Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Codice: Codice 2025 - Omissis
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto direttoriale
Data provvedimento: 08-11-2022
Tipo gazzetta: Nessuna
Data gazzetta: 09-02-2023
Numero gazzetta: 33

Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2022, sottomisura 17.1. Approvazione dell’avviso pubblico a presentare proposte - Produzioni vegetali, campagna assicurativa 2022.

(Decreto 08/11/2022, pubblicato in G.U. 9 febbraio 2023, n. 33)

Il Decreto 8 novembre 2022 è riportato nel testo vigente aggiornato con le successive modificazioni ed integrazioni apportate dal Decreto 30 ottobre 2025.

 


IL DIRETTORE GENERALE

dello sviluppo rurale
 

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto l'art. 60, par. 2, del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 che prevede che siano ammissibili al FEASR solamente le spese sostenute per interventi decisi dall’Autorità di gestione del relativo Programma;

Visto, in particolare, l'art. 65, par. 3 del citato regolamento (UE) n. 1305/2013, ai sensi del quale gli Stati membri si accertano, per ciascun Programma di sviluppo rurale, che siano stati istituiti i relativi sistemi di gestione e di controllo in modo da garantire una chiara ripartizione e separazione delle funzioni tra l'autorità di gestione e gli altri organismi;

Visto l'art. 66, del regolamento (UE) n. 1305/2013, ai sensi del quale l'Autorità di gestione può designare uno o più organismi intermedi per provvedere alla gestione e all’esecuzione degli interventi di sviluppo rurale, pur rimanendo pienamente responsabile dell’efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle proprie funzioni e provvede affinchè l'organismo delegato possa disporre di tutte le informazioni e i dati necessari all’espletamento del proprio incarico;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Politica agricola comune;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

Visto il regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale - PSRN 2014-2022 (CCI 2014IT06RDNP001), approvato con decisione comunitaria C(2015)8312 del 20 novembre 2015, modificato da ultimo con decisione C(2021) 6136 del 16 agosto 2021, e in particolare la sottomisura 17.1 «Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante»;

Visto il finanziamento del FEASR al PSRN 2014-2022, sottomisura 17.1 per un contributo di euro 970.360.143,09, a cui si aggiunge la quota nazionale pari a euro 1.185.995.730,44, individuando, altresì, il 31 dicembre 2025 come data ultima per l'esecuzione delle spese;

Preso atto che parte delle risorse aggiuntive assegnate alla sottomisura 17.1 del PSRN 2014-2022 approvato con la citata decisione del 16 agosto 2021, pari a euro 12.000.000,00, derivano dal trasferimento di fondi dal I al II pilastro in conformità ai regolamenti (UE) n. 2021/399 del 19 gennaio 2021 e n. 2021/1017 del 15 aprile 2021;

Vista la convenzione di delega sottoscritta dall’Autorità di gestione e da AGEA in qualità di organismo intermedio in data 20 aprile 2018, che disciplina i rapporti relativi all’affidamento delle attività delegate per la sottomisura 17.1 del PSRN 2014-2022, registrata dalla Corte dei conti il 21 giugno 2018, reg. n. 1-566;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 relativa al «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell’Italia alla Comunità europea ed adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 «Codice in materia di protezione dei dati personali», recante disposizioni per l'adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 679/2016 modificando il decreto legislativo n. 196/2003;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», così come modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300 che, da ultimo e in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, adegua la struttura organizzativa del Ministero con l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali e delle relative competenze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 gennaio 2021, recante il conferimento dell’incarico di direttore generale della direzione generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 24 febbraio 2022, n. 90017, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2022;

Vista la direttiva del Capo dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 24 marzo 2022, n. 138295 con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale del 1° aprile 2022, n. 151082 recante l'attribuzione degli obiettivi operativi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane assegnate per la loro realizzazione;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;

Considerato che AGEA, ai sensi dei decreto legislativo n. 165/1999 e n. 118/2000, è individuata quale organismo pagatore ed in quanto tale cura l'erogazione degli aiuti previsti dalle disposizioni dell’Unione europea a carico del FEAGA e del FEASR ai sensi dell’art. 7, par. 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 2020, n. 2588 recante «disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale»;

Visto l'avviso pubblico 21 dicembre 2021, n. 671272 attraverso cui l'Autorità di gestione ha definito le modalità per la presentazione, da parte degli agricoltori, delle manifestazioni di interesse per l'accesso ai benefici della predetta sottomisura 17.1 per la campagna assicurativa 2022, pubblicato sul sito internet del Ministero;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 2022, n. 148418 di approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2022 (PGRA 2022);

Visto decreto ministeriale 18 maggio 2022, n. 224364 recante l'individuazione degli Standard value per le produzioni vegetali e zootecniche applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e individuazione dei costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali e di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato. Annualità 2022;

Ritenuto opportuno procedere all’attuazione della sottomisura 17.1 del PSRN 2014-2022, con particolar riferimento alla campagna assicurativa agricola 2022 - produzioni vegetali - PSRN 2014-2022;

Decreta:


 

Art. 1

Approvazione dell’Avviso pubblico - invito a presentare proposte - Campagna assicurativa 2022 - produzioni vegetali

1. È approvato l'allegato avviso pubblico - invito a presentare proposte ai sensi della sottomisura 17.1 - Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante di cui al PSRN 2014-2022 - Campagna assicurativa 2022 - Produzioni vegetali. L'avviso ed i suoi allegati formano parte integrante del presente decreto.


 

Art. 2

Dotazione Finanziaria

1. La dotazione finanziaria prevista per l'avviso pubblico di cui all’art. 1 è pari ad euro 200.000.000,00 di cui euro 110.000.000,00 a carico del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987 ed euro 90.000.000,00 a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

2. Con successivo provvedimento l'autorità di gestione potrà incrementare la dotazione di cui al comma 1 in caso di eventuali economie relative alle campagne vegetali delle annualità precedenti, ovvero in caso di incremento della dotazione finanziaria assegnata alla sottomisura 17.1 a seguito di economie rinvenienti da altre sottomisure del PSRN 2014-2022 o in caso di finanziamenti nazionali integrativi.

Il presente provvedimento è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Mipaaf.


 

Roma, 8 novembre 2022

Il direttore generale: Angelini

Allegato

Avviso pubblico invito a presentare proposte annualità 2022

Oggetto: regolamento (UE) n. 1305/2013 - Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN) 2014-2022 - misura 17, sottomisura 17.1 - Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante. Avviso pubblico a presentare proposte - Produzioni vegetali, campagna assicurativa 2022.

Art. 1.

Finalità ed obiettivi

La sottomisura 17.1 «Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante» del Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2022 (PSRN) approvato dalla Commissione europea da ultimo con decisione C(2021) 6136 del 16 agosto 2021 (CCI n. 2014IT06RDNP001), è finalizzata a fornire sostegno alle imprese del settore della produzione primaria, allo scopo di incentivare una più efficace gestione dei rischi in agricoltura, secondo le disposizioni dell’art. 37 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Detta sottomisura è cofinanziata con risorse dell’Unione europea attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e con risorse nazionali attraverso il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1997.

La sottomisura persegue l'obiettivo di ampliare e migliorare l'offerta di strumenti assicurativi e incrementare il numero di imprese agricole che fanno ricorso agli stessi. Inoltre, la sottomisura si prefigge l'obiettivo di ridurre il divario nella diffusione degli strumenti assicurativi esistente tra alcune aree del paese e tra alcuni settori.

Il presente avviso, a perfezionamento dell’iter procedurale avviato con l'avviso pubblico del 21 dicembre 2021, n. 671272, reca una serie di disposizioni per l'individuazione dei beneficiari delle operazioni cofinanziate nonchè per la concessione ed erogazione di un contributo pubblico, sotto forma di sovvenzione, finalizzato al rimborso dei costi finanziari sostenuti dagli imprenditori agricoli per il pagamento dei premi relativi a polizze di assicurazione del raccolto e delle piante, stipulate per la campagna assicurativa 2022, a fronte del rischio di perdite economiche dovute a eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, fitopatie e infestazioni parassitarie.

L'entità delle risorse attribuite al presente avviso è definita in ragione delle risorse finanziarie indicate nel PSRN per la sottomisura 17.1 e della dotazione finanziaria assegnata agli avvisi pubblici già emanati per le campagne pregresse.


 

Art. 2.

Definizioni e disposizioni specifiche

Ai fini del presente avviso si applicano le seguenti definizioni:

«Agricoltore»: ai sensi dell’art. 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013, per agricoltore s'intende una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica di detto gruppo dei suoi membri, la cui azienda è situata nel territorio italiano e che esercita un’attività agricola;

«Agricoltore attivo»: un agricoltore s'intende «attivo» qualora rientri nelle fattispecie indicate dall’art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, come modificato dal regolamento (UE) n. 2393/2017, nonchè ai sensi del decreto ministeriale 7 giugno 2018, n. 5465;

«Organismo collettivo di difesa»: organismo che soddisfa i requisiti di cui al capo III del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32;

«CAA»: Centro di assistenza agricola;

«Avversità atmosferica»: un evento atmosferico, come gelo, tempesta, grandine, ghiaccio, forte pioggia o siccità prolungata, assimilabile a una calamità naturale;

«Calamità naturale»: un evento naturale, di tipo biotico o abiotico, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo;

«Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA)»: strumento attuativo annuale del decreto legislativo n. 102/2004, che stabilisce l'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi tenendo conto delle disponibilità di bilancio, dell’importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati. Nel PGRA sono individuate le produzioni, gli allevamenti, le strutture, i rischi e le garanzie assicurabili; i contenuti del contratto assicurativo; i termini massimi di sottoscrizione delle polizze; la metodologia di calcolo dei parametri contributivi e le aliquote massime concedibili. Nel PGRA può essere disposto qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse pubbliche;

«Sistema informativo integrato "Sistema gestione del rischio" (SGR)» istituito ai sensi del capo III del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, nel contesto del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), che garantisce l'armonizzazione e l'integrazione dell’informazione relativa alla misura di gestione del rischio, nell'ottica di garantire una sana gestione finanziaria evitando sovra-compensazioni;

«Piano assicurativo individuale (PAI)»: documento univocamente individuato nel SIAN, predisposto ed elaborato nell'ambito del SGR, sulla base delle scelte assicurative che l'agricoltore esegue. Il PAI di cui all’allegato B, lettera b), del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, costituisce un allegato alla polizza o al certificato di polizza per le polizze collettive, ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera c), del medesimo decreto e riporta a partire dal 2021, in sostituzione delle voci relative alla resa media individuale e alla produzione media annua per le colture, il valore della produzione media annua;

«Manifestazione di interesse»: documento presentato ai sensi dell’avviso pubblico del 21 dicembre 2021, n. 671272 per l'accesso ai benefici della sottomisura 17.1 «Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante», di cui all’art. 37 del regolamento (UE) n. 1305/2013, prevista nell'ambito del PSRN;

«Domanda di sostegno»: domanda di partecipazione al presente avviso presentata da un richiedente che perfeziona l'iter avviato con la presentazione della manifestazione di interesse;

«Data di presentazione domanda di sostegno»: data di presentazione attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN e riportata nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata al richiedente;

«Domanda di pagamento»: domanda che un beneficiario presenta all’organismo pagatore AGEA per ottenere il pagamento del contributo pubblico;

«Operazione»: azione relativa alla sottoscrizione di una polizza di assicurazione agevolata del raccolto e delle piante, basata sul PAI, selezionata dall’autorità di gestione del PSRN 2014- 2022, che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della sottomisura 17.1;

«Durata dell’operazione»: periodo di tempo che intercorre fra la sottoscrizione di una polizza di assicurazione agevolata del raccolto e delle piante e la data di fine copertura assicurativa o, se antecedente, la data in cui il prodotto non è più in campo;

«Operazione pienamente realizzata»: operazione per la quale è scaduto il termine di fine copertura assicurativa, a prescindere dal fatto che il pagamento del premio sia stato effettuato dal beneficiario;

«Operazione completata»: operazione pienamente realizzata e per la quale il relativo premio è stato pagato alla compagnia di assicurazione ed il contributo pubblico corrispondente è stato corrisposto al beneficiario;

«Utente qualificato»: richiedente che ha registrato la propria anagrafica sul portale AGEA;

«Codice OTP»: codice che consente la sottoscrizione della domanda con firma elettronica da parte di un utente qualificato, abilitato all’utilizzo della firma elettronica, inviato tramite SMS sul cellulare del medesimo utente.

«Fascicolo aziendale» ai sensi del decreto ministeriale n. 162 del 12 gennaio 2015 il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all’iscrizione all’anagrafe, controllate e certificate dagli organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della pubblica amministrazione e in particolare del SIAN, ivi comprese quelle del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC). Il fascicolo contiene le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell’azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall’agricoltore, in particolare: a) composizione strutturale; b) piano di coltivazione; c) composizione zootecnica; d) composizione dei beni immateriali; e) adesioni ad organismi associativi; f) iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all’ottenimento delle certificazioni.

«Polizza»: ove non espressamente indicato, si intende sia la polizza assicurativa sottoscritta individualmente dall’agricoltore sia il certificato di polizza sottoscritto da un agricoltore in caso di polizze collettive stipulate dall’organismo collettivo di difesa, nonchè dalle cooperative agricole e loro consorzi o da altri soggetti giuridici riconosciuti ai sensi del decreto legislativo n. 102/2004, con la compagnia di assicurazione.

«Standard value»: valore standard di riferimento per la verifica del valore della produzione storica dell’agricoltore e dei valori massimi assicurabili ai fini del calcolo dell’importo da ammettere a sostegno.


 

Art. 3.

Soggetti ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente gli agricoltori che soddisfano quanto previsto dal successivo art. 4.


 

Art. 4.

Criteri di ammissibilità soggettivi

Ai fini dell’ammissibilità, ai sensi del presente avviso, i richiedenti devono soddisfare tutti i seguenti requisiti soggettivi di ammissibilità:

a) essere imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del Codice civile, iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano;

b) essere agricoltori attivi;

c) essere titolari di fascicolo aziendale in cui in particolare deve essere dettagliato il Piano di coltivazione che va mantenuto costantemente aggiornato nel corso del tempo e che individui le superfici utilizzate per ottenere il prodotto oggetto dell’assicurazione nonchè i relativi titoli di conduzione validi per l'intera durata dell’operazione per la quale si richiede il contributo.

I suddetti requisiti soggettivi di ammissibilità devono essere posseduti, pena l'inammissibilità della domanda di sostegno, al momento della presentazione della manifestazione di interesse, ai sensi del punto 2.1 dell’avviso pubblico del 21 dicembre 2021, n. 671272 e mantenuti nel corso dell’intera durata dell’operazione, salvo quanto previsto dal successivo art. 16.


 

Art. 5.

Operazioni ammissibili

Le operazioni ammissibili a sostegno per la campagna assicurativa 2022 sono esclusivamente quelle relative alla stipula di una polizza agevolata del raccolto e delle piante basata sul PAI.

La sottoscrizione delle polizze agevolate è volontaria e può avvenire in forma collettiva o individuale. Le polizze collettive sono stipulate tra compagnie di assicurazione ed organismi collettivi di difesa nonchè cooperative agricole e loro consorzi, o altri soggetti giuridici riconosciuti ai sensi del decreto legislativo n. 102/2004, che le sottoscrivono per conto degli agricoltori associati. Gli agricoltori che aderiscono ad una polizza collettiva possono sottoscrivere uno o più certificati assicurativi a copertura dei rischi sulle proprie produzioni, e devono essere i destinatari degli eventuali risarcimenti.

Le operazioni oggetto di sostegno devono soddisfare le condizioni di cui ai successivi articoli 6 e 7.


 

Art. 6.

Criteri di ammissibilità delle operazioni

Sono ammissibili esclusivamente le operazioni non pienamente realizzate alla data di presentazione della manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 65, comma 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

La polizza deve trovare corrispondenza con il PAI presentato dall’agricoltore nell'ambito del SGR. Nella polizza devono essere riportati i seguenti dati:

intestazione della compagnia di assicurazione;

codice identificativo della compagnia di assicurazione/agenzia/intermediario;

intestazione dell’assicurato;

CUAA;

campagna assicurativa di riferimento;

tipologia di polizza;

numero della polizza/certificato di polizza;

prodotto con codice da decreto Standard value;

varietà con Id da decreto Standard value;

superficie assicurata;

tipologia di rischio e garanzia assicurati;

valore assicurato;

quantità assicurata;

tariffa applicata;

importo del premio;

soglia di danno e/o la franchigia;

data di entrata in copertura;

data di fine copertura (per le sole polizze collettive in caso di assenza del dato nel certificato di polizza si fa riferimento a quanto riportato nella convenzione stipulata tra l'organismo collettivo di difesa e la compagnia di assicurazione);

nome dell’organismo collettivo contraente (in caso di adesione a polizza collettiva).

La copertura assicurativa deve essere riferita all’anno solare o all’intero ciclo produttivo di ogni singola coltura, che può concludersi anche nell'anno solare successivo a quello di stipula della polizza.

La polizza non deve comportare obblighi nè indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione futura ed inoltre, la localizzazione delle colture deve trovare rispondenza con l'individuazione delle superfici presenti nel fascicolo aziendale. La stipula della polizza deve essere effettuata entro le scadenze per tipologia di coltura riportate al successivo art. 12 e, comunque, successivamente al 1° novembre 2021 e non oltre il 31 ottobre 2022. 6.1 Rischi assicurabili e loro combinazioni

Le polizze devono coprire esclusivamente i rischi classificati nell'allegato M17.1-1 come avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, fitopatie e infestazioni parassitarie.

Le polizze non possono coprire un solo rischio ma una pluralità di rischi in base alle combinazioni previste dall’allegato M17.1-2 al presente avviso.

Per ogni PAI è consentita la stipula di una sola polizza. Le polizze non possono garantire rischi inesistenti (art. 1895 del Codice civile) o entrare in copertura dopo l'insorgenza dei rischi o dopo che questi siano cessati. I rischi sottoscritti devono essere comunque compatibili con il ciclo colturale della specie assicurata. 6.2 Produzioni assicurabili

Le produzioni e le tipologie colturali assicurabili sono ricomprese nell'allegato M17.1-3. 6.3 Soglia e rimborso del danno

Sono ammissibili le polizze che prevedono il risarcimento in caso di perdite superiori al 20% del valore della produzione media annua dell’agricoltore ovvero al valore assicurato in tutti i casi in cui il valore assicurato risulta inferiore al valore della produzione media annua. Il valore della produzione media annua dell’agricoltore è dichiarato dall’agricoltore nel PAI e verificato come descritto al successivo art. 7.

Sono altresì ammissibili soltanto le polizze che prevedono il rimborso dei danni esclusivamente al verificarsi di un’avversità atmosferica assimilabile alle calamità naturali o di una fitopatia o di un’infestazione parassitaria di cui all’allegato M17.1-1. Il riconoscimento formale del verificarsi di un evento si considera emesso quando la compagnia di assicurazione accerta che il danno abbia superato la sopracitata soglia del 20%, sulla base delle risultanze dell’attività del perito incaricato di stimare il danno sulla coltura, il quale verifica la produzione realmente ottenibile, i dati meteo, riscontra il danno sulla coltura e l'esistenza del nesso di causalità tra evento/i e danno/i, ove possibile anche su appezzamenti limitrofi e procede quindi alla stima del valore della produzione commercializzabile; se tale valore risulta inferiore all’80% rispetto al valore della produzione media annua, ovvero al valore assicurato in tutti i casi in cui il valore assicurato risulta inferiore al valore della produzione media annua, la Compagnia procede al calcolo dell’indennizzo che potrà avere un valore massimo pari al valore della mancata produzione. La quantificazione del danno dovrà essere valutata con riferimento al momento della raccolta, tenendo conto anche della eventuale compromissione della qualità.

