Regolamento di esecuzione (UE) 2023/199 della Commissione del 30 gennaio 2023 che approva la sostanza attiva a basso rischio Trichoderma atroviride AT10 in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) (Testo rilevante ai fini del SEE).
(Regolamento (UE) 30/01/2023, n. 2023/199, pubblicato in G.U.U.E. 31 gennaio 2023, n. L 27)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Il 30 ottobre 2018 la Francia ha ricevuto da Agrotecnologías Naturales S.L., a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, una domanda di approvazione della sostanza attiva Trichoderma atroviride AT10.
(2) In conformità all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 15 febbraio 2019 la Francia, in qualità di Stato membro relatore, ha informato il richiedente, gli altri Stati membri, la Commissione e l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») dell’ammissibilità della domanda.
(3) Il 18 settembre 2020 lo Stato membro relatore ha presentato alla Commissione, con copia all’Autorità, un progetto di rapporto di valutazione, dopo aver esaminato la possibilità che la sostanza attiva soddisfi i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(4) A norma dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l’Autorità ha trasmesso al richiedente e agli altri Stati membri il progetto di rapporto di valutazione.
(5) In conformità all’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, essa ha chiesto al richiedente di fornire informazioni supplementari agli Stati membri, alla Commissione e all’Autorità stessa.
(6) La valutazione delle informazioni supplementari effettuata dallo Stato membro relatore è stata presentata all’Autorità sotto forma di progetto di rapporto di valutazione aggiornato.
(7) Il 20 gennaio 2022 l’Autorità ha comunicato al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione le sue conclusioni sulla possibilità che la sostanza attiva Trichoderma atroviride AT10 soddisfi i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L’Autorità ha reso accessibili al pubblico le sue conclusioni.
(8) Il 14 luglio 2022 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi una relazione di esame sul Trichoderma atroviride AT10 e il progetto del presente regolamento.
(9) La Commissione ha invitato il richiedente a presentare le proprie osservazioni in merito alla relazione di esame. Il richiedente ha presentato le proprie osservazioni, che sono state oggetto di un attento esame.
(10) Per quanto riguarda un impiego rappresentativo di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, esaminato e descritto dettagliatamente nella relazione di esame, è stato accertato che i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti.
(11) La Commissione ritiene inoltre che il Trichoderma atroviride AT10 sia una sostanza attiva a basso rischio a norma dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il Trichoderma atroviride AT10 non è un microrganismo potenzialmente pericoloso e soddisfa le condizioni di cui all’allegato II, punto 5.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(12) È pertanto opportuno approvare il Trichoderma atroviride AT10 come sostanza attiva a basso rischio.
(13) In conformità all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è necessario aggiungere alcune condizioni.
(14) In conformità all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 2, di tale regolamento, è pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione.
(15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Approvazione della sostanza attiva
La sostanza attiva Trichoderma atroviride AT10 è approvata alle condizioni stabilite nell’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO I
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Nome comune, numeri d’identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell’approvazione |
Disposizioni specifiche |
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Trichoderma atroviride AT10 |
n.a. |
Il contenuto nominale del Trichoderma atroviride AT10 nel prodotto tecnico deve essere minimo: 1 x 1011 CFU/kg nominale: 5 x 1011 CFU/kg massimo: 1 x 1012 CFU/kg Impurezze non rilevanti |
20 febbraio 2023 |
20 febbraio 2038 |
Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni della relazione di esame sul Trichoderma atroviride AT10, in particolare delle relative appendici I e II. Nell’ambito di questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:
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(1) Ulteriori dettagli sull’identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di esame.
ALLEGATO II
Nell’allegato, parte D, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la voce seguente:
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Numero |
Nome comune, numeri d’identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell’approvazione |
Disposizioni specifiche |
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«43 |
Trichoderma atroviride AT10 |
n.a. |
Il contenuto nominale del Trichoderma atroviride AT10 nel prodotto tecnico e nella formulazione è minimo: 1 x 1011 CFU/kg nominale: 5 x 1011 CFU/kg massimo: 1 x 1012 CFU/kg Impurezze non rilevanti |
20 febbraio 2023 |
20 febbraio 2038 |
Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni della relazione di esame sul Trichoderma atroviride AT10, in particolare delle relative appendici I e II. Nell’ambito di questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:
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(1) Ulteriori dettagli sull’identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di esame.».