Settore vinicolo - Indagine OLAF (Ufficio Europeo per la lotta antifrode) - Avvio di una indagine riguardante presunte irregolarità perpetrate nell’attuazione di azioni di promozione del vino nei paesi terzi, cofinanziate con fondi provenienti dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) - Trasmissione di una nota con la quale la Commissione europea ha rappresentato che l’OLAF ha riscontrato una serie di irregolarità nell’esecuzione delle attività di detta azione di promozione - Restituzione della somma finanziata - Richiesta di ostensione documentale concernente l’attività presupposta al procedimento di recupero e precisamente gli atti ed i provvedimenti prodromici e di valutazione che hanno consentito l’adozione del provvedimento di richiesta di restituzione somme.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13821 del 2022, proposto dal Consorzio di Tutela Vino Lessini Durello, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Fabio Giuseppe Lucchesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- della nota prot. 0064461 del 6 settembre 2022 con la quale l'Ag.e.a. ha comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241:
a. di aver ricevuto in data 23 agosto 2022 una non meglio precisata nota dalla Commissione europea n. AGRI.H.1/GF (2022) 5673936 in virtù e forza della quale il Consorzio sarebbe tenuto al versamento della somma di € 62.082,74, oltre interessi per € 97,80;
b. che l'importo complessivo avrebbe dovuto essere restituito entro e non oltre l'8 ottobre 2022;
c. preannunciato che, in difetto, l'Agea procederà a emettere ingiunzione fiscale ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 nonché a esperire tutte le idonee azioni esecutive volte al recupero di detta somma;
- della successiva nota prot. 0071640 del 5 ottobre 2022 con la quale l'Ag.e.a. ha negato l'accesso agli atti relativi qualificando come SENSIBILE la citata comunicazione della Commissione europea; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere mediante visione ed estrazione della documentazione richiesta e segnatamente:
1. della nota della Commissione europea n. AGRI.H.1/GF (2022) 5673936
2. di tutti gli atti e provvedimenti prodromici e di valutazione che hanno consentito all'Ag.e.a. l'adozione del provvedimento prot. 0064461 del 6 settembre 2022;
e la conseguente condanna all'esibizione e alla consegna della documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente rappresenta:
- che l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, d’ora in poi denominata per brevità Ag.e.a., con nota prot. n. 0064461 del 6 settembre 2022 ha comunicato, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di aver ricevuto in data 23 agosto 2022 una nota dalla Commissione europea n. AGRI.H.1/GF (2022) 5673936 riferita ad un’indagine Olaf, che comporta la restituzione della somma finanziata per un importo pari ad € 62.082,74, oltre interessi per € 97,80;
- che, per l’effetto, con nota del 14 settembre 2022 ha formulato istanza di accesso agli atti volta ad acquisire copia:
1. della nota della Commissione Europea AGRI.H.1/GF (2022) 5673936 del 23 agosto 2022;
2. di tutti gli atti e provvedimenti prodromici e di valutazione, ove ostensibili ed esistenti nella loro materialità, di competenza dell’Ag.e.a.;
- che quest’ultima, con la nota n. 0071460 del 5 ottobre 2022, ha illustrato all’istante che la comunicazione della Commissione fosse qualificabile come SENSIBILE e che, per l’effetto, “è stato interessato l’Organismo di Coordinamento di questa Agenzia, interlocutore unico della medesima Commissione, affinché ne acquisisca con urgenza l’autorizzazione formale all’ostensione dell’atto”;
- che, da ultimo, con la nota prot. n. AGEA.2022.12.14.0090041, l’Organismo Pagatore ha provveduto all’ostensione della nota OLAF Ref. Ares (2022) 5673936.
Con l’odierno ricorso il Consorzio ha impugnato le note con le quali è stata respinta l’istanza di accesso agli atti.
