Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura ai sensi della sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea C(2022) 7945 final “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” e successive modifiche e integrazioni.
(D.M. 31/01/2023, pubblicato nel sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)
IL MINISTRO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2019, n. 179 recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
VISTO l’articolo 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”, in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni “Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” e “Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni “Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali” e “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”;
VISTO il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108, relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri;
VISTO il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
VISTO il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e ss. modifiche;
VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
VISTO il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
VISTO il regolamento (UE) n.717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
VISTO il regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, come modificata e integrata dall’articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;
VISTO il regolamento adottato, ai sensi del comma 6 dell’articolo 52 della legge n. 234/2012, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e, dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;
VISTO, in particolare, l’articolo 6 del regolamento, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore agricolo continuano ad essere contenute nel Registro aiuti di Stato SIAN;
VISTA la comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 final del 23 marzo 2022 relativa al “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” così come modificata dalla comunicazione della Commissione europea C(2022) 5342 final del 20 luglio 2022;
VISTA la comunicazione della Commissione europea C(2022) 7945 final del 28 ottobre 2022 relativa al “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” che sostituisce il quadro temporaneo di crisi adottato il 23 marzo 2022, come modificato il 20 luglio 2022;
VISTA in particolare la sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea C(2022) 7945 final del 28 ottobre 2022 relativa alla concessione di aiuti temporanei di importo limitato alle imprese colpite dall’aggressione russa contro l’Ucraina;
CONSIDERATA la sezione 3 “Monitoraggio e valutazione” della comunicazione della Commissione europea C(2022) 7945 final del 28 ottobre 2022 ed i relativi obblighi informativi relativi all’erogazione degli aiuti concessi;
VISTO il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina;
VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;
VISTO il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali;
VISTO il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
VISTO il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica;
VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”;
VISTO il regime di aiuto SA.105191 (2022/N) approvato con decisione della Commissione europea C(2022)9669 del 16 dicembre 2022 che modifica il regime di aiuto SA.103965 (2022/N) approvato con decisione della Commissione europea C(2022) 6039 final del 18 agosto 2022 che, a sua volta aveva modificato il regime di aiuto SA.102896 (2022/N), approvato con decisione della Commissione europea C(2022) 3359 final del 18 maggio 2022, riguardante le misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo e forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e nelle attività connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura in relazione alla crisi ucraina;
RITENUTA la necessità di emanare un provvedimento quadro degli aiuti concedibili conformemente alle condizioni dettate dalla normativa unionale in materia di aiuti di Stato ed alla citata Comunicazione del 28 ottobre 2022.
DECRETA
Articolo 1
(Ambito di applicazione)
1. Il presente provvedimento è rivolto agli enti che intendono concedere aiuti temporanei a sostegno delle imprese del settore agricolo, del settore forestale, del settore della pesca e acquacoltura e attività connesse colpite dalla crisi ucraina, nel rispetto della sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea C(2022) 7945 final “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” (di seguito “Comunicazione”) e successive modifiche e integrazioni.
Articolo 2
(Aiuti di importo limitato)
1. Aiuti di importo limitato sono concessi ai beneficiari di cui all’articolo 3, in conformità al punto
2.1 della Comunicazione, sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali, azzeramento o riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali, dei debiti nei confronti della Pubblica Amministrazione ed altre agevolazioni di pagamento, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi le intensità di aiuto e i massimali di aiuto di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. Per le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli l’importo complessivo dell’aiuto non supera 250.000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
3. Per le imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura l’importo complessivo dell’aiuto non supera 300.000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere
4. Per le imprese attive nella trasformazione, commercializzazione dei prodotti agricoli e di prodotti agroalimentari non agricoli, nel settore forestale e per quelle che svolgono attività connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura, l’importo complessivo dell’aiuto non supera 2.000.000 euro per impresa. Tutti i valori devono essere al lordo di qualsiasi imposta od altro onere.
5. L’aiuto concesso alle imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli non deve essere stabilito in base al prezzo o al volume dei prodotti immessi sul mercato.
6. L’aiuto concesso alle imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura non riguarda alcuna delle categorie di aiuti di cui all’articolo 1, punto 1, lettere da a) a k), del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione.
7. Gli aiuti concessi ad imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono subordinati al non venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari e non sono fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti immessi sul mercato dalle imprese interessate o acquistati da produttori primari, a meno che, in quest’ultimo caso, i prodotti non siano stati immessi sul mercato o siano stati utilizzati per scopi non alimentari, quali la distillazione, la metanizzazione o il compostaggio, da parte delle imprese interessate.
8. Se un’impresa opera in diversi settori ai quali si applicano importi massimali diversi conformemente ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, deve essere garantita, con mezzi adeguati, quali la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che non sia superato l’importo complessivo di 2.000.000 euro per impresa. Se un’impresa è attiva nella produzione primaria di prodotti agricoli e nella pesca e acquacoltura non può essere superato l’importo massimo complessivo di 300.000 euro.
9. Le misure concesse sotto forma di anticipi rimborsabili o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 30 giugno 2024 e siano rispettate le condizioni di cui alla sezione 2.1 della Comunicazione.
Articolo 3
(Beneficiari)
1. Gli aiuti del presente decreto possono essere concessi alle imprese colpite dalla crisi ucraina che operano nel settore della produzione primaria, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE, e di prodotti agroalimentari fuori allegato I del TFUE, e nei settori forestale, della pesca e acquacoltura. Possono beneficiare degli aiuti anche le imprese che svolgono attività connesse all’attività agricola e forestale, della pesca e acquacoltura ovvero attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’impresa normalmente impiegate nell’attività agricola, forestale, della pesca e acquacoltura esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità.
2. Gli aiuti a norma del presente decreto non sono concessi a imprese soggette alle sanzioni adottate dall’UE di cui alla sezione 1.1 della Comunicazione, tra cui, ma non solo:
a) persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni;
b) imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall’UE; oppure
c) imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall’UE in quanto l’aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.
3. Gli aiuti possono essere concessi alle imprese in difficoltà.
Articolo 4
(Cumulabilità degli aiuti)
1. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con gli aiuti previsti dai regolamenti “de minimis” applicabili, ovvero il regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, il regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 e il regolamento (UE) n. 717/2014 del 27 giugno 2014, o dai regolamenti di esenzione per categoria applicabili, ovvero ABER, FIBER e GBER, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.
2. Gli aiuti del presente decreto non devono in ogni caso superare le soglie massime previste per singolo beneficiario, calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto concesso in virtù della Comunicazione, da qualunque fonte proveniente; a tal fine, i soggetti di cui all’articolo 1, verificano che il beneficiario non riceva aiuti di importo complessivamente superiore alle soglie massime consentite, anche per mezzo di autocertificazione prodotta dal beneficiario medesimo.
3. Gli aiuti del presente decreto possono essere cumulati con gli aiuti concessi nell’ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato introdotto a seguito della pandemia di COVID-19, a condizione che siano rispettate le relative norme sul cumulo di entrambe le comunicazioni.
Articolo 5
(Disposizioni applicative)
1. Gli aiuti del presente decreto sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2023, fatta salva l’eventuale proroga degli effetti della Comunicazione. Per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali ed altre agevolazioni di pagamento, le fattispecie generatrici dei relativi debiti ovvero i presupposti per il riconoscimento del beneficio devono sussistere alla data del 31 dicembre 2023.
2. Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha notificato il presente decreto al fine di ottenere la preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3 del TFUE.
3. La concessione degli aiuti di cui al presente decreto è subordinata all’adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108 del TFUE e al rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione.
4. I soggetti di cui all’articolo 1 provvedono agli adempimenti relativi agli obblighi di registrazione inerenti l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall’articolo 63 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.
5. Gli aiuti di cui al presente decreto non possono essere subordinati alla delocalizzazione di un’attività produttiva o di un’altra attività del beneficiario da un altro paese situato all’interno dello SEE verso il territorio dello Stato membro che concede l’aiuto, indipendentemente dal numero di posti di lavoro effettivamente perduti nel luogo iniziale di stabilimento del beneficiario nello SEE.
Articolo 6
(Trasparenza, monitoraggio e relazioni)
1. Le informazioni pertinenti relative ad ogni singolo aiuto concesso ai sensi del presente decreto sono pubblicate nella sezione “Consultazione trasparenza” del sito web del SIAN e del Registro nazionale degli aiuti (RNA), entro 12 mesi dal momento della concessione.
2. Ai fini del monitoraggio di cui ai punti 78 e 81 della Comunicazione, i soggetti di cui all’articolo 1 forniscono al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste i dati relativi alle erogazioni degli aiuti concessi nell’ambito del presente provvedimento.
3. I soggetti di cui all’articolo 1 conservano per dieci anni, le registrazioni particolareggiate che contengono ogni informazione necessaria per verificare che gli aiuti siano stati concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione e del presente provvedimento.
Articolo 7
(Disposizioni finali)
I soggetti di cui all’articolo 1 provvedono all’attuazione del presente decreto a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci nei limiti delle risorse previste dalle relative specifiche disposizioni di legge.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Francesco Lollobrigida
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD