Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 02-02-2023
Numero provvedimento: 334
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 15-02-2023
Numero gazzetta: 47

Regolamento (UE) 2023/334 della Commissione del 2 febbraio 2023 che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clothianidin e thiamethoxam in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE).

(Regolamento (UE) 02/02/2023, n. 2023/334, pubblicato in G.U.U.E. 15 febbraio 2023, n. L 47)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze clothianidin e thiamethoxam sono stati fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha riesaminato tali LMR in conformità all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005 e ha raccomandato LMR che sono risultati sicuri per i consumatori. Il regolamento (UE) 2016/156 della Commissione ha incluso tali LMR nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Alcuni di questi LMR erano basati sui limiti massimi di residui definiti dal Codex Alimentarius (CXL) ed erano già stati inclusi nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 mediante precedenti modifiche.

(2) In data 11 luglio 2015 la commissione del Codex Alimentarius (CAC) ha adottato una nuova serie di CXL per clothianidin e thiamethoxam. Poiché l’Autorità li ha ritenuti sicuri per i consumatori nell’Unione, il regolamento (UE) 2017/671 della Commissione li ha inclusi nel regolamento (CE) n. 396/2005.

(3) Le sostanze clothianidin e thiamethoxam sono state iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, rispettivamente il 1° agosto 2006 e il 1° febbraio 2007, e pertanto prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Dalle più recenti valutazioni dei rischi per le api derivanti dall’esposizione a tali sostanze effettuate dall’Autorità a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 è emerso che, a causa delle proprietà intrinseche di queste sostanze, l’esposizione dovuta all’uso all’aperto di clothianidin e thiamethoxam comporta rischi inaccettabili per le api o tali rischi non hanno potuto essere esclusi sulla base dei dati disponibili. I regolamenti di esecuzione (UE) 2018/784 e (UE) 2018/785 della Commissione hanno pertanto limitato l’approvazione rispettivamente di clothianidin e thiamethoxam unicamente agli usi in serre permanenti e hanno stabilito che le colture così ottenute rimanessero all’interno di una serra permanente durante l’intero ciclo di vita.

(4) In seguito all’adozione di tali restrizioni, tutte le domande di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive clothianidin e thiamethoxam sono state ritirate. Pertanto, l’approvazione di clothianidin è scaduta il 31 gennaio 2019 e l’approvazione di thiamethoxam è scaduta il 30 aprile 2019.

(5) Alla luce della valutazione del rischio per le api effettuata dall’Autorità e di tutte le informazioni pertinenti disponibili, attualmente non vi sono prove che consentano di considerare sicuri per le api eventuali usi all’aperto di clothianidin e thiamethoxam. I produttori di tali sostanze possono tuttavia, in qualsiasi momento, presentare informazioni supplementari, come previsto dall’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009, che dimostrino la sicurezza per le api degli usi all’aperto di clothianidin e thiamethoxam. Se presentate, tali informazioni sarebbero riviste entro il termine previsto da tale regolamento. A oggi non sono state presentate informazioni di questo tipo.

(6) Gli effetti nocivi delle sostanze clothianidin e thiamethoxam sulle api sono direttamente collegati alle proprietà intrinseche di tali sostanze. È pertanto improbabile che i rischi per le api derivanti dall’uso all’aperto di tali sostanze siano limitati all’Unione.

(7) I dati empirici confermano ampiamente che le sostanze attive che sono neonicotinoidi, come clothianidin e thiamethoxam, contribuiscono in larga misura al declino delle api e di altri impollinatori in tutto il mondo. Nella sua relazione di valutazione del 2016 la piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici in materia di impollinatori, impollinazione e produzione alimentare ha concluso che i neonicotinoidi (come clothianidin e thiamethoxam) hanno effetti nocivi sulle api e su altri impollinatori. L’impatto dei neonicotinoidi sulla fauna selvatica è oggetto di valutazione da parte della task force sui pesticidi sistemici dell’Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) sin dal 2012. La valutazione integrata a livello mondiale dell’impatto dei pesticidi sistemici sulla biodiversità e gli ecosistemi (WIA) ha preso in esame 1 121 studi scientifici e i risultati indicano che le popolazioni di impollinatori sono altamente vulnerabili agli attuali livelli di inquinamento da neonicotinoidi, che possono avere impatti biologici ed ecologici negativi di ampia portata. Un recente riesame delle attuali conoscenze scientifiche ha corroborato tale conclusione, indicando che l’uso di neonicotinoidi sta determinando il declino della popolazione di impollinatori in diverse regioni del mondo.

(8) In seguito al divieto di utilizzare clothianidin e thiamethoxam all’aperto nell’Unione, anche diversi paesi terzi hanno limitato l’uso di queste sostanze al fine di proteggere gli impollinatori, comprese le api. Altri paesi ne stanno attualmente rivalutando l’approvazione.

(9) Il regolamento (CE) n. 396/2005 stabilisce, conformemente ai principi generali enunciati nel regolamento (CE) n. 178/2002, le disposizioni relative ai livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. Conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, di quest’ultimo regolamento, la legislazione alimentare persegue uno o più fra gli obiettivi generali di un livello elevato di tutela della vita e della salute umana, della tutela degli interessi dei consumatori, comprese le pratiche leali nel commercio alimentare, tenuto eventualmente conto della tutela della salute e del benessere degli animali, della salute vegetale e dell’ambiente.

(10) A livello mondiale cresce la preoccupazione che il declino degli impollinatori costituisca una grave minaccia per la biodiversità globale, l’ambiente e lo sviluppo sostenibile, nonché per il mantenimento della produttività agricola e della sicurezza alimentare. Secondo l’iniziativa internazionale per la conservazione e l’uso sostenibile degli impollinatori della Convenzione sulla biodiversità, l’impollinazione è uno dei meccanismi più importanti per il mantenimento e la promozione della biodiversità e, in generale, della vita sulla Terra. La qualità e la resa di molti ecosistemi, compresi gli ecosistemi agricoli e i due terzi delle principali colture alimentari, dipendono dagli impollinatori. L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) invita a intervenire per affrontare le cause del declino degli impollinatori ai fini di una produzione alimentare sostenibile a livello mondiale. Fortemente dipendenti dall’impollinazione, alimenti quali frutta, verdura, frutta a guscio e semi sono le principali fonti alimentari dei micronutrienti necessari per prevenire il rischio di alcune malattie non trasmissibili negli esseri umani. Gli impollinatori svolgono quindi un ruolo importante per garantire la diversità alimentare e ridurre la minaccia per la biodiversità nell’ambiente globale.

(11) Poiché il declino degli impollinatori è un problema internazionale, è necessario adottare misure dell’Unione per proteggere in tutto il mondo le popolazioni di impollinatori, comprese le api, dai rischi derivanti da sostanze attive come i neonicotinoidi clothianidin e thiamethoxam. Preservare le popolazioni di impollinatori solo all’interno dell’Unione sarebbe insufficiente per invertirne il declino a livello mondiale e contrastare i suoi effetti sulla biodiversità, sulla produzione agricola e sulla sicurezza alimentare, anche nell’Unione.

(12) In conformità all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 396/2005, gli LMR per clothianidin e thiamethoxam erano basati sulle buone pratiche agricole (BPA) quali definite all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento, tenendo conto, in particolare, di considerazioni relative all’efficienza nella lotta contro gli organismi nocivi per le piante e alla protezione dell’ambiente e della salute pubblica nel contesto dell’autorizzazione all’uso di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze. Gli LMR risultanti da tali BPA sono stati successivamente esaminati e ritenuti sicuri per i consumatori dell’Unione. È ora opportuno completare la risposta normativa in vigore integrandovi meglio le considerazioni ambientali, in particolare vagliando se, sulla base delle conoscenze attuali, le BPA utilizzate in passato come base per la fissazione degli LMR garantiscano una sufficiente protezione dell’ambiente. Alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, le BPA che contemplano usi all’aperto di clothianidin e thiamethoxam non sono accettabili a causa dei loro effetti sulle api. Data la natura globale del declino degli impollinatori, è necessario garantire che anche i prodotti importati nell’Unione non contengano residui derivanti da BPA basate su usi all’aperto di clothianidin e/o thiamethoxam, al fine di evitare il trasferimento degli effetti nocivi sulle api dalla produzione alimentare nell’Unione alla produzione in altre parti del mondo di alimenti successivamente importati nell’Unione. Ciò è opportuno per garantire che tutti i prodotti fabbricati o consumati nell’Unione siano esenti da clothianidin e thiamethoxam e che la produzione non sia associata alla mortalità degli impollinatori. Considerato quanto precede, i CXL basati su BPA che non raggiungono l’adeguato livello di protezione dell’Unione non dovrebbero più essere previsti come LMR a norma del regolamento (CE) n. 396/2005.

(13) Inoltre, tutte le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti clothianidin e/o thiamethoxam nell’Unione sono state revocate. È quindi opportuno sopprimere gli LMR corrispondenti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 conformemente all’articolo 17 di detto regolamento, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento.

(14) Tenendo conto di tutti i fattori pertinenti alla materia in esame a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, letto alla luce dell’articolo 11 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, secondo cui «le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle politiche e azioni dell’Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile», tutti gli attuali LMR per clothianidin e/o thiamethoxam di cui al regolamento (CE) n. 396/2005 dovrebbero pertanto essere ridotti al limite di determinazione (LD).

(15) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea in merito agli LD rilevabili in sede di analisi specifici per ciascun prodotto. È opportuno elencare tali LD nell’allegato V conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

(16) I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.

(17) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(18) Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti fabbricati o importati nell’Unione prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni confermano per i prodotti conformi agli LMR vigenti un livello elevato di protezione dei consumatori.

(19) È opportuno prevedere, prima che siano applicati i LMR modificati, un periodo di tempo sufficiente per consentire agli operatori di paesi terzi, in particolare di paesi meno sviluppati o in via di sviluppo, e agli operatori dell’industria alimentare di adattarsi alle nuove prescrizioni risultanti dalla modifica degli LMR. Si può ragionevolmente prevedere che tale adeguamento delle pratiche agricole sarà realizzato dopo almeno due stagioni vegetative.

(20) Al fine di soddisfare le esigenze del commercio internazionale, è possibile presentare domande relative a tolleranze all’importazione per clothianidin o thiamethoxam a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 396/2005, le quali dovrebbero fornire informazioni per dimostrare che le BPA applicabili per gli usi specifici delle sostanze attive sono sicure per gli impollinatori. Se presentate, tali informazioni sarebbero valutate caso per caso entro il termine previsto da detto regolamento. Nel contesto della valutazione di una domanda relativa a una tolleranza all’importazione, se un richiedente fornisce prove scientifiche del fatto che l’uso di tali neonicotinoidi non ha effetti negativi sugli impollinatori, se tutti i requisiti sono soddisfatti, la Commissione potrebbe fissare una tolleranza all’importazione.

(21) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

Gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

 

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti fabbricati nell’Unione o importati nell’Unione prima del 7 marzo 2026.

 

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 7 marzo 2026.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2023


Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

 

ALLEGATO