Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 28-02-2023
Numero provvedimento: 440
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 01-03-2023
Numero gazzetta: 64

Regolamento (UE) 2023/440 della Commissione del 28 febbraio 2023 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l’uso del carbomer negli integratori alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE).

(Regolamento (UE) 28/02/2023, n. 2023/440, pubblicato in G.U.U.E. 1° marzo 2023, n. L 64)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari, in particolare l’articolo 10, paragrafo 3, e l’articolo 14,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari, in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 stabilisce un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.

(2) Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione stabilisce le specifiche degli additivi alimentari, compresi i coloranti e gli edulcoranti, elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(3) Tali elenchi possono essere aggiornati conformemente alla procedura uniforme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(4) Il 22 aprile 2020 è stata presentata una domanda di autorizzazione per l’uso del carbomer come agente di carica e stabilizzante negli integratori alimentari solidi e come stabilizzante e addensante negli integratori alimentari liquidi. La domanda è stata resa accessibile agli Stati membri a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

(5) L’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha valutato la sicurezza dei polimeri reticolati dell’acido poliacrilico (carbomer) usati come additivo alimentare e ha concluso che il loro uso negli integratori alimentari liquidi al livello d’uso massimo di 30 000 mg/kg e negli integratori alimentari solidi al livello d’uso tipico di 200 000 mg/kg non desta preoccupazioni per la sicurezza.

(6) Il carbomer è destinato all’uso negli integratori alimentari solidi per il rilascio prolungato e controllato di nutrienti, che consente l’impiego di compresse di dimensioni più piccole, più facili da ingerire per i consumatori. Negli integratori alimentari liquidi il carbomer è destinato all’uso in formulazioni con un’ampia gamma di proprietà di scorrimento e reologiche che sono stabili con un livello inferiore di polimero.

(7) È pertanto opportuno autorizzare l’additivo alimentare «carbomer» (E 1210) come agente di carica e stabilizzante negli integratori alimentari solidi e come stabilizzante e addensante negli integratori alimentari liquidi.

(8) Poiché il carbomer (E 1210) è incluso per la prima volta nell’elenco UE degli additivi alimentari di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, le sue specifiche dovrebbero essere inserite nel regolamento (UE) n. 231/2012.

(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1333/2008 e (UE) n. 231/2012.

(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
 

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.

 

Articolo 2

L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

 

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

 

ALLEGATO I

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

a) nella parte B, al punto 3 (Additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti), dopo la voce relativa all’additivo alimentare E 1209 è inserita la voce seguente:

«E 1210

Carbomer»;

b) la parte E è così modificata:

1) nella categoria di alimenti 17.1 (Integratori alimentari in forma solida, esclusi gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia), dopo la voce relativa all’additivo alimentare E 1209 è inserita la voce seguente:

«E 1210

Carbomer

200 000 »;

2) nella categoria di alimenti 17.2 (Integratori alimentari in forma liquida, esclusi gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia), dopo la voce relativa all’additivo alimentare E 969 è inserita la voce seguente:

 

«E 1210

Carbomer

30 000 ».

 

 



ALLEGATO II

Nell’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, dopo la voce relativa a E 1209 è inserita la voce seguente:

«E 1210 CARBOMER

Sinonimi

carbomer, carbossipolimetilene; carbomer omopolimero

Definizione

Polimeri ad alta massa molecolare ottenuti mediante polimerizzazione dell’acido acrilico e reticolazione con allile pentaeritritolo. I polimeri sono sintetizzati in acetato di etile utilizzando un perossido per iniziare la polimerizzazione a radicali liberi.

N. CAS

9007-20-9 (CAS primario), 9003-01-4 (CAS secondario)

Denominazione chimica

Carbomer omopolimero, legame trasversale allile pentaeritritolo

Formula chimica

-(CH2-CH) m -(XM) p

COOH

m: numero di unità monomeriche; XM: reticolante; p: numero di unità reticolanti, con m>>p

Peso molecolare medio ponderale

Tenore

Tenore di acido carbossilico non inferiore al 56 % e non superiore al 68 % (su sostanza secca)

Descrizione

Polvere o granuli igroscopici, soffici, di colore bianco o quasi bianco

Identificazione

Spettroscopia infrarossa in riflettanza totale attenuata

Spettroscopia a risonanza magnetica nucleare protonica

Caratteristica del composto

Viscosità (viscosimetro Brookfield, 20 rpm) 25 °C

Tipo B

Tipo A

Tipo A

29 400 -39 400 mPa.s

4 000 -11 000 mPa.s

Forma fisica

Polvere

Polvere

Granuli

Passaggio attraverso setaccio 40 mesh, % 425 μm

-

-

95 min.

Passaggio attraverso setaccio 100 mesh, % 150 μm

-

-

10 max.

Solubilità

Insolubile in acqua. Rigonfiabile in acqua, provoca la formazione di idrogel in dispersioni acquose.

Purezza

Monomeri residui

Acido acrilico non più di 100 mg/kg

Reticolante residuo

Pentaeritritolo tri e tetra-allile non più di 1 000  mg/kg

Solvente residuo

Acetato di etile non più di 0,5 % p/p

2-etilesanolo

non più di 100 mg/kg

2-etilesil acetato

non più di 100 mg/kg

Frazione a basso peso molecolare < 1 000 Da

Non più dello 0,75 % p/p

Perdita all’essiccazione

Non più del 2 %

Ceneri solfatate

Non più del 2,5 %»