Settore vinicolo - Ricorso gerarchico avverso il provvedimento con il quale è stata disposta l’archiviazione della comunicazione di avvenuta estirpazione di vigneti e della richiesta di rilascio dell’autorizzazione al reimpianto - Ammissione di documento che fornisce inequivocabilmente la prova che la società, tramite notifica, sia venuta a conoscenza dell’ordine di liberazione del fondo prima dell’estirpazione, per cui quest’ultima sarebbe avvenuta su un fondo del quale la stessa società aveva già perso la disponibilità - Mancanza della possibilità di effettuare il reimpianto essendo priva di presupposto l’estirpazione.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 791 del 2020, proposto da Regione Siciliana - Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
contro
-OMISSIS- in Qualita' di Amministratore Unico di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
-OMISSIS- Società Agricola a Responsabilità Limitata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Miracola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 635/2020, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS- Società Agricola A Responsabilità Limitata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2023 il Cons. Marco Mazzamuto e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.L’odierna parte appellata impugnava in prime cure il silenzio-rigetto serbato dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, in ordine al ricorso gerarchico proposto il 31.07.2018, avverso il provvedimento, prot. n. 0014498 del 9.07.2018, con il quale è stata disposta l’archiviazione della comunicazione di avvenuta estirpazione vigneti (modello AE procedura standard) e la richiesta di rilascio dell’autorizzazione al reimpianto; nonché ove occorra, del provvedimento prot. n. 0014498 del 9.07.2018, di relativa archiviazione.
2. Il giudice di prime cure, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva il ricorso in sintesi per le seguenti ragioni: si censurava il motivo addotto dall’Amministrazione nella suddetta archiviazione che la società de qua avrebbe perso la disponibilità del fondo dal quale effettuare l’estirpazione a seguito dell’ordine di liberazione del 13 febbraio 2018 Giudice dell’Esecuzione presso il Tribunale di Trapani, in quanto la stessa società ha affermato di avere acquisito conoscenza del provvedimento solo in data (27 aprile 2018) successiva all’estirpo ed alla richiesta di autorizzazione al reimpianto e tale affermazione non è stata contestata da parte resistente, pur costituita in giudizio; la disciplina in tema di autorizzazione al reimpianto dei vigneti non richiede poi, quale presupposto per l’autorizzazione al reimpianto, che, dopo l’estirpo, il terreno sia rimasto nella disponibilità del richiedente.
3. Con l’odierno appello, unitamente a motivate censure della pronuncia gravata, si contestava in sintesi che la società sarebbe invece stata a conoscenza del citato ordine di liberazione del 13 febbraio 2018 e che comunque prima di porre in essere un atto di straordinaria amministrazione come l’estirpazione del vigneto, avrebbe dovuto chiedere l’autorizzazione o, quanto meno, informare il custode giudiziario.
4. In via istruttoria, questo Collegio, con ordinanze n. 923/2020 e n. 81/2021, disponeva incombenti istruttori, contemplanti, tra l’altro, l’acquisizione di copia del preavviso di rilascio immobile del 10.4.2018 (prodotto in immagine incompleta da parte dell’appellata), con la prova della notifica al debitore esecutato ed alla Casa Vinicola Saia.
Soltanto in data 12.12.2022 la difesa erariale produceva infine la documentazione richiesta, ivi compresa quella relativa alla notifica alla Casa Vinicola Saia.
La parte appellata eccepiva la non ammissibilità di siffatta produzione in quanto tardiva.
5. Nell’odierna udienza pubblica, sentite le parti come da verbale, la causa è trattenuta in decisione.
6. L’appello è fondato e va accolto.
6.1. Preliminarmente va respinta l’eccezione di parte appellata.
Il documento contenente la prova della notifica va ammesso in quanto è stato già oggetto di ordinanza istruttoria, è indispensabile per la decisione ed era conosciuto da parte appellata: non v’è nel caso di specie nessuna esigenza di difesa e tutela del contraddittorio da tutelare, in quanto trattavasi (non già di un atto nuovo, sconosciuto, infraprocedimentale, etc etc ,ma) di atti ben noti all’appellata; che essa stessa avrebbe potuto produrre; già oggetto di reiterate ordinanze istruttorie, per cui soltanto una meccanicistica ed illogica interpretazione della disposizione del cpa potrebbe condurre a ritenere che gli stessi rientrassero nel “fuoco” del termine dilatorio di produzione.
6.2. Il suddetto documento fornisce inequivocabilmente la prova che la società, tramite notifica, sia venuta a conoscenza, unitamente all’atto di precetto, dell’ordine di liberazione, in data 21.03.2018, prima dell’estirpazione, quest’ultima avvenuta quindi su un fondo del quale la stessa società aveva già perso la disponibilità.
Va da sé che, essendo priva di presupposto l’estirpazione, non era neanche possibile effettuare il reimpianto.
6.3. Accertato tale dato, decolorano, -e sono pertanto inaccoglibili- le considerazioni della parte appellata tese ad artificiosamente distinguere la posizione dell’esecutato rispetto a quelle della società appellata, posto che quest’ultima era stata resa edotta dell’atto suindicato.
Tanto esaurisce il compito del Collegio, essendo l’unico tema decisivo della controversia e non avendo l’appellata società –costituitasi tempestivamente in appello con memoria- riproposto eventuali motivi assorbiti.
7. Da ciò consegue l’accoglimento dell’appello e, in riforma dell’appellata decisione, la reiezione del ricorso di primo grado, con salvezza degli atti impugnati.
8. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della pronuncia appellata, respinge il ricorso di prime cure.
Condanna la società appellata al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio in favore dell’Amministrazione appellante nella misura di euro 3000,00 (tremila), oltre a spese generali e accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
Michele Pizzi, Consigliere
Maria Immordino, Consigliere
Marco Mazzamuto, Consigliere, Estensore