Organo: Corte d'Appello
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Corte d'Appello
Data provvedimento: 10-01-2023
Numero provvedimento: 1077
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Sanzioni per la detenzione di prodotti vitivinicoli non giustificati - Violazione dell’art. 72, primo e secondo comma, della L. n. 238/2016 - Invio alla distillazione del quantitativo di prodotto corrispondente alle eccedenze riscontrate - Rideterminazione dei quantitativi di vino effettivamente eccedenti - Errori nella determinazione delle giacenze di cantina - Funzione di certificazione ufficiale del registro telematico che costituisce una sorta di libro mastro in cui l’imprenditore vitivinicolo annota le entrate, le trasformazioni, le pratiche, i trattamenti enologici, le lavorazioni e le uscite dallo stabilimento o dal deposito, con separato riferimento alle varie tipologie di prodotto - Aggiornamento dei dati in relazione alle variazioni che intervengono nel corso dell’attività dell’azienda - Impossibilità di revocare in dubbio i dati contenuti nel registro sulla base di altra e diversa documentazione in possesso dell’imprenditore.


SENTENZA

n. 1077/2022 pubbl. il 10/01/2023

(Presidente: dott.ssa Tiziana Maccarrone - Relatore: dott. Gian Andrea Morbelli)


nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1353/2021
promossa da:


TALIANO ALBERTO (...), rappresentato e difeso dall’avv. PESCE LUISA, con domicilio digitale presso il difensore all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
parte appellante


contro
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (...), rappresentato e difeso dall’avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TORINO, domiciliataria in VIA ARSENALE 21 TORINO
parte appellata


OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione



CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l’Ecc.ma Corte adita,
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
previa eventuale nomina di CTU,
in parziale riforma della sentenza impugnata, in accoglimento dei motivi di gravame
annullare e/o dichiarare nulla o priva di efficacia l’ordinanza ingiunzione opposta, e per l’effetto, revocare la condanna dell’appellante al pagamento della sanzione ridotta di Euro 32.476,50.
Con vittoria di spese”
Per parte appellata:
“In via istruttoria, dichiararsi inammissibile la richiesta relativa alla nomina di CTU.
In via principale, rigettarsi l’impugnazione ex adverso proposta perché infondata.
Vinte le spese”.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I
A seguito di sopralluogo eseguito il 26 novembre 2018, i militari del NAS di Alessandria accertavano presso l’azienda agricola Taliano Michele di Taliano Alberto, sita in Montà (CN), corso Alessandro Manzoni n. 24/A, la presenza di giacenze di vino non giustificate dalla documentazione contabile ufficiale di cantina.
Con verbale di contestazione di infrazione amministrativa n. 2018/1711 del 5 dicembre 2018 veniva quindi rilevata a carico del Taliano Alberto la violazione dell’art. 72, primo e secondo comma, della L. n. 238/2016, comminata la sanzione pecuniaria di €. 163.530,00 e disposto l’invio alla distillazione di un quantitativo di prodotto corrispondente alle eccedenze riscontrate.

La norma richiamata nel verbale di contestazione, sotto la rubrica Sanzioni per la detenzione di prodotti vitivinicoli non giustificati, così dispone:

1. Fatti salvi i limiti e le tolleranze stabiliti dalle vigenti norme dell'Unione europea e nazionali e previa riconciliazione dei conti distinti delle varie tipologie di vini con le necessarie riclassificazioni di prodotto, chiunque detiene quantitativi di prodotti vitivinicoli non giustificati dalla documentazione di cantina, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 90 euro per ettolitro o frazione di ettolitro del quantitativo di prodotto eccedente.

2. La sanzione amministrativa e' elevata a 135 euro per ettolitro o frazione di esso se si tratta di vino a IGT o destinato all'ottenimento di tale vino, a 180 euro per ettolitro o frazione di esso se si tratta di vino a DOC o destinato all’ottenimento di tale vino e a 270 euro per ettolitro o frazione di esso se si tratta di vino a DOCG o destinato all'ottenimento di tale vino. La sanzione amministrativa e' ridotta a 45 euro per ettolitro o frazione di ettolitro per quantitativi di prodotto inferiori a 10 ettolitri. In ogni caso, un quantitativo di prodotto corrispondente per qualità e per quantità alle eccedenze riscontrate deve essere avviato alla distillazione previa denaturazione ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 3, ovvero ad altra destinazione decisa dall’autorità competente.
A seguito dei rilievi difensivi svolti dal trasgressore con memoria del 3 luglio 2019, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, rideterminava i quantitativi di vino effettivamente eccedenti ed emetteva l’ordinanza n. 623/2020 del 16 luglio 2020, con cui ingiungeva al Taliano il pagamento della somma di €. 43.515,00, oltre spese di notifica.

II
Proponeva opposizione quest’ultimo, con ricorso depositato il 15 settembre 2020 presso la cancelleria del tribunale di Asti, sostenendo:
- che permanevano errori nella determinazione delle giacenze di cantina e, di conseguenza, che risultava infondata la contestazione sottostante il provvedimento opposto;
- che tali errori derivavano in alcuni casi, singolarmente elencati, dall’errore commesso dalla Coldiretti, delegata alla tenuta dei registri di cantina, in sede di trasferimento sul Sistema Informatico Agricolo (SIAN) delle giacenze contabili risultanti dal brogliaccio dei carichi contabili che le era stato consegnato;
- che in altri casi, invece, anch’essi specificamente indicati, gli errori derivavano dall’erronea indicazione della tipologia di vino sui cartelli apposti in corrispondenza delle vasche.
Il ricorrente allegava documentazione volta a dimostrare le erronee risultanze rilevate dai verbalizzanti e la regolarità delle giacenze di prodotto e chiedeva la revoca dell’ordinanza.
Si costituiva il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali chiedendo la reiezione dell’opposizione.

III
All’esito di un’istruttoria documentale, il tribunale di Cuneo pronunciava la sentenza n. 272/2021, emessa e depositata il 10 aprile 2021, con cui rideterminava in €. 32.476,50 la sanzione dovuta e dichiarava interamente compensate le spese processuali.
Il primo giudice sosteneva quanto segue: 
- in base a quanto disposto dal d.l. n. 91/2014 e dal dm 20.03.2015, i soggetti che per l’esercizio di attività imprenditoriale detengono un prodotto vitivinicolo sono obbligati alla tenuta del registro telematico ed alla registrazione delle operazioni effettuate;
- il registro telematico è tenuto in formato elettronico nell’ambito del Servizio informativo agricolo nazionale (SIAN) e la tenuta del registro può essere delegata ad imprese specializzate;
- l’opponente aveva dedotto di avere delegato all’associazione di categoria la tenuta del registro ed aveva fondato l’opposizione, innanzitutto, sugli errori nella trasmissione dei dati al SIAN da parte della delegata alla tenuta dei registri, errori che erano stati confermati dalla deposizione resa da un teste;
- in base all’art. 1228 cod. civ., peraltro, degli errori eventualmente commessi da parte della delegata rispondeva l’odierno opponente, con conseguente infondatezza dell’opposizione nella parte in cui si fondava sui predetti errori di trasmissione dei dati;
- per a quanto stabilito dalla Suprema Corte, inoltre, nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva; è riservata, invece, al giudizio di querela di falso, che nel caso di specie non era stata proposta, la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione, nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti;
- tenuto conto dei principi espressi dalla Cassazione e del particolare valore probatorio del verbale di accertamento, l’opposizione poteva trovare opposizione soltanto con riferimento ai punti d), g) ed i) del ricorso introduttivo, in cui risultava una discrepanza tra il verbale di contestazione e l’ordinanza ingiunzione.
Il tribunale rideterminava quindi la sanzione nella misura sopra indicata.

IV
Avverso tale sentenza, non notificata, ha interposto appello il Taliano con ricorso depositato il 10 novembre 2022 e fondato su due motivi, chiedendone la riforma nella parte in cui aveva confermato le violazioni oggetto dell’ordinanza ingiunzione.
Si è costituito il Ministero chiedendo la reiezione del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
All’udienza dell’11 ottobre 2022, all’esito di discussione della causa svolta mediante scambio di memorie scritte, la Corte ha pronunciato sentenza pubblicando il dispositivo deliberato.


MOTIVI della DECISIONE 


1.1. Con il primo motivo, prima parte, l’appellante formula le seguenti osservazioni:
- in primo grado l’opponente aveva comprovato, per ogni tipologia di vino, la ragione della discrasia tra le giacenze fisiche di vino e quelle contabili, differenze che sono da imputarsi esclusivamente ad erronea registrazione dei dati contabili da parte della Coldiretti, all’epoca incaricata della tenuta dei registri di cantina (atto di appello, pag. 4);
- il tribunale, pur implicitamente riconoscendo l’oggettiva corrispondenza della giacenza fisica, aveva ritenuto inaccoglibile la ragione dell’opposizione invocando l’art. 1228 cod. civ.;
- tale richiamo, tuttavia, non è pertinente, perché l’associazione di categoria delegata non riveste il ruolo di ausiliario bensì quello di mandatario, come tale non direttamente assoggettato a poteri di controllo del proprio operato da parte del mandante;
- “è di tutta evidenza che nella fattispecie i professionisti incaricati della tenuta dei registri hanno assunto un incarico da svolgere nell’interesse del mandante, ma in assoluta autonomia, con le relative conseguenze sotto il profilo dell’inesatto adempimento”
Il profilo dedotto è infondato.
Parte appellante non chiarisce in base a quale disposizione normativa od orientamento giurisprudenziale l’associazione di categoria delegata alla tenuta del registro telematico dovrebbe essere considerata mandataria e non, invece, ausiliaria dell’imprenditore delegante, con conseguente inapplicabilità dell’art. 1228 cod. civ., limitandosi a sostenere che ciò sarebbe di tutta evidenza.
In realtà il decreto ministeriale n. 293/2015 – Disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri del settore vinicolo, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 - all’art. 3 (Tenuta del registro telematico), quarto comma, si limita a disporre che la tenuta del Registro telematico può essere delegata ad imprese specializzate.
Il disposto normativo non offre, pertanto, alcun elemento univoco a supporto della tesi dell’appellante, né alcun elemento è rinvenibile nella legge delega.
Per contro, siccome il soggetto obbligato alla tenuta del Registro è l’imprenditore agricolo, non avrebbe senso un’interpretazione della norma che gli consentisse di eludere gli obblighi posti dalla legge a suo carico, e le conseguenti sanzioni in caso di inosservanza, semplicemente delegando la tenuta del Registro ad altro soggetto giuridico. Logica e buon senso, invece, depongono univocamente nel senso che la facoltà di delega non esima l’imprenditore delegante dalle proprie responsabilità in caso di errori commessi dall’impresa delegata, essendo egli tenuto a controllare e verificare il corretto operato di quest’ultima e, segnatamente, la corrispondenza dei dati immessi nel registro con le risultanze effettive delle giacenze di cantina. In tal senso è la circolare Mipaaf/ICQRF n. 436 del 23 maggio 2018, richiamata dalla difesa del Ministero. 
Gli eventuali errori del soggetto delegato ridondano quindi a carico dell’imprenditore delegante.
1.2. Sotto un secondo profilo la difesa del Taliano sostiene che, anche a seguire il ragionamento del primo giudice, si addiverrebbe a riconoscere in capo all’opponente la responsabilità per l’erronea tenuta dei registri, nulla più. Cosa ben diversa è quella di far discendere dalla norma (erroneamente) invocata, l’ulteriore aberrante conseguenza di non potere contestare l’erroneità dei rilievi operati (sulla scorta di quella erronea registrazione), neppure mediante la produzione ed allegazione della reale situazione contabile… e di cantina.
Deduce ulteriormente che le osservazioni, svolte in sentenza, relative all’efficacia probatoria fino a querela di falso del verbale di accertamento, sono incongruenti: tale efficacia è infatti riconosciuta limitatamente ai fatti che il pubblico ufficiale attesta come compiuti in sua presenza, non anche alle valutazioni e computi che da quei fatti sono successivamente derivati; d’altra parte le conclusioni, derivanti dal raffronto dei dati riportati, contenute nel verbale di contestazione del 5 dicembre 2018 sono state rettificate e ridimensionate nell’ordinanza ingiunzione opposta.
Anche questi profili sono infondati.
È vero, come osservato dall’appellante, che il verbale di accertamento è dotato di efficacia probatoria privilegiata limitatamente ai fatti che l’ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, e non anche rispetto alle valutazioni in esso contenute.
Nel caso di specie, peraltro, non sono contestate le circostanze rilevate dagli operanti in sede di accertamento ma l’erroneità dei dati contenuti nel registro telematico, erroneità che l’appellante imputa ad errori compiuti dall’impresa delegata alla tenuta del registro e che vorrebbe dimostrare mediante le risultanze del brogliaccio di contabilità nonché della restante documentazione prodotta in primo grado e richiamata nell’atto di gravame (registri di vinificazione, documenti di trasporto, documentazione di taglio, etc).
In realtà il registro telematico costituisce una sorta di libro mastro in cui l’imprenditore vitivinicolo annota le entrate, le trasformazioni, le pratiche, i trattamenti enologici, le lavorazioni e le uscite dallo stabilimento o dal deposito, con separato riferimento alle varie tipologie di prodotto. I dati in esso contenuti sono costantemente aggiornati, in relazione alle variazioni che intervengono nel corso dell’attività dell’azienda.
Esso è l’unico registro che va tenuto per il settore vitivinicolo ed ha valore ufficiale, fotografando l’andamento dell’attività di produzione e commercializzazione svolta dall’impresa.
I dati contenuti nel registro, pertanto, non possono essere revocati in dubbio sulla base di altra e diversa documentazione in possesso dell’imprenditore, poiché altrimenti verrebbe vanificata la funzione di certificazione ufficiale che il registro riveste. 
Eventuali errori di inserimento possono essere rettificati nel corso dell’attività di impresa; ove tuttavia non siano stati rettificati, come nel caso di specie, i dati contenuti nel registro si cristallizzano e non possono essere revocati in dubbio in sede di successivo accertamento.
2. In base alle considerazioni che precedono il secondo motivo di appello, con cui l’impugnante lamenta che il tribunale abbia trascurato ogni valutazione in ordine alle prove fornite dall’opponente nel merito delle singole contestazioni, rimane assorbito.
Ultronea è, quindi, anche l’istanza di CTU, reiterata in questo grado per la corretta ricostruzione dei fatti operata dalla difesa a confutazione delle confutazioni poste a fondamento dell’ordinanza ingiunzione opposta
3. In definitiva, il gravame va rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.


P.Q.M.

La Corte di Appello di Torino,

definitivamente pronunciando nella causa civile di appello iscritta al n. 1353/2021 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reiette, così decide:

RIGETTA l’appello proposto da Taliano Alberto avverso la sentenza n. 272/2021 pronunciata inter partes dal tribunale di Asti, che conferma;

CONDANNA il Taliano a rimborsare al Ministero le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 4.963,00 per compensi, di cui € 1.960,00 per la fase di studio, € 1.350,00 per quella introduttiva ed €. 1.653,00 per quella decisionale, oltre spese generali nella misura del 15% ed oneri riflessi come per legge;

DICHIARA la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/02 perché la parte appellante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.


Così deciso dalla Prima sezione civile della Corte d’Appello di Torino, nella camera di consiglio del 11 ottobre 2022



Il Consigliere est.

Dott. Gian Andrea Morbelli

Il Presidente

Dott.ssa Tiziana Maccarrone