Regolamento (UE) 2023/440 della Commissione del 28 febbraio 2023 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l’uso del carbomer negli integratori alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE).
(Regolamento (UE) 28/02/2023, n. 2023/440, pubblicato in G.U.U.E. 1° marzo 2023, n. L 64)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari, in particolare l’articolo 10, paragrafo 3, e l’articolo 14,
visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari, in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 stabilisce un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.
(2) Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione stabilisce le specifiche degli additivi alimentari, compresi i coloranti e gli edulcoranti, elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.
(3) Tali elenchi possono essere aggiornati conformemente alla procedura uniforme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
(4) Il 22 aprile 2020 è stata presentata una domanda di autorizzazione per l’uso del carbomer come agente di carica e stabilizzante negli integratori alimentari solidi e come stabilizzante e addensante negli integratori alimentari liquidi. La domanda è stata resa accessibile agli Stati membri a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.
(5) L’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha valutato la sicurezza dei polimeri reticolati dell’acido poliacrilico (carbomer) usati come additivo alimentare e ha concluso che il loro uso negli integratori alimentari liquidi al livello d’uso massimo di 30 000 mg/kg e negli integratori alimentari solidi al livello d’uso tipico di 200 000 mg/kg non desta preoccupazioni per la sicurezza.
(6) Il carbomer è destinato all’uso negli integratori alimentari solidi per il rilascio prolungato e controllato di nutrienti, che consente l’impiego di compresse di dimensioni più piccole, più facili da ingerire per i consumatori. Negli integratori alimentari liquidi il carbomer è destinato all’uso in formulazioni con un’ampia gamma di proprietà di scorrimento e reologiche che sono stabili con un livello inferiore di polimero.
(7) È pertanto opportuno autorizzare l’additivo alimentare «carbomer» (E 1210) come agente di carica e stabilizzante negli integratori alimentari solidi e come stabilizzante e addensante negli integratori alimentari liquidi.
(8) Poiché il carbomer (E 1210) è incluso per la prima volta nell’elenco UE degli additivi alimentari di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, le sue specifiche dovrebbero essere inserite nel regolamento (UE) n. 231/2012.
(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1333/2008 e (UE) n. 231/2012.
(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO I
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:
a) nella parte B, al punto 3 (Additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti), dopo la voce relativa all’additivo alimentare E 1209 è inserita la voce seguente:
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«E 1210 |
Carbomer»; |
b) la parte E è così modificata:
1) nella categoria di alimenti 17.1 (Integratori alimentari in forma solida, esclusi gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia), dopo la voce relativa all’additivo alimentare E 1209 è inserita la voce seguente:
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«E 1210 |
Carbomer |
200 000 »; |
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2) nella categoria di alimenti 17.2 (Integratori alimentari in forma liquida, esclusi gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia), dopo la voce relativa all’additivo alimentare E 969 è inserita la voce seguente:
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«E 1210 |
Carbomer |
30 000 ». |
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ALLEGATO II
Nell’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, dopo la voce relativa a E 1209 è inserita la voce seguente:
«E 1210 CARBOMER
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