Organo: Corte di Cassazione
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Ordinanza Corte di Cassazione
Data provvedimento: 25-01-2023
Numero provvedimento: 2317
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Sanzione amministrativa per violazione del Reg. CE n. 852/04 (igiene dei prodotti alimentari) - Attivazione di un laboratorio di confezionamento di vino omettendo di presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) alla competente Azienda sanitaria provinciale - Rivenimento di vino imbottigliato prodotto da altre aziende, laddove l’opponente avrebbe dovuto esercitare unicamente la vendita di vino sfuso - Variazione dell’attività disciplinata dall’art. 1 del Regolamento 29/04/2004, n. 853.


ORDINANZA

(Presidente: dott. Mario Bertuzzi - Relatore: dott.ssa Patrizia Papa)


 

sul ricorso 27928-2018 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in Roma , via Sesto Fiorentino 41, presso lo studio dell’avv. C. Fabrizio Ferrara, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Ciaramella, giusta procura a margine del ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;

- ricorrente -


contro


COMUNE di GELA, in persona del sindaco pro tempore;

- intimato -



avverso la sentenza n. 124/2018 del TRIBUNALE di GELA, depositata il 14/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2022 dal consigliere dr.PATRIZIA PAPA.



Rilevato che:

 

- S.S. propose opposizione all’ordinanza ingiunzione n.454/2013 del 13/6/2013, pronunciata dal Dirigente del Corpo di polizia municipale del Comune di Gela, con cui gli era stata inflitta una sanzione amministrativa di E uro 3 000,00 e ingiunto il pagamento della somma di Euro 3.465,66, per violazione del Reg. CE n. 852/04 (igiene dei prodotti alimentari) come sanzionata dall’art. 6 comma 3 del decreto legislativo 06/11/2007 n. 193; gli era stato contestato di aver attivato un laboratorio di confezionamento di vino, omettendo di presentare la segnalazione certificata di inizio attività ( SCIA ) alla competente Azienda sanitaria provinciale diCaltanissetta;

- con l’opposizione S.S. aveva lame ntato la carenza di motivazione del verbale posto a fondamento dell’ingiunzione e l’erronea applicazione della normativa europea, per essere applicabile alla fattispecie il decreto legislativo 18/05/2001 n. 228;

- con sentenza n.775/2015, il Giudice di pa c e di Gela rigettò l’opposizione; adito in impugnazione da S.S., il Tribunale di Gela, con sentenza n.124/2018 pubblicata in data 14/2/2018, confermò il rigetto, rappresentando che dal verbale di accertamento risultava – con fede privilegiata fino a querela di falso,non proposta nella specie – che erano state rinvenute più scaffalature all’interno della sede dell’appellante, in Gela, contenenti vino imbottigliato prodotto da altre aziende, laddove l’opponente avrebbe dovuto esercitare unicamente la vendita di vino sfuso; risultava perciò provata la variazione dell’attivitàche era disciplinata dall’art.1 del Regolamento 29/04/2004 n. 853 2004/853/CE e, in correlazione, alla sanzione dell’art. 6 d.lgs. 193/07, perché non era stata preventivamente presentata alcuna SCIA; non era invece applicabile alla fattispecie l’art. 4 d.lgs.228/2001, invocato dall’appellante, in quanto disciplinante la vendita al dettaglio, laddove l’attività esercitata era risultata essere di confezionamento del vino; 

- avverso questa sentenza S.S. ha proposto ricorso per cassazione affidato a duemotivi; il Comune intimato non ha svolto difese;

