Settore vinicolo - Agevolazioni - Domanda di ammissione al finanziamento previsto per i produttori di vino dalla delibera della Giunta Regionale - Bando attuativo del Regolamento europeo n. 479/2008 concernente la promozione del vino sui mercati dei paesi terzi - Erogazione di un contributo percentuale parametrato all'investimento programmato - Controllo successivo sulla documentazione cantabile presentata - Richiesta di restituzione della quota di contributo di competenza regionale.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4716 del 2016, proposto dalla -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Mariani, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Trivelloni in Roma, piazza Barberini, 12;
contro
Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentate pro tempore, e Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Agecontrol S.p.A.- Agenzia Pubblica per i Controlli in Agricoltura, Regione Umbria, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Fata Assicurazioni Danni S.p.A., Fata Assicurazioni Danni S.p.A. - Agenzia Generale 211 Foligno, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura e del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2022 il Cons. Raffaello Sestini e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - La società agricola appellante presentava domanda di ammissione al finanziamento previsto per i produttori di vino dalla delibera di Giunta Regionale n.1222/2009, bando attuativo del Regolamento europeo n. 479/2008, concernente la promozione del vino sui mercati dei paesi terzi, in questo caso la Cina.
2 - Il programma presentato dalla Società era selezionato dalla Regione dell'Umbria e trasmesso al Ministero. Ne conseguiva la sottoscrizione fra la Società e l’AGEA di un contratto che prevedeva l'erogazione di un contributo percentuale parametrato all'investimento programmato e posto in parte a carico del Fondo comunitario e in (minore) parte a carico della Regione Umbra.
3 - In sede di controllo successivo, a seguito dell'accertamento condotto sulla documentazione cantabile presentata, risultava peraltro non dovuta la quota di contributo di competenza regionale, per cui l’AGEA, con nota in data 27 febbraio 2013, ne chiedeva la restituzione. Stante l’inottemperanza della società beneficiaria, la richiesta di restituzione era reiterata con successive note del 9 luglio e 5 agosto 2014.
4 - Avverso i citati solleciti la società proponeva impugnazione, deducendone l’illegittimità sotto vari profili. Si costituiva in giudizio l’amministrazione, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, e, comunque, l’inammissibilità ed infondatezza della pretesa. Il Tar per l’Umbria, con la sentenza appellata, dichiarava sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo ma riteneva irricevibile il ricorso per tardività.
5 - La società propone appello avverso la sentenza del TAR, argomentando la non tardività del ricorso rispetto all’originario atto in quanto si trattava di atto non provvedimentale e, comunque, da intendersi rinunciato non essendo stata la richiesta ulteriormente coltivata. Un eventuale ritardo, deduce ancora la società, configurerebbe comunque un errore scusabile, in mancanza di indicazioni sul dove e quando ricorrere.
6 - Nel merito, secondo la società appellante l’intervento in autotutela sarebbe stato immotivato e comunque erroneo, in quanto fondato sulla spendita promozionale dell’insegna della Ditta, ritenuta non consentita ma conosciuta fin dalla presentazione del progetto e comunque espressamente vietata solo con un atto successivo alla stipula del contratto.
7 – A giudizio del Collegio le censure dedotte non sono fondate e l’appello deve essere pertanto respinto.
In particolare:
- l’iniziale provvedimento recava già l’espressa richiesta di restituzione, e avrebbe dovuto essere rispettato dall’impresa oppure avrebbe dovuto essere ritualmente impugnato in termini, anziché essere ritenuto irrilevante poiché inosservato senza momentanee conseguenze;
- la mancata indicazione, in tale provvedimento, dei modi per ricorrere non poteva giustificare il ritardo, alla luce della esatta proposizione del ricorso avverso il successivo sollecito;
- la sentenza appellata ha pertanto esattamene rilevato la tardività del ricorso che, nel merito, risultava comunque non fondato;
- infatti, in disparte la contraddittorietà della duplice contestazione secondo cui l’amministrazione, da un lato, non avrebbe contestato la violazione pur già evidente nel progetto ma, dall’altro, avrebbe fissato il divieto solo dopo la presentazione e approvazione del progetto, considera il Collegio che il finanziamento previsto per i produttori di vino dalla delibera di Giunta Regionale n.1222/2009, bando attuativo del Regolamento europeo n. 479/200 concernente la promozione del vino sui mercati dei paesi terzi, era accordato, con riferimento alla quota di contributo di competenza regionale, ai fini della promozione di tutti i prodotti vinicoli regionali, con la conseguente preclusione della possibilità di utilizzare la Ditta del singolo operatore, discendendone la legittimità della disposta revoca del beneficio.
8 – In conclusione l’appello deve essere respinto.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante alle spese del presente grado di giudizio, liquidate in Euro 8.000,00 (ottomila) oltre ad IVA, CPA ed ulteriori accessori di legge ove necessari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento dell’identità dell’impresa appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Massimiliano Noccelli, Presidente FF
Francesco Mele, Consigliere
Giulia Ferrari, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere