Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 09-02-2023
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 09-02-2023
Numero gazzetta: 49

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Côtes du Jura].

(Comunicazione 09/02/2023, pubblicata in G.U.U.E. 9 febbraio 2023, n. C 49)


La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.

 

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Côtes du Jura»

PDO-FR-A0155-AM01

Data della comunicazione: 10.11.2022

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Zona geografica

Al capitolo I, sezione IV, paragrafo 1, del disciplinare di produzione, i termini «sono effettuati» sono sostituiti dai termini «hanno luogo» e dopo «Giura» sono aggiunte le parole «sulla base del codice geografico ufficiale del 2021».

Questa modifica redazionale consente di identificare la zona geografica con riferimento alla versione vigente nel 2021 del codice geografico ufficiale pubblicato dall'INSEE e di tutelare quindi giuridicamente la delimitazione della zona geografica.

L'elenco e i nomi dei comuni che compongono la zona geografica sono stati aggiornati, senza modificare il perimetro della zona geografica, per tener conto delle modifiche amministrative intervenute come specificato nel codice geografico ufficiale.

Il documento unico è modificato al punto 6.

Nella sezione IV, paragrafo 1, è inoltre aggiunta una frase per informare che sul sito dell'INAO sono disponibili documenti cartografici relativi alla zona geografica.

2.   Zona di prossimità immediata

Nel capitolo I, sezione IV, paragrafo 3, del disciplinare di produzione dopo «seguenti» sono aggiunte le parole «sulla base del codice geografico ufficiale del 2021».

Questa modifica redazionale consente di identificare la zona di prossimità immediata con riferimento alla versione vigente nel 2021 del codice geografico ufficiale pubblicato dall'INSEE.

L'aggiunta di tale riferimento consente di tutelare giuridicamente la definizione della zona di prossimità immediata.

L'elenco e i nomi dei comuni che compongono la zona di prossimità immediata sono stati aggiornati, senza modificare il perimetro, per tener conto delle modifiche amministrative intervenute.

È modificata la voce del documento unico «Condizioni supplementari».

3.   Tipo di vitigni

Al capitolo I, sezione V, paragrafo 1, del disciplinare di produzione, le varietà interessanti ai fini di adattamento Aligoté B, Chenin B, Enfariné B, Gringet B, Marsanne B, Roussane B, Sacy B, Béclan N, Franc noir de Haute-Saône N e Gamay N sono state aggiunte ai seguenti tipi di vitigno:

— vini bianchi fermi: Aligoté B, Chenin B, Enfariné N, Gringet B, Marsanne B, Roussane B e Sacy B;

— vini rossi e rosati fermi: Béclan N, Enfariné N, Franc noir de Haute-Saône N e Gamay N;

— vini fermi che possono beneficiare della menzione «vin jaune»: Enfariné N e Gringet B.

Il comitato nazionale competente dell'Institut national de l'origine et de la qualité ha deciso di autorizzare, per le denominazioni che presenteranno un fascicolo di domanda, la possibilità di introdurre varietà interessanti ai fini dell'adattamento ai cambiamenti climatici o alle aspettative dei consumatori riguardo all'uso di prodotti fitosanitari.

Tali vitigni, in parte originari della regione del Giura, possono rappresentare una risorsa nel quadro del riscaldamento climatico. Alcuni sono tardivi e consentono di adattarsi al rischio di gelate, altri permettono di apportare acidità per produrre vini più equilibrati. Sono resistenti alle malattie almeno quanto i vitigni già autorizzati per la denominazione. L'introduzione di queste varietà mira anche ad accentuare le specificità dei vini della denominazione.

Il documento unico non è interessato da queste modifiche.

4.   Norme di proporzione in azienda

Al capitolo I, sezione V, paragrafo 2, del disciplinare di produzione è aggiunta una disposizione in cui si specifica che la percentuale di varietà interessanti a fini di adattamento si limita al 5 % dei vitigni presenti nell'azienda agricola ed è valutata su tutte le parcelle che producono il vino della DOP.

Il documento unico non è interessato da queste modifiche.

5.   Norme di potatura

Al capitolo I, sezione VI, paragrafo 1, lettera b), del disciplinare di produzione, le disposizioni relative alla potatura delle viti sono modificate al fine di integrarvi le varietà interessanti a fini di adattamento.

