Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 09-02-2023
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 09-02-2023
Numero gazzetta: 49

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Crémant de Loire].

(Comunicazione 09/02/2023, pubblicata in G.U.U.E. 9 febbraio 2023, n. C 49)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.

 

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Crémant de Loire»

PDO-FR-A0391-AM02

Data della comunicazione: 11.11.2022

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Codice geografico ufficiale

I comuni della zona geografica sono stati aggiornati in base al codice geografico ufficiale.

Il perimetro della zona geografica delimitata resta invariato.

Il documento unico è modificato al punto 6.

2.   Superficie parcellare delimitata

Sono state aggiunte sessioni di approvazione della delimitazione.

Tale modifica è finalizzata a inserire la data di approvazione, da parte dell'autorità nazionale competente, di una modifica della superficie parcellare delimitata all'interno della zona geografica di produzione. La delimitazione delle parcelle consiste nell'individuare, all'interno della zona geografica di produzione, le parcelle idonee alla produzione della denominazione di origine protetta in esame.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

3.   Distanza tra i ceppi

La distanza minima tra i ceppi passa da 1 m a 0,90 m.

La modifica ha lo scopo di aumentare la densità d'impianto delle vigne senza modificare la distanza interfilare.

Viene inoltre aggiunta una disposizione particolare per le vigne piantate su parcelle con pendenze superiori al 10 %, per le quali è autorizzata una distanza minima tra i ceppi di 0,80 m.

Con tale aggiunta si vuol tener conto del caso specifico delle vigne piantate su parcelle con forti pendenze, per le quali sono necessari adeguamenti specifici in fase d'impianto (impianto parallelo anziché perpendicolare al pendio).

Il documento unico è modificato al punto 5.

4.   Potatura

Le norme di potatura sono uniformate per tutte le denominazioni presenti nella zona Anjou-Saumur in Val de Loire.

Obiettivo di tale uniformazione è migliorare le conoscenze degli operatori e semplificare i controlli. Questa modifica dà ai viticoltori maggior flessibilità nell'adeguarsi al sopraggiungere di gelate, ora sempre più tardive.

Il documento unico è modificato al punto 5.

5.   Legame con la zona geografica

Il legame è modificato facendo riferimento all'anno 2021 anziché 2018 e adeguando il numero dei comuni a seguito delle fusioni intervenute.

Il documento unico è modificato al punto 8.

6.   Etichettatura

È stato chiarito il quadro normativo per le indicazioni facoltative.

Il documento unico è modificato al punto 9.

7.   Misure transitorie

Le misure transitorie giunte a scadenza sono soppresse.

È stata aggiunta una misura transitoria per i comuni la cui delimitazione parcellare è stata approvata nel novembre 2020.

Tali modifiche non comportano alcuna modifica al documento unico.

8.   Modifiche redazionali

Sono state apportate alcune modifiche redazionali al disciplinare.

Tali modifiche non comportano alcuna modifica al documento unico.

9.   Riferimento alla struttura di controllo

La formulazione del riferimento alla struttura di controllo è stata rivista per uniformarla ai disciplinari delle altre denominazioni. Si tratta di una modifica puramente redazionale.

Tale modifica non comporta alcuna modifica al documento unico.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Crémant de Loire

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP — Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

    5. Vino spumante di qualità

4.   Descrizione del vino (dei vini)

1.   Caratteristiche

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I vini sono vini spumanti di qualità rosati e bianchi. Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo è del 9 %. I vini di base che non sono stati oggetto di alcun arricchimento presentano un titolo alcolometrico volumico effettivo massimo pari al 12 % e un tenore massimo in zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) di 24 grammi per litro. I vini di base che sono stati sottoposti ad arricchimento presentano, dopo la fermentazione, un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore a 5 grammi per litro. Il titolo alcolometrico volumico totale dei vini di base dopo l'arricchimento non è superiore all'11,6 %. Prima della sboccatura i vini presentano una sovrapressione di anidride carbonica almeno pari a 4 bar, misurata a una temperatura di 20 °C; in seguito alla sboccatura, essi presentano invece un tenore di anidride solforosa inferiore o uguale a 150 milligrammi per litro. I tenori di acidità volatile e anidride solforosa totale sono quelli stabiliti dalla normativa europea. I vini, dopo la presa di spuma e prima dell'aggiunta di sciroppo di dosaggio, e in caso di arricchimento del mosto, non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 13 %. I tenori di acidità totale e acidità volatile sono quelli stabiliti dalla normativa europea.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

Acidità totale minima

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)


2.   Descrizione

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Il «Crémant de Loire» è un vino spumante prevalentemente bianco e in misura minore rosato. Presenta un'effervescenza regolare composta da cordoni di bollicine fini, delicate e persistenti. Al naso evoca spesso aromi di fiori bianchi mescolati a note fruttate, come pesca o albicocca. Al palato si presenta raffinato e armonioso, coniugando perfettamente la sensazione di freschezza e dolcezza.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

Acidità totale minima

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

5.   Pratiche di vinificazione

5.1.    Pratiche enologiche specifiche

1.   Densità di impianto — Distanza (1)

Pratica colturale

a) Vigne situate nella zona geografica della denominazione di origine controllata «Anjou»: — La densità minima d’impianto delle vigne è di 4 000 ceppi per ettaro. La distanza interfilare non può essere superiore a 2,50 m e la distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 0,90 m. Le parcelle vitate in cui la distanza tra i ceppi dello stesso filare è inferiore a 0,90 m, ma superiore o pari a 0,80 m, e con pendenza superiore al 10 % hanno diritto, per la vendemmia, alla denominazione di origine controllata. — Le parcelle vitate con una densità d’impianto inferiore a 4 000 ceppi/ha, ma superiore o uguale a 3 300 ceppi/ha, beneficiano, per la vendemmia, del diritto alla denominazione di origine controllata, fermo restando il rispetto delle disposizioni relative alle norme di palizzamento e di altezza del fogliame previste dal disciplinare. In queste parcelle la distanza interfilare non può essere superiore a 3 m e la distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 1 m.

2.   Densità di impianto — Distanza (2)

Pratica colturale

b) Vigne situate nella zona geografica della denominazione di origine controllata «Touraine»: la densità minima d’impianto delle vigne è di 4 500 ceppi per ettaro. La distanza interfilare non può essere superiore a 2,10 m e la distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 0,90 m.

c) Vigne situate nella zona geografica della denominazione di origine controllata «Cheverny»: la densità minima d’impianto delle vigne è di 4 500 ceppi per ettaro. La distanza interfilare non può essere superiore a 2,10 m. La distanza tra i ceppi dello stesso filare è compresa tra 0,90 e 1,20 m.

3.   Norme palizzamento della vigna

Pratica colturale

— Vigne situate nella zona geografica della denominazione di origine controllata «Anjou»: l'altezza del fogliame palizzato deve essere almeno pari a 0,6 volte la distanza interfilare, sapendo che l'altezza del fogliame palizzato è misurata tra il limite inferiore del fogliame, posto ad almeno 0,40 m dal suolo, e il limite superiore di cimatura, situato ad almeno 0,20 m sopra il filo superiore di palizzamento. Le parcelle di vigne con una densità di impianto inferiore a 4 000 ceppi per ettaro, ma superiore o uguale a 3 300 ceppi per ettaro, devono inoltre rispettare le seguenti norme di palizzamento: l'altezza minima dei pali fuori terra è di 1,90 m; il palizzamento è costituito da 4 livelli di fili; l'altezza minima del filo superiore è di 1,85 m dal suolo.

— Vigne situate nella zona geografica della denominazione di origine controllata «Touraine» e «Cheverny»: l'altezza del fogliame palizzato deve essere almeno pari a 0,6 volte la distanza interfilare, sapendo che l'altezza del fogliame palizzato è misurata tra il limite inferiore del fogliame, posto ad almeno 0,30 m dal suolo, e il limite superiore di cimatura, situato ad almeno 0,20 m sopra il filo superiore di palizzamento.

4.   Norme di potatura

Pratica colturale

Le viti sono potate con la tecnica della potatura corta, lunga o mista.

Chenin B, Grolleau N, Grolleau gris G, Orbois B e Pineau d'Aunis N: massimo di 12 gemme franche per ceppo. Le viti possono essere potate con 4 gemme franche aggiuntive per ceppo a condizione che, nella fase fenologica corrispondente a 11 o 12 foglie (gemme a fiore separate), il numero dei tralci fruttiferi dell'anno, per ceppo, sia inferiore o uguale a 12.

Cabernet franc N, Cabernet-Sauvignon N, Chardonnay B e Pinot noir N: massimo di 14 gemme franche per ceppo. Le viti possono essere potate con 4 gemme franche aggiuntive per ceppo a condizione che, nella fase fenologica corrispondente a 11 o 12 foglie (gemme a fiore separate), il numero dei tralci fruttiferi dell'anno, per ceppo, sia inferiore o uguale a 14.

5.   Irrigazione

Pratica colturale

È vietata l'irrigazione.

6.   Raccolta

Pratica colturale

I vini sono ottenuti da uve raccolte manualmente. È vietato l'uso di vendemmiatrici.

Le uve vengono trasportate in contenitori non stagni. I contenitori non possono avere dimensioni superiori a 1,20 × 1,20 m per lato, con un'altezza massima delle uve di 0,40 m. Il tempo che intercorre tra la raccolta delle uve e la pressatura non può superare le 24 ore.

7.   

Pratica enologica specifica

a) Il titolo alcolometrico volumico totale dei vini di base dopo l’arricchimento non è superiore all’11,6 %. I vini, dopo la presa di spuma e prima dell’aggiunta di sciroppo di dosaggio, e in caso di arricchimento del mosto, non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 13 %.

b) Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell’Unione e dal Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).

c) Le strutture di pressatura devono soddisfare i criteri relativi al ricevimento delle uve vendemmiate, alle presse e all’esecuzione della pressatura, al caricamento delle presse, al frazionamento dei succhi e all’igiene, come stabilito nel disciplinare di produzione.

Le uve vengono versate intere nella pressa. I vini di base sono ottenuti nel limite di 100 litri di mosti per 150 chilogrammi di uva utilizzata.

5.2.    Rese massime

1.   

80 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

Tutte le fasi di produzione hanno luogo nella zona geografica il cui perimetro comprende il territorio dei seguenti comuni sulla base del codice geografico ufficiale del 2021:

— dipartimento Deux-Sèvres: Brion-près-Thouet, Loretz-d'Argenton, Louzy, Plaine-et-Vallées (solo il territorio del comune delegato di Oiron), Saint-Cyr-la-Lande, Sainte-Verge, Saint-Martin-de-Mâcon, Saint-Martin-de-Sanzay, Thouars (solo il territorio dei comuni delegati di Mauzé-Thouarsais, Sainte-Radegonde e dell'ex comune di Thouars), Tourtenay, Val en Vignes (solo il territorio dei comuni delegati di Bouillé-Saint-Paul, Cersay e Saint-Pierre-à-Champ);

— dipartimento Indre-et-Loire: Amboise, Anché, Artannes-sur-Indre, Athée-sur-Cher, Avoine, Avon-les-Roches, Azay-le-Rideau, Azay-sur-Cher, Beaumont-en-Véron, Benais, Bléré, Bossay-sur-Claise, Bourgueil, Brizay, Candes-Saint-Martin, Cangey, Chambray-lès-Tours, Chançay, Chanceaux-sur-Choisille, La Chapelle-sur-Loire, Chargé, Cheillé, Chemillé-sur-Indrois, Chenonceaux, Chinon, Chisseaux, Chouzé-sur-Loire, Cinais, Cinq-Mars-la-Pile, Civray-de-Touraine, Coteaux-sur-Loire, Couziers, Cravant-les-Côteaux, La Croix-en-Touraine, Crouzilles, Dierre, Draché, Épeigné-les-Bois, Esvres, Fondettes, Francueil, Genillé, Huismes, L’Île-Bouchard, Joué-lès-Tours, Langeais (solo il territorio del comune delegato di Langeais), Larçay, Lémeré, Lerné, Lignières-de-Touraine, Ligré, Limeray, Lussault-sur-Loire, Luynes, Luzillé, Marçay, Montlouis-sur-Loire, Montreuil-en-Touraine, Mosnes, Nazelles-Négron, Neuillé-le-Lierre, Noizay, Panzoult, Parçay-Meslay, Pocé-sur-Cisse, Pont-de-Ruan, Razines, Restigné, Reugny, Rigny-Ussé, Rivarennes, Rivière, La Roche-Clermault, Rochecorbon, Saché, Saint-Avertin, Saint-Benoît-la-Forêt, Sainte-Maure-de-Touraine, Saint-Étienne-de-Chigny, Saint-Germain-sur-Vienne, Saint-Martin-le-Beau, Saint-Nicolas-de-Bourgueil, Saint-Ouen-les-Vignes, Saint-Règle, Savigny-en-Véron, Savonnières, Sazilly, Seuilly, Souvigny-de-Touraine, Tavant, Theneuil, Thilouze, Thizay, Tours, Vallères, Véretz, Vernou-sur-Brenne, Villaines-les-Rochers, Vouvray;

— dipartimento Loir-et-Cher: Angé, Blois, Candé-sur-Beuvron, Cellettes, Chailles, Châteauvieux, Châtillon-sur-Cher, Chaumont-sur-Loire, Chémery, Cheverny, Chissay-en-Touraine, Chitenay, Choussy, Le Controis-en-Sologne, Cormeray, Couddes, Couffy, Cour-Cheverny, Faverolles-sur-Cher, Fresnes, Huisseau-sur-Cosson, Mareuil-sur-Cher, Maslives, Méhers, Mesland, Meusnes, Monteaux, Monthou-sur-Bièvre, Monthou-sur-Cher, Les Montils, Montlivault, Mont-près-Chambord, Montrichard Val de Cher, Muides-sur-Loire, Noyers-sur-Cher, Oisly, Pontlevoy, Pouillé, Rilly-sur-Loire, Saint-Aignan, Saint-Claude-de-Diray, Saint-Dyé-sur-Loire, Saint-Georges-sur-Cher, Saint-Julien-de-Chédon, Saint-Laurent-Nouan, Saint-Romain-sur-Cher, Sambin, Sassay, Seigy, Seur, Soings-en-Sologne, Thésée, Tour-en-Sologne, Valaire, Valencisse (solo il territorio dei comuni delegati di Chambon-sur-Cisse e Molineuf),Vallières-les-Grandes, Valloire-sur-Cisse (solo il territorio del comune delegato di Chouzy-sur-Cisse), Veuzain-sur-Loire (solo il territorio del comune delegato di Onzain), Vineuil;

— dipartimento Maine-et-Loire: Allonnes, Angers, Antoigné, Artannes-sur-Thouet, Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Bellevigne-en-Layon, Bellevigne-les-Châteaux, Blaison-Saint-Sulpice, Bouchemaine, Brain-sur-Allonnes, Brissac Loire Aubance (solo il territorio dei comuni delegati di Alleuds, Brissac-Quincé, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Chemellier, Coutures, Luigné, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire e Vauchrétien), Brossay, Cernusson, Chalonnes-sur-Loire, Champtocé-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, Chemillé-en-Anjou (solo il territorio dei comuni delegati di Chanzeaux, La Jumellière e Valanjou), Cizay-la-Madeleine, Cléré-sur-Layon, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Denée, Dénezé-sous-Doué, Distré, Doué-en-Anjou, Épieds, Fontevraud-l'Abbaye, Les Garennes sur Loire, Gennes-Val-de-Loire (solo il territorio dei comuni delegati di Chênehutte-Trèves-Cunault, Gennes, Grézillé, Saint-Georges-des-Sept-Voies e Le Thoureil), Huillé-Lézigné (solo il territorio del comune delegato di Huillé), Ingrandes-Le Fresne sur Loire (solo il territorio dell'ex comune di Ingrandes), Jarzé Villages (solo il territorio del comune delegato di Lué-en-Baugeois), Louresse-Rochemenier, Lys-Haut-Layon, Mauges-sur-Loire (solo il territorio dei comuni delegati di La Chapelle-Saint-Florent, Le Mesnil-en-Vallée, Montjean-sur-Loire, La Pommeraye, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Laurent-de-la-Plaine e Saint-Laurent-du-Mottay), Mazé-Milon (solo il territorio del comune delegato di Fontaine-Milon), Montilliers, Montreuil-Bellay, Montsoreau, Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Orée d'Anjou (solo il territorio dei comuni delegati di Bouzillé, Champtoceaux, Drain, Landemont, Liré e La Varenne), Parnay, Passavant-sur-Layon, La Possonnière, Le Puy-Notre-Dame, Rives-de-Loir-en-Anjou (solo il territorio del comune delegato di Villevêque), Rochefort-sur-Loire, Rou-Marson, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Just-sur-Dive, Saint-Macaire-du-Bois, Saint-Melaine-sur-Aubance, Saumur, Savennières, Soulaines-sur-Aubance, Souzay-Champigny, Terranjou, Tuffalun, Turquant, Les Ulmes, Val-du-Layon, Varennes-sur-Loire, Varrains, Vaudelnay;

— dipartimento Vienne: Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saint-Léger-de-Montbrillais, Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers.

I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica sono consultabili sul sito internet dell'Institut national de l'origine et de la qualité.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Cabernet franc N

Cabernet-Sauvignon N

Chardonnay B

Chenin B

Grolleau N

Grolleau gris G

Orbois B

Pineau d'Aunis N

Pinot noir N

8.   Descrizione del legame/dei legami

8.1.   

a)   Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica si estende su un altopiano ondulato corrispondente geologicamente alle formazioni primarie dei contrafforti del massiccio armoricano e alle più recenti formazioni dell'era secondaria e, in misura minore, del Terziario, del margine sud-occidentale del bacino parigino. La zona geografica fiancheggia la Loira e i suoi affluenti Vienne, Indre e Cher per circa 200 km. Dal 2021 si estende su 246 comuni, alcuni dei quali sono famosi per il loro castello.

Le parcelle delimitate per la raccolta presentano suoli scistosi o argilloso-scistosi nella parte occidentale e suoli argilloso-calcarei (Cenomaniano, Turoniano, Senoniano ed Eocene) nella parte orientale. Questi suoli sono accumunati tutti dalla particolarità di presentare moderate riserve utili di acqua e buone capacità di drenaggio.

Lo stadio geologico del Turoniano è essenziale essendo all'origine della pietra di tufo il cui sfruttamento, attraverso una moltitudine di cave, ha consentito la costruzione dei castelli della Loira e, più in generale, dell'intero patrimonio architettonico della regione, lasciando così innumerevoli cavità. Queste cave sono diventate cantine, caratterizzate da temperatura e da igrometria costanti, adibite alla funghicoltura e allo stoccaggio dei vini.

