Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 23-01-2023
Numero provvedimento: 157
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 24-01-2023
Numero gazzetta: 22

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/157 della Commissione del 23 gennaio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 per quanto riguarda il riferimento al certificato e all’autocertificazione dei piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche nel documento amministrativo elettronico semplificato.

(Regolamento (UE) 23/01/2023, n. 2023/157, pubblicato in G.U.U.E. 24 gennaio 2023, n. L 22)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche, in particolare l’articolo 23 bis, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 23 bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva 92/83/CEE, gli Stati membri forniscono, su richiesta, un certificato annuale ai piccoli produttori indipendenti stabiliti nel loro territorio e consentono loro di utilizzare un’autocertificazione per confermare la loro produzione annuale totale e il rispetto dei criteri stabiliti nella suddetta direttiva. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 della Commissione specifica le informazioni da includere nel documento amministrativo e nel documento di accompagnamento semplificato che devono fare riferimento al certificato o all’autocertificazione di cui sopra per la circolazione di merci a norma del capo IV o V della direttiva 2008/118/CE del Consiglio.

(2) La direttiva 2008/118/CE è stata sostituita dalla direttiva (UE) 2020/262 con effetto dal 13 febbraio 2023. Il sistema informatizzato (il «sistema informatizzato») di cui all’articolo 1 della decisione (UE) 2020/263 del Parlamento europeo e del Consiglio è applicato per controllare i movimenti dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa di cui all’articolo 3, punto 6), della direttiva (UE) 2020/262. La direttiva (UE) 2020/262 estende l’uso del sistema informatizzato al controllo dei prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e poi trasportati verso il territorio di un altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali, come previsto al capo V, sezione 2, della direttiva (UE) 2020/262. Fino al 13 febbraio 2023 si applica il regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione, in base al quale tali movimenti avvengono sotto la scorta di un documento in formato cartaceo, il documento di accompagnamento semplificato. Con effetto da tale data, il regolamento (CEE) n. 3649/92 è abrogato dal regolamento delegato (UE) 2022/1636 della Commissione, e tali movimenti devono avvenire sotto la scorta di un documento amministrativo elettronico semplificato che lo speditore presenta servendosi del sistema informatizzato. A decorrere da tale data, per motivi di chiarezza i riferimenti alla direttiva 2008/118/CE contenuti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 dovrebbero essere sostituiti da riferimenti alla direttiva (UE) 2020/262 e i riferimenti al documento di accompagnamento semplificato dovrebbero essere soppressi nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266.

(3) La struttura e il contenuto dei documenti amministrativi elettronici scambiati con il sistema informatizzato sono stabiliti nel regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, che è sostituito dal regolamento delegato (UE) 2022/1636 con effetto dal 13 febbraio 2023. Pertanto, per motivi di chiarezza, i riferimenti al regolamento (CE) n. 684/2009 contenuti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 dovrebbero essere sostituiti da riferimenti al regolamento delegato (UE) 2022/1636.

(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266.

(5) Poiché l’ampliamento dell’uso del sistema informatizzato stabilito nella direttiva (UE) 2020/262 deve applicarsi a decorrere dal 13 febbraio 2023, l’applicazione del presente regolamento dovrebbe essere rinviata a tale data.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 è così modificato:

(1) l’articolo 2 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

“Riferimento al certificato nei documenti amministrativi per la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa”;

b) la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

“Ai fini del riferimento al certificato nei documenti amministrativi di cui agli articoli 20, 26, 36 e 38 della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio (*1), le informazioni da includere nei documenti suddetti come indicato all’allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1636 della Commissione (*2) sono le seguenti:

(*1)  Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione) (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4)."

(*2)  Regolamento delegato (UE) 2022/1636 della Commissione, del 5 luglio 2022, che integra la direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio stabilendo la struttura e il contenuto dei documenti scambiati nell’ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa e stabilendo una soglia per le perdite dovute alla natura dei prodotti (GU L 247 del 23.9.2022, pag. 2).”;"

(2) l’articolo 3 è soppresso;

(3) l’articolo 5 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

“Requisiti per la compilazione dei documenti amministrativi in caso di autocertificazione per la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa”;

b) al paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

“1. Nei documenti amministrativi di cui agli articoli 20, 26, 36 e 38 della direttiva (UE) 2020/262, lo stato dei piccoli produttori indipendenti è dichiarato nella casella 17 l, come indicato nell’allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1636, con la dicitura seguente: ‘Si certifica che il prodotto descritto è stato fabbricato da’ seguito, se del caso, da una delle diciture seguenti:”»;

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. La produzione annuale di bevande alcoliche dei piccoli produttori indipendenti è dichiarata nella casella 17n del documento amministrativo di cui all’allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) n. 2022/1636. La quantità è indicata in ettolitri, tranne nel caso dell’alcole etilico, che è indicato in ettolitri di alcole puro.””;

(4) l’articolo 6 è soppresso.

 

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 13 febbraio 2023.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2023


Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN