Organo: Tribunale
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Tribunale
Data provvedimento: 05-09-2022
Numero provvedimento: 6994
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Contratto di distribuzione - Conclusione di un contratto avente ad oggetto la distribuzione in via esclusiva per la Cina del vino “Feudi del Pisciotto - Versace” con l'assunzione di un impegno ad un acquisto minimo per la durata del contratto - Obbligo di fornire il prodotto come da scheda tecnica e di garantirne l’esclusiva - Gravi inadempimenti (violazione dell’esclusiva, vendita di bottiglie fallate, non titolarità del marchio Feudi del Pisciotto) che hanno impedito di rispettare il minimo di acquisti garantito per il secondo anno - Mancanza di un accordo di rinegoziazione - Risoluzione del contratto con richiesta di risarcimento dei danni.



SENTENZA

n. 6994/2022 pubbl. il 05/09/2022

(Giudice: dott.ssa Orietta Micciche’)

 

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 478/2019 R.G. promossa da:

INTERPROCOM CANTINE DIVINE CO. LTD (...) con il patrocinio dell’avv. FULCO SERGIO e dell’avv.TREVISAN DAVIDE (...), con elezione di domicilio in VIA MANZONI, 30 20121 MILANO, presso l’avv.

FULCO SERGIO

- opponente -
 

contro:

DOMINI CASTELLARE DI CASTELLINA S.R.L. IN SIGLA DCC S.R.L., (...) con il patrocinio degli avv. PRETOLANI MARIA MADDALENA e , con elezione di domicilio in VIA CRIMEA, 21 20147 MILANO, presso e nello studio

dell'avv. PRETOLANI MARIA MADDALENA;

- opposta -

 

CONCLUSIONI



NELL’INTERESSE DELL’OPPONENTE

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria),

previa ogni più opportuna declaratoria sia di rito che di merito, così giudicare: Nel merito:

- accertare e dichiarare l’improcedibilità, l’inammissibilità e comunque l’infondatezza delle pretese creditorie e delle domande ex adverso azionate in via monitoria nei confronti di Interprocom per tutti i motivi dedotti negli atti versati in causa e, per l’effetto, dichiarare nulla, annullare o comunque revocare l’ingiunzione di pagamento n. 19675/2018 emessa in data 17-24 agosto 2018 dal Tribunale di Milano;

- rigettare tutte le domande di controparte;
 

In via riconvenzionale:

- accertare e dichiarare il grave inadempimento di Domini Castellare alle obbligazioni assunte con il Contratto e, per l’effetto, accertarne e dichiarane la risoluzione per fatto e colpa dell’odierna opposta ai sensi dell’art. 1453 c.c.;

- accertare e dichiarare che dall’inadempimento di Domini Castellare di Castellina è derivato un pregiudizio in capo a Interprocom per mancato guadagno pari ad Euro 688.000,00 oltre al danno all’immagine, quantificabile in Euro 200.000 o in quell’altra somma che dovesse risultare secondo equità ai sensi dell’art. 1226 c.c., e per l’effetto condannare Domini Castellare al pagamento della predetta somma di quella somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, oltre a interessi e rivalutazione.


In via istruttoria:

- ammettere la prova per testi sulle seguenti circostanze:

➢ Cap. 1: “VERO CHE il vino Nero D’Avola Feudi del Pisciotto – Versace è commercializzato per il 90% dei suoi volumi di vendita nella Repubblica Popolare Cinese”;

➢ Cap. 2: “VERO CHE il 6 gennaio 2017 la società Guangzhou Chili Business Ltd. ha sdoganato presso la dogana di Guangzhou in Cina 2.160 bottiglie di Nero D’Avola Feudi del Pisciotto – Versace” (si rammostrino al teste i ns. docc. 16-18);

➢ Cap. 3: “VERO CHE dalla sottoscrizione del contratto tra Domini Castellare di Castellina e Interprocom sino al mese di giugno 2018 Domini Castellare di Castellina ha eseguito importazioni parallele (ossia non per il tramite dell’importatore esclusivo Interprocom) in Cina di Nero D’Avola Feudi del Pisciotto – Versace” (si rammostri al teste il ns. doc. 28);

➢ Cap. 4: “VERO CHE le importazioni parallele di cui al capitolo che precede sono state gestite direttamente dal signor Cellai di Domini Castellare di Castellina il quale era a conoscenza sia del numero di bottiglie compravendute sia del fatto che la destinazione finale di tali bottiglie fosse la Cina” (si rammostri al teste il ns. doc. 28);

➢ Cap. 5: “VERO CHE le importazioni parallele di cui ai capitoli che precedono sono state poste in essere anche mediante la formale interposizione di società terze cui Domini Castellare di Castellina provvedeva a vendere le bottiglie di Nero D’Avola Feudi del Pisciotto – Versace che poi venivano, dalle medesime società interposte, vendute in Cina” (si rammostri al teste il ns. doc. 28);

➢ Cap. 6: “VERO CHE il dichiarato ruolo delle società interposte di cui al capitolo che precede era quello di fare da schermo a Domini Castellare di Castellina nella vendita in Cina per evitare che insorgessero problematiche con gli importatori in esclusiva” (si rammostri al teste il ns. doc. 28);

➢ Cap. 7: “VERO CHE le importazioni parallele di cui ai capitoli che precedono venivano svolte tramite società italiane o soggetti riconducibili o comunque legati da vincoli di amicizia agli esponenti di Domini Castellare di Castellina (in particolare il dott. Panerai e il dott. Cellai), quali, ad esempio, la società Nettuno S.r.l., la società Billionaire S.r.l. e un intermediario italo-cinese di nome Marco Ren” (si rammostri al teste il ns. doc. 28);

➢ Cap. 8: “VERO CHE, per quanto concerne le importazioni parallele di cui ai capitoli che precedono, Domini Castellare di Castellina veniva contattata da un importatore cinese che chiedeva un certo numero di bottiglie di Nero D’Avola Feudi del Pisciotto – Versace ma l’ordine veniva formalmente staccato da una delle società interposte all’uopo interpellata da Domini Castellare di Castellina la quale, a sua volta, vendeva il vino al destinatario finale in Cina” (si rammostri al teste il ns. doc. 28);

➢ Cap. 9: “VERO CHE nel mese di giugno 2017 Domini Castellare di Castellina ha venduto 18.000 bottiglie di Nero D’Avola Feudi del Pisciotto – Versace a un intermediario italo-cinese di nome Marco Ren” (si rammostri al teste il ns. doc. 28);

➢ Cap. 10: “VERO CHE il destinatario finale delle bottiglie di cui al capitolo che precede era la società cinese Xiamen Unibest Import and Export Co. Ltd., la quale ha acquistato le predette bottiglie e ha provveduto a sdoganarle in Cina” (si rammostri al teste il ns. doc. 28);

➢ Cap. 11: “VERO CHE la vendita a Xiamen Unibest tramite Marco Ren meglio descritta nei capitoli che precedono è stata decisa dal management di Domini Castellare di Castellina, la quale era perfettamente a conoscenza di chi fosse il destinatario finale delle bottiglie” (si rammostri al teste il ns. doc. 28);

➢ Cap. 12: “VERO CHE parte delle 18.000 bottiglie importate da Xiamen Unibest apparteneva al lotto n. 218 16” (si rammostri al teste il ns. doc. 28);

➢ Cap. 13: “VERO CHE nel mese di Settembre 2016 Domini Castellare di Castellina aveva offerto a Interprocom per l’acquisto le bottiglie di Nero D’Avola Feudi del Pisciotto – Versace appartenenti al lotto n. 218 16”;

➢ Cap. 14: “VERO CHE Interprocom aveva rifiutato l’acquisto in quanto tali bottiglie presentavano l’etichettatura storta e di colore differente rispetto a quella disegnata da Donatella Versace”;

➢ Cap. 15: “VERO CHE durante il periodo di vigenza del Contratto tra Interprocom e Domini Castellare di Castellina quest’ultima ha posto in essere un’importazione parallela in Cina di 9.000 bottiglie di Nero D’Avola Feudi del Pisciotto – Versace per il tramite della società Billionaire S.r.l.” (si rammostri al teste il ns. doc. 28);

➢ Cap. 16: “VERO CHE in occasione di una riunione tenutasi presso Class Editori all’incirca nel mese di maggio 2018 il signor Eric Xu aveva insistito presso il dott. Cellai di Domini Castellare di Castellina affinché, nonostante l’esclusiva concessa a Interprocom, la società Xiamen Unibest potesse effettuare tramite soggetti terzi con sede in Vietnam o Australia ulteriori acquisti di Nero D’Avola Feudi del Pisciotto

– Versace da importare in Cina” (si rammostri al teste il ns. doc. 28);

➢ Cap. 17: “VERO CHE nell’occasione descritta nel capitolo che precede il dott. Cellai rispose che si sarebbe potuto fare ma stando bene attenti che non vi fosse evidenza della violazione dell’esclusiva” (si rammostri al teste il ns. doc. 28);

➢ Cap. 18: “VERO CHE nel mese di dicembre 2017 Interprocom, al fine di saggiare la fedeltà di Domini Castellare di Castellina, ha chiesto che gli venissero vendute bottiglie di Merlot Valentino per la commercializzazione in Cina, nonostante l’esclusiva riconosciuta da Domini Castellare di Castellina a un concorrente”;

➢ Cap. 19: “VERO CHE Domini Castellare di Castellina ha risposto in senso affermativo alla richiesta di cui al capitolo che precede proponendo che la vendita del Merlot Valentino a Interprocom venisse effettuata dalla società Nettuno S.r.l.”;

➢ Cap. 20: “VERO CHE nel mese di dicembre 2017 Interprocom ha acquistato da Nettuno S.r.l. 5.000 bottiglie di Merlot Valentino”;

➢ Cap. 21: “VERO CHE la società Sapolis S.r.l. è soggetto riferibile a Guangzhou Chili Business la quale si occupa di import export di beni europei in Cina” (si rammostrino al teste i ns. docc. 19-21);

➢ Cap. 22: “VERO CHE nel periodo di vigenza del contratto inter partes Domini Castellare di Castellina ha venduto n. 6.000 bottiglie di Nero D’Avola Feudi del Pisciotto – Versace alla società Sapolis;

➢ Cap. 23: “VERO CHE la bottiglia dorata fotoriprodotta a pagina 5 del ns. doc. 10 e il bauletto a pagina 8 del predetto documento costituiscono delle falsificazioni del Nero D’Avola Feudi del Pisciotto – Versace” (si rammostri al teste il ns. doc. 10);

➢ Cap. 24: “VERO CHE le bottiglie falsificate di cui al capitolo che precede venivano commercializzate su internet”;

➢ Cap. 25: “VERO CHE per tutta la vigenza del Contratto tra Interprocom e Domini Castellare di Castellina è stato impossibile porre in essere azioni giudiziarie volte a togliere dal mercato i prodotti falsificati non essendo, Domini Castellare di Castellina, titolare dei diritti di proprietà intellettuale sulle bottiglie di Nero d’Avola – Versace”;

➢ Cap. 26: “VERO CHE della circostanza di cui al capitolo che precede era perfettamente a conoscenza Domini Castellare di Castellina”;

➢ Cap. 27: “VERO CHE in data 19 ottobre 2016S.L.T. ha pubblicizzato il Nero d’Avola – Versace nell’ambito di un wine dinner organizzato da altro importatore”;

➢ Cap. 28: “VERO CHE la società Weida Xiamen, durante il periodo di vigenza del Contratto tra Domini Castellare di Castellina e Interprocom, vendeva il Nero D’Avola Feudi del Pisciotto – Versace in Cina on line sulla piattaforma Waiju.com” (si rammostri al teste i ns. docc. 10 e 11);

➢ Cap. 29: “VERO CHE le vendite on line di cui al capitolo che precede erano poste in essere a un prezzo di 120 juan (circa 15 Euro)” (si rammostri al teste il ns. doc. 10);

➢ Cap. 30: “VERO CHE il prezzo pieno applicato da Interprocom, in forza dell’esclusiva riconosciuta da Domini Castellare di Castellina, per la vendita al dettaglio delle bottiglie di Nero D’Avola Feudi del Pisciotto – Versace era pari a 188 juan (circa 23,50 Euro)”;

➢ Cap. 31: “VERO CHE le importazioni parallele e la commercializzazione da parte di terzi del Nero D’Avola Feudi del Pisciotto – Versace a prezzi bassi sul canale on line hanno costretto Interprocom a vendere le bottiglie di cui trattasi a un prezzo inferiore a quello originariamente ipotizzato”;

➢ Cap. 32: “VERO CHE a soli 15 giorni dalla risoluzione del Contratto tra Domini Castellare di Castellina e Interprocom, Domini Castellare di Castellina ha nominato quale importatore in esclusiva la società Weida Xiamen Unibest” (si rammostri al teste il ns. doc. 15);

➢ Cap. 33: “VERO CHE nel primo anno di vigenza del contratto Interprocom ha acquistato 97.864 bottiglie di Nero D’Avola Feudi del Pisciotto – Versace e nel secondo anno di vigenza (prima di esercitare il recesso) ha acquistato ulteriori 47.786 bottiglie di Nero D’Avola Feudi del Pisciotto – Versace”(cfr. ns. doc. 33). Si indicano a testi: il signorS.L.T., domiciliato in Via delle Torbiere 13, 37107 Lazise, Verona, in relazione alle circostanze di cui ai capitoli di prova n.ri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 23, 27, 33; il signor Giorgio Vergona (ex direttore commerciale di Interprocom) residente in Via Monte, località la Madonnella 82030 Ponte Benevento in relazione a tutti i capitoli di prova sopra dedotti; la signora Ivana Mugnano c/o Interprocom in relazione ai capitoli di prova n.ri 1, 2, 3, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33;

- per il denegato caso di ammissione delle istanze di prova testimoniale ex adverso dedotte si chiede di essere ammessi a prova contraria diretta sui medesimi capitoli ex adverso articolati con i seguenti testi: il signorS.L.T., domiciliato in Via delle Torbiere 13, 37107 Lazise, Verona; il signor Giorgio Vergona (ex direttore commerciale di Interprocom) residente in Via Monte, località la Madonnella 82030 Ponte Benevento in relazione a tutti i capitoli di prova dedotti; il signor Ferdinando Rizzo c/o Interprocom;

- rigettare le istanze istruttorie avversarie; In ogni caso:

- con vittoria di spese e onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali.”<

NELL’INTERESSE DELL’OPPOSTA

“Voglia codesto Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria domanda, eccezione, istanza (anche istruttoria) e deduzione, previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria, preso atto del disconoscimento operato da Domini Castellare di Castellina s.r.l. rispetto alle produzioni avversarie n. 24–28, nonché della denuncia/querela sporta dalla stessa Domini Castellare di Castellina s.r.l. avanti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nei confronti dei testiS.L.T. e Giorgio Vergona per la falsità della testimonianza dei medesimi resa all’udienza dell’8 ottobre 2020, tenuto altresì conto delle risultanze delle indagini difensive ex art. 391-ter c.p.p. versate negli atti del presente giudizio in allegato alle note di trattazione scritta per l’udienza del 22 settembre 2021, così giudicare:

in via preliminare / pregiudiziale, gradatamente:

– alla luce della denuncia presentata da DCC avanti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano per la falsità delle dichiarazioni rese dei testiS.L.T. e Giorgio Vergona all’udienza dell’8 ottobre 2020, si chiede a codesto Ill.mo Giudice di:

(a) disporre immediatamente la sospensione del presente giudizio in attesa degli accertamenti svolti e dei provvedimenti che verranno assunti in sede penale sulla base della predetta denuncia;

(b) in subordine, si chiede che codesto Ill.mo Giudice voglia, comunque, prendere in considerazione il contenuto della stessa denuncia, ed in particolare quello delle allegate dichiarazioni rese dai soggetti interrogati nell’ambito delle indagini ex art. 391-ter c.p.p., dalle quale si può desumere l’inattendibilità delle deposizioni rese dai testiS.L.T. e Giorgio Vergona all’udienza dell’8 ottobre 2020, deposizioni che pertanto si chiede non vengano in ogni caso considerate ai fini della decisione della presente causa;

– accertare la validità della notifica del decreto ingiuntivo opposto e, comunque, la sanatoria dell’asserita invalidità sostenuta da controparte, per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.;

– pronunciare ordinanza ex art. 186-quater c.p.c., che disponga il pagamento da parte di Interprocom Cantine Divine Co. Ltd. in favore di Domini Castellare di Castellina s.r.l. dell’importo pari alla misura per cui codesto Ill.mo Giudice ritenga già raggiunta la prova dell’inadempimento contrattuale di Interprocom Cantine Divine Co. Ltd. nei confronti di Domini Castellare di Castellina s.r.l., in ogni caso oltre agli interessi ex d.lgs. 231/2002 maturati dal 19 giugno 2018 al saldo, ai compensi, agli accessori e alle spese tutte;

nel merito:

– respingere ogni domanda (anche riconvenzionale), eccezione ed istanza svolta da Interprocom Cantine Divine Co. Ltd. nei confronti di Domini Castellare di Castellina s.r.l. in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte in corso di causa;

– conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo n. 19675/2018 del Tribunale di Milano, pubblicato in data 24 agosto 2018 all’esito del procedimento monitorio R.G. 39059/2018, in favore di Domini Castellare di Castellina s.r.l., con condanna altresì di Interprocom Cantine Divine Co. Ltd. al pagamento degli ulteriori interessi ex d.lgs.231/2002 maturati e maturandi sino al saldo, nonché al rimborso delle successive spese occorse e occorrende;

– e, comunque, condannare Interprocom Cantine Divine Co. Ltd. Al pagamento in favore di Domini Castellare di Castellina s.r.l. della somma di euro 700.000,00, oltre agli interessi ex d.lgs. 231/2002 maturati dal 19 giugno 2018 al saldo, e alla rifusione di tutte le spese occorse ed occorrende, ovvero, in subordine, al pagamento del maggiore o minore importo che si ritiene accertato, ovvero che sarà liquidato in via equitativa dal Giudice ex art. 1226 c.c., tenuto conto anche del danno che Interprocom Cantine Divine Co. Ltd. ha cagionato e sta continuando a cagionare all’immagine commerciale e al buon nome di Domini Castellare di Castellina s.r.l., nonché del nocumento patrimoniale sofferto e che sta continuando a soffrire la stessa Domini Castellare di Castellina s.r.l. per effetto della condotta posta in essere nei propri confronti da Interprocom Cantine Divine Co. Ltd., come esposto in atti;

in via istruttoria:

– in parziale modifica dell’ordinanza pronunciata a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 22

ottobre 2019 e/o dell’ordinanza del 14 ottobre 2021, previa rimessione della causa in istruttoria, si insiste:

(i) per l’ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi formulati da DCC:

CAP. 1: vero che nel mese di gennaio del 2017 si teneva un incontro in Cina, a Schenzen, tra, da un lato, il legale rappresentante di Interprocom (ing.Alessandro Mugnano) e, dall’altro lato, l’amministratore delegato e l’export manager di DCC (dott.ri A.C. eS.L.T.), con il collegamento telefonico del dott. Paolo Panerai, Consigliere di DCC;

CAP. 2: vero che, in tale circostanza, le parti si accordavano nel senso che DCC riconosceva a Interprocom, che accettava, uno sconto di euro 80.000 a tacitazione di ogni controversia tra loro insorta relativamente alla vendita da parte di DCC a Guangzhou Chilli Business Manag. Co. Ltd. di 2.160 bottiglie di “Nero D’Avola Feudi del Pisciotto Etichetta Versace” fatturate da DCC con documento n. 3151 del 2016;

CAP. 3: vero che, nella serata del 18 aprile 2018, si teneva una riunione presso l’abitazione del dott. Paolo Panerai, Consigliere di DCC, in via Marina n. 8, Milano;

CAP. 4: vero che a tale riunione partecipavano, oltre al dott. Paolo Panerai, l’ing. Alessandro Mugnano di Interprocom, assieme a un suo collaboratore, nonché il dott. W.V. di CIA s.p.a. e il dott.S.L.T. per DCC;

indicando quali testi sui predetti capitoli di prova dal n. 1 al n. 4:

• il dott. S.L.T., al tempo dei fatti export manager di DCC, residente in via (...), sui capitoli da 1 a 4;

• il dott. W.V., legale rappresentante di CIA s.p.a., domiciliato presso la stessa società, con sede in (...), sui capitoli 3 e 4;

CAP. 5: vero che in tale occasione l’ing. A.M. riferiva ai presenti che Interprocom, dopo essere divenuta importatrice in esclusiva di altre importanti cantine italiane (tra cui, Ca’ del Bosco e Mastroberardino), aveva saturato la sua capacità di vendita sul mercato della Cina Continentale;

CAP. 6: vero che, nella stessa occasione, i partecipanti alla riunione effettuavano un confronto tra, da un lato, il documento di sintesi delle bottiglie che Interprocom aveva effettivamente ritirato da DCC e, dall’altro lato, quello delle bottiglie che Interprocom avrebbe dovuto acquistare secondo contratto dalla stessa DCC;

CAP. 7: vero che, dal confronto così svolto, emergeva che, a quella data, Interprocom aveva acquistato n. 24.350 bottiglie di “Nero d’avola Feudi del Pisciotto etichetta Versace” in meno rispetto al minimo contrattuale pattuito con DCC per l’annualità 2018;

CAP. 8: vero che il dott.S.L.T. presta attività lavorativa in favore dell’impresa vitivinicola Tinazzi s.r.l., con sede in Lazise (VR), con qualifica di export area manager, come da documento n. 20 di parte DCC che si rammostrano al teste;

CAP. 9: vero che Interprocom Cantine Divine Co. Ltd., ovvero la sua consociata Interprocom Ltd., è cliente di Tinazzi s.r.l., acquistando le etichette “Rosso Veronese Vinum Italicum” e “Valpollicella Superiore Ripasso – Selezione di Famiglia”, come da documento n. 21 di parte DCC che si rammostra al teste;

CAP. 10: vero che il dott.S.L.T., nella sua qualità di export area manager di Tinazzi s.r.l., entra in contatto e si occupa delle relazioni con il cliente Interprocom Cantine Divine Co. Ltd. ovvero con società ad essa consociate.

CAP. 11: vero che dai contatti che Lei ha avuto con Feudi del Pisciotto s.r.l. unipersonale – impresa produttrice del “Nero d’avola Feudi del Pisciotto etichetta Versace” – è emerso che l’unica vendita di un quantitativo pari a n. 18.000 bottiglie effettuato dalla stessa impresa in Italia, a partire dal 1° luglio 2016 e fino al giugno 2018, è stata quella in favore di un’enoteca di Milano di proprietà della società Antico Castello s.r.l., con sede in via G. Salvemini n. 9, Milano, come da documento n. 28 di parte DCC che si rammostra al teste.

CAP. 12: vero che Lei, a partire dal mese di settembre del 2018, svolge attività di export manager alle dipendenze di Domini Castellare di Castellina s.r.l., con sede legale in Siena, Castellina in Chianti, Località Caselle;

CAP. 13: vero che Lei ha ricevuto in dotazione da DCC il numero telefonico aziendale +39 339 4104266;

CAP. 14: vero che Lei, nel mese di settembre 2018 – come da documento n. 23 di parte DCC che si rammostra al teste – ha ricevuto una telefonata dalla signora Lisa, dipendente di Interprocom, la quale si

rivolgeva a Lei credendoLa il dott.S.L.T., precedente export manager di DCC;

CAP. 15: vero che, in occasione della telefonata di cui al capitolo che precede, la sig.ra Lisa di Interprocom Le ha domandato alcune precisazioni relativamente all’accordo di fornitura in essere fra la stessa Interprocom e Tinazzi s.r.l.;

CAP. 16: vero che quando Lei ha spiegato alla sig.ra Lisa di Interprocom di essere il dott. R.R., nuovo export manager di DCC, la telefonata venne bruscamente interrotta dalla sig.ra Lisa di Interprocom.

CAP. 17: vero che Lei, quando lavorava alle dipendenze di DCC, aveva ricevuto in dotazione dalla stessa DCC il numero telefonico aziendale (...).

indicando quali testi sui predetti capitoli di prova dal n. 5 al n. 17:

• il dott.S.L.T., come sopra indicato e domiciliato, sui capitoli da 8 a 10 e 17 di DCC;

• il dott. G.A.T., legale rappresentante di Tinazzi s.r.l., (...), con sede in via (...) sui capitoli da 8 a 10 di DCC;

• dott. A.C., come sopra indicato e domiciliato, sul capitolo 11 di DCC;

• dott. R.R., attuale export manager di DCC, domiciliato presso la stessa società, sui capitoli da 12 a 16 di DCC;

(ii) insiste, altresì, per l’escussione del dottor A.C., attualmente Vice Presidente di DCC, domiciliato presso la società, su tutti i capitoli avversari già ammessi; del dottor A.C., al tempo dei fatti Direttore Commerciale di DCC (e attualmente non più alle dipendenze della società), residente in via Montenero n. 66, Milano, sui capitoli avversari già ammessi da 7 a 11 e 15; del dottor Alfredo Meroni, all’epoca dei fatti agente esclusivo di DCC per Milano (e attualmente agente per la provincia di Como), sui capitoli avversari già ammessi da 7 a 11 e 15; del dottor W.V., come già identificato e domiciliato, su tutti i capitoli avversari ammessi sui quali non è già stato sentito all’udienza del 23 febbraio 2022;

(iii) e, ancora, insiste nella richiesta al Giudice di voler ordinare l’esibizione ex art. 210 c.p.c.:

(a) quanto all’opponente Interprocom Cantine Divine Co. Ltd. e alle sue consociate Interprocom Ltd. e Interprocom s.r.l., ovvero a ogni altra loro consociata: delle contabili dei bonifici dalle stesse disposti in favore di DCC in costanza di rapporto relativamente al “Nero d’avola Feudi del Pisciotto etichetta Versace”,

per le ragioni esposte in atti;

(b) quanto a Tinazzi s.r.l., (...), con sede in via(...):  (i) di tutti i contratti (sia in corso sia eventualmente interrotti) con Interprocom Cantine Divine Co. Ltd., ovvero con le sue consociate Interprocom Ltd. e Interprocom s.r.l., ovvero con ogni eventuale altra loro consociata, (ii) nonché, di tutta la corrispondenza commerciale scambiata e/o la documentazione fiscale- contabile (tra cui, ma non solo, note pro forma, fatture, conferme d’ordine, note di credito, mastrini cliente-fornitore) inerente Interprocom Cantine Divine Co. Ltd., ovvero le sue consociate Interprocom Ltd. e Interprocom s.r.l., ovvero ogni eventuale altra loro consociata, il tutto con riguardo al periodo dal 1° gennaio 2017 ad oggi, per le ragioni già esposte in atti; (iv) infine, per la denegata ipotesi in cui, nel prosieguo della causa, per qualunque motivo, fosse mai modificata l’ordinanza pronunciata dal Tribunale a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 22 ottobre 2019 nel senso di ammettere i capitoli di prova avversari sinora ritenuti inammissibili e/o irrilevanti (ossia i capitoli di Interprocom n. 1, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 31, 32 e 33), DCC insiste nell’eccezione di inammissibilità e/o irrilevanza degli stessi capitoli, nonché in quella di incapacità a testimoniale ex art. 246c.p.c. e/o comunque di inattendibilità dei testi avversari (per le ragioni allegate e documentate in atti), così come insiste nella richiesta di essere ammessa alla prova contraria sugli stessi capitoli avversari eventualmente riammessi, con i seguenti testi:

• il dottor A.C., come sopra indicato e domiciliato, su tutti i predetti capitoli avversari;

• il dottor A.C., come sopra indicato e domiciliato, sui capitoli avversari n. 20 e 22;

• il dottor W.V., come sopra indicato e domiciliato, sui capitoli avversari n. 1 e 33; in ogni caso:

- con vittoria di spese e onorari, oltre alle spese generali (15%), CPA (4%) e IVA (22%).”

 

IN FATTO E IN DIRITTO
 

Con atto di citazione ritualmente notificato Interprocom Cantine Divine Co. Ltd. (di seguito anche solo Interprocom) ha proposto tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo n. 19675/18 ottenuto da Domini Castellare di Castellina s.r.l. (di seguito anche solo DCC) a titolo di penale per mancato acquisto del minimo garantito fissato nel contratto di distribuzione concluso il 7 giugno 2016 tra le parti.

L’opponente ha preliminarmente eccepito la nullità del decreto ingiuntivo perché notificato in luogo (Napoli, presso un ufficio periferico) diverso dalla sede legale di Interprocom (in Cina) e la nullità per indeterminatezza della clausola penale ex adverso azionata.

Nel merito ha affermato che il contratto inter partes aveva ad oggetto la distribuzione in via esclusiva per la Cina del vino “Feudi del Pisciotto – Versace” e che Interprocom si era impegnata a un acquisto minimo per la durata del contratto, mentre DCC si era impegnata a fornire il prodotto come da scheda tecnica e a garantirne l’esclusiva.

Ha addebitato a DCC gravi inadempimenti (violazione dell’esclusiva, vendita di bottiglie fallate, non titolarità del marchio Feudi del Pisciotto) che le avevano impedito di rispettare il minimo di acquisti garantito per il secondo anno, l’avevano costretta a commercializzare le bottiglie a un prezzo inferiore e, in mancanza di un accordo di rinegoziazione, a invocare la risoluzione del contratto con richiesta di risarcimento dei danni.

Ha comunque sottolineato che nella seconda annualità aveva acquistato 65.650 bottiglie (24.350 in meno rispetto al minimo garantito) e contestato la quantificazione della penale operata da controparte, sollecitando in ogni caso la riduzione della stessa in quanto manifestamente eccessiva.

Alla luce di tali deduzioni ha negato il diritto di DCC alla penale, ha dunque chiesto la revoca del decreto opposto e in via riconvenzionale la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento di DCC, nonché il risarcimento dei danni subiti.

Si è costituita Domini Castellare di Castellina s.r.l. che ha affermato:

- che Interprocom aveva insistito per entrare nella rete distributiva di DCC, pur consapevole del fatto che i vini di DCC erano già presenti sul mercato cinese attraverso altre società;

- che con riferimento all’esclusiva concessa per l’etichetta Feudi del Pisciotto -Versace, che già aveva avuto distribuzione in Cina attraverso altra società (Xiamen) - era stato pattuito che Interprocom non avrebbe potuto rivendicare alcun diritto sia in caso di presenza di prodotti in territorio cinese per effetto di vendite anteriori al 1.7.2016, sia qualora il prodotto fosse stato importato da soggetti che non agivano su mandato di DCC;

- che, cessato il rapporto, Interprocom aveva danneggiato la sua immagine comunicando ai propri clienti che DCC aveva violato l’esclusiva.

Ha negato la fondatezza degli addebiti opposti da Interprocom, comunque sforniti di riscontri probatori, nonché la sussistenza dei danni prospettati dall’opponente.

Ha chiesto il rigetto dell’opposizione e comunque la condanna di Interprocom al pagamento della somma già ingiunta.

*****

Il 7 giugno 2016 le parti hanno concluso un contratto di distribuzione della durata di 5 anni in forza del quale DCC si impegnava a fornire a Interprocom il vino “Feudi del Pisciotto Versace Nero d’Avola” al prezzo di € 7,00 a bottiglia per la distribuzione in via esclusiva nel territorio della Repubblica Popolare Cinese (doc. 1 opponente). Interprocom si obbligava ad acquisti minimi: “la quantità di acquisto minimo obbligatorio concordata è 80.000 bottiglie per il primo anno 90.000 bottiglie per il secondo anno 100.000 bottiglie per il terzo anno 110.000 bottiglie per il quarto anno 120.000 bottiglie per il quinto anno quantità totale per intera durata del contratto: 500.000 bottiglie (clausola quantità e spedizione. Obblighi dell’Importatore).

La clausola di esclusività prevedeva altresì: “Se l'importatore dovesse trovare il prodotto Feudi del Pisciotto Versace Nero d’Avola territorio menzionato in questo contratto e che risultasse il frutto di una vendita avvenuta prima del periodo di validità del contratto stesso, esso non ha nessun diritto di rivendicare alcunché al Fornitore. A tal fine l'importatore richiede una lista completa delle quantità con i relativi lotti di produzione venduti dal fornitore nella Repubblica Popolare Cinese a partire dal mese di gennaio 2016 fino alla data di sottoscrizione del seguente contratto. Resta espressamente inteso che l'importatore non potrà contestare alcunché al fornitore qualora il prodotto venga importato nel territorio da soggetti terzi rispetto al fornitore che agiscano autonomamente e non su mandato del fornitore stesso. Se l'importatore dovesse risultare inadempiente a una qualunque delle obbligazioni previste dalla presente contratto il fornitore avrà diritto a sua scelta a risolvere il contratto ex articolo 1454 c.c. previa diffida ad adempiere con almeno 15 giorni di preavviso.

Qualora l'importatore non dovesse rispettare uno qualunque determini di acquisto e pagamento indicati nel presente contratto né fornitore avrà diritto a sua scelta di esercitare la revoca dell'esclusività sul prodotto Feudi del Pisciotto Versace Nero d’Avola senza tuttavia che decadano le obbligazioni dell'importatore se l'inadempienza avvenisse entro il quarto anno di contratto. La penale da pagare per inadempienza contrattuale è quantificata nel versamento della quota di un annualità, sempre che le adempienza avvenga nei primi quattro anni del contratto” .

Il credito azionato in sede monitoria da Domini Castellare di Castellina s.r.l. attiene alla penale applicata da DCC in seguito al mancato adempimento dell’obbligazione di acquisto minimo garantito da parte di Interprocom per il secondo anno di rapporto, in quanto l’opponente non avrebbe acquistato n. 42.214 bottiglie – delle 90.000 pattuite - per un valore di € 295.498,00.

Se per un verso sulla validità– contestata dall’opponente – della clausola penale e sulla riferibilità all’inadempimento all’obbligo di acquisto minimo occorre svolgere una più approfondita valutazione, può dirsi pacifica la circostanza che Interprocom non abbia stato raggiunto il minimo di acquisti garantito per il secondo anno di contratto (dal 7.6.2017 al 6.6.2018).

Tenuto conto delle difese di Interprocom, che ha negato la fondatezza del credito vantato da DCC in considerazione della risoluzione del contratto per sua colpa, occorre sin d’ora esaminare gli addebiti mossi da Interprocom, che con misiva del 14 giugno 2018 (alla quale è seguita l’emissione della fattura azionata da DCC in sede monitoria) aveva comunicato a DCC la risoluzione del contratto per il grave inadempimento riferito alla violazione della clausola dell’esclusiva.

Risulta dalla documentazione prodotta da Interprocom che, in epoca successiva alla conclusione del contratto de quo, DCC vendette n. 2160 bottiglie di Nero d’Avola Versace a Guangzhou Chilli Business Management co LTD di Guangzhou (Cina).

Prova di tale vendita è data: dalla fattura n. 3151 emessa da Domini Castellare di Castellina s.r.l. il 16.11.2016 (doc. 16), dalla bolla doganale di ingresso in Cina dei tali prodotti (il quantitativo di l. 1620 corrisponde a n. 2160 bottiglie da l. 0,75) con destinatario Guangzhou Chilli Business Management co LTD (doc. 2 e 17), dal certificato di origine dei prodotti datato 17.11.2016 (doc. 18) che riporta gli estremi della fattura (n.3151) il destinatario e il prodotto esportato.

Risulta così confermata la vendita – e la consegna (cfr. bolla doganale) - da DCC a società cinese in epoca successiva all’accordo con Interprocom del medesimo prodotto oggetto del contratto de quo, mentre sono rimaste prive di riscontro le difese di parte opposta sia con riferimento all’anteriorità dell’ordine della società Guangzhou Chilli Business Management co LTD – circostanza che comunque non giustifica la vendita del vino in costanza di vincolo verso Interprocom –, sia con riferimento alla prospettata definizione transattiva della questione. In proposito si rileva come la transazione non possa evincersi, in assenza di espressa indicazione, da uno asserito sconto che non risulta neppure chiaramente documentato (i doc. B8 e B17 sono costituiti da un insieme di fatture che non esplicitano tale causale ).

Al di là di questa vendita non risultano adeguatamente provate ulteriori condotte contrarie alla clausola di esclusiva.

In particolare non è stata adeguatamente provata la dedotta vendita di n. 18.000 bottiglie a Xiamen Unibest Import and Export Co. Ldt.

Dal punto di vista documentale l’unico elemento indicato da parte opponente è la fattura (doc. B26 prodotta da DCC) emessa il 22.8.2016 dalla s.r.l. unipersonale Feudi del Pisciotto nei confronti di Antico Castello s.r.l. relativa alla fornitura di vino rosso IGT terre siciliane Nero d’Avola Versace.

La vendita non risulta dunque nè immediatamente riferibile a DCC - né vi sono elementi per affermare che Antico Castello s.r.l. fosse in rapporti con DCC -, né può affermarsi che tali bottiglie siano state acquistate da Xiamen Unibest Import and Export Co. Ldt.

Tali circostanze non si ricavano dalla deposizione del teste L.T., né dalla stessa emerge la prova del coinvolgimento di DCC nella vendita, né tanto meno della sua consapevolezza della destinazione delle bottiglie al mercato cinese. Data la genericità - e la dubbia ammissibilità - dei capitoli di prova dedotti su il punto da Interprocom (n. 9. 10, 111), che non forniscono alcun elemento circostanziale in ordine alle modalità della vendita (quando avvenuta, da parte di quali soggetti, quali modalità di trasferimento e sdoganamento in Cina), la generica conferma (non integrale) degli stessi alcuni di questi capitoli, non può considerarsi prova sufficiente per affermare che DCC abbia venduto a Xiamen Unibest Import and Export Co. Ldt. attraverso la s.r.l. Feudi del Pisciotto.

D’altra parte lo stesso teste La Torre ha riferito di non sapere se il management di DCC fosse a conoscenza di chi fosse il destinatario finale. Non vi sono elementi neppure per addebitare alla responsabilità di DCC la vendita di bottiglie di Feudi del Pisciotto Versace Nero d’Avola eseguita da Ellermann - distributore di Hong Kong - a una società di Shanghai nel novembre 2017 (doc. 4).

Del tutto vaghe e ipotetiche sono rimaste le deduzioni in ordine a triangolazioni attraverso le quali DCC avrebbe violato l’esclusiva esportando in Cina attraverso canali diversi da Interprocom Feudi del Pisciotto Versace Nero d’Avola.