La voce del documento unico «Pratiche enologiche essenziali» è modificata.

6.   Condizioni colturali generali della vite

Al capitolo I, sezione VI, paragrafo 1, lettera f), del disciplinare di produzione, al fine di limitare l'impatto ambientale della coltivazione della vite, si specifica che la concimazione azotata minerale di sintesi è limitata a 40 unità per ettaro all'anno.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

7.   Altre pratiche colturali

Al capitolo I, sezione VI, paragrafo 2, del disciplinare di produzione, al fine di salvaguardare le caratteristiche dell'ambiente fisico e biologico, si specifica che, per le parcelle con pendenza superiore al 15 %, il controllo della vegetazione, sia essa da semina o spontanea, è assicurato con mezzi meccanici o fisici su almeno un interfilare su due. Tale disposizione sostituisce la limitazione della lunghezza dei filari per le parcelle con pendenza superiore al 15 %.

Il documento unico non è interessato da queste modifiche.

8.   Raccolta

Al capitolo I, sezione VII, paragrafo 1, lettera a), del disciplinare di produzione è soppressa la disposizione riguardante la fissazione della data di inizio della vendemmia. La soppressione è dovuta al fatto che il disciplinare di produzione indica i valori minimi del tenore di zucchero delle uve alla raccolta, permettendo in tal modo agli operatori di procedere alla vendemmia in base alle particolarità dell'anno e alla posizione geografica del vigneto.

Il documento unico non è interessato da queste modifiche.

9.   Resa

Al capitolo I, sezione VIII, paragrafo 2, lettera a), del disciplinare di produzione la resa limite per i vini bianchi fermi è aumentata da 72 a 78 hl/ha. Tale modifica consentirà ai viticoltori di sfruttare le annate produttive, in un contesto di calo del volume medio di produzione.

Il documento unico è modificato alla voce «Rese massime».

10.   Assemblaggio dei vitigni

Al capitolo I, sezione IX, paragrafo 1, lettera a), si specifica che le varietà interessanti a fini di adattamento non possono costituire, insieme o separatamente, più del 10 % dell'assemblaggio finale dei vini.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

11.   Circolazione tra depositari autorizzati

Al capitolo I, sezione IX, paragrafo 5, del disciplinare di produzione è soppressa la lettera b) riguardante la data di commercializzazione dei vini tra depositari autorizzati.

Per consentire trasferimenti anticipati di vino, in particolare agli operatori commerciali, viene eliminata la data a partire dalla quale i vini possono circolare tra i depositari autorizzati.

Alla sezione IX, il titolo del paragrafo 5 è modificato eliminando le parole «alla circolazione dei prodotti e».

È soppresso il titolo della sezione IX, paragrafo 5, lettera a).

Il documento unico non è interessato da tali modifiche del disciplinare.

12.   Legame con la zona geografica

Al capitolo I, sezione X, paragrafo 3, del disciplinare di produzione sono eliminate le parole «limitazione della lunghezza dei filari». Tale modifica è coerente con la modifica del punto «Altre pratiche colturali» al capitolo I, sezione VI, paragrafo 2, del disciplinare.

La voce del documento unico «Legame con la zona geografica» è modificata.

13.   Obblighi di dichiarazione

Al capitolo II, sezione I, paragrafo 2, del disciplinare di produzione, la data limite per la dichiarazione di rivendicazione viene modificata per uniformarla alla data limite per la dichiarazione di raccolta.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

14.   Punti principali da controllare e metodi di valutazione

Al capitolo III, sezione I, del disciplinare di produzione, la tabella dei punti principali da controllare è stata modificata per tenere conto delle nuove norme redazionali.

Il documento unico non è interessato da tali modifiche del disciplinare.

15.   Riferimenti relativi alla struttura di controllo

Al capitolo III, sezione II, del disciplinare di produzione è stato aggiornato l'indirizzo della struttura di controllo di cui al primo paragrafo.

Il secondo paragrafo nel quale viene menzionato l'organismo di controllo è stato soppresso per ottemperare alle nuove norme redazionali riguardanti questa parte del disciplinare.

Il terzo paragrafo è stato modificato e il quarto paragrafo è stato soppresso per rispondere alle nuove norme redazionali.

Il documento unico non è interessato da tali modifiche.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Côtes du Jura

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

    1. Vino

    15. Vino ottenuto da uve appassite

4.   Descrizione del vino (dei vini)

1.   Vini bianchi fermi

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Vengono prodotti soprattutto vini bianchi secchi, elaborati principalmente mediante assemblaggio dei vitigni Chardonnay B e Savagnin B. La gamma aromatica si basa più frequentemente su note minerali e di «pietra focaia» e note fruttate, accompagnate da molta freschezza. I vini presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo pari all'10,5 % e, dopo l'arricchimento, non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 14 %. In fase di confezionamento e di commercializzazione al consumatore questi vini presentano un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore o uguale a 3 grammi per litro.

Le altre caratteristiche analitiche sono quelle stabilite dalla normativa europea.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

Acidità totale minima

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)


2.   Vini rossi e rosati fermi

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I vini rossi o rosati offrono una grande complessità aromatica. Il vitigno Poulsard N da cui si ricavano questi vini conferisce loro un caratteristico color rubino chiaro e aromi fruttati. Con il vitigno Pinot noir N il colore si fa più scuro e le note aromatiche ricordano i frutti rossi. Con il vitigno Trousseau N i vini sono più tannici e presentano spesso un colore più intenso, con frequenti note animali. Con l'invecchiamento dei vini rossi (o rosati) gli aromi evolvono spesso in note di sottobosco, humus e funghi. I vini rossi e rosati presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10 %. Il titolo alcolometrico volumico totale dopo l'arricchimento non è superiore al 13,5 %. In fase di confezionamento e di commercializzazione al consumatore i vini rossi hanno un tenore di acido malico inferiore o uguale a 0,4 grammi per litro. In fase di confezionamento e di commercializzazione al consumatore questi vini presentano un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore o uguale a 3 grammi per litro.

Le altre caratteristiche analitiche sono quelle stabilite dalla normativa europea.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

Acidità totale minima

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)


3.   Vini che beneficiano della menzione tradizionale «vin de paille»

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Il vino che beneficia della menzione tradizionale «vin de paille» è un vino dolce che sviluppa aromi di frutta candita che rimandano alle prugne o alle arance candite o aromi di miele. Gli aromi e i sapori di questo vino variano non solo in base all'origine, ma anche in base alle varietà di uve con cui viene prodotto e alle competenze di ciascun produttore o maestro cantiniere. I vini con menzione tradizionale «vin de paille» hanno un titolo alcolometrico volumico effettivo minimo del 14 % e un titolo alcolometrico volumico totale superiore o uguale al 19 %. In fase di confezionamento e di commercializzazione al consumatore, i vini con menzione «vin de paille» presentano un tenore di acidità volatile inferiore a 25 milliequivalenti per litro.

Le altre caratteristiche analitiche sono quelle stabilite dalla normativa europea.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

Acidità totale minima

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)


4.   Vini che beneficiano della menzione «vin jaune»

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I vini che beneficiano della menzione «vin jaune» si distinguono principalmente per il gusto inconfondibile e complesso, il cosiddetto «goût de jaune», una combinazione di note aromatiche di noce, mela, frutta candita e spezie, e il bel colore dorato scuro. I vini con menzione «vin jaune» hanno un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5 %. In fase di confezionamento e di commercializzazione al consumatore questi vini presentano un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore o uguale a 3 grammi per litro.

Le altre caratteristiche analitiche sono quelle stabilite dalla normativa europea.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

Acidità totale minima

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche specifiche

1.

Pratica colturale

- La densità minima d'impianto delle viti è di 5 000 ceppi per ettaro, escluse le viti impiantate su terrazzamenti. Per le viti non impiantate su terrazzamenti e per i terrazzamenti con almeno due filari di viti, ciascun ceppo ha a disposizione una superficie massima di 2 m2. Tale superficie si ottiene moltiplicando la distanza interfilare per la distanza tra i ceppi dello stesso filare. La distanza interfilare massima è di 2 m.

— Sono autorizzate unicamente la potatura a Guyot semplice o doppio e la potatura corta (cordone di Royat).

— Per i vitigni Chardonnay B, Poulsard N, Savagnin B, Trousseau N, Aligoté B, Chenin B, Enfariné N, Marsanne B, Roussane B, Sacy B, Béclan N, Franc noir de Haute-Saône N e Gamay N, il numero di gemme franche è inferiore o uguale a 20 per ceppo e a 120 000 per ettaro. In caso di potatura a Guyot semplice o doppio, il numero di gemme franche è pari al massimo a 10 sul capo a frutto, con un massimo di 2 speroni di rinnovo con 2 gemme franche.

— Per il vitigno Pinot noir N, il numero di gemme franche è inferiore o uguale a 80 000 per ettaro. In caso di potatura a Guyot semplice o doppio, il numero di gemme franche è pari al massimo a 8 sul capo a frutto, con un massimo di 2 speroni di rinnovo con 2 gemme franche.

— I vini che possono beneficiare della menzione tradizionale «vin de paille» sono prodotti con uve raccolte manualmente mediante cernita.

2. Pratica enologica specifica

Il titolo alcolometrico volumico totale dopo l'arricchimento non è superiore al 13,5 % per i vini rossi e rosati e al 14 % per i vini bianchi.

Nell'elaborazione dei vini rosati è vietato l'impiego di carbone per uso enologico, da solo o in combinazione con altre sostanze in appositi preparati. È vietato l'uso di scaglie di legno per tutti i vini. Le tecniche sottrattive di arricchimento sono consentite sul mosto per i vini rossi. Il tasso di concentrazione parziale è fissato a un massimo del 10 %. Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell'Unione e dal Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).

5.2.   Rese massime

1.   Vini bianchi fermi

78 ettolitri per ettaro

2.   Vini rossi e rosati fermi

66 ettolitri per ettaro

3.   Vini che beneficiano della menzione «vin de paille»

20 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La vendemmia, la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini hanno luogo nel territorio dei seguenti comuni del dipartimento Jura, sulla base del codice geografico ufficiale del 2021: Abergement-le-Grand, Abergement-le-Petit, Aiglepierre, Arbois, Arlay, Les Arsures, Augea, Aumont, Balanod, Baume-les-Messieurs, Beaufort-Orbagna, Bersaillin, Blois-sur-Seille, Brainans, Buvilly, Césancey, La Chailleuse (solo per la parte corrispondente al territorio dell'ex comune di Saint-Laurent-la-Roche), Champagne-sur-Loue, La Chapelle-sur-Furieuse, Château-Chalon, Chevreaux, Chille, Chilly-le-Vignoble, Conliège, Courbouzon, Cousance, Cramans, Cuisia, Darbonnay, Digna, Domblans, L'Etoile, Frébuans, Frontenay, Gevingey, Gizia, Grange-de-Vaivre, Grozon, Ladoye-sur-Seille, Lavigny, Lons-le-Saunier, Le Louverot, Macornay, Mantry, Marnoz, Mathenay, Maynal, Menétru-le-Vignoble, Mesnay, Messia-sur-Sorne, Miéry, Moiron, Molamboz, Monay, Montagna-le-Reconduit, Montaigu, Montain, Montholier, Montigny-lès-Arsures, Montmorot, Mouchard, Nevy-sur-Seille, Pagnoz, Pannessières, Passenans, Perrigny, Le Pin, Plainoiseau, Les Planches-près-Arbois, Poligny, Port-Lesney, Pretin, Pupillin, Quintigny, Revigny, Rotalier, Ruffey-sur-Seille, Saint-Amour, Saint-Cyr-Montmalin, Saint-Didier, Saint-Lamain, Saint-Lothain, Sainte-Agnès, Salins-les-Bains, Sellières, Toulouse-le-Château, Tourmont, Trenal (solo per la parte corrispondente al territorio dell'ex comune di Trenal), Les Trois-Châteaux, Vadans, Val-Sonnette (solo per la parte corrispondente al territorio degli ex comuni di Grusse, Vercia e Vincelles), Vaux-sur-Poligny, Vernantois, Le Vernois, Villeneuve-sous-Pymont, Villette-lès-Arbois, Voiteur.

I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica possono essere consultati sul sito web dell'INAO.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Chardonnay B

Pinot noir N

Poulsard N - Ploussard

Savagnin blanc B

Trousseau N

8.   Descrizione del legame/dei legami

8.1.   Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica della denominazione «Côtes du Jura» fa parte della regione naturale del Revermont, delimitata

— a est dal primo altopiano calcareo del Giura, con un'altitudine media di 550 m,

— a ovest dalla pianura, al margine orientale della piana di Bresse.

I vigneti sono ubicati in modo discontinuo su una fascia lunga 80 km e con una larghezza compresa tra i 2 e i 5 km, esposti principalmente a ovest e collocati a un'altitudine compresa tra i 300 e i 450 m.

Si trovano su un'articolata serie di colline, distribuite da nord a sud a un livello inferiore rispetto al rilievo principale, che superano in altitudine, di 50-100 m, varie depressioni con lo stesso orientamento. Tale disposizione è direttamente legata al sovrascorrimento del Giura sulla piana Bresse causato dal sollevamento delle Alpi:

— il rilievo principale, rettilineo, corrisponde al margine del primo altopiano del Giura, costituito sotto il profilo geologico da un'assisa di calcare duro del Giurassico medio posta su una spessa serie di marne e argille del Trias e del Lias;

— le colline sono frammenti sottratti alla pianura (scaglie) e trasportati sulla linea delle faglie formatesi per sovrascorrimento. Nel complesso, presentano una forma più allungata in direzione nord-sud (da 2 a 3 km) che nella direzione est-ovest (da 0,5 km a 1 km). L'elevata resistenza all'erosione di tali scaglie calcaree ha permesso loro di rimanere in rilievo nel paesaggio della zona geografica. Le depressioni presentano invece un sottosuolo marnoso. Costituiscono l'insieme della profonda serie marnosa, che in origine avevano uno spessore di oltre 200 metri, dislocata e trasportata sulla piana di Bresse a blocchi, durante il sovrascorrimento.

La maggior parte delle particelle delimitate per la raccolta delle uve occupa il versante e la relativa base sotto la cornice coperta da boschi dell'altopiano oppure i versanti meglio esposti delle colline disseminate nell'area pedemontana.

Il calcare è presente ovunque. Tale roccia, permeabile e solubile, è ottima per le viti e in particolare per i vitigni del Giura. Sui versanti che delimitano l'altopiano calcareo, i terreni sono abbastanza complessi e composti da marne miste ad argille e a ghiaioni calcarei.

La zona geografica beneficia di un clima oceanico fresco con influssi continentali: elevata escursione termica annua, circa 10,5 °C in media, ed estate calda e umida. Le precipitazioni annuali superano i 1 000 mm e sono ben distribuite nel corso dell'anno. L'autunno è tuttavia relativamente secco e ventoso.

8.2.   Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame

I vigneti del Giura esistono fin dall'epoca romana e le testimonianze al riguardo abbondano a partire dall'anno 1000. Nel I secolo d.C. un testo di Plinio il giovane menziona i vini famosi in «Sequania», antico nome della regione. Nel 1272 Jean de Chalon stabilisce norme sul modo di coltivazione della vite nel Giura per preservare la qualità dei vini.

Alla fine del XIX secolo tutto il dipartimento vanta 20 000 ettari di vigneti. Devastati dalla fillossera alla fine del XIX secolo e successivamente colpiti dalle guerre e dalle crisi economiche del XX secolo, i vigneti del Giura sono stati recuperati grazie alla volontà e alle scelte dei suoi produttori.

I vitigni presenti nel Giura sono coltivati da vari secoli. I vitigni tipici del Giura sono tre: il Poulsard N, di cui nel Giura sono presenti testimonianze scritte dal 1620, il Trousseau N, di cui si trovano testimonianze certe nel Giura a partire del 1732, e il Savagnin B, la cui presenza è attestata dal 1717. Dai vicini vigneti della Borgogna provengono due altri vitigni: lo Chardonnay B, presente nel Giura dal 1717, e il Pinot nero N, la cui menzione scritta più antica risale al 1385, con il nome di «Savagnin noir».

È consuetudine affinare i vini bianchi per un periodo relativamente lungo per permettere alle loro caratteristiche aromatiche di affermarsi.