Le polizze agevolate devono prevedere che il rimborso dei danni non compensi più del costo totale di sostituzione delle perdite causate dai sinistri assicurati.


 

Art. 7.

Impegni e altri obblighi

Per ciascun prodotto, il contratto assicurativo per la polizza agevolata deve prevedere l'obbligo per l'imprenditore agricolo di assicurare l'intera superficie coltivata con una determinata coltura in fase produttiva, in un determinato territorio comunale dove l'azienda ha condotto superfici agricole nel corso della campagna assicurativa 2022.

Per ciascun prodotto, il valore unitario assicurato non supera il valore della produzione media annua dichiarato nel PAI dall’imprenditore agricolo e verificato tramite l'utilizzo degli «Standard value» (SV) o, laddove superiore allo SV, sulla base di idonea documentazione fornita dall’agricoltore a comprova del valore della produzione ottenuto negli ultimi tre anni, ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l'anno con il valore della produzione più alto e quello con il valore della produzione più basso. In aggiunta, esclusivamente per l'uva da vino DOP e IGP, il valore unitario assicurato per singola menzione non supera lo SV del gruppo di riferimento o, laddove superiore allo SV, deve essere verificato sulla base di idonea documentazione fornita dall’agricoltore.

Per ciascun prodotto, inoltre, i valori assicurabili devono essere realmente ottenibili dagli appezzamenti assicurati.

Il beneficiario si impegna a conservare per tre anni dalla data di pagamento del contributo pubblico, presso la propria sede legale, ovvero presso la sede dell’organismo collettivo per le polizze collettive, oppure per le polizze individuali presso il CAA di appartenenza, la documentazione attestante la stipula e sottoscrizione della polizza nonchè il pagamento del premio. La suddetta documentazione potrà essere oggetto di controllo parte dell’organismo pagatore AGEA.


 

Art. 8.

dichiarazioni

I richiedenti, ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con la sottoscrizione della domanda di sostegno assumono, quali proprie, tutte le pertinenti dichiarazioni di seguito riportate:

di soddisfare tutti i requisiti richiesti dal PSRN e dal presente avviso con particolare, ma non esclusivo, riferimento:

ai criteri di ammissibilità soggettivi di cui all’art. 4;

ai criteri di ammissibilità delle operazioni di cui all’art. 6;

agli impegni ed altri obblighi di cui all’art. 7.

di essere a conoscenza che la verifica dello status di agricoltore in attività avverrà secondo le disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 5465 del 7 giugno 2018, recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013;

che per la realizzazione degli interventi di cui al presente avviso non ha richiesto nè ottenuto, anche tramite gli organismi collettivi di appartenenza, contributi da altri enti pubblici a valere su altre misure dei PSR 2014/2022 (fondo FEASR) o da altri fondi SIE o nazionali;

che non sussistono nei confronti propri cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all’art. 67, comma 1, lettere da a) a g), e commi da 2 a 7, e all’art. 76, comma 8, del decreto legislativo n. 159/2011;

di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;

di essere a conoscenza delle disposizioni e norme, unionali e nazionali, che disciplinano la corresponsione del contributo richiesto con la domanda di sostegno e che disciplinano il settore dell’assicurazione agricola agevolata;

di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall’art. 7 del PGRA 2022, in materia di determinazione della spesa ammissibile a contributo in base all’applicazione dei parametri contributivi per ogni combinazione comune/prodotto/tipologia di polizza relativamente alle produzioni vegetali, campagna assicurativa 2022;

di essere pienamente a conoscenza del contenuto del PSRN, del contenuto del presente avviso e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la domanda;

di essere a conoscenza, in particolare, delle disposizioni previste dall’art. 17 del presente avviso in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni;

di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall’art. 33 del decreto legislativo n. 228/2001 in materia di sospensione dei procedimenti di erogazione in caso di notizie circostanziate circa indebite percezioni di erogazioni;

di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge n. 898/1986 riguardanti, tra l'altro, sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;

di essere a conoscenza che in caso di valore della produzione dichiarato nel PAI superiore allo Standard value di riferimento e, esclusivamente per l'uva da vino DOP e IGP, anche in caso di valore della produzione assicurato per menzione superiore allo Standard value del gruppo di riferimento, la domanda non potrà essere ammessa al sostegno se non previa verifica della documentazione comprovante il valore della produzione;

di disporre e poter esibire in sede di controllo:

la documentazione per ciascuna delle tre o cinque annualità antecedenti la campagna di riferimento comprovante il valore della produzione dichiarato nel PAI superiore allo Standard value di riferimento e, esclusivamente per l'uva da vino DOP e IGP, il valore della produzione assicurata per menzione superiore allo Standard value del gruppo di riferimento;

le polizze/certificati di polizza sottoscritti in originale.

di impegnarsi ad esibire, se richiesto in sede di controllo:

in caso di polizza individuale: la documentazione attestante il pagamento del premio alla compagnia di assicurazione;

in caso di polizza collettiva: la documentazione attestante il pagamento della quota di premio complessivo di propria competenza all’organismo collettivo di difesa.

di impegnarsi, fatto salvo quanto disposto dalla normativa nazionale, a conservare tutta la documentazione citata ai precedenti punti per i tre anni successivi alla data di pagamento del contributo pubblico da parte dell’organismo pagatore;

di essere a conoscenza che i propri dati personali potranno essere comunicati, per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, agli organi ispettivi pubblici, unionali, nazionali e regionali nonchè pubblicati in ottemperanza agli obblighi di trasparenza stabiliti dalla vigente normativa;

di essere consapevole che l'Autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli appezzamenti e agli impianti dell’azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonchè a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell’istruttoria e dei controlli a pena di esclusione/revoca del sostegno richiesto;

che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni ed affitti di superfici è regolarmente registrata e l'Autorità competente vi avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, per le attività di ispezione previste;

di esonerare l'amministrazione nazionale e/o eventuali enti o soggetti delegati da ogni responsabilità derivante dal pagamento del contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;

di essere consapevole che l'AdG, anche per il tramite di un suo delegato, in ottemperanza alla normativa unionale e nazionale in materia, effettuerà i controlli e determinerà l'importo della spesa ammissibile e del contributo concedibile;

di essere consapevole che ai sensi dell’art. 3-bis (uso della telematica) della legge n. 241/1990, per conseguire maggiore efficienza nell'attività amministrativa, è incentivato l'uso della telematica per la consultazione del procedimento amministrativo e l'accesso agli atti da parte degli interessati;

di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990, le richieste di informazioni relative al procedimento amministrativo e l'accesso agli atti, possono essere indirizzate esclusivamente attraverso la consultazione del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), e che non è dato corso alle richieste presentate in modalità diverse dalle seguenti:

per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.agea.gov.it);

per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza agricola (CAA), la consultazione è possibile attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN.

di essere a conoscenza che l'AdG, o suo delegato, e l'organismo pagatore AGEA, responsabili del procedimento amministrativo sulle domande di sostegno e di pagamento, comunicano tramite il sito www.sian.it - nel registro rivolto al pubblico dei processi automatizzati - sezione servizi-on-line, lo stato della pratica, adottando le misure idonee a consentirne la consultazione a distanza ai sensi dell’art. 3-bis (uso della telematica) della legge n. 241/1990 e dell’art. 34 (servizi informatici per le relazioni fra pubbliche amministrazioni e utenti) della legge n. 69/2009;

di essere a conoscenza che ogni comunicazione in merito a quanto previsto dal presente avviso sarà effettuata tramite la PEC indicata sulla domanda, ovvero sul sito internet del Ministero, sul sito AGEA o attraverso il portale SIAN con modalità che sarà opportunamente pubblicizzata e di essere consapevole che, ai sensi della legge n. 221/2012 la disponibilità di una PEC costituisce un obbligo nelle comunicazioni, richieste e trasmissioni di documenti con la pubblica amministrazione e/o con i gestori o esercenti di pubblici servizi e che in mancanza del proprio domicilio digitale sarà suo onere prendere visione delle comunicazioni ad egli indirizzate secondo le modalità previste in avviso;

di essere consapevole che, in caso di valore dichiarato nel PAI superiore allo Standard value e per l'uva da vino DOP e IGP in caso di valore assicurato per menzione superiore allo Standard value del gruppo di riferimento, ovvero in caso di richiesta di riesame della domanda, la mancata presentazione in sede di convocazione e/o la mancata o parziale fornitura della documentazione richiesta comporta la chiusura del procedimento amministrativo sulla base di quanto in possesso dell’amministrazione;

di essere consapevole che, per la domanda di sostegno ritenuta ammissibile, il pagamento avverrà solo dopo presentazione della domanda di pagamento ed esito positivo dei relativi controlli;

di essere a conoscenza che l'approvazione delle domande di sostegno è condizionata alla registrazione del provvedimento di approvazione dell’avviso pubblico da parte degli organi di controllo;

a riprodurre o integrare la domanda di sostegno nonchè a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto disposto dalla normativa unionale e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale e secondo quanto previsto dal PSRN;

di consentire il trattamento dei dati conferiti per le finalità e gli obblighi previsti dalla normativa di settore;

a fornire, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al PSRN.


 

Art. 9.

Spese ammissibili

Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, fitopatie, infestazioni parassitarie. La data di quietanza del premio alla compagnia di assicurazione deve essere successiva, ai sensi dell’art. 60, comma 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, alla data di presentazione della manifestazione di interesse. In caso di sottoscrizione di polizze collettive l'intero ammontare del supporto pubblico non deve essere in nessun modo destinato a coprire costi di gestione o altri costi connessi alle operazioni dell’organismo collettivo di difesa.

Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico o ricadente in una delle fattispecie tenute al rispetto della normativa sugli appalti pubblici, lo stesso dovrà effettuare la spesa nel rispetto della normativa applicabile in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, ai sensi del «Nuovo codice degli appalti» decreto legislativo n. 50/2016.


 

Art. 10.

Attività propedeutiche alla presentazione della domanda di sostegno

Al fine della presentazione della domanda di sostegno è necessario che il richiedente abbia:

presentato manifestazione di interesse;

costituito o aggiornato il proprio fascicolo aziendale e il piano di coltivazione in base alla propria sede legale/residenza, con particolare riferimento all’inserimento di una PEC dell’azienda o altra PEC ad essa riferibile (art. 14, comma 2, del decreto ministeriale n. 162/2015), alle informazioni costituenti il patrimonio produttivo (art. 3, comma 2, del decreto ministeriale n. 162/2015) e alla verifica della validità del documento di identità;

presentato il PAI relativo alla campagna assicurativa 2022, in conformità a quanto previsto dalle istruzioni operative dell’organismo pagatore AGEA n. 45 del 3 maggio 2022, qualora rilasciato in data successiva rispetto alla presentazione della manifestazione di interesse;

provveduto all’informatizzazione della polizza, o in caso di polizze collettive alla verifica dell’avvenuta informatizzazione da parte dell’organismo collettivo cui aderisce, secondo le modalità e le tempistiche indicate al successivo art. 11.


 

Art. 11.

Presentazione della domanda di sostegno

L'AGEA è responsabile della ricezione delle domande di sostegno per la concessione del contributo pubblico.

La domanda di sostegno, compilata conformemente al modello definito dall’AGEA, i cui contenuti sono descritti nell'allegato M17.1-4, deve essere presentata esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla suddetta agenzia, secondo una delle seguenti modalità:

a. direttamente sul sito www.agea.gov.it - sottoscrivendo l'atto tramite firma digitale o firma elettronica mediante codice OTP, per le aziende agricole che hanno registrato la propria anagrafica sul portale AGEA (utenti qualificati);

b. in modalità assistita sul portale SIAN www.sian.it - per le aziende agricole che hanno conferito mandato a un Centro di assistenza agricola (CAA) accreditato dall’organismo pagatore AGEA.

Per il punto b, oltre alla modalità standard di presentazione dei documenti, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo, l'interessato che ha registrato la propria anagrafica sul sito AGEA www.agea.gov.it in qualità di «utente qualificato», può sottoscrivere la documentazione da presentare con firma elettronica, mediante codice OTP.

Attivando questa modalità, il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all’utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti, l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare dell’utente; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall’utente per convalidare il rilascio della domanda.

Le domande di sostegno devono essere presentate entro il 31 dicembre 2023. Laddove tale termine cada in un giorno non lavorativo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

Nel caso di impossibilità di rilascio delle domande di sostegno entro il termine di cui sopra, per motivazioni debitamente documentate entro la medesima scadenza, l'organismo pagatore AGEA, sentita l'autorità di gestione, con proprie istruzioni operative può consentire di completare le attività di compilazione e rilascio delle domande interessate, ivi comprese le attività propedeutiche inerenti il rilascio del PAI ed il caricamento della polizza a sistema, oltre il suddetto termine e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure.

La domanda di sostegno è corredata dai seguenti documenti:

1. il PAI;

2. la manifestazione di interesse, ove non ricompresa nel PAI salvo quanto previsto al successivo art. 16, paragrafo 3;

3. la polizza;

4. copia del documento di identità in corso di validità.

Tali documenti sono associati o acquisiti in forma elettronica al momento della presentazione della domanda.

In merito al punto 3), si precisa che la polizza deve essere informatizzata prima della presentazione della domanda di sostegno, pertanto, nel caso di polizze individuali il richiedente provvede al perfezionamento di tale procedura recandosi al CAA e presentando la polizza stipulata oppure utilizzando le funzionalità on-line predisposte da AGEA; nel caso di polizze collettive, il richiedente deve verificare con il CAA che l'organismo collettivo di difesa cui aderisce abbia provveduto ad informatizzare i dati relativi al proprio certificato.

In sede di compilazione della domanda il proponente deve indicare un indirizzo PEC valido per le finalità di cui all’art. 18 del presente avviso.

La sottoscrizione della domanda comporta l'accettazione degli elementi ivi contenuti. Al richiedente sarà rilasciata una specifica ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di sostegno.

Ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle domande di sostegno sono contenute nelle disposizioni operative emanate da AGEA.


 

Art. 12.

Termini per la sottoscrizione delle polizze

Ai fini dell’ammissibilità a contributo le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze collettive devono essere sottoscritti entro le seguenti date, definite dal PGRA 2022:

a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 31 maggio 2022;

b) per le colture permanenti entro il 10 giugno 2022;

c) per le colture a ciclo primaverile, e olivicoltura, entro il 30 giugno 2022;

d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate entro il 15 luglio 2022;

e) per le colture a ciclo autunno invernale e le colture vivaistiche entro il 31 ottobre 2022.

Per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere c) e d), seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, le polizze devono essere state sottoscritte entro la scadenza successiva.

L'allegato M17.1-5 riporta la tabella di corrispondenza tra i cicli colturali di cui ai punti precedenti e le colture ammesse a sostegno elencate all’allegato M17.1-3.


 

Art. 13.

Istruttoria della domanda di sostegno

Ai sensi dell’art. 48 del regolamento (UE) n. 809/2014, tutte le domande di sostegno presentate sono sottoposte a controlli amministrativi atti a verificare il possesso dei requisiti necessari per la concessione del contributo. Tali controlli coprono tutti gli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante controlli amministrativi.

In particolare, vengono effettuate verifiche in ordine:

a) alla ricevibilità della domanda.

La verifica di ricevibilità ha ad oggetto la completezza formale e documentale della domanda ed in particolare la verifica del rispetto dei termini temporali di presentazione della domanda stessa. Il mancato soddisfacimento di tali requisiti comporta la non ricevibilità della domanda di sostegno.

b) all’ammissibilità della domanda.

La verifica di ammissibilità ha ad oggetto l'accertamento del possesso dei requisiti di ammissibilità sia soggettivi che oggettivi, di cui agli articoli da 3 a 6 del presente avviso, nonchè alla verifica del rispetto degli altri obblighi applicabili stabiliti dalla normativa unionale e/o nazionale. Il mancato soddisfacimento dei requisiti di ammissibilità comporta l'inammissibilità a contributo della domanda di sostegno.

c) alla determinazione dell’importo ammissibile a contributo.

La verifica consiste nell'accertamento che l'importo ammissibile a contributo sia pari al minor valore risultante dal confronto tra il premio indicato nella polizza e l'importo ottenuto applicando i parametri contributivi calcolati in SGR, secondo le specifiche tecniche riportate nell'allegato n. 7 del PGRA 2022.

Nell'ambito dei controlli istruttori propedeutici alla determinazione della spesa ammissibile sono effettuate verifiche di congruenza:

1. fra i dati del PAI e i relativi Standard value.

In particolare, sarà verificato che il valore della produzione storica dichiarato nel PAI non risulti superiore allo Standard value di riferimento. Il valore della produzione storica uguale o inferiore allo Standard value sarà considerato ammissibile. In caso di valore della produzione storica superiore allo Standard value, l'agricoltore dovrà disporre della documentazione probante il valore dichiarato nel PAI; per tali fattispecie il valore della produzione storica sarà rideterminato a seguito della verifica della predetta documentazione.

2. fra i dati della polizza e i dati del PAI, già verificati secondo la procedura di cui al punto 1.

In particolare, sarà verificato che il valore assicurato e la superficie assicurata non risultino superiori ai dati del PAI, effettuando in caso di difformità la rideterminazione:

dei valori assicurati nei limiti fissati nel PAI. Per le sole uve da vino DOP e IGP si procederà preliminarmente alla verifica che i valori assicurati per singola menzione non superino il relativo Standard value del gruppo di riferimento; qualora il valore assicurato di una o più menzioni risulti superiore, l'azienda dovrà disporre di idonea documentazione atta a dimostrare il valore medio individuale per tale/i menzione/i, che sarà oggetto di apposita verifica;

delle superfici nel rispetto del valore del fascicolo aziendale.

La documentazione a supporto del valore dichiarato nel PAI superiore allo Standard Value, ovvero di valore assicurato di una o più menzioni superiore allo Standard Value di riferimento, che l'agricoltore è tenuto a presentare è la seguente:

a. fatture e altri documenti fiscali per ciascuna delle tre o cinque annualità antecedenti la campagna di riferimento relative al prodotto oggetto di domanda, ovvero per le uve DOP e IGP relative alla menzione di riferimento;

b. prospetto in formato Excel che illustri il calcolo effettuato alla base del valore della produzione storica dichiarato nel PAI, ovvero del valore medio individuale per menzione;

c. elenco riepilogativo della documentazione presentata per ciascuna annualità.

In caso di assenza di documentazione presentata per una o più annualità, tali annualità concorreranno al calcolo della media triennale o quinquennale per la determinazione del valore della produzione storica ammissibile con un valore pari a zero.

Ai fini delle verifiche del valore unitario della produzione storica dichiarato nel PAI, la superficie di riferimento per il prodotto, ovvero per le uve DOP e IGP per la menzione oggetto di domanda, è quella risultante dal fascicolo aziendale AGEA in ciascuna delle tre o cinque annualità antecedenti la campagna di riferimento.

Disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione della documentazione di cui ai punti da a. a c. sono contenute nelle disposizioni operative emanate da AGEA.

I controlli amministrativi prevedono anche la verifica delle condizioni artificiose di cui all’art. 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

L'istruttoria della domanda di sostegno è di competenza di AGEA, che esegue i controlli amministrativi di cui ai punti a), b) e c), registrandone l'esito in apposita lista di controllo (check list).

Saranno pubblicati sul sito internet del Ministero e sul sito AGEA gli elenchi delle domande per le quali è richiesta la presentazione della documentazione probante il valore dichiarato nel PAI ovvero per le sole uve da vino DOP e IGP della documentazione atta a dimostrare il valore assicurato di una o più menzioni in caso di valore superiore allo Standard value di riferimento.

Nella pubblicazione sarà indicata la procedura per visualizzare in ambito SIAN per i singoli proponenti, ovvero per le aziende agricole che hanno conferito mandato a un CAA, le modalità e le tempistiche per la presentazione della predetta documentazione.

La mancata o parziale presentazione della documentazione richiesta comporta la chiusura del procedimento amministrativo sulla base di quanto in possesso dell’amministrazione.

Conclusa l'istruttoria, qualora la domanda non necessiti di chiarimenti/approfondimenti, la comunicazione dell’esito dell’istruttoria può avvenire subito dopo la presentazione della domanda tramite le procedure automatizzate implementate in ambito SIAN ovvero attraverso la pubblicazione del provvedimento di approvazione. Qualora la domanda necessiti di chiarimenti/approfondimenti, AGEA comunica via PEC ai soggetti interessati le modalità per visualizzarne l'esito, in ambito SIAN.

In caso di irregolarità nella procedura di invio delle comunicazioni via PEC (ad es. PEC sconosciuta/errata), AGEA sul proprio sito e sul portale SIAN, pubblicherà l'elenco delle domande che presentano tale anomalia, con indicazione delle modalità operative per la consultazione della comunicazione ai soggetti destinatari.

Gli obblighi di comunicazione degli esiti istruttori si considerano, pertanto, adempiuti se la comunicazione ai soggetti destinatari è avvenuta:

a) tramite le procedure automatizzate implementate in ambito SIAN, qualora si tratti di controlli totalmente automatizzati che non richiedono ulteriori chiarimenti, ovvero attraverso la pubblicazione del provvedimento di approvazione;

oppure

b) a seguito dell’invio della PEC con le modalità di visualizzazione dell’esito istruttorio/della richiesta di documentazione integrativa;

oppure

c) in caso di irregolarità nella procedura di invio della PEC, a seguito della pubblicazione sul sito AGEA e sul portale SIAN dell’elenco delle domande che presentano tale irregolarità, con indicazione delle modalità operative per la consultazione della comunicazione.

13.1 Modalità di presentazione istanza di riesame

Qualora all’esito dell’istruttoria la domanda risulti inammissibile o in caso di riduzione dell’importo richiesto sulla base della rideterminazione del valore della superficie, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, il richiedente può presentare istanza di riesame per l'importo non ammesso.

Entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione degli esiti dell’istruttoria, comprensiva dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda, il richiedente presenta istanza di riesame esclusivamente, pena la non ricevibilità, tramite i servizi telematici messi a disposizione da AGEA, secondo le medesime modalità indicate nell'art. 11.

disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle istanze di riesame sono contenute nelle disposizioni operative emanate da AGEA.

La mancata o parziale presentazione della documentazione richiesta, ovvero, in caso di convocazione da parte di AGEA, la mancata presentazione dell’istante comportano la chiusura del procedimento amministrativo sulla base di quanto in possesso dell’amministrazione.

Non verranno prese in carico le istanze di riesame relativamente a importi non ammessi inferiori ai 10 euro.

Entro dieci giorni dalla data di ricezione dell’istanza di riesame, AGEA comunica l'esito dell’istruttoria di riesame che assume carattere definitivo salvo le possibilità di ricorso previste dalla vigente normativa.

Se il richiedente non si avvale di tale possibilità, l'istruttoria assume carattere definitivo salvo le possibilità di ricorso previste dalla vigente normativa.

13.2 Approvazione della domanda di sostegno e concessione del contributo

all’esito dei controlli istruttori svolti, compresi quelli derivanti dalle attività di riesame, AGEA provvede con proprio atto ad approvare le domande di sostegno ammesse a finanziamento, con indicazione della spesa ammessa a contributo e del contributo concesso. L'atto è reso disponibile ai beneficiari in ambito SIAN.

Per le domande non ammesse a finanziamento, AGEA provvede ad emettere una declaratoria di non ammissibilità.

L'atto di approvazione, ovvero l'elenco delle domande di sostegno ammesse comprensivo della data di ammissione, della spesa ammessa e del contributo concesso, e la declaratoria di non ammissibilità sono pubblicati sul SIAN e, successivamente, sul sito internet AGEA e trasmessi all’autorità di gestione che provvede alla loro pubblicazione sul sito internet del Ministero.


 

Art. 14.

Presentazione della domanda di pagamento

Al fine di ottenere il pagamento del contributo pubblico, il beneficiario, successivamente al provvedimento di concessione e al pagamento della polizza, deve presentare entro e non oltre il termine del 30 giugno 2024 apposita domanda di pagamento all’organismo pagatore AGEA, nei limiti dell’importo definito nel relativo provvedimento di concessione. Tale domanda deve essere presentata esclusivamente tramite i servizi telematici dell’organismo pagatore AGEA, secondo una delle seguenti modalità:

a) direttamente sul sito internet AGEA www.agea.gov.it - sottoscrivendo l'atto tramite firma digitale o firma elettronica mediante codice OTP, per le aziende agricole che hanno registrato la propria anagrafica sul portale AGEA (utenti qualificati);

b) in modalità assistita sul portale SIAN www.sian.it - per le aziende agricole che hanno conferito mandato a un CAA accreditato dall’organismo pagatore AGEA.

Per il punto b, oltre alla modalità standard di presentazione dei documenti, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo, l'interessato che ha registrato la propria anagrafica sul sito internet AGEA, in qualità di «utente qualificato», può sottoscrivere la documentazione da presentare con firma elettronica, mediante codice OTP.

Nel caso di impossibilità di rilascio delle domande di pagamento entro il termine di cui sopra, per motivazioni debitamente documentate entro il medesimo termine, l'organismo pagatore AGEA, con proprie istruzioni operative, può consentire di completare le attività di compilazione e rilascio delle domande di pagamento interessate oltre la citata scadenza e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure.

La domanda di pagamento è compilata conformemente al modello definito dall’organismo pagatore AGEA ed alla stessa deve essere allegato quanto segue: La documentazione attestante la spesa sostenuta.

In caso di polizze individuali il pagamento del premio deve essere comprovato dal beneficiario che allega la quietanza rilasciata dalla Compagnia di assicurazione. In caso di polizze collettive il pagamento è dimostrato dalla quietanza del premio complessivo riferita alla polizza-convenzione rilasciata dalla compagnia di assicurazione all’organismo collettivo, unitamente ad una distinta con l'importo suddiviso per i singoli certificati di polizza. In quest'ultimo caso il beneficiario non può presentare la domanda di pagamento prima che l'organismo collettivo cui aderisce abbia trasmesso a SGR la copia della quietanza sopra indicata e la documentazione attestante la tracciabilità dei pagamenti alle compagnie di assicurazione di cui al punto successivo. A tal fine, il richiedente deve verificare con il CAA che l'organismo collettivo di difesa cui aderisce abbia provveduto ad informatizzare i dati relativi alla quietanza del premio complessivo riferito alla polizza convenzione rilasciata dalla compagnia di assicurazione. La documentazione attestante la tracciabilità dei pagamenti alle

compagnie di assicurazione, come di seguito indicato per ciascuna

modalità di pagamento ammessa:

bonifico o ricevuta bancaria (Riba): deve essere prodotta la ricevuta del bonifico eseguito, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall’istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite «home banking», il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell’operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita;

assegno: tale modalità può essere accettata, purchè l'assegno sia sempre emesso con la dicitura «non trasferibile» e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’assegno con il quale è stato effettuato il pagamento;

carta di credito e/o bancomat: tale modalità, può essere accettata, purchè il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate;

bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale: tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all’estratto conto in originale. La causale deve contenere il riferimento al numero di polizza;

vaglia postale: tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall’estratto del conto corrente in originale. La causale deve contenere il riferimento al numero di polizza.

Il pagamento in contanti non è consentito.

I documenti suddetti sono acquisiti in forma elettronica al momento della presentazione della domanda. Al richiedente sarà rilasciata una specifica ricevuta di presentazione e copia della domanda stessa.

Eventuali ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle domande di pagamento sono contenute nelle disposizioni operative emanate dall’organismo pagatore AGEA.


 

Art. 15.

Istruttoria delle domande di pagamento

L'istruttoria relativa alla domanda di pagamento viene effettuata dall’organismo pagatore AGEA e prevede:

a) controlli amministrativi;

b) controlli in loco, per le domande selezionate a campione. a) Controlli amministrativi.

Nell'ambito dei controlli amministrativi vengono effettuate le verifiche su tutte le domande di pagamento presentate, in ordine:

alla ricevibilità delle domande stesse, inclusa la validità della certificazione antimafia ove previsto;

alla conformità della polizza stipulata con quella presentata e accolta con la domanda di sostegno;

ai costi sostenuti ed ai pagamenti effettuati;

alla presenza di doppi finanziamenti irregolari ottenuti da altri regimi nazionali, unionali o regimi assicurativi privati non agevolati da contributo pubblico. b) Controlli in loco, per le domande selezionate a campione.

I controlli in loco sono effettuati su un campione pari ad almeno il 5% della spesa che deve essere pagata dall’organismo pagatore AGEA nell'anno civile, determinata in seguito ai controlli amministrativi delle domande di pagamento. La selezione del campione sarà effettuata in base ad un’analisi dei rischi inerenti alle domande di pagamento ed in base ad un fattore casuale.

Attraverso i controlli in loco sarà verificata la conformità delle operazioni realizzate dai beneficiari con la normativa applicabile inclusi i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione del sostegno. Tali controlli, altresì, verificano l'esattezza dei dati dichiarati dai beneficiari, raffrontandoli con i documenti giustificativi. I dati relativi al valore della produzione storica dichiarati nel PAI, ovvero dei valori assicurati per menzione nel caso delle uve da vino DOP e IGP, già verificati attraverso le procedure di cui all’art. 13, non sono oggetto di verifica nell'ambito dei controlli in loco.

I controlli in loco comprendono una visita presso l'azienda del beneficiario e sono effettuati alla presenza dello stesso o, in subordine, di un suo delegato munito di delega scritta.

Le modalità di esecuzione delle «visite sul luogo in cui l'operazione è realizzata» nell'ambito dei controlli in loco, saranno eseguite secondo le procedure adottate da AGEA.

In caso di esito positivo della istruttoria, il pagamento dell’aiuto costituisce comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettera b), del comma 1, dell’art. 7, legge 18 giugno 2009, n. 69. In caso di esito non positivo dell’istruttoria l'organismo pagatore AGEA comunica, conformemente al successivo art. 18, le modalità per visualizzare, in ambito SIAN, l'esito dell’istruttoria. Il beneficiario può presentare richiesta di riesame degli esiti dell’istruttoria della domanda di pagamento ( a) controlli amministrativi e b) controlli in loco) entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione degli stessi secondo le modalità descritte nell'art. 13, paragrafo 1 «Modalità di presentazione istanza di riesame».

Sulla base degli esiti istruttori amministrativi ed in loco delle domande di pagamento, compresi gli esiti derivanti dalle attività di riesame e fatto salvo il rispetto delle ulteriori condizioni per il pagamento di contributi pubblici stabilite dalla normativa nazionale e unionale, l'organismo pagatore con proprio atto provvede ad approvare l'elenco dei pagamenti.

Potranno essere svolti controlli ex post al fine di verificare lo stato del pagamento da parte del consorziato/beneficiario all’organismo collettivo di appartenenza della quota del premio complessivo di propria pertinenza, esclusivamente nel caso di polizze collettive riferite a consorzi che hanno anticipato parte di siffatto premio.

Eventuali ulteriori disposizioni operative sono definite dall’organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento.


 

Art. 16.

Modifiche, integrazioni, ritiro e correzione degli errori palesi delle domande di sostegno e di pagamento

16.1. Ritiro delle domande

Ai sensi dell’art. 3 del regolamento (UE) n. 809/2014, le domande di sostegno e di pagamento possono essere ritirate, in tutto e in parte. Tale ritiro è registrato dall’AGEA tramite le apposite funzionalità in ambito SIAN.

Il ritiro, parziale o totale, non è autorizzato qualora l'autorità competente abbia già informato il beneficiario di aver riscontrato inadempienze nella domanda di sostegno o di pagamento o, altresì, gli abbia comunicato l'intenzione di svolgere un controllo in loco o, infine, se da tale controllo emergono inadempienze di qualsiasi natura.

Il ritiro della domanda riporta i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o parte di essi.

Le modalità operative per il ritiro delle domande di sostegno/pagamento e di altre dichiarazioni e documentazione, ai sensi dell’art. 3 del regolamento (UE) n. 809/2014, sono definite dall’AGEA con proprio provvedimento.

16.2. Correzione degli errori palesi

Ai sensi dell’art. 4 del regolamento (UE) n. 809/2014 (correzioni e adeguamento di errori palesi), le domande di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati, in qualsiasi momento dopo essere stati presentati, in caso di errori palesi riconosciuti dall’organismo pagatore AGEA e sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare, purchè il beneficiario abbia agito in buona fede.

L'errore può essere considerato palese solo se può essere individuato agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda stessa.

In caso di individuazione e accettazione dell’errore palese, AGEA OP determina la ricevibilità della comunicazione dell’errore palese commesso sulla domanda di sostegno e/o pagamento.

Per le domande di pagamento estratte per il controllo in loco, le correzioni possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attività di controllo e in ogni caso non sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati dell’accertamento svolto in fase di controllo in loco.

Le modalità operative per la comunicazione ai sensi dell’art. 4 del regolamento (UE) n. 809/2014 dell’errore palese, sono definite dall’organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento.

16.3. Cessione di aziende

Ai sensi dell’art. 8 del regolamento (UE) n. 809/2014, per cessione d'azienda si intende «la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate».

La cessione d'azienda nella sua totalità può avvenire:

A. Prima del termine ultimo di durata dell’operazione e dopo la presentazione della manifestazione di interesse;

B. Successivamente al termine ultimo di durata dell’operazione e dopo la presentazione della manifestazione di interesse.

In entrambi i casi, qualora siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione/pagamento del sostegno di cui al presente avviso, il sostegno sarà concesso ed erogato, in relazione all’azienda ceduta, al cessionario a condizione che lo stesso:

1) presenti richiesta di subentro alla manifestazione di interesse ed il PAI, se del caso «volturato». A tale scopo il cessionario deve preventivamente aggiornare il fascicolo aziendale;

2) provveda, se del caso, a volturare l'intestazione del contratto di polizza ed al pagamento del premio;

3) presenti domanda di sostegno allegando, oltre la documentazione probante l'avvenuta cessione, anche quella di cui al punto 1);

4) presenti domanda di pagamento e tutti i documenti giustificativi richiesti dal presente avviso.

Nel caso di cui alla lettera B, i controlli relativi agli atti amministrativi presentati dal cessionario sono svolti avendo riguardo ai requisiti del cedente.

Ai sensi dell’art. 8, comma 4, del regolamento (UE) n. 809/2014, successivamente alla comunicazione all’autorità competente della cessione dell’azienda e della presentazione della richiesta di sostegno da parte del cessionario:

i. tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della manifestazione di interesse ovvero della domanda di sostegno sono ceduti/conferiti al cessionario;

ii. tutte le operazioni necessarie per la concessione e, se del caso, per il pagamento del sostegno e tutte le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al cessionario ai fini dell’applicazione delle pertinenti norme dell’Unione europea e nazionali;

iii. l'azienda ceduta è considerata, nel caso in cui il cessionario percepisca altri contributi pubblici ai sensi del presente avviso, alla stregua di un’azienda distinta per quanto riguarda la campagna assicurativa 2022.

Nei soli casi di cui alla lettera B e sempre che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione/pagamento del sostegno di cui al presente avviso, il sostegno può essere erogato al cedente e nessun aiuto sarà dovuto al cessionario, esclusivamente a condizione che il cedente:

a) presenti domanda di sostegno, informando l'autorità competente dell’avvenuta cessione successivamente alla conclusione dell’operazione e che nulla è dovuto al cessionario;

b) presenti domanda di pagamento e tutti i documenti giustificativi richiesti dal presente avviso.

di conseguenza, tutti i diritti ed obblighi previsti dall’art 8, comma 4, del regolamento (UE) n. 809/2014 sopra elencati rimarranno in capo al cedente.

C. A seguito di successione mortis causa.

Qualora un’azienda venga ceduta nella sua totalità, a seguito di successione mortis causa, dopo la presentazione della manifestazione di interesse, il sostegno è concesso all’erede purchè vengano adempiuti gli obblighi informativi previsti nel paragrafo precedente, punti da 1) a 4), ad eccezione, se del caso, del punto 2).

I controlli relativi agli atti amministrativi presentati dall’erede sono svolti avendo riguardo ai requisiti dell’azienda del de cuius; la verifica dei criteri di ammissibilità soggettivi, di cui all’art. 4, lettere a) e b), è svolta con riferimento al de cuius.

di conseguenza, tutti i diritti ed obblighi suelencati previsti dal citato art. 8, comma 4, del regolamento (UE) n. 809/2014, rimangono in capo all’erede.

Se il de cuius è deceduto prima della presentazione della domanda di sostegno, i legittimi eredi possono presentare la domanda di sostegno purchè vengano adempiuti gli obblighi informativi di cui sopra.

I controlli amministrativi relativi alla verifica dell’ammissibilità soggettiva saranno effettuati al fine di verificare l'esistenza dei requisiti in due date differenti e riferite a:

«presentazione manifestazione interesse» - rilevando il riscontro positivo relativo alla soggettività del de cuius;

«fine operazione» - rilevando il riscontro positivo relativo alla soggettività del de cuius in caso di decesso avvenuto successivamente alla data di fine copertura, ovvero in caso di decesso avvenuto entro la data di fine copertura con riscontro positivo relativo alla soggettività dell’erede.

Se il de cuius è deceduto dopo la presentazione della domanda di pagamento, l'erede provvede esclusivamente alla presentazione di una comunicazione relativa all’avvenuta successione per attivare il pagamento della domanda del de cuius e percepire il relativo contributo.

In caso di pluralità di eredi, questi devono delegare uno di loro alla presentazione degli atti amministrativi.

Le modalità attuative e operative per la comunicazione della cessione di aziende, nonchè eventuali ulteriori disposizioni operative, sono definite dall’organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento.


 

Art. 17.