Il clima è oceanico, con alcune sfumature. Il margine orientale, corrispondente alla zona viticola di Sologne, risente di un'influenza più continentale con precipitazioni annuali cumulative leggermente superiori rispetto al resto della zona geografica e comprese tra 550 mm e 650 mm. A ovest, dove l'influenza oceanica è più marcata, le temperature sono regolari, gli inverni sono miti e il caldo estivo rimane moderato. Al contrario, verso est, le escursioni termiche tendono ad aumentare. In tale contesto generale, la rete idrografica costituita dalla Loira e dai suoi affluenti esercita un'importante funzione termoregolatrice.

b)   Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame

La storia di questa zona vitivinicola è relativamente antica ed è legata allo sviluppo di numerosi monasteri e abbazie fortemente radicati nella regione. Nel suo «Histoire de France», San Gregorio di Tours fa riferimento a una coltivazione estensiva della vite in questa regione nel VI secolo e all'uso delle «traquettes» (sorta di trappola) per cacciare gli uccelli quando l'uva è matura. Questa zona vitivinicola conosce il suo pieno sviluppo nel XVII e XVIII secolo, grazie al commercio sviluppato dagli Olandesi. In effetti, questi ultimi, disponendo di una flotta importante, percorrono la Loira per venire ad approvvigionarsi di vini, soprattutto bianchi, a Ponts-de-Cé, a Saumur, a Vouvray, sviluppando così un mercato di vini di qualità per i «vini per il mare».

La produzione di vini spumanti risale all'inizio del XIX secolo e ha origine nella scoperta della particolarità dei vini di Saumur, ottenuti dal vitigno Chenin B, di sviluppare una seconda fermentazione. Molto presto, consapevole di tale particolarità e della loro sorprendente somiglianza ai vini della Champagne, Jean-Baptiste Ackerman sviluppa, a partire dal 1811, la produzione di vini spumanti secondo il metodo tradizionale. Nel 1838 una commissione incaricata di esaminare i prodotti presentati alla fiera industriale di Angers dichiara: «Questi vini sono perfettamente chiari e limpidi; la loro schiuma è bianca, vivace e frizzante… È dimostrata la possibilità di produrre qui da noi vini dello stesso livello di quelli della Champagne».

In meno di mezzo secolo l'effetto di emulazione prodotto da questi primi risultati fa sì che molti imprenditori si affidino al parere della commissione. Nascono così le «Grandes Maisons» (grandi cantine): «Veuve Amiot», «Bouvet-Ladubay», «Langlois-Château» e «Monmousseau». Le cavità scavate per l'estrazione del tufo diventano i luoghi privilegiati di elaborazione dei vini spumanti. Si scavano persino gallerie destinate unicamente alla conservazione delle bottiglie. Gli anni 1845-1875, grazie all'aumento del tenore di vita dei francesi e allo sviluppo delle ferrovie, sono quelli dell'apertura di nuovi orizzonti commerciali per i produttori di vini spumanti. Nel 1874 sono 4 milioni le bottiglie spedite in tutta Europa e il XX secolo vede crescere la fama dei vini spumanti del Val de Loire.

La denominazione di origine controllata «Crémant de Loire» viene riconosciuta con decreto del 17 ottobre 1975. I produttori avevano già da tempo dimostrato quanto fosse importante il rispetto della materia prima nel contesto della produzione di vini spumanti. Con l'adozione delle norme di produzione stabilite in tale decreto, i produttori dimostrano di prediligere la raccolta manuale, la collocazione delle uve intere nella pressa, una pressatura delicata e un periodo di conservazione piuttosto lungo «sur lattes» (con le bottiglie in posizione orizzontale).

Nel 2009 la produzione annua è stata di 13 milioni di bottiglie.

8.2.   

2.   Informazioni sulla qualità e le caratteristiche del prodotto

Il «Crémant de Loire» è un vino spumante prevalentemente bianco e in misura minore rosato. Presenta un'effervescenza regolare composta da cordoni di bollicine fini, delicate e persistenti. Al naso evoca spesso aromi di fiori bianchi mescolati a note fruttate, come pesca o albicocca. Al palato si presenta raffinato e armonioso, coniugando perfettamente la sensazione di freschezza e dolcezza.

3.   Interazioni causali

La zona vitivinicola si è sviluppata sotto l'influenza della rete idrografica della Loira, per quasi 200 km. Le variazioni mesoclimatiche, all'interno della zona geografica, e i contesti pedologici estremamente diversi hanno consentito ai produttori di favorire l'impianto di vitigni diversi in linea con le loro caratteristiche. Tale diversità dei contesti viticoli presenta vantaggi non trascurabili per gli assemblaggi nella produzione di cuvée.

Grazie in particolare alla capacità dei vini ottenuti dal vitigno Chenin B di effettuare una seconda fermentazione, i produttori, in particolare quelli di Saumur e Vouvray, hanno acquisito la padronanza della presa di spuma naturale in bottiglia. Forti di tale successo e consapevoli di elaborare un prodotto rinomato, i produttori osservano e sviluppano tecniche che consentono di garantire una qualità ineccepibile. La presenza di cantine scavate nel tufo ha costituito quindi un fattore favorevole allo sviluppo della produzione di questi vini che richiede ampi spazi temperati per la conservazione e la manipolazione.

Le condizioni di produzione legate alla raccolta, in particolare al trasporto delle uve vendemmiate, sono finalizzate a rispettare l'integrità delle uve fino alla fase di pressatura e a limitare i fenomeni di ossidazione. La pressatura effettuata in un ambiente curato, con attrezzature adeguate, seguendo norme che definiscono un rapporto preciso tra il peso delle uve vendemmiate utilizzate e il volume dei mosti estratti, garantiscono la qualità e la limpidezza dei succhi così ottenuti. Forti dell'esperienza acquisita nel corso di oltre un secolo, i produttori di vini spumanti hanno una perfetta padronanza della composizione delle loro cuvée. Un lungo periodo di affinamento consente al vino di sviluppare le proprie caratteristiche aromatiche, la propria complessità e la propria finezza.

Un viticoltore dell'Anjou, negli anni ottanta, ha affermato: «il Crémant de Loire è il frutto di moderne tecniche utilizzate per servire meglio la tradizione». La reputazione di tale vino spumante, bianco o rosato, fondamentale per il Val de Loire e destinato sia al mercato nazionale che all'esportazione, non cessa di crescere.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Etichettatura

Quadro normativo

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

tutte le indicazioni facoltative, il cui uso può essere disciplinato dagli Stati membri in virtù delle disposizioni dell'UE, sono riportate sulle etichette in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, il doppio di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

Il nome della denominazione di origine controllata può essere integrato dalla denominazione geografica «Val de Loire». Le dimensioni dei caratteri di tale denominazione geografica non superano, né in altezza né in larghezza, i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

Il nome della denominazione di origine controllata è scritto sul tappo, sulla parte contenuta nel collo della bottiglia.

L'etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un'unità geografica più piccola, a condizione:

— che si tratti di una località accatastata;

— che quest'ultima figuri nella dichiarazione di raccolta.

Il nome della località accatastata è stampato in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, la metà di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

Confezionamento

Quadro normativo

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

confezionamento nella zona geografica delimitata.

Descrizione della condizione

i vini sono ottenuti mediante seconda fermentazione in bottiglie di vetro.

L'imbottigliamento in bottiglie di vetro, nelle quali avviene la presa di spuma, viene effettuato a partire dal 1° dicembre successivo alla raccolta.

La durata della conservazione su fecce in bottiglia non può essere inferiore a 9 mesi.

I vini sono prodotti e commercializzati nelle bottiglie in cui è stata effettuata la presa di spuma, ad eccezione dei vini venduti in bottiglie di volume inferiore o uguale a 37,5 centilitri o superiore a 150 centilitri.

I vini sono commercializzati al consumatore dopo un periodo minimo di affinamento di 12 mesi dalla data di imbottigliamento.

Link al disciplinare del prodotto

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-fbd01859-710c-4b01-bc35-12c58579e127