sostitutivi di altri preesistenti ed espiantati) le cui modalità di esercizio costituiscono oggetto di una espressa quanto puntuale regolamentazione, europea e nazionale, volta a garantire che esso avvenga conformemente ai complessivi obiettivi di programmazione e controllo sottesi alla istituzione di un mercato unico nel settore agricolo considerato.
13. Ugualmente infondata è la deduzione della parte appellante secondo cui l’esito interpretativo da essa sostenuto si ricaverebbe dal disposto dell’art. 8, comma 6, l.r. n. 21/2002, ai sensi del quale “è soggetto alla sanzione pecuniaria di Euro 60 per decara, o frazione di decara, chiunque realizzi una superficie vitata, a fronte di un diritto di impianto o reimpianto valido, senza la prescritta autorizzazione, fermo rimanendo il rispetto delle norme che disciplinano la realizzazione delle superfici vitate”: deve infatti osservarsi che la disposizione richiamata ha ad oggetto una fattispecie simmetrica, ergo non sovrapponibile, a quella in esame e caratterizzata, a differenza di quest’ultima, dal fatto che l’Amministrazione dispone di idonei elementi di prova in ordine al fatto che la superficie vitata sia stata realizzata, sebbene in mancanza di autorizzazione, nel possesso da parte dell’esecutore di un valido diritto di reimpianto.
14. Nemmeno assume rilievo, al contrario di quanto sostiene la parte appellante – che fa leva sulla stessa al fine di dimostrare, anche in forza del principio di non contestazione ex art. 64 c.p.a., l’insussistenza di profili di incertezza superabili solo attraverso la produzione di un atto traslativo avente data certa – la nota della Provincia di Firenze prot. n. 155497 dell’8 aprile 2014, di riscontro alla richiesta di notizie della Provincia di Siena, evincendosi da essa soltanto che:
- in data 27 maggio 2005 la medesima Amministrazione provinciale ha rilasciato alla ditta “Vanni Riccardo” un diritto di reimpianto di ha. 2.46.15 valido fino al 31 luglio 2013;
- il medesimo diritto di reimpianto, con atto di compravendita in data 26 ottobre 2005, registrato in data 3 novembre 2005, è stato interamente trasferito alla ditta “Fattoria I Veroni S.S.”, poi divenuta “I Veroni S.S.”;
- quest’ultima ha richiesto il trasferimento della titolarità del diritto di reimpianto con DUA presentata il 12 gennaio 2012;
- l’Amministrazione provinciale in data 27 gennaio 2012 ha iscritto il suddetto diritto di reimpianto in capo alla ditta richiedente;
- con nota del 18 febbraio 2014 la ditta “I Veroni S.S.” ha dichiarato di aver provveduto alla richiesta di intestazione del diritto di reimpianto per errore, avendo già proceduto alla vendita dello stesso nell’anno 2005, non essendo in grado di effettuare il reimpianto;
- con nota del 14 marzo 2014 la ditta “I Veroni” ha ulteriormente specificato di aver provveduto alla vendita del predetto diritto di reimpianto in quanto gli unici terreni a disposizione della stessa si erano rivelati non idonei.
Deve infatti osservarsi che dalla nota suindicata non si evincono univoci elementi atti a conferire certezza alla fattispecie esaminata dalla Provincia di Siena, relativamente ai profili salienti, ai fini della definizione dell’istanza di regolarizzazione presentata dalla società ricorrente, inerenti all’avvenuto trasferimento in capo alla stessa, alla data di realizzazione dell’intervento di reimpianto, del relativo diritto ed alla validità, alla medesima data, dello stesso.
Deve anzi rilevarsi, in senso contrario, che dalla nota suindicata si evincono elementi atti ad aumentare il grado di incertezza ed a giustificare la richiesta istruttoria della Provincia di Siena, diretta appunto, in chiave collaborativa con la parte privata, ad eliminarla.
Basti evidenziare che la ditta avente causa dalla originaria titolare del diritto di reimpianto, in data 12 gennaio 2012 (ovvero successivamente alla realizzazione della superficie viticola da parte della ricorrente), ha richiesto l’iscrizione a suo nome del diritto medesimo, assumendosene evidentemente ancora titolare.
Né può omettersi di evidenziare, come fatto dal T.A.R., che ombre significative sulla attendibilità della ricostruzione della vicenda operata dalla parte ricorrente sono gettate dalla circostanza che la ditta dante causa, dopo aver acquistato il diritto di reimpianto in data 26 ottobre 2005 dalla ditta “Vanni Riccardo” per € 22,800,00, abbia poi deciso di rivenderli alla odierna appellante, dopo appena 10 giorni, alla ben inferiore cifra di € 600,00.
15. Infine, non può essere accolta la censura intesa a lamentare il contrasto del provvedimento impugnato con il principio di proporzionalità, sulla scorta del fatto che la superficie vitata abusivamente realizzata sarebbe inferiore a quella oggetto del diritto di reimpianto, atteso che, da un lato, fa appunto difetto nella specie la correlazione tra l’impianto realizzato ed un diritto di reimpianto validamente trasferito alla data di esecuzione dell’intervento, dall’altro lato, la sanzione deve essere commisurata ad un parametro legislativamente fissato e di cui il provvedimento impugnato costituisce pedissequa applicazione.
16. L’appello, in conclusione, deve essere complessivamente respinto.
17. L’originalità dell’oggetto della controversia giustifica nondimeno la compensazione delle spese del giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello n. 6832/2016, lo respinge.
Spese del giudizio di appello compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Pierfrancesco Ungari, Consigliere
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore