Modifica al decreto interministeriale 25 settembre 2017, n. 11294. Disciplina della denaturazione di taluni prodotti vitivinicoli, di talune sostanze derivate dall’effettuazione di pratiche enologiche consentite nonché dei sidri e degli altri fermentati alcolici diversi dal vino che hanno subìto fermentazione acetica o che sono in corso di fermentazione acetica, in applicazione delle disposizioni dell’Unione europea e della legge 12 dicembre 2016, n. 238.
(D.M. 16/02/2023, pubblicato nel sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)
IL MINISTRO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DI CONCERTO
CON
IL MINISTRO DELLA SALUTE
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni” ed in particolare l’articolo 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente:
«Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53
VISTO il decreto ministeriale n. 9361300 del 4 dicembre 2020, di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”;
VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli così come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021;
VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” e, in particolare, le disposizioni in materia di denaturazione di prodotti vitivinicoli e la relativa materia sanzionatoria;
VISTO il decreto del Ministro della sanità 31 gennaio 1997, n. 106, recante regolamento concernente la produzione e la commercializzazione del sale alimentare comune;
VISTA la richiesta delle principali le organizzazioni professionali e le associazioni di categoria della filiera vitivinicola di derogare all’utilizzo del cloruro di litio ai fini della denaturazione dei prodotti vitivinicoli da destinare alle distillerie e la richiesta di poter ammettere, in alternativa, l’utilizzo del cloruro di sodio;
VISTA la relazione prot. n. 496771 del 5 ottobre 2022, che descrive la grave indisponibilità sul mercato del cloruro di litio oltre che una forte flessione delle materie prime dal quale è ottenuto causata anche dalla attuale situazione di conflitto internazionale;
CONSIDERATA la difficile reperibilità sul mercato del cloruro di litio che pregiudica la possibilità per gli operatori di ottemperare nelle campagne vitivinicole 2022/2023 e 2023/2024 agli obblighi di denaturazione prescritti nell’allegato del decreto interministeriale 25 settembre 2017, n. 11294 e s.m.i.;
CONSIDERATO che la legge 12 dicembre 2016, n. 238 prescrive l’esclusivo uso del cloruro di litio per la denaturazione dei prodotti di cui all’articolo 24 comma 5 e 6 e all’articolo 25 e per i prodotti vitivinicoli non giustificati dalla documentazione di cantina;
CONSIDERATO che la legge 12 dicembre 2016, n. 238 prevede che con provvedimenti ministeriali successivi sono stabilite le condizioni per la denaturazione di taluni prodotti vitivinicoli di cui all’articolo 13 comma 5, l’articolo 17, l’articolo 24 comma 7, articolo 57 commi 1 e 2;
CONSIDERATO il carattere di eccezionalità e urgenza della richiesta di consentire la denaturazione di taluni prodotti vitivinicoli mediante cloruro di sodio;
CONSIDERATO che il cloruro di sodio è una sostanza denaturante già ammessa per i prodotti destinati ad acetificio, con i limiti indicati dal decreto per tale destinazione;
RITENUTO pertanto necessario individuare per le campagne vitivinicole 2022/2023 e 2023/2024 una sostanza rivelatrice alternativa al cloruro di litio, ove non diversamente previsto dalla legge, per la denaturazione dei prodotti vitivinicoli così come definita dal decreto interministeriale 25 settembre 2017, n.11294;
ACQUISITA l’intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 26 gennaio 2023;
DECRETA
Articolo 1
(Modifiche al decreto interministeriale 25 settembre 2017, n. 11294)
1. All’articolo 3, del decreto interministeriale n. 11294 del 25 settembre 2017, è aggiunto il seguente comma 1 bis:
«1- bis. Per le campagne vitivinicole 2022/2023 e 2023/2024, i prodotti di cui al comma 1 possono essere denaturati con l’aggiunta cloruro di sodio in alternativa al cloruro di litio, ove non diversamente previsto dalla legge n. 238 del 12 dicembre 2016».
Articolo 2
(Disposizioni finali- termini di applicazione)
2. Il presente decreto è pubblicato a cura del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nel proprio sito internet istituzionale nell’apposita sezione dedicata alla legge ed entra in vigore il giorno della pubblicazione.
Il Ministro Il Ministro
dell’agricoltura, della sovranità alimentare della Salute e delle foreste