La produzione dei vini con menzione «vin jaune» è una specificità del Giura di origine incerta. I produttori del Giura hanno stabilito regole ferree in materia: selezione del vitigno Savagnin B, conservazione dello sviluppo naturale dei ceppi microbici endogeni che determinano la formazione di una «fioretta», affinamento senza rabbocco, ecc. Le uve vengono raccolte a maturazione ottimale e poi vinificate in vino bianco secco. Questo vino viene poi invecchiato, non rabboccato, per un minimo di sei anni in botti di rovere. Durante questo lungo periodo di affinamento, una fioretta di lieviti si sviluppa naturalmente sulla superficie del vino, assicurandone un'ossidazione controllata. Il «vin jaune» è infine confezionato in una bottiglia originale da 62 centilitri chiamata «Clavelin».

Anche la produzione di vini con menzione «vin de paille» è una particolarità del Giura. Per ottenere alte concentrazioni di zuccheri in un clima piuttosto umido e freddo, i grappoli selezionati sono sottoposti ad appassimento fuori pianta per almeno sei settimane. I grappoli sono appesi a fili di ferro, o collocati su cassette forate o graticci, conservati in edifici asciutti e ventilati, ma non riscaldati. Successivamente, mediante pressatura lenta con resa di succo molto bassa, si ottengono mosti molto ricchi di zucchero e a fermentazione lenta.

Nel 2009 la produzione annuale di vini a denominazione di origine «Côtes du Jura», su una superficie di 526 ettari, è stata di circa 12 800 ettolitri di vini bianchi, 6 250 ettolitri di vini rossi o rosati, 600 ettolitri di vini con menzione «vin jaune» e 450 ettolitri di vini con menzione «vin de paille».

8.3.   Interazioni causali

Le specificità dei vini a denominazione di origine controllata «Côtes du Jura» sono legate, in particolare, alla delimitazione delle parcelle costituite da suoli marnosi (argilloso-calcarei), ricoperti da ghiaione calcareo, e anche alla pendenza dei vigneti e alla loro esposizione. In profondità le viti godono di una condizione di fresco costante; in superficie, invece, il ghiaione facilita il riscaldamento del terreno e il drenaggio. La combinazione di questi fattori pedologici e topografici conferisce alla zona geografica condizioni ottimali per la produzione di vini bianchi aromatici, con note fruttate e minerali e un elemento di freschezza che garantisce loro un buon potenziale di invecchiamento.

Il viticoltore garantisce una gestione ottimale della pianta e il contenimento del vigore e del potenziale produttivo grazie a pratiche di controllo delle rese e adotta tecniche che contribuiscono alla conservazione del suolo (fasce inerbite, ecc.) per minimizzare i rischi esistenti di erosione dei vigneti piantati su pendii scoscesi ricoperti di ghiaione.

L'esposizione a sud, sud/ovest o ovest delle parcelle garantisce un soleggiamento notevole e una protezione dai venti freddi che soffiano da est e da nord.

La forte escursione termica tra l'inverno e l'estate favorisce lo sviluppo di una «fioretta» di lieviti che permettono l'elaborazione del «vin jaune». La tradizione di affinare il vino per un periodo molto lungo, senza rabboccarlo, debitamente inserita nel disciplinare di produzione, favorisce l'espressione delle specificità del «vin jaune». Durante il processo di affinamento gli aromi si fanno più concentrati e complessi.

La relativa secchezza dell'autunno ventoso favorisce l'appassimento delle uve destinate all'elaborazione del «vin de paille». Il periodo minimo di affinamento, fino al 15 novembre del terzo anno successivo alla vendemmia, di cui almeno 18 mesi in legno, favorisce lo sviluppo di aromi complessi e la maturazione dei vini.

Il vitigno Chardonnay B trova nelle marne del Giura un ambiente naturale favorevole a un'espressione originale, che differisce dai vigneti vicini.

I vitigni Trousseau N e Savagnin B ricoprono una superficie minore rispetto agli altri vitigni, in quanto hanno esigenze di suolo più specifiche. Il primo richiede terreni ghiaiosi molto caldi, il secondo vuole invece suoli molto ciottolosi in superficie ma molto freschi in profondità.

I produttori hanno saputo piantare i vitigni sui terreni che sono loro più favorevoli grazie all'osservazione prolungata della risposta delle viti in ciascun contesto pedoclimatico.

La tradizione di un affinamento lungo, spesso senza rabbocco, contribuisce all'espressione delle caratteristiche specifiche dei vini bianchi.

La «Société de Viticulture du Jura», fondata nel 1907, è stata una delle prime associazioni viticole riconosciute. Ha dato un contributo essenziale alla nascita delle denominazioni di origine controllata e dell'Institut national de l'origine et de la qualité. La denominazione di origine controllata «Côtes du Jura» è riconosciuta del 1937, il che ne attesta la reputazione.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Zona di prossimità immediata

Quadro normativo:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

la zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei comuni indicati di seguito sulla base del codice geografico ufficiale del 2021:

— dipartimento Doubs: Arc-et-Senans, Bartherans, Brères, Buffard, By, Cademène, Cessey, Charnay, Châtillon-sur-Lison, Chay, Chenecey-Buillon, Chouzelot, Courcelles, Cussey-sur-Lison, Echay, Epeugney, Fourg, Goux-sous-Landet, Lavans-Quingey, Liesle, Lombard, Mesmay, Montrond-le-Château, Myon, Palantine, Paroy, Pessans, Quingey, Rennes-sur-Loue, Ronchaux, Rouhe, Rurey, Samson, Le Val.

— dipartimento Jura: Abergement-lès-Thésy, Aresches, Augerans, Augisey, Bans, Barretaine, Belmont, Besain, Biefmorin, Bletterans, Blye, Bois-de-Gand, Bonnefontaine, Bornay, Bracon, Briod, Cernans, Chamblay, Chamole, Champrougier, Chapelle-Voland, La Charme, La Chassagne, La Châtelaine, Chatelay, Le Chateley, Châtillon, Chaumergy, Chaussenans, Chaux-Champagny, La Chaux-en-Bresse, Chemenot, Chêne-Sec, Chilly-sur-Salins, Chissey-sur-Loue, Clucy, Colonne, Commenailles, Condamine, Cosges, Courbette, Courlans, Courlaoux, Desnes, Les Deux-Fays, Dournon, Ecleux, Fay-en-Montagne, La Ferté, Le Fied, Fontainebrux, Foulenay, Francheville, Geraise, Germigney, Geruge, Graye-et-Charnay, Hauteroche, Ivory, Ivrey, Larnaud, Lemuy, Loisia, Lombard, La Loye, La Marre, Molain, Montbarrey, Montmarlon, Mont-sous-Vaudrey, Nance, Neuvilley, Nogna, Ounans, Oussières, Picarreau, Plasne, Poids-de-Fiole, Pont-d'Héry, Pont du Navoy, Publy, Recanoz, Relans, Repots, Rosay, Rye, Saint-Maur, Saint-Thiébaud, Saizenay, Santans, Sergenaux, Sergenon, Souvans, Thésy, Thoissia, Trenal (solo per la parte corrispondente al territorio dell'ex comune di Mallerey), Val-d'Epy (solo per la parte corrispondente al territorio degli ex comuni di Nantey, Val d'Epy e Senaud), Val-Sonnette (solo per la parte corrispondente al territorio dell'ex comune di Bonnaud), Vaudrey, Verges, Véria, Vers-sous-Sellières, Vevy, La Vieille-Loye, Villeneuve-d'Aval, Villerserine, Villers-Farlay, Villers-les-Bois, Villevieux, Le Villey, Vincent-Froideville.

Etichettatura

Quadro normativo:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

il nome della denominazione di origine controllata «Côtes-du-Jura» può essere completato dalla menzione tradizionale «vin de paille».

Il nome della denominazione di origine controllata «Côtes-du-Jura» può essere completato dalla menzione tradizionale «vin jaune».

I vini con menzione tradizionale «vin de paille» sono presentati obbligatoriamente con l'indicazione dell'annata.

L'etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un'unità geografica più piccola, a condizione:

— che si tratti di una località accatastata;

— che quest'ultima figuri nella dichiarazione di raccolta.

Il nome della località accatastata è stampato in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, la metà di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

Confezionamento

Quadro normativo:

nella legislazione dell'UE

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

la bottiglia detta «Clavelin» o «bottiglia da vin jaune», con una capacità di circa 62 centilitri, è riservata al confezionamento dei soli vini a denominazione di origine che beneficiano della menzione tradizionale «vin jaune».

Link al disciplinare del prodotto

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-40d171ab-4187-40be-86f4-fcc155a4eca8