- con il primo motivo, formulato in relazione ai n. 3 e 5 del comma I dell’art.360 cod.proc.civ.,il ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art.4 d.lgs. 228/2000 in combinato disposto con gli artt.112 e 113 cod.proc.civ., perché la Corte d’appello non avrebbe considerato che non vi era necessità di alcuna SCIA di cui al Reg. 852/04, in quanto egli, quale imprenditore agricolo, poteva vendere al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica i prodotti provenienti in misura prevalente dalla sua azienda, osservate le disposizioni vigenti in materia di sanità e che l’ Azienda Sanitaria Provincia le diCaltanissetta, in data 7/2/02, gli aveva già rilasciato il parere igienico sanitario; dall’istruttoria, peraltro, sarebbe emerso che egli non aveva affatto «dato vita ad un laboratorio dedito al confezionamento e vendita di vino imbottigliato da terzi », perché nelsuo esercizio egli vendeva principalmente vino sfuso proveniente dal proprio fondo agricolo; in ogni caso il d.lgs. 193/07 non era applicabile perché l’attività era stata avviata prima del 2007;

- con il secondo motivo, pure formulato in relazione ai n. 3 e 5 del comma I dell’art.360 cod.proc.civ., il ricorrente ha sostenuto laviolazione e falsa applicazione del Reg CE 852/2004 perché il Tribunale non avrebbe considerato che non vi era stata alcuna significativa modifica dell’attività, ma soltanto una riorganizzazione degli spazi;

- entrambi i motivi – che possono essere trattati congiuntamente per continuità argomentativa - sono infondati ; in riferimento al n.3 del comma I dell’art.360 cod.proc.civ., il Tribunale ha confermato la legittimità della sanzione inflitta al ricorrente in quanto dall’ispezione, come risultante dal relativo verbale, era emerso che egli, dopo aver esercitato per anni vendita di vino sfuso proveniente dal proprio fondo, in relazione alla quale era in possesso del relativo parere igienico-sanitario, aveva iniziato a confezionare e poi vendere vino proveniente da altre aziende agricole; conseguentemente, ha fondatamente ritenuto che sia intervenuta unavariazione significativa dell’at tività per cui era necessaria la SCIA; il giudizio di fatto della variazione è stato fondato sul verbale di accertamento da cui si evince il rinvenimento negli scaffali di vino imbottigliato e prodotto però da altre aziende agricole (pag.3) e sull’accertamento, compiuto in istruttoria, (pag.4) dell’esercizio, da parte di S.S., di un laboratorio di confezionamento di vino; secondo l’art. 6 applicato, è punita proprio la condotta di chi, pur esercitando l’attività di produzione, trasformazione e distribuzio ne di alimenti in uno stabilimento gi à registrato, non abbia comunicato la variazione all' autorità competente per l'aggiornamento della registrazione; in tal senso la fattispecie è stata ricondotta al Reg. Ce 852/04, è stata ritenuta la sussistenza di variazione significativa per cui era necessaria la DIA ed è stata ribadita l’irrilevanza del parere igienico-sanitario già ottenuto per lo svolgimento della precedente attività; in diritto, il ragionamento contenuto in sentenza è condivisibile, nel senso che l’applicabilità della norma invocata, l’art. 4 d.lgs. 228/2000,presupponeva l’accertamento di fatti diversi che nella specie il Tribunale ha escluso; la fattispecie, inoltre, era certamente regolata dal d.lgs. 193/2007 in quanto rilevante, come detto, nella condotta contestata, non era la data di avvio dell’originaria attività, ma la data di riscontro della sua variazione significativa, cioè il 2012; il ricorrente, formulando i suoi motivi di impugnazione, non ha censurato adeguatamente questa ratio decidendi, in quanto ha da un canto sollecitato un diverso giudizio di fatto evidentemente precluso a questa Corte, dall’altro, pur invocando il n. 5 del comma I dell’art.360 cod.proc.civ., non ha indica to specificamente quale fatto decisivo dedotto e poi accertatoin istruttoria non sarebbe stato considerato, idoneo a viziare l’intera motivazione in fatto che sorregge l’applicazione della sanzione;

- il ricorso pertanto è rigettato; non vi è luogo a statuizione sulle spese perché il Comune intimato non ha svolto difese;

- dal rigetto del ricorso deriv a altresì l'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, come previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012;



P.Q.M.



rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.


Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione.

Depositato in cancelleria il 25 gennaio 2023