Riduzioni, esclusioni e sanzioni

Il mancato rispetto, imputabile ai beneficiari, dei criteri e dei requisiti di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi richiamati nel presente avviso comporta l'applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni stabilite sulla base dei regolamenti (UE) n. 640/2014 e n. 809/2014, nonchè del decreto ministeriale 10 marzo 2020, n. 2588.

Le modalità di calcolo delle suddette riduzioni, esclusioni e sanzioni sono stabilite nell'Allegato M17.1-6 del presente avviso.


 

Art. 18.

Modalità di gestione della comunicazione con il beneficiario

Gli indirizzi dei beneficiari sono tratti da quanto indicato dagli stessi nel proprio fascicolo aziendale, mentre l'indirizzo delle autorità competenti alle quali i beneficiari sono tenuti a rivolgersi sono i seguenti:

autorità di gestione: via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, tel. 06-46651;

sito internet: www.politicheagricole.it

pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

organismo pagatore AGEA: via Palestro n. 81 - 00185 Roma, tel. 06-494991;

sito internet: www.agea.gov.it

pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Le comunicazioni tra i beneficiari e le autorità competenti per la gestione ed il controllo delle domande di sostegno e pagamento avverranno mediante PEC.

Per i soggetti per i quali è prevista l'obbligatorietà dell’indirizzo PEC, ai sensi della legge n. 221/2012, le comunicazioni per la gestione ed il controllo delle domande di sostegno e pagamento avverranno mediante PEC.

Per coloro che non rientrano tra i soggetti tenuti all’obbligatorietà dell’indirizzo PEC, gli stessi dovranno prendere visione delle comunicazioni tramite consultazione del SIAN, secondo le modalità sotto descritte:

per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.agea.gov.it);

per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza agricola (CAA), la consultazione è possibile attraverso le informazioni messe a disposizione al CAA stesso da parte di AGEA OP sul SIAN.


 

Art. 19.

Consultazione del procedimento amministrativo e accesso agli atti

Ai sensi dell’art. 3-bis della legge n. 241/1990 (uso della telematica) e successive modificazioni ed integrazioni, i seguenti documenti amministrativi, che fanno parte del procedimento della domanda di sostegno e di pagamento, sono accessibili tramite consultazione sul SIAN:

mandato di rappresentanza (per i beneficiari che aderiscono ad un CAA);

scheda di validazione del fascicolo aziendale;

domanda di sostegno/pagamento;

dati di base in formato grafico (GIS), se pertinenti;

check-list delle istruttorie eseguite;

eventuali comunicazioni al beneficiario (quali PEC, Istruzioni operative, lettere raccomandate, provvedimenti amministrativi diffusi attraverso i siti istituzionali, etc.);

informazioni relative ai pagamenti effettuati.

Gli interessati possono esercitare il loro diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi sopra indicati e monitorare lo stato dell’iter amministrativo della domanda, attraverso l'accesso al SIAN secondo le seguenti modalità:

per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.agea.gov.it);

per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un CAA, ai sensi dell’art. 14 decreto ministeriale Sanità del 14 gennaio 2001 e dell’art. 15 del decreto ministeriale Mipaaf del 27 marzo 2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN.

Non è dato corso alle richieste di accesso agli atti riferite ai documenti amministrativi sopra indicati, presentate dagli interessati in modalità diverse rispetto a quelle sopra descritte.


 

Art. 20.

disposizioni finanziarie

Per l'attuazione del presente avviso è assegnato un importo complessivo di risorse in termini di spesa pubblica pari a euro 200.000.000,00, di cui 90.000.000,00 di quota FEASR e 110.000.000,00 di quota di cofinanziamento nazionale, comprensivi di euro 12.000.000,00 derivanti dal trasferimento di fondi dal I al II pilastro in conformità ai regolamenti (UE) n. 2021/399 del 19 gennaio 2021 e n. 2021/1017 del 15 aprile 2021, a cui andranno ad aggiungersi eventuali economie relative alle campagne delle annualità precedenti e/o ulteriori risorse rinvenienti da altre sottomisure del PSRN 2014-2022 e/o finanziamenti nazionali integrativi.


 

Art. 21.

Modalità di calcolo ed erogazione del contributo

La misura del contributo pubblico è pari al 55% della spesa ammessa in seguito all'istruttoria delle domande di pagamento, di cui all'art. 15 del presente avviso. Per le polizze che coprono 2 delle avversità elencate all'allegato M17.1-2 al presente avviso, la misura del contributo pubblico è pari al 51% della spesa ammessa in seguito all'istruttoria delle domande di pagamento.

A fronte delle eventuali riassegnazioni di cui al precedente articolo, la percentuale di contribuzione pubblica potrà essere percentualmente integrata sino alla concorrenza del massimale del 70% prevista dal PSRN, ovvero del 65% per le polizze che coprono due delle avversità elencate all’allegato M17.1-2. Il contributo viene erogato al beneficiario tramite bonifico sulle coordinate bancarie indicate dallo stesso all’atto di presentazione della domanda di pagamento.


 

Art. 22.

Norme di rinvio

Ricorrendo l'ipotesi di cui all’art. 8, comma 3, della legge n. 241/1990 con la pubblicazione delle presenti disposizioni s'intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli art. 7 e 8 della legge n. 241/1990 in tema di comunicazione dell’avvio del procedimento.


 

Art. 23.

Informativa sul trattamento dei dati personali

I dati forniti saranno trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali», come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 27 aprile 2016 n. 679 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Responsabile del trattamento è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) in qualità di delegato e nominato dal MIPAAF - Titolare per il trattamento delle domande di sostegno e nel suo ruolo di organismo pagatore titolare del trattamento delle domande di pagamento. La sede di AGEA è in - via Palestro n. 81 - 00187 Roma. Il sito internet istituzionale dell’agenzia è il seguente: www.agea.gov.it



Allegati

M17.1-1 Rischi assicurabili

M17.1-2 Conbinazioni rischi assicurabili

M17.1-3 Produzioni e tipologie assicurabili

M17.1-4 Modello domanda di sostegno

M17.1-5 Tabella di corrispondenza tra cicli colturali e elenco colture

M17.1-6 Sanzioni amministrative applicabili alla sottomisura 17.1 (riduzioni e sanzioni)



Allegato M17.1-1

Rischi assicurabili (All. 1.2, 1.5 e 1.6 PGRA)

 

1. AVVERSITÀ ASSICURABILI A CARICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI

1.1 - Avversità catastrofali

Alluvione

Siccità

Gelo e brina

 

1.2 - Altre avversità

1.2.1 - Avversità di frequenza

Eccesso di neve

Eccesso di pioggia

Grandine

Venti forti

 

1.2.2 - Avversità accessorie

Colpo di sole, vento caldo e ondata di calore

Sbalzi termici

 

2. FITOPATIE ASSICURABILI A CARICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI

Alternaria

Antracnosi

Aspergillus flavus, aspergillus parasiticus

Batteriosi

Botrite

Cancro batterico delle pomacee

Carbone

Colpo di fuoco batterico (erwinia amylovora)

Corineo

Virosi

Flavescenza dorata

Fusariosi

Mal del piede

Ruggini

Septoriosi

Mal dell’esca

Oidio

Mal dell’inchiostro

Marciume bruno

Marciume radicale

Ticchiolatura

Peronospora

Vaiolatura delle drupacee (sharka)

Scopazzi del melo (apple proliferation phytoplasma)

Phytophtora ramorum

Micotossine del frumento (aspergillus, penicillium, fusarium)

Cercospora

Maculatura bruna (stemphylium vesicarium)

Moria del noce (phytophthora spp.)

Batteriosi del noce (xantomonas campestris juglandis)

Necrosi apicale bruna del noce (xanthomonas arboricola pv. juglandis)

Moria dei kiwi (cylindrocarpon spp.)

Monilia (monilinia laxa & monilinia fructigena)

Black rot (guignardia bidwellii)

 

3. INFESTAZIONI PARASSITARIE ASSICURABILI A CARICO di PRODUZIONI VEGETALI

Cinipide del castagno

diabrotica

Punteruolo rosso delle palme

Tignole del pomodoro

Tarlo asiatico (anoplophora spp)

Moscerino dei piccoli frutti (drosophila suzukii)

Aromia bungii

Cimice asiatica (halyomorpha halys)

Popillia (popillia japonica)

Elateridi (agriotes spp)

Nottua per il mais ed il sorgo (sesamia spp)

Piralide del mais e del sorgo

Psilla

Dorifora della patata

Carpocapsa del melo e del pero (cydia pomonella)

Mosca dell’olivo

Mosca del ciliegio

Tignola orientale del pesco

Ricamatrice del melo

Ragnetto rosso (tetranychus urticae)

Afidi (aphidoidea spp.)

 

Allegato M17.1-2

Combinazioni di rischi assicurabili (Art. 3 PGRA)

1. Le coperture assicurative che coprono la mancata resa (quantitativa e/o qualitativa) delle produzioni vegetali possono avere le seguenti combinazioni:

a) polizze che coprono l'insieme delle avversita' elencate all'allegato M17.1-1, punto 1 (avversita' catastrofali + avversita' di frequenza + avversita' accessorie);

b) polizze che coprono l'insieme delle avversita' elencate all'allegato M17.1-1, punto 1.1 (avversita' catastrofali) e almeno una avversita' di cui al punto 1.2.1 (avversita' di frequenza);

c) polizze che coprono almeno tre delle avversita' elencate all'allegato M17.1-1, punto 1.2 (avversita' di frequenza e avversita' accessorie);

d) polizze che coprono l'insieme delle avversita' elencate all'allegato M17.1-1, punto 1.1 (avversita' catastrofali);

e) polizze che coprono almeno due delle avversita' elencate all'allegato M17.1-1, punto 1.2.1 (avversita' di frequenza).


Allegato M17.1-3 (rif. allegato I del PGRA 2022)

Produzioni vegetali assicurabili


Allegato M 17.1-4

Modello domanda di sostegno


Allegato M 17.1-5 (*)

Allegato

(*) Per la modifica dell'Allegato M 17.1-5 “Tabella di corrispondenza tra cicli colturali ed elenco colture”, si veda il Decreto 6 giugno 2023, prot. 289758.


Allegato M17.1-6 

Sanzioni amministrative Modalita' di applicazione - Produzioni vegetali

1. Oggetto e campo di applicazione Il presente allegato ha ad oggetto le modalita' di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni stabilite sulla base dei regolamenti (UE) n. 809/2014 e n. 640/2014, nonche' del decreto ministeriale 10 marzo 2020 n. 2588 «Disciplina del regime di condizionalita' ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale». L'O.P. Agea, qualora riscontri, nella sua attivita' di controllo (amministrativo, in loco o ex post), inadempienze e violazioni delle condizioni di ammissibilita' indicate nell'avviso e degli impegni ed altri obblighi previsti dalla normativa dell'Unione europea o dalla legislazione nazionale, interviene comminando sanzioni amministrative che comportino la riduzione ed esclusione del contributo provvedendo altresi' al recupero dell'importo indebitamente percepito. L'applicazione di tali sanzioni amministrative non osta all'applicazione di ulteriori sanzioni amministrative e penali, laddove previste dalla normativa nazionale applicabile.

2. Riduzione ed esclusione Ai sensi dell'art. 35 del regolamento (UE) n. 640/2014, in caso di inadempimento o violazioni dei criteri di ammissibilita' previsti nell'avviso pubblico, il sostegno richiesto e' rifiutato o revocato integralmente; in caso di violazione degli impegni o altri obblighi legislativi nazionali/unionali il sostegno richiesto puo' essere rifiutato, integralmente o parzialmente. L'entita' della riduzione del contributo (e la relativa percentuale) e' determinata in base alla gravita', entita' e durata di ciascuna violazione/inadempienza, nonche' della sua ripetizione, in connessione a ciascun impegno/obbligo, secondo le modalita' di cui alle successive sezioni I, II e III. In caso di ripetizione di infrazioni relative ad impegni/obblighi con gravita', entita' e durata di livello massimo, il beneficiario e' escluso dal sostegno, con revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli eventuali importi indebitamente erogati. La riduzione od esclusione si applica esclusivamente qualora l'inadempienza sia imputabile ad atti od omissioni direttamente attribuibili al beneficiario.

3. Sanzioni applicabili in relazione all'ammissibilita' delle spese Ai fini della determinazione della sanzione, l'organismo pagatore individua: a) l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e dell'atto di concessione; b) l'importo cui il beneficiario ha diritto a seguito dell'istruttoria delle spese riportate nelle domande di pagamento. Se l'importo stabilito in applicazione della lettera a), supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) di piu' del 10%, si applica una sanzione amministrativa riducendo ulteriormente l'importo di cui al punto b). Il valore della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario puo' dimostrare in modo soddisfacente all'organismo pagatore di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile nella domanda di pagamento o se l'organismo pagatore accerta altrimenti che l'interessato non e' responsabile. La suddetta sanzione amministrativa si applica, mutatis mutandis, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all'art. 49 del regolamento (UE) n. 809/2014. In tal caso la spesa controllata e' la spesa cumulata sostenuta per l'operazione di cui trattasi. Cio' lascia impregiudicati i risultati dei precedenti controlli in loco delle operazioni in questione.

4. Recupero importi indebitamente erogati Il recupero degli importi eventualmente gia' erogati viene effettuato in caso di infrazioni di livello massimo. Viene altresi' effettuato anche nel caso di infrazioni inferiori al livello massimo, laddove l'entita' della riduzione del sostegno sia superiore all'importo ancora da erogare al beneficiario. Ai casi di recupero di importi indebitamente erogati, previsti dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni dell'art. 7 del regolamento (UE) n. 809/2014 in merito al pagamento degli interessi da parte del beneficiario.

5. Ordine delle riduzioni Nel corso dei controlli puo' determinarsi per un beneficiario sia una riduzione dovuta a violazione di impegni o altri obblighi sia una riduzione dovuta alla mancata ammissibilita' delle spese. In tal caso le riduzioni si sommano, nel seguente ordine: 1) inizialmente viene calcolato l'ammontare della spesa ammissibile; 2) all'importo risultante viene applicata la riduzione dovuta per la violazione degli impegni o altri obblighi. Quest'ultima riduzione non si applica nel caso in cui la riduzione di cui al punto 1) sia pari al 100% dell'importo richiesto dal beneficiario. Sez. I - Metodologia per il calcolo delle riduzioni/esclusioni Sulla base di quanto previsto dal decreto ministeriale 10 marzo 2020 n. 2588, per ogni impegno/obbligo e' riscontrabile un triplice livello di infrazione (basso=1; medio=3; alto=5). Nella successiva sezione due sono indicati per ciascun impegno/obbligo i corrispondenti parametri di valutazione della gravita', entita' e durata (cfr. indici di verifica), secondo la seguente matrice: 

=====================================================================
|           |    Gravita'       |     Entita'      |     Durata     |
+===========+===================+==================+================+
|Basso (1)  |                   |                  |                |
+-----------+-------------------+------------------+----------------+
|Medio (3)  |                   |                  |                |
+-----------+-------------------+------------------+----------------+
|Alto (5)   |                   |                  |                |
+-----------+-------------------+------------------+----------------+
 

Nel determinare il livello di riduzione applicabile, l'organismo pagatore procede, per ciascun impegno/obbligo non rispettato, alla quantificazione in termini di gravita', entita' e durata sulla base delle matrici di cui al capoverso precedente. Successivamente, ciascun punteggio medio afferente ad un impegno/obbligo violato viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

=====================================================================
|                                            |      Percentuale di  |
|                 Punteggio                  |    riduzione         |
+============================================+======================+
|             1,00 <= x < 3,00               |         3%           |
+--------------------------------------------+----------------------+
|             3,00 <= x <= 4,00              |         7%           |
+--------------------------------------------+----------------------+
|                  x> 4,00                   |         15%          |
+--------------------------------------------+----------------------+
 

I valori di riduzione, cosi' ottenuti, si sommano a loro volta per ciascun impegno/obbligo non rispettato per ottenere un unico valore di riduzione. Nel caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, si applica quanto previsto dall'art. 21 del decreto ministeriale 10 marzo 2020 n. 2588. Le riduzioni calcolate per il mancato rispetto della normativa sugli appalti pubblici sono quindi sommate a quelle relative agli altri impegni/obblighi per ottenere il valore finale delle riduzioni applicabili. In ogni caso la percentuale di riduzione applicabile ad un beneficiario non puo' essere superiore al 100% dell'importo concesso allo stesso beneficiario.

Sez. II - Indici di verifica


 ===================================================================
 |   |                             |Viola-|      |Gra- |Enti-|Dura-|
 |   |     Impegni ed obblighi     |zione |  %   |vita'| ta  | ta  |
 +===+=============================+======+======+==== +=====+=====+
 |   |Per ciascun prodotto, il     |      |>0 -  |  1  |  1  |  1  |
 |   |contratto assicurativo per la|      | ≤15  |     |     |     |
 |   |polizza agevolata deve       |      +------+-----+-----+-----+
 |   |prevedere l'obbligo per      |      |>15 - |     |     |     |
 |   |l'imprenditore agricolo di   |      | ≤50  |  3  |  3  |  3  |
 |   |assicurare l'intera          |      +------+-----+-----+-----+
 |   |produzione ottenibile in un  |      |      |     |     |     |
 |   |determinato territorio       |      |      |     |     |     |
 |   |comunale dove l'azienda ha   |      |      |     |     |     |
 |   |condotto superfici agricole, |      |      |     |     |     |
 |   |nel corso dell'annata        |      |      |     |     |     |
 |   |agraria.L'indice di verifica |      |      |     |     |     |
 |   |applicabile al presente      |      |      |     |     |     |
 |1. |obbligo e' la superficie     |Super-|      |     |     |     |
 |   |assicurata a livello comunale|ficie |      |     |     |     |
 |   |per prodotto.Se la superficie|      | >50  |  5  |  5  |  5  |
 |   |assicurata per ciascun       |      |      |     |     |     |
 |   |prodotto e' inferiore a      |      |      |     |     |     |
 |   |quella condotta              |      |      |     |     |     |
 |   |dall'agricoltore in un       |      |      |     |     |     |
 |   |determinato territorio       |      |      |     |     |     |
 |   |comunale si applicano i      |      |      |     |     |     |
 |   |punteggi indicati a lato,    |      |      |     |     |     |
 |   |basati sull'entita' della    |      |      |     |     |     |
 |   |violazione.                  |      |      |     |     |     |
 +---+-----------------------------+------+------+-----+-----+-----+

Sez. III - Disposizioni specifiche

Comportano, in ogni caso, l'esclusione del beneficiario dal sostegno ed il recupero degli eventuali importi indebitamente erogati: la sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'art. 67, comma 1, lettere da a) a g), commi da 2 a 7 e 8, e all'art. 76, comma 8, del decreto legislativo n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni; l'esecuzione di pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacita' giuridica e di agire, fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori; la violazione dell'obbligo di conservazione ed esibizione (presso la propria sede legale, ovvero la sede dell'organismo collettivo cui aderisce, ovvero presso il CAA di appartenenza) di idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ammissibilita' e la spesa sostenuta, per i tre anni successivi al pagamento del saldo del contributo pubblico da parte dell'organismo pagatore; la mancata autorizzazione all'autorita' competente all'accesso alle sedi, in ogni momento e senza restrizioni, per le attivita' di ispezione previste, nonche' a tutta la documentazione che riterra' necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli.