Organo: Governo
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto legge
Data provvedimento: 18-11-2022
Numero provvedimento: 176
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 18-11-2022
Numero gazzetta: 270

Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica.

(D.L. 18/11/2022, n. 176, pubblicato in G.U. 18 novembre 2022, n. 270)

Il D.L. 18 novembre 2022, n. 176 (convertito con modificazioni dalla L. 13 gennaio 2023, n. 6, pubblicata in G.U. 17 gennaio 2023, n. 13), in vigore dal 19 novembre 2022è riportato per estratto nel testo vigente.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonchè in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»;

Visto il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali»;

Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia e dei carburanti, nonchè in materia di efficienza e sicurezza energetica e incremento della produzione di gas naturale;

Considerata, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni in materia di finanza pubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy, dell'ambiente e della sicurezza energetica, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti e per lo sport e i giovani;


Emana

il seguente decreto-legge:


(Omissis)

 

Art. 2-bis

Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca per il quarto trimestre 2022

1. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

b) al comma 4, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

c) al comma 5, le parole: «16 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «16 marzo 2023».


(Omissis)

 

Art. 5

Proroghe di termini nel settore del gas naturale

1. All'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 10 gennaio 2024».

2. All'articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «10 novembre 2023»;

b) al comma 4, le parole: «20 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «20 novembre 2023».

2-bis. Resta fermo l'obbligo di restituzione dell'importo di cui al comma 4 dell'articolo 5-bis del citato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

2-ter. All'articolo 22, comma 2-bis.1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 10 gennaio 2024».

3. Agli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo, pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15.


(Omissis)

 

Art. 11 bis

Cessione dei crediti d'imposta per il settore cinematografico

1. All'articolo 21, comma 4, della legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo n. 241 del 1997» sono aggiunte le seguenti: «e rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto»;

b) dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «Il recupero dell'importo corrispondente al credito d'imposta indebitamente utilizzato è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del cessionario. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».


(Omissis)


Art. 14 bis

Misure per il rilancio della competitività delle imprese italiane

1. Al fine di sostenere la promozione della partecipazione di operatori italiani a società ed imprese miste all'estero, all'articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le operazioni di finanziamento di cui al primo periodo sono accordate da soggetti, italiani o esteri, autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria e da intermediari finanziari autorizzati ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonchè da soggetti a cui si applica, ai sensi di disposizioni speciali, il titolo V del medesimo testo unico».

2. Per le finalità di cui al comma 1, si applicano le disposizioni attuative vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, contenute nel decreto di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, e in provvedimenti o atti di qualunque altra natura.

3. Al fine di rafforzare il sistema delle start-up innovative, all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: «ivi compreso il rapporto di co-investimento tra le risorse di cui al presente comma» sono inserite le seguenti: «destinate agli investimenti iniziali, con le modalità individuate al primo periodo, da effettuare nel capitale di ciascuna start-up innovativa e piccola e media impresa innovativa,»;

b) al terzo periodo, le parole: «dei finanziamenti agevolati» sono sostituite dalle seguenti: «degli investimenti iniziali» e le parole: «per singolo investimento» sono soppresse;

c) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Con il medesimo decreto di cui al secondo periodo è stabilita, inoltre, nell'ambito delle risorse di cui al presente comma, la quota da destinare agli eventuali investimenti successivi».


(Omissis)


Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Dato a Roma, addì 18 novembre 2022


MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze

Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy

Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

Crosetto, Ministro della difesa

Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Abodi, Ministro per lo sport e i giovani

Visto, il Guardasigilli: Nordio


(Omissis)