Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonchè per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.
(D.L. 24/02/2023, n. 13, pubblicato in G.U. 24 febbraio 2023, n. 47)
Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 (convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, pubblicata in G.U. 21 aprile 2023, n. 94), in vigore dal 25 febbraio 2023, è riportato per estratto nel testo vigente aggiornato con le successive modificazioni ed integrazioni apportate, da ultimo, dalla L. 30 dicembre 2023, n. 213.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
Visto il regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021, che istituisce Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport;
Visto il regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021, che istituisce il programma «corpo europeo di solidarietà»;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), coerentemente con il relativo cronoprogramma, nonchè al Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC);
Considerata la straordinaria necessità e urgenza di un'ulteriore semplificazione e accelerazione delle procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all'attuazione del Piano, nonchè di adottare misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi; Considerata la straordinaria necessità e urgenza di rafforzare l'attività di programmazione, di coordinamento e di supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche di coesione, con riferimento alle pertinenti risorse nazionali e comunitarie, nonchè di favorire l'integrazione tra le politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza;
Considerata la straordinaria necessità e urgenza di rafforzare l'attività di programmazione, di coordinamento e di supporto all'attuazione, al monitoraggio e alla valutazione e al sostegno del piano strategico della PAC, anche mediante l'istituzione di un'Autorità di gestione nazionale;
Considerata la straordinaria necessità e urgenza di rafforzare l'attività di programmazione, di coordinamento e di supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche giovanili, anche al fine di favorirne l'integrazione con il Piano nazionale di ripresa e resilienza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, per la pubblica amministrazione, per lo sport e i giovani, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, della difesa, dell'interno, della giustizia, del turismo, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica, della cultura e per la protezione civile e le politiche del mare;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
(Omissis)
Art. 5
Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali ed europee
1. Per assicurare il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi e per lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa europea e nazionale sulle attivita' finanziate nell'ambito del PNRR e delle politiche di coesione, del PNC, e delle politiche di investimento nazionali, le amministrazioni competenti alimentano i sistemi informativi gestiti dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con i dati del codice fiscale, della partita IVA e con eventuali altri dati personali, necessari per l'identificazione fiscale ((dei soggetti destinatari o aggiudicatari o degli altri)) soggetti che, a qualsiasi titolo, ricevano benefici economici. L'acquisizione dei dati di cui al primo periodo puo' comprendere anche i dati relativi alla salute, ai minori d'eta' e agli appartenenti alle categorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, esclusivamente nel caso in cui l'acquisizione si renda strettamente necessaria per la rilevazione di specifiche condizioni di accesso ai benefici o di cause di impedimento e con modalita' rigorosamente proporzionate alla finalita' perseguita. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il preventivo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma.
2. In relazione ai dati di cui al comma 1, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato effettua le attività di trattamento dei dati di monitoraggio dei progetti PNRR e delle politiche di coesione comunitarie e nazionali, nonché del PNC e delle politiche di investimento nazionali, necessarie ai fini di controllo, ispezione, valutazione e monitoraggio, ivi comprese le attività di incrocio e raffronto con i dati detenuti da altre pubbliche amministrazioni. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato rende accessibili i dati di cui al primo periodo alle Amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento delle politiche e dei singoli fondi o titolari degli interventi e dei progetti PNRR, nonchè agli organismi di gestione e controllo nazionali ed europei, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.
3. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati:
a) ai sensi del regolamento (UE) 2021/241, nell'ambito delle informazioni di cui all'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
b) sul portale web unico nazionale per la trasparenza delle politiche di coesione comunitarie e nazionali di cui all'articolo 46, lettera b), del regolamento (UE) 2021/ 1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, e all'articolo 115, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
4. E' in ogni caso esclusa la pubblicazione dei dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 10 del predetto regolamento (UE) 2016/679, dei dati di cui all'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché dei dati relativi a soggetti minori di età.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per consentire l'acquisizione automatica dei dati e delle informazioni necessari all'attività di monitoraggio del PNRR nonché del PNC di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per gli affidamenti superiori a cinquemila euro è sempre richiesta, anche ai fini del trasferimento delle risorse relative all'intervento, l'acquisizione di un codice identificativo di gara (CIG) ordinario.
6. A partire dal 1° giugno 2023 le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell'incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso. Tale obbligo non si applica per le istanze di concessione di incentivi presentate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. L'obbligo di cui al comma 6 non si applica alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché alle fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto (CUP), nell'ambito delle procedure di assegnazione di incentivi che, nel rispetto delle relative norme istitutive o della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile, ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all'atto di concessione. Nei casi di cui al periodo precedente, le amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime misure, impartiscono ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, ivi comprese le quietanze di pagamento, della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche.
8. Al fine di assicurare e semplificare il monitoraggio della spesa pubblica e valutarne l'efficacia, i dati delle fatture elettroniche oggetto del presente articolo confluiscono nella banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Tali dati sono messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni concedenti gli incentivi di cui al comma 6 anche per semplificare i processi di concessione, assegnazione e gestione dei medesimi incentivi, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
9. All'articolo 1, comma 780, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In alternativa all'assegnazione delle risorse in favore dei singoli Comuni, il supporto tecnico potrà essere assicurato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il tramite di Enti, Istituzioni o Associazioni di natura pubblica e privata, ordini professionali o Associazioni di categoria, ovvero società partecipate dallo Stato, sulla base di Convenzioni, Accordi o Protocolli in essere o da stipulare.».
(Omissis)
Art. 13
Disposizioni per assicurare la funzionalità dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato
1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi previsti dalla Missione M1C2-6, Riforma 2: "Leggi annuali sulla concorrenza", del PNRR, mediante l'efficace esercizio da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato dei poteri di promozione della concorrenza previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 alla luce delle nuove disposizioni in materia di concessioni e servizi pubblici locali di cui alla legge 5 agosto 2022, n. 118, la pianta organica dell'Autorità è aumentata in misura di otto unità di ruolo della carriera direttiva e di due unità di ruolo nella carriera operativa. Ai relativi oneri, nel limite di euro 571.002 per l'anno 2023, di euro 1.204.700 per l'anno 2024, di euro 1.265.775 per l'anno 2025, di euro 1.329.950 per l'anno 2026, di euro 1.397.382 per l'anno 2027, di euro 1.468.238 per l'anno 2028, di euro 1.542.690 per l'anno 2029, di euro 1.620.921 per l'anno 2030, di euro 1.703.125 per l'anno 2031 e di euro 1.789.502 a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente incremento del contributo di cui all'articolo 10, commi 7-ter e 7- quater della legge 10 ottobre 1990, n. 287, tale da garantire la copertura integrale dell'onere per le assunzioni.
(Omissis)
Art. 18
Misure in materia di infrastrutture digitali e di acquisto di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR, nonchè di digitalizzazione dei procedimenti
1. All'articolo 53 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 non si applicano in relazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1.».
2. All'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati non sono conservati, nè comunque trattati, oltre quanto strettamente necessario per le finalità di cui al comma 1, i dati, che possono essere resi disponibili, attinenti a ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, difesa civile e soccorso pubblico, indagini preliminari, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria. Non possono comunque essere conferiti, conservati, nè trattati i dati coperti da segreto o riservati nell'ambito delle materie indicate al periodo precedente.»;
b) al comma 4, secondo periodo, le parole da «dando priorità» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «in apposita infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati finalizzata al supporto di politiche pubbliche basate sui dati, separata dall'infrastruttura tecnologica dedicata all'interoperabilità dei sistemi informativi di cui al comma 2».
2-bis. All'articolo 1, comma 563, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «alle pubbliche amministrazioni, agli enti territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti pubblici e privati» e le parole: «attraverso lo strumento della Carta» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso l'utilizzo anche in via telematica dello strumento della Carta».
