Organo: Corte di Cassazione
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Ordinanza Corte di Cassazione
Data provvedimento: 03-02-2023
Numero provvedimento: 3430
Tipo gazzetta: Nessuna

Viticoltura - Attività di trasformazione da uve da tavola in mosti per la produzione di succhi d'uva - Opposizione ad ordinanza-ingiunzione emessa per il pagamento di sanzione amministrativa in ordine alla violazione delle disposizioni di cui all'art. 23 e ss. del Reg. CE n. 436/2009, nonché delle disposizioni previste dal D.M. n. 768/1994 - Mancata tenuta della documentazione di accompagnamento propria dei prodotti vitivinicoli - Uve da tavola trasportate dalla società destinataria dell'ordinanza-ingiunzione non destinate al consumo ma alla produzione di mosti per succhi - Applicazione della disciplina relativa alla "Organizzazione Comune di Mercato vitivinicolo" con conseguente adempimento degli obblighi di predisposizione della documentazione di accompagnamento.


ORDINANZA

(Presidente: dott.ssa Rosa Maria Di Virgilio - Relatore: dott. Aldo Carrato)

 

Sul ricorso (iscritto al N.R.G. 8540/2019) proposto da:

L.A.R. (...), in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro-tempore della L.An. E FIGLI S.R.L. (...), rappresentati e difesi, giusta procura apposta in calce al ricorso, dall'Avv. Francesco Paolo Garzone e domiciliati "ex lege" presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour;

- ricorrente -


contro

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso "ex lege" dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso i suoi Uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

- controricorrente -



avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 2855/2018 (pubblicata in data 21 novembre 2018);

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023 dal Consigliere relatore dott. Aldo Carrato;

letta la memoria depositata dalla difesa del ricorrente ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.



RITENUTO IN FATTO

 

1. Con ricorso dell'8 agosto 2013, L.A.R., in proprio e quale legale rappresentante pro-tempore della s.r.l. L.An. & figli, esercente l'attività di trasformazione da uve da tavola in mosti per la produzione di succhi d'uva, proponeva opposizione, dinanzi al Giudice di pace di Taranto, avverso l'ordinanza-ingiunzione n. (...) del 3 luglio 2013 (notificata l'8 luglio 2013), con la quale gli era stato ingiunto, dal M.I.P.A.F. (Ispettorato centrale Tutela della Qualità e Repressione Frodi del Prodotti Agroalimentari), il pagamento della sanzione amministrativa di Euro 111.578,00, in ordine alla violazione delle disposizioni di cui all'art. 23 e seguenti del Reg. CE n. 436/2009, nonché delle disposizioni previste dal D.M. n. 768/1994, per la mancata tenuta della documentazione di accompagnamento propria dei prodotti vitivinicoli per 332 partite di uve da tavola.

Nella costituzione dell'opposto Ministero, il citato Giudice di pace accoglieva il ricorso con sentenza n. 3096/201, la quale veniva riformata dal Tribunale di Taranto, con la sentenza n. 2855/2018, sul presupposto che, in base all'indicato D.M. n. 768/1994, le uve da tavola trasportate dalla società destinataria dell'ordinanza-ingiunzione, in quanto non destinate al consumo ma alla produzione di mosti per succhi, si sarebbero dovute ritenere soggette alla disciplina relativa alla "Organizzazione Comune di Mercato vitivinicolo", con il conseguente adempimento degli obblighi di predisposizione della documentazione di accompagnamento.

2. Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, il L.A.R., in proprio e quale legale rappresentante pro-tempore della s.r.l. L.An. & figli.

Il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ha resistito con controricorso.

La difesa del ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.



CONSIDERATO IN DIRITTO

 

1. Con il primo motivo, il ricorrente, nella dedotta duplice qualità, ha denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. - l'omesso esame circa un fatto (l'introduzione di uva da tavola non destinata alla produzione di mosti per succhi bensì alla commercializzazione) decisivo per il giudizio (in quanto tale da escludere la sussistenza della contestata violazione di cui agli artt. 185-quater del Reg. CE n. 1234/2007 e 36 del Reg. CE n. 436/2009 e succ. mod.) ed oggetto di discussione tra le parti.

2. Con la seconda censura, il ricorrente ha dedotto - con riferimento all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. - la nullità dell'impugnata sentenza conseguente alla violazione del giudicato esterno in relazione all'art. 2909 c.c., avuto riguardo alla già sopravvenuta emissione di plurime sentenze passate in giudicato, con le quali erano state annullate le sanzioni irrogate nei confronti degli esecutori del trasporto (per i quali essa società ricorrente risultava destinataria), comunque scortato da comuni d.d.t. e puntualmente annotati nei registri della società ricevente.

3. Con la terza ed ultima doglianza, il ricorrente ha prospettato - in ordine all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la falsa applicazione degli artt. 23 e segg. del Reg. CE n. 436/2009, nonché del D.M. n. 768/1994, oltre che dell'art. 1, comma 10, del D.Lgs. n. 260/2000, sul presupposto che, per quanto emerso incontestatamente, l'introduzione aveva riguardato "uva da tavola", ovvero un prodotto che, escluso dall'elencazione dei prodotti vitivinicoli di cui all'art. 1 del citato Reg. CE n. 1493/1999, costituiva prodotto ortofrutticolo per espressa previsione del Reg. CE n. 2200/1996.

4. Rileva il collegio che il primo motivo è infondato perché - diversamente da quanto con lo stesso dedotto - il Tribunale tarantino ha, nell'impugnata sentenza (v. pag. 4), preso in esame la circostanza asserita come "decisiva", laddove ha dato atto (sul presupposto di aver ritenuto accertato tale fatto) che, nella fattispecie, le uve da tavola non erano destinate al consumo (e, quindi, non costituivano oggetto di commercializzazione), bensì alla trasformazione in mosti per succhi (condotta considerata come vietata con l'opposta ordinanza-ingiunzione) e, quindi, da ricomprendere nelle ipotesi soggette alla disciplina sulla "organizzazione comune di mercato vitivinicolo".

5. La seconda censura si profila inammissibile per difetto di specificità, perché, con essa, si pone riferimento ad asseriti giudicati riconducibili ad indefinite sentenze (ovvero senza che siano stati indicati gli estremi, l'oggetto e le parti, non avendo alcuna rilevanza, in proposito, il generico richiamo all'indicazione nella memoria di costituzione in appello), che avevano, peraltro, riguardato altri soggetti (esecutori dei trasporti), sul presupposto che essi sarebbero stati opponibili nel giudizio definito con la sentenza di appello qui impugnata, senza nemmeno trascurare la circostanza della mancata allegazione e dimostrazione che il trasporto oggetto del giudizio in questione fosse lo stesso a cui era riferita qualcuna delle sentenze asseritamente passate in giudicato.

Al riguardo, si ricorda che costituisce principio pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che nel giudizio di legittimità il principio della rilevabilità del giudicato esterno deve essere coordinato con l'onere di specificità del ricorso, per cui la parte ricorrente che deduca il suddetto giudicato deve, a pena di inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest'ultimo il testo della decisione che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente nemmeno il riassunto sintetico della stessa; di conseguenza, ai fini dell’assolvimento di detto onere, è, a maggior ragione, del tutto inidonea la mera indicazione generica - come nel caso di specie (v. pag. 10 del ricorso) - dell'esistenza di "plurime sentenze non impugnate...costituenti giudicato esterno", non sortendo, inoltre, alcuna rilevanza il richiamo ad indicazioni di tali provvedimenti inserite in altro atto processuale (cfr., ad es., Cass. n. 2617/2015; Cass. n. 15737/2017 e Cass. n. 13988/2018).

6. Il terzo ed ultimo motivo è privo di fondamento e deve essere, perciò, respinto.

Si osserva che esso si fonda su un presupposto erroneo, siccome smentito dagli accertamenti fattuali acquisiti in giudizio.

Infatti, nella fattispecie in questione, come ritenuto nell’impugnata sentenza (sulla base delle risultanze dei verbali degli organi accertatori e non smentite nemmeno dalla ricorrente), la contestazione riguardava, sì, la detenzione di uva da tavola (la quale, di per sé, è qualificabile come prodotto ortofrutticolo), ma essa non era stata utilizzata e destinata come "prodotto fresco" alla commercializzazione, bensì alla sua trasformazione in mosti per succhi: ed è questa determinante circostanza che comporta l'assoggettamento della condotta - essendovi specificamente inclusa - alla disciplina sovranazionale (con riferimento, in particolare, all'art. 23 del Reg. CE n. 436/2009, riportato testualmente nell'impugnata sentenza) e nazionale dei prodotti vitivinicoli, con la necessaria osservanza dei connessi obblighi di munirsi dei documenti di accompagnamento prescritti per legge, il cui mancato rispetto è sanzionato dall'art. 1, comma 10, del D.Lgs. n. 260/2000 (recante "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526"), in relazione al D.M. n. 768/1994 (indicante i criteri per l'individuazione dei prodotti vitivinicoli), pacificamente rimasti inosservati nel caso di specie.

A rafforzare questa conclusione si rileva l'opportunità di richiamare, sul punto, la nota interpretativa della Commissione CE del 13 gennaio 2003 (specificamente riportata nel controricorso), secondo al quale i mosti ottenuti da uve da tavola sono di competenza dell'OCM del vino e possono, quindi, circolare unicamente se provvisti del necessario documento di accompagnamento. Ciò implica che, anche quando le uve da tavola sono utilizzate per la trasformazione in mosti destinati alla produzione di succhi d'uva, la conseguenza - mutatis mutandis - non può che essere quella della configurazione dei prodotti come vitivinicoli.

Va, in conclusione, condiviso - in base al coacervo normativo di riferimento nello specifico settore - il percorso interpretativo compiuto dal giudice di appello, il quale lo ha condotto a ritenere che le "uve da mensa" da trasformare nell'azienda L. in mosti per succhi non potevano rientrare nella categoria dei prodotti ortofrutticoli, dovendo, invece, includersi nella categoria dei prodotti vitivinicoli, con la conseguente necessità dell'assolvimento dell'obbligo di compilazione dei relativi "documenti di accompagnamento", come prescritto dal citato art. 23 del Reg. CE n. 436/2009, la cui violazione è sanzionata dalle richiamate disposizioni normative nazionali (senza che sussistano le condizioni per la rimessione della questione pregiudiziale alla C.G.U.E., come sollecitata nelle memoria di parte ricorrente, stante l'univoca interpretazione del complesso normativo venuto in rilievo nella presente sede, che ha condotto alla soluzione precedentemente riportata).

7. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del soccombente ricorrente al pagamento dei compensi del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.

Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dello stesso ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.



P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dei compensi del presente giudizio, liquidati in Euro 3.000,00, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.


Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda Sezione civile, il 12 gennaio 2023

Depositato in cancelleria il 3 febbraio 2023