Organo: Tribunale
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Tribunale
Data provvedimento: 10-01-2023
Numero provvedimento: 19
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Contratto per la fornitura di bottiglie di vino - Inadempimento fin dalla prima fornitura - Denuncia dei vizi - Vino rimasto parzialmente invenduto - Riscontrate molteplici contestazioni dai clienti - Onere di dimostrare di aver denunciato i vizi entro otto giorni dalla data di "scoperta" del vizio ex art. 1495 cod. civ. - Individuazione del momento della "scoperta" del vizio da parte della società opponente - Prezzo di vendita delle bottiglie di vino significativamente superiore rispetto a quello di fornitura.


SENTENZA

n. 19/2023 pubbl. 10/01/2023

(Giudice: dott. Cameli Renato)

 

nella causa civile iscritta al n. r.g. 5826/2020 promossa da:

AZIENDA AGRICOLA M.D. (...) elettivamente domiciliato in Venezia-Mestre, Corso del Popolo 133/b - int. 1 presso lo studio dell'avv. Paolo Vianello dal quale è rappresentato e difeso giusto mandato allegato all'atto di citazione, il quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti

- PARTE ATTRICE/OPPONENTE -

 

contro

 

T.D.’ S.C.A.P.A. (...) elettivamente domiciliata in Stradella piazza Vittorio Veneto 20, presso lo studio dell'avv. Giovanni Giorgi, dal quale è rappresentata e difesa, come da procura allegata alla comparsa il quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti

- PARTE CONVENUTA/OPPOSTA -



Con atto di citazione ritualmente notificato, l'azienda Agricola M.D. (di seguito anche Azienda), conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Pavia, la T.D. proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1953/2020 con il quale il citato Tribunale aveva ad essa ingiunto di pagare, in favore della società opposta, la complessiva somma di Euro. 21996,60 oltre interessi e spese, quale corrispettivo dovuto per la fornitura di bottiglie vino, come da fatture allegate in fase monitoria.

L'attrice, a fondamento della propria domanda, deduceva che: parte convenuta era inadempiente fin dalla prima fornitura in quanto il cartone era di scarsa qualità ed era stato omesso ogni riferimento alla sboccatura; i vizi erano stati denunciati nel dicembre 2018; nel 2019 erano emerse ulteriori problematiche relative al vino rosè; si era svolto un incontro con il rappresentante delle T.O. in cui questi avevano riconosciuto i vizi lamentati; a seguito della richiesta di pagamento, era stato puntualmente replicato; il vino era rimasto parzialmente invenduto ed erano giunte molteplici contestazioni dai clienti.

Si costituiva T.D. eccependo preliminarmente la prescrizione e decadenza ex art. 1495 c.c. stante la tardività della denuncia dei vizi e, nel merito, contestando quanto ex adverso dedotto e deducendo che: le mail di denuncia vizi erano generiche; nelle stesse si riconosceva che la qualità era buona; nessun rappresentante di T.D. aveva mai riconosciuto alcun vizio; erano stati trasmessi plurimi solleciti di pagamento.

All'esito della prima udienza era rigetta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e venivano assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c.; la causa era quindi istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, esame testimoni e interpello; all'udienza del 27 ottobre 2022, svoltasi in forma scritta, i difensori delle parti insistevano nelle rispettive conclusioni mediante deposito di note scritte e il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando termini ridotti ai sensi dell'art. 190 secondo comma c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche.
 

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

In via generale ai sensi dell'art. 2697 c.c. "Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda."; secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato sull'interpretazione di tale articolo, " il creditore dovrà provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza, e non anche l'inadempimento, mentre il debitore dovrà eccepire e dimostrare il fatto estintivo dell'adempimento" (in termini Cass. Sez. Unite 30.10.2001 n. 13533).

Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale in tema di onere probatorio, gravava quindi anzitutto sulla convenuta T.D., ricorrente ed odierna opposta, provare in sede di giudizio il contenuto del rapporto negoziale instaurato con Azienda Agricola M.; in sede monitoria la ricorrente ha allegato un credito complessivo pari a Euro 21996,60 nei confronti dell’ azienda agricola odierna opponente quale saldo del corrispettivo dovuto per fornitura di bottiglie di vino.

A supporto delle proprie argomentazioni ha prodotto quattro fatture e segnatamente Fattura T.d.o. n.(...) del 26.10.2017 , n. (...) del 18.12.2018, n. (...) del 30.4.2019, n. (...) del 26.6.2019, estratto autentico delle scritture contabili, nonché diffida di pagamento (rispettivamente doc. 2, doc.3 e 4 fascicolo monitorio); parte convenuta, inoltre, fin dalla fase monitoria ha puntualmente dedotto la consegna del vino nelle date come indicate in fattura.

In via generale e in punto di diritto, mentre le fatture assumono valore indiziario, stante la formazione unilaterale delle stesse, (Cass. 12.1.2016 n. 299) al contrario, l'estratto autentico delle scritture contabili, in ragione della particolare natura soggettiva delle parti (imprenditori) e della circostanza che il credito maturava nell'ambito dell'esercizio dell'attività economico imprenditoriale, assume valore probatorio ex art. 2710 c.c.

In ogni caso, parte attrice opponente non ha contestato il rapporto negoziale nei termini dedotti dalla società opposta, riconoscendo, quindi, l'importo complessivo pattuito per la fornitura effettuata; parimenti non contestata, rectius riconosciuta espressamente la consegna delle bottiglie di vino come indicata; alla luce di quanto esposto, parte convenuta opposta ha assolto al proprio onus probandi circa il rapporto contrattuale nonché l'esecuzione del contratto.

Parte attrice ha viceversa eccepito la presenza di vizi e difetti nei beni oggetto di acquisto.

Sul punto risulta in primo luogo fondata l'eccezione di prescrizione e decadenza ex art. 1495 c.c. come formulata da parte convenuta.

In via generale e in punto di diritto, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, qualora dall'alienante sia eccepita la decadenza in relazione al rispetto del termine di denuncia dei vizi, l'onus probandi circa il carattere tempestivo della denuncia stessa grava sull'acquirente trattandosi di una condizione per l'esercizio dell'azione redibitoria o quanti minoris (Cass. 14.5.2008 n. 12130; Cass. 12.6.2007 n. 13695; Cass. 29.1.2000 n. 1031) nonché per l'azione di risarcimento del danno (Cass. 3.8.2001 n. 10728).

Alla luce di tale orientamento, nel caso in esame, gravava su Azienda Agricola M., l'onere di dimostrare di aver denunciato i vizi entro otto giorni dalla data di "scoperta" del vizio ex art. 1495 c.c.; operazione logica-giuridica preliminare, è quindi quella di individuare il momento della "scoperta" del vizio stesso da parte della società opponente.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di compravendita circa il termine di decorrenza "in tema di garanzia per vizi della cosa venduta, ai fini della decorrenza del termine breve di otto giorni per la denuncia, solo per il "vizio apparente", che è quello rilevabile attraverso un rapido e sommario esame del bene utilizzando una diligenza inferiore a quella ordinaria, il "dies a quo" decorre dal giorno del ricevimento della merce, mentre per gli altri vizi il termine decorre dal momento della "scoperta", la quale si ha allorquando il compratore abbia acquistato "certezza" (e non semplice sospetto) che il vizio sussista" ( in termini recentemente Cass. 29.10.2015, n. 22107; Cass. 30.1.1995 n. 1082; Cass. 30.8.2000 n. 11452).

E’ stato ulteriormente precisato che il termine di decadenza per la denunzia dei vizi della cosa venduta , pur dovendo essere riferito alla semplice manifestazione del vizio e non già alla sua individuazione causale, decorre tuttavia solo dal momento in cui il compratore acquisisce la sua certezza obiettiva dell'esistenza dello stesso: conseguentemente, ove la sua scoperta avvenga per gradi ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sull'entità del vizio stesso, occorre fare riferimento al momento in cui si completa la relativa scoperta (Cass. 14.2.1994 n. 1458; Cas. 28.11.1997 n. 12011; Cass. 6.6.2002 n. 8183) ,

Sotto ulteriore e connesso profilo, nella compravendita di merci tra imprenditori, esperti nel settore industriale o commerciale specifico, dotati di attrezzature tecniche idonee a controllare lo stato delle cose compravendute e la loro evoluzione naturale tipica, il dies a quo, per decorrenza del termine di decadenza, entro il quale deve essere fatta la denuncia dei vizi al venditore, è quello in cui l'acquirente avrebbe potuto o dovuto fare il controllo sulla loro connaturale essenza, equiparandosi, in tal caso, la possibilità di accertamento della vera condizione di quei beni alla riconoscibilità dei vizi apparenti (Cass., Sez. Un., 12.10.1982, n. 5243, recentemente , nello stesso senso cfr. Cass. Sez. 2. Sentenza n. 4018 del 18.02.2011: "Nel contratto di compravendita, l'onere di denunzia dei vizi della cosa venduta previsto dall'art. 1495 cod. civ. - applicabile anche al caso di mancanza di qualità - implica, a carico del compratore, un onere di verifica del bene il quale presuppone, a sua volta, che egli sia nella concreta possibilità di compiere tale verifica…" nello stesso senso anche Cass. 10.04.2000 n. 4496; Trib. Sondrio 05.11.2018, n.393; Trib. Vicenza, 10.02.2016, n.272)

In ordine al contenuto della denuncia "al fine di conservare il diritto alla garanzia, ex art. 1495 c.c., l'acquirente non è tenuto a fare, nel termine stabilito, una denuncia analitica e specifica, con precisa indicazione dei vizi che presenta la cosa, potendo validamente limitarsi ad una denuncia generica e sommaria, che valga a mettere sull'avviso il venditore, salvo a precisare in un secondo tempo la natura e la entità dei vizi riscontrati (cfr. ex multis, Cass., n. 27488/2019, Cass. 25027/2015); in termini con giurisprudenza citata Cass. 28.02.2022, n.6595 (Cass. 15.5.2000 n. 6234).

In ragione di tali coordinate giurisprudenziali, nella fattispecie in esame, anzitutto l'azienda agricola M. aveva l'onere di denunciare, sia pure in modo relativamente sommario, i vizi entro otto giorni dalla consegna, in quanto operatore economico imprenditoriale nel settore enologico, dotato al proprio interno delle capacità professionali adeguate di avvedersi della presenza di vizi in tempo immediatamente successivo alla consegna dei beni stessi; si perviene a tale conclusione a fortiori considerando la tipologia dei vizi denunciati (su cui amplius infra); in secondo luogo, sul piano processuale, era suo onere dimostrare in giudizio la tempestività dei rilievi e delle contestazioni formulate.

In relazione al rapporto intercorso, risultano puntualmente dedotte da parte convenuta (cfr. comparsa di costituzione pag. 4) e non specificatamente contestate in alcun atto difensivo da parte attrice le date di consegna della fornitura di vino , segnatamente: in data 18.10.2017, 570 bottiglie, in data 13.12.2018 912 bottiglie, in data 3.4.2019 48 bottiglie e in data 21.6.2019 2.076 bottiglie; tali giorni risultano altresì coerenti con quelli indicate nelle fatture depositate in fase monitoria.

Orbene, a fronte di tali consegne, la cui collocazione temporale è da ritenersi provata ex art. 115 c.p.c. la prima contestazione in forma scritta risulta formulata soltanto in una mail del 21.12.2018, in cui si fa riferimento a una telefonata di due giorni prima; tale contestazione inoltre è relativa esclusivamente al cartone di confezionamento e all'indicazione di sboccatura e non già in alcun modo alla qualità del vino (doc.10 parte attrice opponente)

La seconda mail di contestazione era trasmessa viceversa in data 1.10.2019; in tale lettera era denunciata una coloratura diversa del vino , precisando che il cliente aveva rifiutato la fornitura "causa non colore rosè, sembra un bianco ramato tipo Pinot Grigio…"(doc.11)

Nessuna ulteriore documentazione scritta attestante le denunce in fase precedente è stata prodotta in corso di giudizio, essendo state depositate mail del 30.10.2019 e 19.2.2020 (doc. 12 e 13 parte opponente)

Le mail indicate facevano riferimento a vizi ictu oculi evidenti (erroneo confezionamento di cartone, diversa coloratura del vino etc.) e quindi apprezzabili visivamente dall'acquirente medio con ordinaria diligenza appena ricevuta la merce; a fortiori, comunque, stante la natura soggettiva del compratore, operatore economico imprenditoriale in ambito enologico e dotato al proprio interno di competenze professionali adeguate, quest'ultimo, quale acquirente, era in grado di procedere a verifiche ed accertamenti approfonditi con relativa celerità: in alcun modo risulta quindi giustificabile un ritardo nella denuncia.

In ragione di quanto esposto, il primo dato ricavabile, quindi, è che nessuna contestazione in forma scritta è mai stata formulata con riferimento alla prima fornitura del 2017; a un esame della documentazione, infatti, non si rinviene alcuna denuncia o contestazione scritta avente ad oggetto specificatamente la fornitura del 2017 (ad eccezione della risposta alla richiesta di pagamento, trasmessa però soltanto in data 4 maggio 2020, ovvero ben tre anni dopo la citata fornitura e quindi tardiva cfr. doc. 14 parte opponente) risultando la denuncia del dicembre 2018 riferita esclusivamente alla fornitura dell'anno stesso; in ogni caso, anche a voler accedere alla tesi di parte attrice, la medesima denuncia risulterebbe comunque tardiva in quanto intervenuta oltre un anno dopo la consegna.

In secondo luogo, si palesa l'assoluta tardività delle denunce scritte con riferimento alle forniture del 2019: la prima denuncia scritta , come sopra indicato, è posteriore di circa quattro mesi rispetto alla seconda consegna.

All'esito dell'istruttoria testimoniale inoltre non sono state dimostrate tempestive contestazioni in forma orale, almeno con riferimento alle annualità 2017 e 2019

In primo luogo, non è stata confermata da nessun testimone la formulazione di contestazioni nel corso dell'anno 2017, determinando pertanto, anche sotto tale profilo, la decadenza con riferimento alla prima fornitura.

In secondo luogo, la maggior parte dei testi esaminati, in risposta a specifico quesito, ha escluso in modo univoco o comunque dichiarato di non conoscere la formulazione delle contestazioni orali nel corso dell'annualità 2018, sia con riferimento alla telefonata nel mese di dicembre sia in relazione ai mesi precedenti (B. "6. A me non è arrivata mai alcuna telefonata di rimostranze; ignoro se vi fossero telefonate .C. "Non lo so; la prima fornitura era del 2017 e non del 2018 R. "6.A noi T.D. non ha comunicato nulla di tale telefonata"; S. "Non lo so").

Ulteriori testi hanno confermato una singola telefonata nel mese dicembre 2018 precedente di pochi giorni rispetto alla mail e quindi comunque, non riferibile all'annualità 2017; le dichiarazioni a riguardo risultano tuttavia , oltre che minoritarie, lacunose e contraddittorie e, in via generale, caratterizzate da minore attendibilità sul piano soggettivo.

Segnatamente il teste F.M. ha dichiarato "6.Confermo la telefonata del 20.12.2018; ho sentito la telefonata; ero presente alla telefonata; la telefonata era effettuata dal sig. D.; io non mi ricordo con chi ha parlato D. ; la contestazione era nei confronti del dott. B. che all'epoca aveva sostituito C.; oltre a me era presente il sig. E.M., mio padre"; orbene, il citato teste , posto a confronto con l'ulteriore teste sig. B. da lui espressamente indicato, a parziale rettifica delle dichiarazioni ha affermato "non ricordo l'anno delle telefonate al sig. B.; " in secondo luogo, la circostanza che la telefonata del 20.12.2018 fosse indirizzata a B. risulta in contrasto con la circostanza (invero pacifica) che il medesimo sig. B. in realtà avesse cessato la carica già a partire da febbraio 2018.

Sul piano soggettivo, in relazione al sig. F.M., si osserva che il medesimo, pur titolare di azienda propria, lavorava presso gli uffici della stessa azienda agricola odierna opponente, configurandosi quindi, almeno astrattamente, un interesse di fatto che, sia pure non idoneo a fondare un'incapacità a testimoniare, ne diminuisce l'attendibilità; tale deminutio di attendibilità risulta altresì accentuata considerando lo stretto legame di parentela con il titolare della società opponente (fratello); analoghi rilievi valgono altresì con riferimento all'ulteriore teste E.M..

Premesso quindi che, al più, risulta provata una singola telefonata formale di contestazione solo nel dicembre 2018, pochi giorni prima della mail sopra indicata , risultano non comprovate le telefonate di contestazione nel corso della successiva annualità 2019.

A riguardo, la maggior parte dei testi esaminati ha escluso la sussistenza di rimostranze (B., che malgrado non avesse più un ruolo dal febbraio 2018, poteva comunque esserne a conoscenza) o comunque dichiarato di non conoscere la circostanza (C., S., R.); tale rilievo risulta particolarmente significativo atteso il ruolo che i medesimi rivestivano nell'ambito di T.D., rispettivamente impiegata commerciale (C.), responsabile di produzione di Santa Maria della Versa (R.) direttore commerciale (S.).

Le dichiarazioni in senso avverso circa le telefonate di denuncia nel corso del 2019 risultano , oltre che meno attendibili per le motivazioni sopra esposte, contraddittorie e lacunose.

A questo riguardo, il sig. E.M. ha dichiarato "Confermo; A. ricordo 4 o 5 telefonate nel 2019, fatte da me personalmente e da mio figlio F.; non da D. ; A. queste telefonate furono effettuate dopo la vendemmia, dopo settembre 2019 ; A. io ho interloquito con i sig.ri C., S., B. e S.; nel corso delle citate telefonate nell'autunno 2019 ho parlato con il sig. S.; ho chiesto al dott. S. il motivo per cui erano stati predisposti cartoni difformi rispetto a quelli pattuiti nonché una "lingua" diversa (non "alla sommelier" ) e un colore ancora diverso."

Al contrario F.M. ha dichiarato "Confermo; ci furono quasi una decina di telefonate; le telefonate ci furono in diversi periodi dell'anno; io ero sempre presente; sapevo a chi erano rivolte e il contenuto perché "abbiamo un ufficio grande e le scrivanie poste a lato l'una all'altra" A. la mia società ha sede negli stessi locali dell'azienda agricola M."

Le affermazioni a supporto della ricostruzione di parte attrice opponente, oltre che minoritarie, divergono in ordine a elementi significativi, quali, ad esempio, il numero delle telefonate compiute e il soggetto che effettuava; esse inoltre si palesano generiche , non specificando in modo puntuale i singoli interlocutori, le date delle telefonate e i vizi denunciati.

A questo proposito, in ogni caso, anche a voler accedere alla ricostruzione di parte attrice, le contestazioni risulterebbero tardive: segnatamente, a differenza del sig. F.M. (la cui estrema genericità delle affermazioni inficia il rilievo probatorio delle stesse ) il sig. E.M. ha comunque, sia pure limitatamente, contestualizzato sul piano temporale le telefonate: a riguardo, ha precisato che le medesime "furono effettuate dopo la vendemmia, dopo settembre 2019; orbene, in considerazione della circostanza che le consegne avvenivano nell'aprile 2019 e nel giugno 2019 , le medesime telefonate risulterebbero comunque tardive in quanto formulate ben oltre il termine di otto giorni dalla consegna che , presuntivamente, considerando la tipologia dei vizi denunciati e la particolare qualità soggettiva dell'acquirente, doveva considerarsi coincidente con la scoperta dei vizi stessi.

Sotto ulteriore e connesso profilo, non è stato comprovato alcun riconoscimento di vizi da parte della società convenuta.

Segnatamente, anzitutto, alcun riconoscimento è stato specificatamente dedotto (né a fortiori comprovato) con riferimento alla consegna nell'annualità 2017.

In secondo luogo, con riferimento alle annualità 2018 e 2019, a riguardo difetta anzitutto qualsivoglia univoco e pieno supporto probatorio documentale.

In relazione all'annualità 2019 , costituisce principio di prova la mail del 18.2.2020 in cui il rappresentante della convenuta (o un suo delegato) fa esplicito riferimento ad un "disguido" sulle bottiglie , sia pure relativo soltanto all'annualità 2019 e con esclusione espressa dell'annualità 2017, nonchè allo svolgimento di colloqui tra il sig. S., rappresentante delle società convenuta, e il rappresentante dell'Azienda opponente circa "il numero di bottiglie invendute a causa del problema da voi riscontrato…" (doc. 13 parte attrice e doc. 4 della stessa convenuta).

Tale documento, tuttavia, assume un valore probatorio solo parziale o rectius indiziario circa l'avvenuto riconoscimento di vizi per una serie di ragioni: anzitutto non è seguito da altri documenti scritti di formazione della società opposta o della stessa opponente, risultando particolarmente significativo che quest'ultima non rispondesse alla citata mail quantificando le bottiglie invendute; in secondo luogo non sussiste una puntuale specificazione circa i vizi lamentati; infine, non contiene una formale assunzione di responsabilità da parte della società opposta.

Premessa la carenza documentale, all'esito dell'istruttoria testimoniale, non è stato in alcun modo comprovato il riconoscimento di vizi.

A riguardo, la circostanza che il sig. B. riconosceva la perdita di "frizzantura" non ha trovato alcuna conferma se non in lacunose e contraddittorie affermazioni dei testi F.M. ed E.M..

In particolare, il medesimo sig. B. (ormai non legato più da alcun rapporto con la Terre di Oltrepò) ha affermato "Mai avuto rimostranze in tal senso; non ho mai effettuato alcun riconoscimento di difetti né nel senso indicato nel capitolo né in generale;" parimenti i testi C., S., e R. hanno dichiarato di ignorare la circostanza.

Al contrario, il teste F.M. ha dichiarato "Confermo il riconoscimento dei vizi; B. ha riconosciuto i vizi nel suo ufficio di O.P., nel corso del 2018; non ricordo il periodo; A. era stato dopo la telefonata di cui al capitolo 6; non ricordo la data."

In sede di confronto ex art. 254 c.p.c. mentre il sig. B. ha escluso univocamente il riconoscimento ("il sig. B. conferma di non aver mai avuto notizie di contestazioni circa la qualità del vino da parte dell'azienda agricola M.; conferma di non aver mai riconosciuto i vizi"); il sig. M. pur confermando la propria versione non è riuscito a specificare i vizi oggetto di riconoscimento e contestualizzare la circostanza in termini temporali ( "confermo che il sig. B. riconosceva i vizi nel suo ufficio in T.O.P. nel Comune di Broni; ero presente personalmente; c'erano anche i campioni, ovvero bottiglie stappate e assaggiate insieme; non ricordo l'anno; eravamo presenti io, mio fratello e mio padre; era presente anche l'altro enologo; non ricordo il nome dell'enologo.")

Analoghi rilievi valgono per le affermazioni del teste E.M. ("Confermo; il sig. B.G. stesso mi ha comunicato che era stata acquistata una partita di tappi andata a male")

Ulteriore profilo di contraddizione concerne il periodo storico di tale riconoscimento (comunque non contestualizzato); segnatamente, si fa riferimento , per espressa indicazione dello stesso F.M., al periodo successivo alla telefonata del 21.12.2018: tale elemento temporale, tuttavia, risulta non compatibile con la cessazione dell'attività lavorativa prestata presso Terre d'Oltrepo dello stesso Romero già a partire dal febbraio 2018.

Peraltro, sul punto, anche accedendo in parte qua alla ricostruzione di parte attrice , il riconoscimento avrebbe comunque ad oggetto esclusivamente la consegna del 2018 e non quella del 2019 in quanto quest'ultima era successiva alla cessazione dell'incarico da parte del B..

Sotto ulteriore e connesso profilo, alcun riconoscimento di vizio avveniva nel corso della riunione nel novembre 2019 da parte del sig. S..

A riguardo detta circostanza risulta contraddetta dallo stesso S., il quale ha affermato" 5. nel corso dell'incontro di novembre dichiaravo ai sig.ri M. che non sussistevano le problematiche lamentate sul vino inoltre preciso che in sede di incontro ho assicurato che avrei comunque effettuato delle analisi; ho effettuato tali analisi e il prodotto è risultato idoneo; preciso ulteriormente che era lamentato soltanto il punto di colore A. la prima telefonata di contestazione è arrivata solo dopo il nostro sollecito di pagamento; preciso che arrivò poco prima dell'incontro del novembre 2019".

In secondo luogo, non erano a conoscenza della citata circostanza gli ulteriori testi esaminati R., B. e C.; particolarmente significativo che quest'ultima, impiegata amministrativa, abbia affermato "Conosco la riunione; era "a porte chiuse" ; dopo la riunione il sig. S., che all'epoca si occupava, quale consulente, della gestione commerciale mi chiedeva di inoltrare mail di sollecito di pagamento; il dott. S. era direttore commerciale".

In ordine agli ulteriori testi il sig. F.M. ha dichiarato di aver appreso la circostanza del riconoscimento da suo fratello, sig. D.M., ("non ero presente all'incontro; la circostanza è stata riferita da mio fratello " ); in parte qua le affermazioni del teste rilevano quindi come dichiarazione indiretta de relato ex parte actoris e quindi assumono scarso ( Cass. 17.10.1998 n. 10297 e Cass. 08.02.2006 n. 2815). o addirittura nullo , secondo il recente e rigoroso orientamento (Cass. 18.5.2017 n. 12477), rilievo probatorio.

Il teste E.M., presente all'incontro, ha viceversa affermato "Confermo l'incontro e la circostanza che il sig. S. si impegnava a risolvere i vizi ; Eravamo presenti io sottoscritto, il sig. D.M. il sig. S. e l'enologo; A. eravamo in quattro per verificare il prodotto ; A. io mostrai un rosè al sig. S. e questi rispose "è un vino bianco ossidato e non un rosè"; il sig. S. assicurò che avrebbe dovuto verificare , ma poi non diede alcuna risposta se non la richiesta per l'intero della somma dovuta."

Anche a voler ritenere veritiere le dichiarazioni rese dallo stesso E.M., padre del titolare della società attrice opponente , (in quanto minoritarie e in contrasto con quanto affermato dagli altri testimoni) proprio in base al contenuto delle stesse non vi era un effettivo riconoscimento di vizio da parte del sig. S. ma esclusivamente un impegno da parte di quest'ultimo a verificare la fondatezza dei rilievi formulati, sia pure tardivamente e genericamente, dalla società opponente; tale verifica sortiva esito negativo atteso che, nell'immediatezza del citato incontro, il medesimo sig. S. disponeva la trasmissione di note di diffida di pagamento come peraltro confermato in sede testimoniale e riscontrato sul piano documentale (cfr. doc. 3 parte convenuta).

A quest'ultimo proposito, particolarmente significativo, almeno sul piano indiziario la circostanza che, all'esito del citato incontro, non veniva redatto alcun verbale né sottoscritta dichiarazione in merito alla presenza dei vizi dedotti; parimenti, rilevante sul piano indiziario che nessuna nota o mail era trasmessa successivamente; la carenza documentale nei termini esposti contrasta con la ricostruzione di parte attrice opponente circa la formulazione di un riconoscimento di vizio.

In definitiva, in ragione di quanto esposto, risulta fondata l'eccezione di prescrizione e decadenza con riferimento alle annualità 2017 e 2019; a quest'ultimo proposito non risulta in alcun modo dimostrata nessuna denuncia entro otto giorni dalla scoperta né un riconoscimento del vizio da parte della convenuta opposta.

In relazione alla consegna del 13.12.2018 , pur riconoscendo la denuncia entro il termine di otto giorni, risulta tuttavia comunque decorso oltre un anno dalla consegna, determinando tale intervallo temporale, comunque la prescrizione del diritto ex art. 1495 ultimo comma c.c.

L'accoglimento delle eccezioni di prescrizione e decadenza formulate da parte convenuta rende superfluo l'accertamento del merito della controversia.

Purtuttavia, a fini di completezza motivazionale, anche a voler accedere alla ricostruzione di parte attrice circa la tempestività delle denunce si precisa che comunque, parte attrice non ha fornito alcuna prova dei vizi o del difetto di qualità né a fortiori del danno subito.

A questo proposito, secondo recente e ormai maggioritario orientamento giurisprudenziale , "In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi.( Cassazione civile sez. un. 03.05.2019, n.11748)

Orbene, premessa l'adesione al citato orientamento, nella fattispecie in esame parte attrice non ha assolto al proprio onus probandi.

In primo luogo, le contestazioni formali erano trasmesse dall’ azienda agricola M. alla società fornitrice soltanto allorquando era già decorso un significativo intervallo temporale rispetto alla consegna, rilevando comunque, tale profilo quale elemento indiziario ostativo al riconoscimento di effettive problematiche del bene oggetto di compravendita (la prima mail era trasmessa oltre un anno dopo la prima fornitura, la seconda, circa cinque mesi dopo l'ultima consegna).

In secondo luogo, le citate contestazioni erano prevalentemente generiche e facevano riferimento a profili non strettamente attinenti alla qualità del prodotto (ad esempio cartone) ; rectius, a quest'ultimo proposito, nella mail del 1.10.2019 l'azienda agricola M., quale acquirente, dichiarava espressamente che "la qualità invece è buona".

Tali profili, tardività e genericità dei rilievi, rilevano a fortiori considerando la particolare qualitas dell'acquirente, soggetto imprenditoriale operante nel settore enologico, e quindi, posto nella condizione di accorgersi dei difetti in modo puntuale e tempestivo e, quindi, di predisporre in modo efficace le relative contestazioni.

In terzo luogo, non è stato prodotto alcun documento, anche solo di valore indiziario idoneo ad attestare i difetti come dedotti (perizia di consulente di parte, report , analisi eseguite etc.); in altri termini i presunti difetti risultano esclusivamente dedotti negli scritti difensivi e in tre mail; inoltre, alcun verbale o dichiarazione è stato sottoscritto contestualmente dalle due società.

In quarto luogo, non vi è prova di contestazioni formali da parte di clienti dell'azienda agricola M. in relazione al vino acquistato; a questo proposito è stato offerto in prova esclusivamente un capitolo testimoniale, particolarmente generico, né sono state depositate mail o note scritte di denuncia.

In quinto luogo, infine, non è stata dimostrata alcuna difficoltà nella vendita del vino oggetto di fornitura: a tal proposito, anzitutto, parte attrice, su cui gravava il relativo onus probandi, ha omesso l'esibizione delle scritture contabili, attraverso cui avrebbe potuto dimostrare il numero effettivo di bottiglie vendute; analoga condotta omissiva ha mantenuto in fase stragiudiziale, allorquando, a fronte di specifica richiesta circa il numero di bottiglie invendute a causa dei difetti lamentati, la società opponente ometteva di rispondere.

A quest'ultimo proposito, in ogni caso, anche a voler accedere alla ricostruzione di parte attrice (invero priva di riscontri), l'assoluta maggioranza delle bottiglie acquistate sono state effettivamente poi alienate a soggetti terzi; segnatamente, a fronte di una fornitura complessiva di 3606 bottiglie, nei propri scritti difensivi la stessa parte attrice riconosce un invenduto pari a circa 600 bottiglie (cfr. comparsa costituzione pag. 8) ; a fortiori, il sig. M. in sede testimoniale, ha riconosciuto un invenduto ancora inferiore "per quanto possa ricordare restano ancora 240/250 bottiglie di rosè (circa mezzo bancale); di spumante bianco non ricordo".

In ragione di quanto esposto, anche accedendo alla tesi dell'attrice sulle difficoltà nella vendita delle bottiglie, l'azienda agricola M. riusciva comunque a cedere a terzi oltre l'80% di quelle oggetto di fornitura; peraltro, a quest'ultimo proposito è pacifico e documentato che il prezzo di vendita era significativamente superiore rispetto a quello di fornitura determinando quindi un notevole guadagno in capo alla società opponente (doc. 8 parte convenuta)

Sul piano istruttorio, le ulteriori istanze di parte attrice, oltre che inammissibili per le ragioni già indicate con ordinanza del 1.10.2021( capitoli 2-3 (in parte non contestati, in parte generici e in parte irrilevanti) 4-5-7 (documentali) 12 (valutativo) 14 (generico valutativo) 15 e 16 (documentale) 17-18-19 (generici) 21 (negativo generico) 22 (documentale) 23 (negativo)) risultano inidonee ad attestare in modo univoco sia eventuali denunce formali tempestive e puntuali (non è contenuto nessun riferimento a denunce entro otto giorni dalla consegna né motivi per cui la scoperta dei vizi sarebbe avvenuta in fase successiva) sia la presenza di vizi; sotto ulteriore e connesso profilo, la CTU era quindi esplorativa.

In definitiva la domanda di parte attrice risulta quindi infondata e il decreto ingiuntivo 1953/2020 emesso dal Tribunale di Pavia è confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.

Circa le spese processuali, esse seguono la soccombenza e sono pertanto addebitate su parte attrice ex art. 91 c.p.c.

I compensi sono liquidate ex D.M. n. 55 del 2014 (come modificato dal D.M. n. 147 del 2022) per cause di valore compreso tra Euro5200 e Euro26000 assumendo il parametro medio per le singole fasi; essi risultano pari pertanto a Euro 5077, oltre spese generali al 15% iva c.p.a.


P.Q.M.

 

Il Tribunale, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:

- respinge perché infondata, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda di parte attrice Azienda Agricola M.D. (c.f. (...) ) e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo 1953/2020 dichiarandolo definitivamente esecutivo ;

-  condanna altresì parte attrice Azienda Agricola M.D. a rimborsare alla parte convenuta T.D. S.c.a.p.a. (cf. (...) ) le spese di lite, che si liquidano in Euro 5077, 00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a. secondo le aliquote di legge.

Così deciso in Pavia, il 10 gennaio 2023

Depositata in cancelleria il 10 gennaio 2023