Settore aceti balsamici - Tutela di una denominazione composta da più termini - Domanda di inibitoria sull'uso del nome “Acetaia del balsamico” - Evocazione della IGP "Aceto Balsamico di Modena" ai sensi dell’art. 13, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1151/12 - Uso del nome “Acetaia del balsamico” integrante atti di concorrenza sleale in quanto indebitamente utilizzato e commercializzato per contrassegnare un prodotto comparabile all’IGP e non conforme al suo disciplinare - Assenza nell'etichetta di qualsiasi indicazione che possa richiamare la parola Modena o qualsivoglia riferimento al prodotto registrato - Termini “aceto”, “balsamico” e “aceto balsamico” generici e tali da non richiamare direttamente alla mente del consumatore la regione geografica Modena - Possibilità di utilizzare sul territorio comunitario nel rispetto delle norme applicabili nell'ordinamento giuridico comunitario, in caso di protezione conferita alla denominazione composta, dei singoli termini non geografici della denominazione medesima, anche utilizzati congiuntamente, nonché della loro traduzione.
SENTENZA
n. 131/2023 pubbl. il 18/01/2023
(Presidente: dott. Massimo Meroni - Relatore: dott.ssa Alessandra Aragno)
nella causa civile di II grado
tra
CONSORZIO TUTELA ACETO BALSAMICO DI MODENA (....), elettivamente domiciliato in VIA BORGOGNA, 8 20122 MILANO presso lo studio dell’avv. ANDREOTTA CRISTIANA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all’avv. GALIMBERTI GIOVANNI (...) VIA BORGOGNA, 8 20122 MILANO; TARDIOLO RITA (...) VIA BORGOGNA, 8 20122 MILANO; PIAZZA MASSIMO (...) VIA FARINI, 35 43100 PARMA;
- APPELLANTE -
CONTRO
ACETAIA DEL BALSAMICO TRENTINO DI BOMBARDELLI GABRIELE E C. SOCIETA’ SEMPLICE AGRICOLA (...), elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI, 3 26013 CREMA presso lo studio dell’avv. CASINI MARCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti.
APPELLATO
Conclusioni per parte appellante:
“Voglia questa Ecc.ma Corte, disattesa ogni contraria domanda, allegazione, eccezione, deduzione, impugnazione ed istanza, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa, n. 4191/2021, Rep. n. 3997/2021,
pronunciata in data 8 ottobre 2020 nel giudizio R.G. 56367/2016, pubblicata il 17 maggio 2021 e notificata in data 19 maggio 2021 per i motivi esposti in narrativa, così giudicare:
In via principale e nel merito:
I. accertare e dichiarare che l’uso da parte di Acetaia del Balsamico Trentino di Bombardelli Gabriele & C. Soc. Semplice Agricola del nome ‘Acetaia del Balsamico’ per il Prodotto Contestato costituisce evocazione della IGP ‘Aceto Balsamico di Modena’ ai sensi dell’art. 13, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1151/12;
II. accertare e dichiarare che l’uso da parte di Acetaia del Balsamico Trentino di Bombardelli Gabriele & C. Soc. Semplice Agricola del nome ‘Acetaia del Balsamico’ per il Prodotto Contestato, in violazione dell’art. 13, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1151/12 rispetto alla IGP ‘Aceto Balsamico di Modena’, integra atti di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, n. 2) e n. 3) c.c.;
III. inibire ad Acetaia del Balsamico Trentino di Bombardelli Gabriele & C. Soc.Semplice Agricola ogni ulteriore produzione, commercializzazione, promozione ed offerta in vendita, con ogni mezzo, del Prodotto Contestato recante il nome ‘Acetaia del Balsamico’;
IV. fissare la somma di Euro 300,00 (trecento/00) o la diversa somma che si ritiene dovuta, a titolo di penale, per ogni violazione o inosservanza del provvedimento di inibitoria di cui al punto
III) constatata successivamente all’emissione della sentenza o per ogni giorno di ritardo nella esecuzione della medesima;
V. ordinare la pubblicazione della sentenza (intestazione e dispositivo), per una volta e a caratteri normali, su un quotidiano a diffusione nazionale, a cura dell’attore e a spese di Acetaia del Balsamico Trentino di Bombardelli Gabriele & C. Soc. Semplice Agricola;
In subordine:
VI. Sospendere il presente giudizio ex art. 267, II comma, TFEU con rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e proposizione a questa dei quesiti di interpretazione opportunamente redatti e qui di seguito riportati, per le ragioni di cui al Quinto e Sesto Motivi di appello:
a) se il giudice nazionale o la Corte di giustizia dell’Unione europea – considerata la natura variabile e soggettiva dell’esperienza gustativa e la conseguente impossibilità di procedere, anche alla luce dei mezzi tecnici disponibili allo stato attuale dello sviluppo scientifico, ad un’identificazione precisa e obiettiva del
sapore di un alimento (Levola Hengelo/Smilde Food, proc. C-310/17, 13 novembre 2018, parr. 42 e 43) - possano, senza l’ausilio di una specifica consulenza tecnica di ufficio e senza distinguere per lingua e mercato di utilizzo, identificare in modo preciso e obiettivo il sapore di un alimento e definire in quale categoria di sentori organolettici rientri il termine «balsamico»;
b) se il giudice nazionale possa escludere l’esistenza di un’«evocazione» ai sensi dell’art. 13, par. 1, lett. b) del Regolamento (UE) n. 1151/12 della IGP «Aceto Balsamico di Modena» per il solo fatto che il termine «Balsamico» incluso nella citata IGP «Aceto Balsamico di Modena» non è un termine geografico e dunque senza prima esaminare, alla luce della giurisprudenza comunitaria in materia, se la presenza di tale espressione o di altre similari nel contesto globale della presentazione del prodotto sia idonea a creare un legame tra prodotto generico e tutelato tale per cui il consumatore medio europeo è portato ad avere quest’ultimo prodotto come immagine di riferimento.