3. Al fine di favorire il celere sviluppo delle infrastrutture digitali e consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, per la posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga, l'operatore, una volta ottenuta l'autorizzazione per i fini e nelle forme di cui all'articolo 49, commi 6 e 7, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, provvede ad inoltrare ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 apposita richiesta, in formato digitale e mediante posta elettronica certificata, per l'adozione dei provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale che dovranno essere resi entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione della domanda. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni l'operatore, dandone preventiva comunicazione, in formato digitale e mediante posta elettronica certificata, ai soggetti di cui al citato articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, almeno cinque giorni prima, può dare avvio ai lavori nel rispetto delle prescrizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e secondo le specifiche tecniche definite dettagliatamente nella comunicazione di avvio. Resta in ogni caso salva la possibilità per gli organi competenti di comunicare, prima dell'avvio dei lavori e comunque nel termine di cinque giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio, eventuali ulteriori prescrizioni nell'ambito del rispetto delle norme relative alla circolazione stradale ovvero la sussistenza di eventuali motivi ostativi che impongano il differimento dei lavori per un periodo comunque non superiore ad ulteriori cinque giorni.
4. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, per gli interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga fissa e mobile, sono prorogati di ventiquattro mesi i termini relativi a tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni e gli atti abilitativi comunque denominati, ivi compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rilasciati o formatisi alla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonchè alle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'articolo 10-septies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nonche' alle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate e prorogate ai sensi del citato articolo 10-septies.
4-bis. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e di garantire connettività a banda ultra larga nelle aree interne del Paese nelle more del completamento del Piano «Italia a 1 Giga», approvato dal Comitato interministeriale per la transizione digitale il 27 luglio 2021, gli operatori beneficiari della proroga di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, possono richiedere il mantenimento dei diritti d'uso delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz fino al 31 dicembre 2026, previa presentazione di apposita richiesta da avanzare, ai sensi del comma 9 dell'articolo 11 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, entro il 31 luglio 2023. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 63 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, la proroga dei diritti d'uso è soggetta al versamento di un contributo annuo determinato entro il 31 ottobre 2023 dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in base al valore di base d'asta della banda 26 GHz di cui al bando di gara del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 5a serie speciale, n. 80 dell'11 luglio 2018, in proporzione alla quantità di frequenze, alla popolazione coperta e alla durata del diritto d'uso, considerando, altresì, il progressivo spegnimento delle frequenze oggetto di proroga.
5. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto 1º agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 44:
1) al comma 2, dopo le parole: «è presentata», sono inserite le seguenti: «in formato digitale e mediante posta elettronica certificata»;
2) al comma 7, le parole: «alla quale prendono parte tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione, nonchè un rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36» sono sostituite dalle seguenti: «alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, gli enti e i gestori comunque coinvolti nel procedimento ed interessati dalla installazione, ivi inclusi le agenzie o i rappresentanti dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36»;
2-bis) al comma 10, la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;
b) all'articolo 45:
1) al comma 1, dopo le parole: «l'interessato trasmette» sono inserite le seguenti: «in formato digitale e mediante posta elettronica certificata»;
2) al comma 2, dopo le parole: «viene trasmessa» sono inserite le seguenti: «in formato digitale e mediante posta elettronica certificata»;
2-bis) il comma 5 è abrogato;
c) all'articolo 46, al comma 1, dopo le parole: «l'interessato trasmette» sono inserite le seguenti: «in formato digitale e mediante posta elettronica certificata»;
d) all'articolo 54, comma 1, dopo le parole: «di aree e beni pubblici o demaniali,» sono inserite le seguenti: «gli enti pubblici non economici nonchè ogni altro soggetto preposto alla cura di interessi pubblici».
6. Dopo l'articolo 49 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è inserito il seguente:
«Art. 49-bis (Misure di semplificazione per impianti relativi ad opere prive o di minore rilevanza). - 1. Gli interventi di cui agli articoli 44 e 45 del presente codice, relativi agli impianti delle opere prive di rilevanza o di minore rilevanza di cui agli articoli 94 e 94-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli interventi di cui agli articoli 46, 47 e 49 del presente codice non sono soggetti all'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2. Sono interventi privi di rilevanza, a titolo esemplificativo: microcelle, impianti di copertura indoor e in galleria e le infrastrutture costituite da pali/paline di altezza inferiore o uguale a mt 4 il cui peso non sia superiore a 6,00 KN.