Le dichiarazioni dei testimoni La Torre e Vergona sono risultate del tutto generiche o comunque riferite de relato e come tali inidonee a definire precisi episodi e soggetti che per DCC avrebbero esportato l’etichetta Feudi del Pisciotto Versace Nero d’Avola contravvenendo la clausola. Si tratta infatti di dichiarazioni prive di elementi circostanziali che non consentono di comprendere quale – e quando - concreta condotta sarebbe stata posta in essere da DCC.

In tale contesto e in assenza di elementi documentali che possano circostanziare le generiche dichiarazioni dei testimoni, non può dirsi che risultino provate altre violazioni all’esclusiva oltre a quella verso Guangzhou Chilli Business Management.

L’inadempimento all’obbligo di esclusiva così accertato risulta di minima entità tenuto conto del numero di bottiglie vendute a Guangzhou Chilli Business Management (2160), rispetto al volume di acquisti concordato tra DCC e Interprocom (80.000/90.000/100.000…per anno).

Non può dunque ritenersi che tale condotta integri quel grave inadempimento invocato da Interprocom tale da giustificare la risoluzione del contratto. Da tale inadempimento può invece conseguire il diritto al risarcimento del danno da esso derivato (su cui si tornerà in seguito).

Interprocom ha addebitato a DCC di aver posto in essere attività di promozione di Feudi del Pisciotto Versace Nero d’Avola senza la sua autorizzazione nell’ambito di un evento pubblicitario (wine dinner) svoltosi il 19.10.2012 e organizzato da altro importatore.

La circostanza dedotta da Interprocom è stata confermata dal teste La Torre presente all’evento del 19.10.2016 quale export manager di DCC.

Va tuttavia osservato che la clausola contrattuale su marketing e pubblicità2 non escludeva la possibilità per il Fornitore di svolgere attività di marketing, senza necessità dell’autorizzazione di Interprocom.

D’altra parte non risulta con chiarezza come si svolse l’evento. In particolare non è stato precisato in cosa sia consistita l’attività promozionale, chi avesse organizzato l’evento pubblicitario, quale la consistenza dell’attività svolta dall’altro importatore.

In tale contesto non vi sono elementi per affermare che tale iniziativa pubblicitaria esulasse dalla possibilità di promozione del prodotto consentita al Fornitore, né tanto meno che abbia avuto un riflesso violativo dell’esclusiva o comunque pregiudizievole per Interprocom.

Interprocom ha lamentato che DCC non fosse titolare del marchio Feudi del Pisciotto e ha rappresentato la propria esposizione alla commercializzazione da parte di terzi di bottiglie false, non esistendo strumenti di efficace protezione da parte di un soggetto che non fosse titolare del marchio.

Occorre innanzi tutto rilevare che non risulta – né il contratto reca alcuna precisazione in proposito – che DCC avesse garantito a Interprocom di essere titolare del marchio.

Neppure risulta che Interprocom - importatore operante stabilmente sul mercato cinese – abbia mai chiesto tale garanzia o approfondito il tema.

Non può dunque addebitarsi alla responsabilità di DCC la circostanza – peraltro non dettagliatamente circostanziata e provata – che Interprocom si sia trovata in difficolta a causa della commercializzazione di false etichette Feudi del Pisciotto Versace.

Interprocom ha lamentato che un lotto (del settembre 2016) fosse fallato, in quanto recava etichette storte.

L’opponente non ha tuttavia offerto alcuna valida prova di come si presentassero le bottiglie e tali etichette, né in ipotesi quante fossero le bottiglie in tale condizione.

Le dichiarazioni del teste La Torre - in risposta al capitolo 12 - attengo ad altra questione e comunque nulla dicono di preciso in ordine all’effettiva condizione dell’etichetta, essendosi limitato a identificare un certo lotto come quello contestato da Interprocom in quanto l'etichetta posteriore era attaccata in maniera non precisa.

Non può dunque ritenersi provato il dedotto inadempimento, né in ipotesi la sua entità e gravità.

In definitiva l’unico inadempimento di DCC accertato risulta essere la violazione all’esclusiva per la vendita di 2160 bottiglie vendute a Guangzhou Chilli Business Management tra il novembre 2016 e il gennaio 2017 che, come già osservato, non risulta di gravità tale da legittimare la risoluzione del contratto.

Se dunque tale inadempimento non fu idoneo a risolvere il contratto, ne consegue che entrambe le parti continuarono ad essere vincolate allo stesso e che Interprocom avrebbe dovuto adempiere all’obbligo di acquisto minimo anche per la seconda annata.

Il mancato raggiungimento del minimo di acquisti garantito costituisce inadempimento.

Si ritiene tuttavia che a tale inadempimento non possa conseguire la penale applicata da DCC e contestata dall’opponente.

Non può essere trascurato che, a fronte di una dizione poco chiara, la previsione della penale sia inserita solo nella clausola di esclusività, senza alcuna precisazione in ordine alla applicabilità della stessa anche in relazionebad altri inadempimenti e in ipotesi al caso di violazione dell’obbligo di acquisto minimo.

In tale contesto e vista la scarsa chiarezza della clausola, non può farsi ricorso alla stessa quale parametro pattizio di quantificazione del danno, che va invece calcolato sulla base degli elementi a disposizione.

L’inadempimento si riferisce pacificamente al secondo anno di contratto quando Interprocom avrebbe dovuto acquistare n. 90.000 bottiglie.

DCC ha emesso il 19.6.2018 una generica fattura per indennizzo per risoluzione contrattuale accordo di esclusiva stipulato in data 7 giugno 2016 per l’importo di € 700.000,00, somma che risulterebbe rapportata all’impegno per il terzo anno di contratto.

L’opponente ha affermato di aver acquistato nella seconda annualità 65.650 bottiglie, dunque 24.350 in meno rispetto al minimo garantito di 90.000.

A fronte di tale indicazione data da Interprocom, DCC non ha svolto chiare contestazioni sul numero di bottiglie acquistate da Interprocom nel secondo anno, limitandosi ad allegare un proprio prospetto non avente valore di piena prova, oltre che privo della necessaria chiarezza (doc. B6).

Deve quindi ritenersi che Interprocom, tenuta ad acquistare 90.000 bottiglie nel corso della seconda annualità, non abbia raggiunto tale quantità e abbia acquistato 24.350 bottiglie in meno del dovuto.

Il danno subito da DCC va dunque rapportato al guadagno che l’opposta avrebbe avuto dalla vendita a Interprocom 24.350 bottiglie. Tenuto conto del prezzo per bottiglia (€ 7,00) il ricavo per DCC sarebbe stato pari a € 170.450,00.

Nell’incertezza sul margine di guadagno (dedotte le spese, la fiscalità, nonché le bottiglie comunque non trasferite) si ritiene, con valutazione equitativa e necessariamente prudenziale, di quantificare in € 50.000,00 il lucro cessante derivato a DCC dalla mancata vendita di 24.350 bottiglie.

Null’altro può essere riconosciuto a DCC, tenuto conto del fatto che il contratto avrebbe potuto proseguire e comunque della mancanza di prove circa ulteriori danni patrimoniali connessi all’interruzione del rapporto con Interprocom.

Manca qualunque elemento probatorio che consenta di affermare che dal comunicato veicolato da Interprocom (doc. B7) dopo l’interruzione dei rapporti con DCC sia derivato un pregiudizio a DCC.

Se per un verso il contenuto del comunicato risulta espressione di una violazione pure commessa da DCC, d’altra parte nessun elemento è stato offerto, non solo in ordine alla sua diffusione, ai destinatari, al numero degli stessi, ma anche e soprattutto in ordine alle concrete ricadute pregiudizievoli in ipotesi subite da DCC.

Il decreto ingiuntivo va dunque revocato e Interprocom va condannata a corrispondere a DCC a titolo di risarcimento del danno per il mancato acquisto del quantitativo pattuito per il secondo anno la complessiva somma di € 50.000,00. Tale somma rivalutata ad oggi equivale a € 54.700,00.

Va, altresì, riconosciuto il danno da lucro cessante derivante dal mancato tempestivo godimento dell’equivalente pecuniario del bene perduto. Si ritiene di adottare quale criterio di liquidazione del maggior danno quello dell’attribuzione dei cd. interessi legali compensativi che, seguendo l’insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n.1712/95), decorrono dalla produzione dell’evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano sulla somma via via rivalutata nell’arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata. Così, tenuto conto di questo criterio, - previa devalutazione alla data del fatto delle somme espresse in moneta attuale - vanno aggiunti alla somma via via rivalutata annualmente gli interessi compensativi nella misura legale dal 6.6.2018 fino alla data odierna.

Da oggi, giorno della liquidazione, all’effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma sopra liquidata complessivamente.

In considerazione della violazione all’obbligo di esclusiva come sopra circoscritto e dunque dell’inadempimento di DCC, spetta a Interprocom il risarcimento del danno subito in conseguenza della vendita a Guangzhou Chilli Business Management co LTD di n. 2160. L’inadempimento si è verificato nel primo anno di contratto, quando Interprocom ha raggiunto gli acquisti minimi pattuiti.

Il danno risarcibile va rapportato alla sottrazione delle vendite corrispondente al numero di bottiglie vendute a Guangzhou Chilli Business Management co LTD e corrisponde al mancato guadagno che da quelle vendite sarebbe derivato a Interprocom.

Quanto al margine di guadagno Interprocom ha richiamato le considerazioni svolte da DCC in memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c. in ordine al prezzo a cui Interprocom poneva in vendita la singola bottiglia. L’opponente non ha negato di vendere la bottiglia a 100 CNY pari a € 12,93. Ha altresì indicato la somma di € 3,50 a bottiglia per tasse di importazione. Dedotto dal prezzo di € 12,93 il prezzo unitario di acquisto (€ 7,00) oltre alla tassa di importazione, il margine di guadagno per Interprocom non risulta superiore a € 2,43 a bottiglia.

Pur non considerando le spese di gestione, il lucro cessante per la mancata vendita di 2160 corrisponde a € 5.248,80.

Null’altro può essere riconosciuto a Interprocom. Come già più volte osservato l’inadempimento addebitabile a DCC non è stato di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto, quindi non può essere accolta la domanda risarcitoria svolta da Interprocom con riferimento al mancato guadagno per i restanti tre anni di contratto, periodo durante il quale il rapporto avrebbe dovuto proseguire in difetto di causa legittimante la risoluzione. DCC va condannata a corrispondere a Interprocom a titolo di risarcimento del danno per violazione dell’esclusiva aa somma di € 5.248,80. Tale somma rivalutata ad oggi equivale a € 5,840,00.

Anche con riferimento alla posizione di Interprocom va riconosciuto il danno da lucro cessante derivante dal mancato tempestivo godimento dell’equivalente pecuniario del bene perduto.

Tenuto conto del criterio già illustrato - previa devalutazione alla data del fatto delle somme espresse in moneta attuale - vanno aggiunti alla somma via via rivalutata annualmente gli interessi compensativi nella misura legale dal 6.1.2017 fino alla data odierna. Da oggi, giorno della liquidazione, all’effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma sopra liquidata complessivamente.

In considerazione della reciproca soccombenza si ritiene di compensare interamente tra le parti le spese di lite.

 

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa:

- in parziale accoglimento dell’opposizione proposta da Interprocom Cantine Divine Co. Ltd. revoca il decreto ingiuntivo n. 19675/18

- condanna Interprocom Cantine Divine Co. Ltd. in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare a Domini Castellare di Castellina s.r.l. la somma di € 54.700,00 oltre agli interessi “compensativi” calcolati con la modalità descritta in motivazione e agli interessi legali da oggi al saldo;

- condanna Domini Castellare di Castellina s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare a Interprocom Cantine Divine Co. Ltd. la somma di € 5,840,00 oltre agli interessi “compensativi” calcolati con la modalità descritta in motivazione e agli interessi legali da oggi al saldo;

- compensa interamente tra le parti le spese di lite

 

Milano, 2 settembre 2022

La Giudice

Orietta Stefania Miccichè
 

----------

1)  9. Vero che nel mese di giugno 2017 Domini Castellare di Castellina ha venduto 18.000 bottiglie di nero d'avola feudi del pisciotto Versace a un intermediario Italo cinese di nome M.R..

10. vero che il destinatario finale delle bottiglie di quel capitolo che precede era la società cinese Xiamen Unibest Import and Export Co. Ldt la quale ha acquistato le predette bottiglie e ha provveduto a sdoganarla in Cina.

11. vero che la vendita a Xiamen Unibest tramite il M.R. meglio descritta nei capitoli che precedono è stata decisa dal management di Domini Castellare di Castellina la quale era perfettamente a conoscenza di chi fosse il destinatario finale delle bottiglie.

2) L'importatore ha i diritti di pubblicizzare fare attività di marketing nella Repubblica popolare cinese per il prodotto Feudi del Pisciotto Versace Nero d’Avola senza però apportare mai alcuna modifica a nome del vino. il nome del designer deve inoltre essere sempre associato al nome del vino. l'importatore non può usare né il nome Feudi del Pisciotto né il nome Versace per altre finalità diverse dalla vendita del prodotto. il contenuto delle attività promozionali deve essere altresì approvato anticipatamente dal fornitore per verificare il rispetto dei criteri che precedono.