La difesa erariale si è costituita in giudizio mediante il deposito di una memoria difensiva nell’ambito della quale ha chiarito:
- che l’OLAF - Ufficio Europeo per la lotta antifrode, gli ha comunicato l’avvio di una indagine riguardante presunte irregolarità perpetrate nell’attuazione di azioni di promozione del vino nei paesi terzi, cofinanziate con fondi provenienti dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA);
- che, in data 23 agosto 2022, è pervenuta la nota (Ares) 5673936 con la quale la Commissione europea ha rappresentato che l’OLAF “ha riscontrato una serie di irregolarità nell’esecuzione delle attività di detta azione di promozione. Informazioni dettagliate figurano nella relazione finale dell’OLAF allegata a titolo informativo. Sulla base dei risultati dell’indagine, l’OLAF raccomanda di recuperare integralmente il finanziamento pubblico erogato al beneficiario”.
- che, all’esito dell’istruttoria condotta, la Commissione europea ha incaricato la stessa di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate;
- che con la nota prot. AGEA.2022.12.14.0090041, depositata in atti, ha riscontrato la richiesta di accesso come formulata da parte ricorrente.
Con memoria di replica il Consorzio ricorrente ha concluso per la condanna dell’Organismo pagatore all’ostensione documentale concernente l’attività presupposta al procedimento di recupero e precisamente gli atti e i provvedimenti prodromici e di valutazione che hanno consentito all’Agea l’adozione del provvedimento di richiesta di restituzione somme prot. n. 0064461 del 6 settembre 2022.
Alla camera di consiglio dell’otto febbraio 2023 la causa veniva trattenuta in decisione, sentiti i difensori delle parti presenti.
Il ricorso merita parziale accoglimento, nei termini di seguito illustrati.
L’Amministrazione intimata ha ottemperato solo in parte alla richiesta di accesso difensivo, richiedendo tempestivamente l’autorizzazione alla condivisione della relazione sugli esiti dell’indagine svolta dall’Olaf ai competenti servizi comunitari e depositando, solo in seguito al positivo esito in ordine al superiore interesse procedimentale, la pertinente documentazione.
Il Collegio ravvisa, dunque, la sussistenza della legittimazione in capo al ricorrente ai sensi dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con riferimento al permanere dell’interesse connesso all’intervenuta parziale ostensione documentale, vantando quest’ultimo un interesse qualificato, connotato dai requisiti della personalità, concretezza ed attualità, considerato che l’istanza ostensiva avanzata concerne la documentazione presupposta alla procedura di recupero che lo ha visto direttamente e specificamente coinvolto, avendo ad oggetto la rappresentazione e l’accertamento di fatti da cui scaturiscono le contestate irregolarità commesse nell’utilizzo dei fondi europei di cui è risultato beneficiario.
Il ricorso va quindi accolto parzialmente, nei sensi e nei termini sopra illustrati.
Tale accoglimento deve ritenersi condizionato ai seguenti limiti:
- la resistente dovrà consentire al ricorrente, entro giorni trenta dalla comunicazione o notificazione (se anteriore) della presente sentenza, l’accesso agli atti e ai documenti individuati nella sola memoria di replica e consistenti negli atti e provvedimenti prodromici e di valutazione che hanno consentito all’Agea l’adozione del provvedimento di richiesta di restituzione somme prot. n. 0064461 del 6 settembre 2022;
- l’accesso dovrà essere consentito unicamente agli atti effettivamente formati e detenuti dalla Ag.e.a., con riferimento a quanto indicato nella propria memoria difensiva.
Ciò alla luce della condivisibile regola per cui l’Amministrazione può e deve consentire l’accesso unicamente a documenti già esistenti e che siano in suo possesso, in quanto, alla luce del principio “ad impossibilia nemo tenetur” anche nei procedimenti di accesso ai documenti amministrativi l’esercizio del relativo diritto o l’ordine di esibizione può riguardare solo i documenti esistenti e non anche quelli non più esistenti o mai formati (cfr. Cons. St., Sez. V, 19 febbraio 2018, n. 1033); pertanto, spetta all’Amministrazione destinataria dell’accesso indicare, sotto la propria responsabilità, quali sono gli atti inesistenti che non è in grado di esibire (TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 2 novembre 2018, n. 10553).
Ricorrono eccezionali ragioni per compensare le spese di giudizio alla luce del contegno osservato dalle parti nell’ambito del giudizio e della peculiarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario
Ida Tascone, Referendario, Estensore