3. Gli interventi di cui al comma 1 che hanno minore rilevanza e prevedono l'esecuzione di lavori strutturali nelle località sismiche individuate ai sensi dell'articolo 83 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono soggetti al preventivo deposito in formato digitale del progetto strutturale presso l'Ufficio del genio civile, accompagnato dalla dichiarazione del progettista che assevera il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico nonche' il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica. L'avvenuto deposito abilita all'inizio dei relativi lavori».
7. Dopo l'articolo 54 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è inserito il seguente:
«Art. 54-bis (Infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità). - 1. Per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocita' nelle zone gravate da usi civici non e' necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 12, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e, nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 45, 46 e 49 del presente codice e di realizzazione di iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione, non si applica il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».
8. All'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, dopo le parole: «I Comuni possono adottare un regolamento», sono inserite le seguenti: «nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,».
9. All'articolo 40, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, il secondo periodo è sostituto dal seguente: «Per i predetti interventi di posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga effettuati con la metodologia della micro trincea e per quelli effettuati con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea, nonchè per la realizzazione dei pozzetti accessori alle citate infrastrutture non sono richieste le autorizzazioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non si applicano le previsioni di cui all'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, e all'articolo 25, commi da 8 a 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».
10. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, le parole: «L'articolo 93, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «L'articolo 54, comma 1,».
10-bis. Al fine di contenere l'incremento del contributo di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, anche allo scopo di consentire la prosecuzione delle attività finalizzate all'implementazione del processo di digitalizzazione, in conformità al Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dell'articolo 27, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, si applicano fino al completamento del processo di transizione digitale da parte dell'Autorità ivi indicata e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
11. Al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30, comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: «dal punto di vista economico,» sono inserite le seguenti: «dell'efficienza e» e, al terzo periodo, dopo le parole «del ricorso» sono inserite le seguenti: «agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e»;
b) all'articolo 31, comma 2, dopo le parole: «Gli atti di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, i provvedimenti di affidamento di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo,».
11-bis. All'articolo 65 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola: «(PEC)» o «PEC», ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: «o portale telematico di riferimento»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. La PEC di consegna o la ricevuta rilasciata dal portale telematico all'atto della presentazione allo sportello unico è da considerare attestazione di deposito rilasciata al costruttore che ha presentato la denuncia».
11-ter. Al fine di garantire il perseguimento del pubblico interesse alla tempestiva e corretta esecuzione del contratto, e' estesa ai Piani «Italia a 1 Giga», «Italia 5G backhauling» e «Italia 5G densificazione» l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 18, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
11-quater. Per consentire la rendicontazione del Grande progetto nazionale banda ultra larga aree bianche, adottato con la decisione di esecuzione C(2019) 2652 final della Commissione europea, del 3 aprile 2019, sui programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per la programmazione 2014-2020, il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato a concedere in favore del Ministero delle imprese e del made in Italy le anticipazioni di cui all'articolo 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2023.
(Omissis)
Art. 35
Disposizioni in materia di digitalizzazione del processo civile e degli atti processuali
1. All'articolo 22 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Le copie per immagine su supporto informatico di atti e documenti originali formati in origine su supporto analogico, depositati in procedimenti giudiziari civili definiti con provvedimento decisorio non più soggetto a impugnazione da almeno un anno, sono idonee ad assolvere agli obblighi di conservazione previsti dalla legge se il cancelliere vi appone la firma digitale, ne attesta la conformità all'originale e le inserisce nel fascicolo informatico nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente il processo civile telematico. In tali casi, si può procedere alla distruzione degli originali analogici, secondo le modalità previste con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale.»;
b) al comma 5, le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dal comma 4-bis, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».
2. Il decreto del Ministro della giustizia previsto dal comma 4-bis dell'articolo 22 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. All'articolo 196-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «Nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione il» sono sostituite dalla seguente: «Il», e dopo le parole «da parte» sono inserite le seguenti: «del pubblico ministero,»;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche.».
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 35, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1° marzo 2023 e si applicano anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
(Omissis)
Titolo II
Disposizioni urgenti in materia di politica agricola comune
Art. 54
Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC
1. In complementarietà con l'attuazione delle misure del PNRR di titolarità del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al fine di assicurare continuità all'attuazione della politica agricola comune per il periodo 2023-2027 e rafforzare le strutture amministrative preposte alla gestione del Piano strategico della PAC approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea del 2 dicembre 2022 e in esecuzione dell'articolo 123, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, è istituita presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC 2023-2027.
2. L'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC si articola in due uffici di livello dirigenziale non generale, cui sono preposti dirigenti con incarico di livello dirigenziale non generale conferito anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Agli uffici di cui al comma 2 sono attribuiti i seguenti compiti:
a) supporto al coordinamento tra le autorità di gestione regionali e gli organismi intermedi di cui all'articolo 3, numero 16), del citato regolamento (UE) 2021/2115;
b) supporto al comitato di monitoraggio di cui all'articolo 124 del citato regolamento (UE) 2021/2115.
4. Per il funzionamento dell'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC e il potenziamento delle direzioni generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la dotazione organica del personale della sezione Agricoltura del medesimo Ministero è rideterminata in 10 posizioni dirigenziali di livello generale, 41 posizioni dirigenziali di livello non generale, 461 unità nell'area dei funzionari, 365 unità nell'area degli assistenti e 8 unità nell'area degli operatori. In relazione alla nuova dotazione organica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, per il biennio 2023-2024 è autorizzato a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica, come rideterminata ai sensi del presente comma, un contingente di 50 unità di personale, di cui 40 unità da inquadrare nell'area dei funzionari e 10 unità da inquadrare nell'area degli assistenti previste dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante concorsi pubblici, anche attraverso l'avvalimento della Commissione RIPAM di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Per l'attuazione del presente comma e del comma 2 è autorizzata la spesa di 2.062.000 euro per l'anno 2023 e di 2.475.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
5. Per le medesime finalità di cui al comma 1 sono istituiti presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) la Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi, quale ufficio di livello dirigenziale generale, e, nell'ambito della Direzione Organismo di coordinamento, un ufficio di livello dirigenziale non generale con funzioni di supporto all'esercizio delle attività per la presentazione della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC, di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, e all'articolo 134 del citato regolamento (UE) 2021/2115.
6. La Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi dell'AGEA è articolata in tre uffici di livello dirigenziale non generale, preposti alla strategia evolutiva del sistema informativo agricolo nazionale, alla valorizzazione del patrimonio informativo per l'attuazione e il monitoraggio del piano strategico della PAC e alla sicurezza dei sistemi informativi, certificata in conformità con lo standard internazionale ISO 27001. L'AGEA, con successiva modifica dello statuto e del regolamento di organizzazione, provvede all'adeguamento della propria struttura organizzativa e dei propri uffici.
7. Per la copertura degli uffici dirigenziali di cui ai commi 5 e 6, anche mediante l'espletamento di concorsi pubblici, è autorizzata la spesa di 718.000 euro per l'anno 2023 e di 862.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 e, conseguentemente, la vigente dotazione organica dell'AGEA è incrementata di 5 posizioni dirigenziali, di cui 1 di prima fascia. Per le stesse finalità di cui ai predetti commi 5 e 6, l'AGEA è autorizzata, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, per il biennio 2023-2024, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in incremento rispetto alla vigente dotazione organica, 40 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area dei funzionari prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali, mediante l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche o tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Per l'attuazione del secondo periodo del presente comma è autorizzata la spesa di 1.602.000 euro per l'anno 2023 e di 1.922.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
8. Alla copertura degli oneri previsti dai commi 4 e 7, pari a 4.382.000 euro per l'anno 2023 e a 5.259.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede, per gli anni 2023 e 2024, mediante riduzione di pari importo del fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di cui al capitolo di parte corrente 2330, così come incrementato dall'articolo 1, comma 457, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e, a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
(Omissis)
Art. 58
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 febbraio 2023
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Fitto, Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR
Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione
Abodi, Ministro per lo sport e i giovani
Alberti Casellati, Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Valditara, Ministro dell'istruzione e del merito
Bernini, Ministro dell'università e della ricerca
Crosetto, Ministro della difesa
Piantedosi, Ministro dell'interno
Nordio, Ministro della giustizia
Santanchè, Ministro del turismo
Lollobrigida, Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
Sangiuliano, Ministro della cultura
Musumeci, Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
Visto, il Guardasigilli: Nordio