In ogni caso:
VII. Condannare l'appellata all’integrale rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio oltre 15% spese generali. I.V.A e C.P.A. di legge.
Si insta affinché venga disposta la discussione orale della causa dinnanzi al Collegio, ai sensi dell’art. 352, II co. c.p.c.”.
Conclusioni per parte appellata:
“1) In via principale e nel merito
Rigettare, in quanto infondati, tutti i motivi addotti da controparte e, in ogni caso, respingere tutte le domande formulate dall’Appellante e, per l’effetto, confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Milano Sezione specializzata in materia di impresa, n. 4191/2021, Rep. n. 3997/2021, pronunciata in data 8 ottobre 2020 resa nel giudizio R.G. 56367/2016, pubblicata il 17 maggio 2021 e tutte le statuizioni in essa contenute.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena aveva convenuto in giudizio l'Acetatia del Balsamico di Trento nonchè la s.p.a. Bennet chiedendo che fosse agli stessi inibito l'uso del nome “Acetaia del balsamico” ed accertato che l’uso di tale nome integra atti di concorrenza sleale. In particolare, evidenziava il Consorzio che il nome oggetto di contestazione veniva indebitamente utilizzato dall’Acetaia e commercializzato dalla Bennet per contrassegnare un prodotto comparabile all’IGP e non conforme al suo disciplinare e rilevava che tale condotta costituisce evocazione illecita della IGP, sanzionata dall’art. 13 par.1 lett. b) Reg. UE 1151/2012, oltre ad integrare i presupposti della concorrenza sleale ex art. 2598 n. 2 e n. 3 c.c.
Il procedimento veniva dichiarato estinto nei confronti di Bennet s.p.a. stante l'accordo transattivo raggiunto da questa con parte attrice.
La causa veniva inoltre sospesa, ai sensi dell'articolo 295 c.p.c., sino alla definizione di un giudizio pendente avanti alla Corte di Giustizia, fra la stessa parte attrice ed altra società tedesca.
Il Tribunale, anche in considerazione dell'esito del predetto giudizio (Corte di Giustizia del 4 dicembre 2019, resa nella causa C-432/18, Consorzio Tutela dell’Aceto Balsamico di Modena- Balema GmbH), respingeva le domande attoree evidenziando che i prodotti della convenuta sono presentati al pubblico con una denominazione che non evoca il nome geografico della zona dell’IGP tutelata dal Consorzio.
2. Avverso detta sentenza ha proposto appello il consorzio, appello corredato dal richiamo a numerose sentenze dei Tribunali di merito e della Corte di giustizia che avevano espresso, secondo la tesi difensiva dell’impugnante, principi di segno opposto rispetto al decisum del Tribunale.
L’appellante ha reiterato le domande di inibitoria e ha altresì domandato, in subordine, disporsi il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, proponendo 2 specifici quesiti di interpretazione.
L’appellata ha chiesto respingersi l’appello proposto e, in merito all’istanza di rinvio pregiudiziale, ha sottolineato l’inammissibilità dei quesiti posti.
Quindi, precisate le conclusioni definitive, assegnati i termini per il deposito delle memorie conclusionali e di replica e discussa, come da richiesta regolarmente avanzata dall’appellante, oralmente la controversia, la Corte tratteneva la causa a decisione.
3. Il Tribunale, nel respingere le domande avanzate, ha richiamato il contenuto della sentenza della Corte di Giustizia sopra citata evidenziando che la Corte aveva affermato che “l’art. 1 del Reg.(CE) 583/09 della Commissione, recante iscrizione della denominazione protetta “Aceto balsamico di Modena”, non si estende all’utilizzo dei singoli termini non geografici della stessa”.
Infatti, riferisce il Tribunale, la Corte di Giustizia ha “richiamato le opposizioni alla registrazione che erano state formulate da Germania e Grecia, nonché il dato testuale del Considerando 10, per confermare che i termini non geografici dell’IGP in esame, vale a dire, aceto e balsamico, nonché la loro combinazione e le loro traduzioni, non beneficiano della protezione conferita dalla disciplina del Regolamento n. 1151/12 all’IGP Aceto Balsamico di Modena (punto 33). Ha ulteriormente sottolineato che il termine balsamico, traduzione in lingua italiana dell’aggettivo balsamique non ha connotazione geografica e, per quanto attiene all’aceto, è comunemente usato per designare un aceto che si caratterizza per un gusto agrodolce, sì che anche tale termine, al pari del termine aceto, costituisce una parola comune, non tutelabile. Con riferimento alla qualità di parole comuni, non tutelabili, dei termini aceto e balsamico, la Corte sottolinea ulteriormente – richiamando espressamente i punti 57 e 58 delle conclusioni dell’Avvocato Generale – che l’interpretazione della portata della protezione conferita dal regolamento 583/2009 all’IGP, non estesa ai singoli termini non geografici delle stessa, è imposta dalla considerazione della esistenza delle registrazioni delle DOP “Aceto balsamico tradizionale di Modena “e “Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia”, le quali sono state prese in considerazione dalla Commissione al momento dell’adozione del regolamento 583/2009 ( punto 35 della sentenza)”.
4. L’appellante ha proposto 7 motivi di appello, avanzando le seguenti doglianze avverso alla sentenza impugnata:
▪ errore di diritto per aver ritenuto che la condotta di evocazione illecita possa sussistere ove essa investa gli elementi protetti e cioe il solo termine geografico della denominazione e che pertanto, in assenza di qualsiasi ripresa dell’indicazione geografica di Modena il prodotto contestato non evochi l’IGP Aceto Balsamico di Modena;
▪ errata interpretazione e applicazione della sentenza Corte di Giustizia c-432/18 all’illecito evocativo;
▪ errore di diritto per aver ritenuto che l’evocazione riguardi la provenienza geografica del prodotto tutelato anziché il prodotto tutelato in quanto tale;
▪ errata valutazione dell’effetto complessivo prodotto sul consumatore dall’uso congiunto dei vari fattori di evocazione denunciati in atti;
▪ errata attribuzione al termine ≪Balsamico≫ del significato di “agrodolce≫ e, in via di subordine, proposta di quesito pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ex art. 267, comma 2 TFUE . In ogni caso inconferenza ai fini del giudizio sull’evocazione della presunta sinonimia tra ≪balsamico≫ e agrodolce;
▪ omesso esame di un punto decisivo della controversia prospettato dal Consorzio ossia che ≪Balsamico≫ oltre ad essere un aggettivo e usato anche come sostantivo per designare in forma abbreviata l’Aceto Balsamico di Modena e, in via di subordine, proposta di quesito pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ex art. 267, comma 2 TFUE;
▪ errore di diritto per aver escluso gli illeciti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c..
5. I motivi proposti possono essere esaminati congiuntamente.
Evidenzia l’appellante che la più recente giurisprudenza unionale ha escluso che l'evocazione possa sussistere solo ove essa investa gli elementi protetti: infatti, come si evince dalla motivazione delle sentenze citate ed allegate, la giurisprudenza della Corte di Giustizia afferma che l’analisi circa la condotta evocativa non va incentrata solo sulla denominazione di un prodotto, ma deve comprendere tutto il contesto della sua presentazione comprensiva di parole, segni, elementi grafici e figurativi, lingua utilizzata etc.
Ed invero, si ravvisa evocazione quando il consumatore medio europeo, guardando il prodotto e il contesto in cui in concreto viene commercializzato, è indotto ad assumere, come immagine di riferimento, quella del prodotto tutelato.
Pertanto, la valutazione dell’interprete deve basarsi sull’associazione mentale che può essere ravvisata nella mente del consumatore, il quale si raffronta con l’immagine del prodotto tutelato e non necessariamente con la sua denominazione o con il termine geografico che la compone.
L’appellante analizza, a sostegno delle tesi appena esposte, alcune delle motivazioni espresse dalla Corte di Giustizia in controversie ove veniva contestata, al pari della presente, la violazione dell’art. 13 paragrafo 1 lettera b) del regolamento 510/06 per illecita evocazione.
Ad esempio, nella sentenza della CG 2 maggio 2019, procedimento C-614/17, nota come il caso “Queso Manchego”, ed avente ad oggetto la contestazione sull’uso di disegni di paesaggi che rimandavano al personaggio letterario Don Chisciotte della Mancia e tramite lui al formaggio DOP prodotto nella regione spagnola della Mancia, ai paragrafi 17, 18 e 22 si afferma: “17 In primo luogo, dal testo dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n.510/2006 risulta che tale disposizione prevede una protezione delle denominazioni registrate contro qualsiasi evocazione, anche se l’origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera»,«imitazione» o simili. 18 Una formulazione siffatta può essere intesa come riferita non solo ai termini con cui una denominazione registrata può essere evocata, ma anche a qualsiasi segno figurativo che possa richiamare nella mente del consumatore i prodotti che beneficiano di tale denominazione. A tale riguardo, l’utilizzo del termine «qualsiasi» rispecchia la volontà del legislatore dell’Unione europea di proteggere le denominazioni registrate, considerando che un’evocazione si produca mediante un elemento denominativo o un segno figurativo. 22. Pertanto, in linea di principio non si può escludere che segni figurativi siano in grado di richiamare direttamente nella mente del consumatore, come immagine di riferimento, i prodotti che beneficiano di una denominazione registrata, a motivo della loro vicinanza concettuale con siffatta denominazione”.
Con la sentenza 7 giugno 2018, procedimento C-44/17, Scotch Whisky Association, la Corte di Giustizia ha affermato (paragrafo 51): “ai fini della sussistenza dell’illecito evocativo, il criterio determinante è quello di accertare se il consumatore, in presenza di una denominazione controversa, sia indotto ad avere direttamente in mente, come immagine di riferimento, la merce che beneficia dell’indicazione geografica protetta, circostanza che spetta al giudice nazionale”.
Pertanto, rileva l’appellante, come si evince da quanto sopra riportato, l’evocazione illecita sussiste anche nelle ipotesi in cui non sia normativamente prevista una tutela diretta dei singoli termini non geografici della denominazione IGP, stante la maggior latitudine della nozione di evocazione.
Quindi la fattispecie in esame non può essere risolta con il richiamo alla sentenza della Corte di giustizia esaminata dal Tribunale, che riguardava, oltre tutto, non l'evocazione, bensì l’uso diretto od indiretto del nome. Infatti, alla Corte di Giustizia era stato rivolto il seguente quesito: “Se la tutela di cui beneficia la denominazione “Aceto Balsamico di Modena” nel suo insieme si estenda anche all’utilizzazione dei singoli termini non geografici che compongono tale denominazione (“Aceto”, “Balsamico”, “Aceto Balsamico”)”.
La sentenza in esame, pertanto, non ha affrontato la questione se il termine “Balsamico” da solo o in concorso con altri elementi, possa suscitare nel consumatore un’associazione mentale tra un prodotto non tutelato e quello IGP, e, quindi, una evocazione della stessa.
5.1. Il Consorzio, poi, produce gli esiti di un sondaggio fatto eseguire e rileva che la quasi totalità del campione intervistato, di fronte ad un prodotto che reca nella denominazione la parola “Balsamico”, è portata a richiamare direttamente alla mente l’Aceto Balsamico di Modena IGP o, comunque, a compiere un’associazione immediata con le caratteristiche ed il metodo di produzione di quest’ultimo (87,4% del campione intervistato).
La circostanza, continua l’appellante, che vi siano delle DOP che riportano il nome aceto balsamico è del tutto irrilevante.
L’appellante, poi, evidenzia il collegamento storico del termine balsamico con l’area geografica di nascita e produzione del prodotto IGP
6. Sostiene l’appellata che nel caso in esame trova applicazione l’articolo 13, paragrafo 1, comma 2, del regolamento 1151/2012: “Se una denominazione di origine protetta o un’indicazione geografica protetta contiene il nome di un prodotto considerato generico, l’uso di tale nome generico non è considerato contrario al primo comma, lettera a) o b)”.
Rileva che la sentenza della CG 4 dicembre 2019 (nella causa C-432/18), ha preso in considerazione anche la fattispecie dell’evocazione; che il termine balsamico, in quanto non protetto, non è evocativo e non può nemmeno essere considerato un nome tradizionale non geografico, legato esclusivamente al prodotto tutelato e ai territori della IGP.
Evidenzia che in nessuna parte dell’etichetta risulta indicata o in qualche modo richiamata la parola Modena o qualsivoglia riferimento al prodotto registrato, mentre il chiaro riferimento all’origine e alla provenienza (Trentino) del prodotto contestato è, di per sé, in grado di evitare qualsiasi evocazione illecita del nome registrato. Sottolinea che anche il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (doc.14 fascicolo 1° grado) ha affermato che non si configura alcuna evocazione o illecito dall’utilizzo del termine “balsamico” in assenza di ulteriori elementi evocativi e di richiamo alla indicazione geografica.
7. La Corte condivide la conclusione cui è giunto il Tribunale nella sentenza oggetto di impugnazione e ritiene che l’appello debba essere respinto.
7.1 La denominazione “Aceto balsamico di Modena”, è inserita nel registro delle IGP dal regolamento (CE) 583/2009 della Commissione, con la specificazione che la “protezione è conferita alla denominazione composta. I singoli termini non geografici della denominazione composta anche utilizzati congiuntamente nonché la loro traduzione possono essere adoperati sul territorio comunitario nel rispetto dei principi e delle norme applicabili nell'ordinamento giuridico comunitario”.
Ciò il regolamento ha specificato a seguito delle contestazioni sollevate da alcuni stati (Germania e Grecia) che si dolevano dalla genericità dei termini “aceto”, “balsamico” e “aceto balsamico”.
7.2 La sentenza della Corte di Giustizia del 4 dicembre 2019 richiamata dal Tribunale a sostegno delle sue tesi, pur essendo stata la Corte chiamata a pronunciarsi in merito ad una contestazione differente rispetto a quella oggetto della presente controversia, altro non ha fatto che ribadire l’esatto oggetto della tutela della IGP coperta dal regolamento 583/09, statuendo che questa non si estende all’utilizzo dei singoli termini non geografici della stessa ed affermando che il termine balsamico non ha alcuna connotazione
geografica mentre, per quanto attiene all’aceto, la combinazione dei termini è comunemente usato per designare un aceto che si caratterizza per un gusto agrodolce.
7.3 L’evocazione è prevista dal Reg. UE n. 1151/12, art. 13, par. 1, lettera b) che afferma che “i nomi registrati sono protetti contro: … b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali «stile», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili”.
7.4 La Corte condivide quanto espresso dall’appellante, trattandosi di principi emergenti dall’analisi della giurisprudenza unionale, circa la possibilità di individuare la sussistenza di una evocazione anche nell’ipotesi di utilizzo di una sola parte della denominazione oggetto di protezione (purchè si tratti di elemento distintivo, caratterizzante della denominazione stessa) nonché in merito alla necessità di valutare se, al di là della denominazione contestata utilizzata, vi siano ulteriori elementi che inducano il consumatore europeo - infatti l’IGP è protetta su tutti i mercati della UE e quindi il criterio di giudizio deve essere omogeneo ed estensibile a tutti gli Stati membri- ad associare mentalmente il prodotto contestato con la denominazione protetta.
7.5 Un recente sentenza della CGE (causa C- 783/19), che ha notevolmente ampliato la valutazione relativa alla presenza di una evocazione illecita, dopo avere ricordato che si configura una tale situazione “quando l'uso di una denominazione produce nella mente di un consumatore europeo medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto un nesso sufficientemente diretto e univoco fra tale denominazione e quella della dop”, ha specificato che “L'esistenza di un tale nesso può risultare da diversi elementi in particolare dall'incorporazione parziale della denominazione protetta, dall'affinità fonetica e visiva fra le due denominazioni e dalla somiglianza che ne deriva e, anche in assenza di tali elementi, dalla vicinanza concettuale
fra la dop e la denominazione di cui trattasi o ancora da una somiglianza fra i prodotti protetti da tale medesima dop e i prodotti o servizi contrassegnati da tale medesima denominazione”.
Emerge, dalla sentenza appena citata, che reitera, su questo aspetto, principi già espressi in precedenza da altre sentenze della CG, che il nesso che il consumatore medio può cogliere tra il prodotto contestato e quello protetto dalla IGP, deve essere, per potere essere oggetto di tutela, “diretto e univoco” tale da fargli venire in mente, alla vista del bene non protetto, quello oggetto di protezione.
7.6 L’analisi della giurisprudenza citata dal Consorzio nonché di altre sentenze che hanno affrontato la problematica dell’evocazione, evidenzia come, quanto meno ad oggi, il nesso di cui sopra riferito, è sempre stato ravvisato tutte, e le sole, volte in cui la denominazione del prodotto contestato conteneva in sé, vuoi per riferimento diretto, vuoi attraverso altri mezzi (figurativi; sonori; di assonanza fonetica) un rimando al luogo di origine della Igp e della Doc.
7.7. Le apparenti aperture mostrate, sotto questo aspetto, da alcune decisioni della Corte di giustizia (si veda il caso “Morbier”) ovvero dalla Commissione EUPO (si veda il caso “Torta del Casar”) si sono verificate, come verrà in seguito esaminato, in casi in cui la parte della denominazione della IGP usata per contraddistinguere il prodotto contestato, ovvero la forma del prodotto contestato, rappresentavano dei marchiati segni distintivi che richiamavano immediatamente al luogo di produzione (o di origine) del prodotto.
7.8 Come correttamente evidenziato dal Tribunale, tutte le sentenze della GE citate dall’appellante hanno accordato tutela alla denominazione protetta nelle ipotesi in cui la possibile evocazione indotta dalla denominazione contestata rimandasse alla mente del consumatore medio europeo il luogo di provenienza del bene.
Il Tribunale, in particolare, ha evidenziato che le sentenze “4 marzo 1999 C- 87/97 Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG; 26 febbraio 2008,C- 132/05 Commissione/Germania; 14 luglio 2011 C-4 e C-27, Bureau national interprofessionnel du Cognac contro Gust. Ranin O; 21 gennaio 20216 C- 75/15 Viiniverloa Oy/ Sosiaali-ja” sono accomunate dal fatto che hanno accolto le domande a tutela della Igp o della Doc, “in fattispecie nelle quali le denominazioni contestate incorporavano (in tutto o in parte) ovvero evocavano il toponimo della denominazione a vario titolo protetta (rispettivamente: Gorgonzola/Cambozola; Parmigiano Reggiano/Parmesan; utilizzo del toponimo “Cognac” in marchi figurativi; Calvados/Verlados)”.
D’altronde, come affermato dalla CG nella sentenza Morbier (C- 490/19), “dalla giurisprudenza della Corte risulta che il regime di protezione delle DOP e delle IGP mira essenzialmente a garantire ai consumatori che i prodotti agricoli che beneficiano di una denominazione registrata presentino, a causa della loro provenienza da una determinata zona geografica, talune caratteristiche particolari e, pertanto, offrano una garanzia di qualità dovuta alla loro provenienza geografica, allo scopo di consentire agli operatori agricoli che abbiano compiuto effettivi sforzi qualitativi di ottenere in contropartita migliori redditi e di impedire che terzi si avvantaggino abusivamente della reputazione discendente dalla qualità di tali prodotti.”.
Proprio in considerazione della ratio della protezione della IGP e della necessaria correlazione tra il bene e una regione geografica è necessario che l’associazione mentale operata dal consumatore lo porti a reputare di trovarsi avanti ad un prodotto proveniente da quello specifico luogo.
Nel caso in esame nel nome del prodotto contestato non compare l’indicazione geografica (Modena) tutelata dal Consorzio ma, anzi, all’opposto, vi è una precisa indicazione di una ben distinta provenienza dell’aceto e nemmeno sono presenti ulteriori elementi, ad esempio figurativi o simili, idonei a creare una associazione con la città di Modena: elementi, infatti, non richiamati dalla difesa dell’appellante.
7.9 Diventa allora rilevante chiarire se i termini “aceto”, “balsamico” e “aceto balsamico” siano tali da richiamare direttamente alla mente del consumatore la regione geografica Modena, e tale valutazione deve essere effettuata sulla base della consapevolezza che i termini in esame non godono di alcuna protezione ai sensi del regolamento recante iscrizione della IGP tutelata dal consorzio attoreo. Anzi, si è sopra visto che il regolamento (CE) 583/2009 ha chiarito che la “protezione è conferita alla denominazione composta. I singoli termini non geografici della denominazione composta anche utilizzati congiuntamente nonché la loro traduzione possono essere adoperati sul territorio comunitario nel rispetto dei principi e delle norme applicabili nell'ordinamento giuridico comunitario”.
7.10 Prima di affrontare il quesito di cui sopra, è opportuno ricordare che le sentenze della Corte che hanno apparentemente ampliato l’oggetto dell’evocazione sino ad estenderlo alla tutela di una sola parte della IGP non contenente alcun riferimento al luogo geografico, ovvero alla forma del prodotto, hanno, in verità, individuato la causa della condotta illecita nel fatto che quel particolare elemento contestato aveva un rimando immediato ed obbligato al territorio di origine della IGP.
Si veda, ad esempio, la pronuncia di rinvio all’esaminatore della Seconda Commissione di ricorso del 24 giugno 2019, nella causa relativa al termine “RECIOTO” ove la Commissione ha ritenuto che detto termine “non è un elemento generico delle DOP innanzi menzionate, bensì una menzione tradizionale protetta per vini il termine “RECIOTO” è un elemento delle DOP citate che gode di protezione allo stesso modo delle indicazioni geografiche “di Soave”, “di Gambellara” e “della Valpolicella” (per analogia, 14/12/2017, T–828/16, QUESO Y TORTA DE LA SERENA (fig.) / TORTA DEL CASAR et al., EU:T:2017:918, § 50)”.
E’ stato ritenuto che il termine Recioto non potesse che rimandare immediatamente e univocamente ad un vino prodotto in una delle zone protette poiché quella particolare lavorazione, da cui deriva il termine “recioto”, è tradizionalmente strettamente connessa al nome di vini le cui uve provengono da uno specifico luogo.
Parimenti nel caso della “Torta del Casar” l’EUIPO ha ritenuto che l’uso del solo termine “Torta” nel prodotto oggetto di contestazione fosse sufficiente a evocare il formaggio Dop “Torta del Casar” posto che il termine “torta” si riferisce “alla forma tipica di un formaggio della Regione di El Casar”.
Nuovamente, anche in questo caso, la denominazione utilizzata nel prodotto non protetto era tale da evocare necessariamente il formaggio prodotto in quella zona: il termine “torta”, pertanto, non era un termine neutro o generico, bensì caratterizzante un prodotto di quella zona.
7.11 Tornando ora al quesito relativo alla specificità, o meno, dei singoli termini che compongono la denominazione IGP in esame, si rileva, innanzi tutto, che nessun dubbio può sorgere in merito al fatto che “aceto” sia un termine del tutto comune non individualizzante.
La stessa conclusione vale anche per l’aggettivo balsamico: il suo essere accostato a prodotti di varia natura (caramelle, sciroppi, vini, medicinali) lo rende un termine del tutto comune, se non generico. Come chiarito dalla sentenza CG 4.12.19 con questo aggettivo si vuole descrivere un gusto, un sapore che, abbinato all’aceto, come descritto nel disciplinare, è di tipo “agro dolce”.
Sostiene l’appellante che i termini “aceto balsamico” e “balsamico”“costituiscono espressioni tradizionali profondamente legate alla tradizione territoriale (si veda al riguardo quanto attestato dal Considerando 8 del regolamento di registrazione dell’IGP n. 583/2009).
Sul punto, però, l’appellante non ha fornito una prova idonea a dimostrare che l’utilizzo del termine “aceto balsamico” o, addirittura, come sostenuto dal Consorzio, della sola parola “balsamico”, sia immediatamente e necessariamente evocativo del territorio di Modena, essendo stati prodotti articoli di riviste in parte pubblicitarie, in parte culinarie che alcuna valenza hanno per rispondere al quesito .
Certamente, come rileva l’appellata, l’aceto balsamico di Modena è l’aceto maggiormente noto al consumatore medio, ma ciò non significa che vi possano essere sul mercato aceti balsamici provenienti e prodotti in altre regioni.
7.12 L’esito del sondaggio fatto eseguire dal Consorzio, che dimostra che più dell’80% delle persone intervistate ha riferito che vedendo l’etichetta del prodotto contestato, la loro mente l’associava immediatamente all’aceto balsamico di Modena, è irrilevante non foss’altro per il tipo di domande che sono state rivolte.
Come idoneamente osservato dall’appellata, infatti, le risposte a disposizione della platea degli intervistati non comprendevano mai la dicitura “balsamica” (presente nell’etichetta del prodotto contestato) se non nella voce (che infatti è stata maggiormente optata) “aceto balsamico di Modena”: evidente è, pertanto, l’inidoneità di tale questionario per valutare il sentire comune dei consumatori.
7.13 Ritiene la Corte - pur nella consapevolezza che i “considerando” di un provvedimento non hanno un valore giuridico vincolante e non possono mai essere utilizzati per interpretare le disposizioni in un senso contrario alla loro formulazione, ma rimarcando, per altro, che le motivazioni poste a base di un provvedimento rappresentano la strada per interpretare il dispositivo – che dal regolamento 583/09 si evince che anche il termine “aceto balsamico” deve essere considerato un termine comune o, comunque, non caratterizzante circa l’origine del prodotto stesso.
7. 14 Ciò premesso, si rileva, come già sopra detto, che nel considerando numero 10 del regolamento, la commissione ha, nel confutare le doglianze di genericità della denominazione avanzata dalla Germania e dalla Grecia, sostanzialmente specificato che le lamentele erano infondate in quanto la protezione veniva conferita alla denominazione composta e che i singoli termini non geografici potevano essere adoperati sul territorio comunale comunitario nel rispetto delle leggi vigenti.
7.15 E’ certo, pertanto, che la denominazione aceto (e suoi derivati) balsamico (e suoi derivati) può essere utilizzato da qualsiasi altro produttore.
7.16 Si può quindi affermare che la sola analisi della denominazione utilizzata dall’appellata, contenente un esplicito riferimento al luogo di origine del prodotto, non può determinare in capo al consumatore alcuna associazione mentale degna di essere tutelata, non risultando presente alcun riferimento al territorio di Modena.
7.17 Nemmeno, secondo la Corte, esistono altri elementi che dovrebbero condurre il consumatore medio ad associare il prodotto dell’appellata alla IGP.
Le modalità con le quali il prodotto si presenta al pubblico non possono certamente essere ritenute evocative della IGP.
L’appellante ha, nel suo atto difensivo, valorizzato le somiglianze di colore dell’alimento, la dimensione delle bottiglie di vetro con cui il prodotto è offerto in vendita, l’identità di canali distributivi, la contiguità della collocazione sugli scaffali nell’offerta al pubblico, le indicazioni presenti sulle etichette: tutti fattori reputati concorrenti a determinare nel pubblico una indebita associazione con il prodotto che beneficia della protezione, così da integrare i presupposti della illecita evocazione della IGP.
7.18 Ritiene la Corte che, in assenza di un diritto esclusivo in capo al Consorzio, la riproduzione dell’aspetto di un prodotto si inserisca nella sfera della libertà di commercio e d’industria.
La stessa Corte di Giustizia, nel giudizio di rinvio nella causa “Mombier” ha evidenziato che la Doc e l’Igp hanno ad oggetto “la denominazione registrata e non il prodotto che essa ha ad oggetto. Ne consegue che tale tutela non ha lo scopo di vietare, in particolare, l’utilizzo delle tecniche di fabbricazione o la riproduzione di una o più caratteristiche contemplate nel disciplinare di un prodotto protetto da una denominazione registrata, per il motivo che esse figurano in tale disciplinare, per realizzare un altro prodotto che non è oggetto della registrazione”.
7.19 Quanto al caso di specie, come correttamente evidenziato da parte appellata, il colore del prodotto è necessariamente scuro, a cagione della materia prima utilizzata e dalle modalità di produzione; l’aceto viene commercializzato in una bottiglia di vetro di 250 ml che è un recipiente molto diffuso per qualsiasi tipo di aceto (e, come chiarisce l’appellata, “è solo una delle sette misure dei contenitori con le quali può essere commercializzata la denominazione registrata “Aceto Balsamico di Modena”); l’”affinatura in botti di rovere” è una tecnica non certamente esclusiva dell’Aceto Balsamico di Modena e quanto all’ingrediente utilizzato, mosto d’uva cotto, è anch’esso necessitato essendo l’ingrediente unico di un aceto balsamico.
7.20 Correttamente, pertanto, il Tribunale ha respinto le domande avanzate poiché non vi è alcun elemento, pur estendendo la fattispecie dell’evocazione alle ipotesi in cui la denominazione contestata riguardi anche singoli elementi non protetti della IGP, idoneo ad indurre in errore il consumatore medio sulla provenienza del prodotto dal territorio tutelato dal Consorzio.
7.21 Per i medesimi motivi sopra evidenziati circa l’assenza di aspetti confusori, devono altresì essere escluse ipotesi di concorrenza sleale.
8. Le richieste di rinvio pregiudiziale devono essere disattese.
Il primo quesito, finalizzato a richiedere alla Corte di Giustizia se sia possibile per l’autorità giudicante identificare in modo oggettivo il sapore di un alimento è, innanzi tutto, irrilevante. Ai fini della decisione della presente causa è, invero, irrilevante sapere se l’aggettivo balsamico indichi un sapore agro dolce (come reputato da questa Corte, in conformità al disciplinare del Consorzio) o altro. Ciò che rileva, invece, è che (come espresso anche dal Direttore della direzione generale dell’agricoltura della Commissione Europea e confermato dall’analogo Ministero italiano) il termine balsamico è termine comune, privo di alcuna connotazione geografica.
Quanto al 2° quesito, finalizzato a chiedere alla Corte se il giudice nazionale possa escludere l’esistenza di un’evocazione nel termine Balsamico senza esaminare se tale termine possa creare, nel contesto della presentazione del prodotto, un’evocazione tra prodotto generico e prodotto tutelato, si tratta di aspetto che deve essere affrontato (come lo è stato nel caso in questa sede) e valutato dal giudice nazionale.
9. In conclusione l’appello proposto deve essere respinto e le spese, liquidate secondo i parametri forensi vigenti relative alle causa di valore indeterminabile, complessità alta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull’appello proposto avverso alla sentenza n. 4191/21 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 17.5.21 così provvede:
Rigetta l’appello proposto;
Condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese del presente procedimento che liquida in complessive euro 9.991,00 oltre spese forfettarie (15%), Iva e Cpa. Dà atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 1° quater, D.P.R. 115/2002 e successive modifiche, sussistono i presupposti per la condanna dell’appellante al versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Milano, in data 9.11.22
Il consigliere estensore
A. Aragno
Il Presidente
M. Meroni