Settore vinicolo - Agevolazioni - OCM Investimenti-Campagna 2018/2019 - Domanda di aiuto al fine di ottenere un finanziamento per la realizzazione di un progetto - Implementazione dell'impresa ricorrente consistente nella realizzazione di una linea di macchinari per la vinificazione in proprio delle uve (bianche e rosse) prodotte dai terreni dell’azienda - Non ammissibilità della domanda - Progetto presentato non rispondente al relativo bando, non essendo stati dimostrati i requisiti di sostenibilità finanziaria della spesa e dell’incremento della redditività aziendale necessari per l’ammissibilità del progetto - Mancata previsione dell’acquisto di tutte le attrezzature e le macchine necessarie alle fasi di vinificazione successive alla fermentazione - Omessa indicazione del dimensionamento e delle caratteristiche dell’attività di vinificazione prevista, a partire dalla capacità produttiva correlata alle produzioni viticole aziendali.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12267 del 2019, proposto da
Società Agricola Agribel, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessia Turriziani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Roberto Papaluca in Roma, via Circonvallazione Clodia, 29;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente in carica della Giunta regionale, rappresentato e difeso dall'avvocato Rita Santo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27;
nei confronti
Società Agricola Vitivinicola Terre Antiche, Società Agricola Cantina Ribelà S.r.l., Società Agricola Riccardi Reale, Vela Tiziana, Merumalia Società Agricola Semplice, Mottura Sergio, Il Laureto S.r.l. Società Agricola, De Luca Daniele, Azienda Agricola La Petricia-Lazio Wine, Alma Vini, S.Isidoro S.r.l. Società Agricola, Azienda Agricola Poggio Le Volpi Soc. Agricola A.R.L, Cantina Sociale Cesanese del Piglio Soc. Coop. Agricola, D'Ausilio Rosalba, Cooperativa Nuova Cantina Sociale di Genazzano, Tenuta Ronci di Nepi S.r.l. Agricola, Femar Vini S.r.l., Rossi Enrico, Società Agricola Parvus Ager S.r.l., Cantina di Montefiascone Società Cooperativa Agricola, Carpineti Marco, Papalino Società Agricola S.r.l., Giacobbe Alberto, Le Querce Antiche Società Agricola Semplice, Trevignano Vino Società Semplice Agricola, Società Agricola Sant'Eufemia A Responsabilità Limitata, San Giovenale Agricola S.r.l., Agricoltura Capodarco Società Cooperativa Sociale, Società Agricola Mingotti S.r.l., Azienda Agricola Donato Giangirolami Società Agricola Semplice, Fratelli Cavalieri Società Semplice Agricola, Azienda Vinicola Cilia S.r.l., Vinicola Le Castella S.r.l., Paolo e Noemia D'Amico S.r.l., Ciolli Damiano, Martella Società Agricola A Responsabilità Limitata, Mancini Marco, Marfisa Società Agricola di Nathalie Clarici e C. Sas, Casale del Giglio Società Agricola S.r.l., Pandolfo Gabriele, Cincinnato Società Cooperativa Agricola A.R.L, Ceracchi Massimo, Azienda Vinicola Consoli Snc di Consoli Roberto & C., Società Agricola Pierangeli Ss di Ernesto e Marco, parti queste ultime non costituite in giudizio;
per l'annullamento,
della determinazione della Regione Lazio n. G09135 del 5 luglio 2019, notificata in data 16 luglio 2019 a mezzo posta elettronica certificata, con la quale veniva comunicato che la domanda n. 95670002070 relativa OCM Investimenti-Campagna 2018/2019, non era ammissibile, oltre che di ogni altro atto, presupposto, coordinato, connesso e conseguente a detto provvedimento, tra i quali il bando pubblico PNS, Misura Investimenti 2018/2019, per la concessione dei contributi; i verbali di istruttoria delle pratiche di contributo; la deliberazione di approvazione dell'elenco regionale delle domande ammesse a finanziamento e l'elenco delle domande non ammissibili inerente la Misura Investimenti anno 2018/2019; la nota avente ad oggetto "Reg. Ue n. 1308/2013 art. 50-Determinazione n. G00093 del 08.01.2019. Programma Nazionale di Sostegno Settore Viticolo, D.r.a. Misura "Investimenti" - Campagna 2018/2019; Codice Agea domanda biennale: 956700020070. Preavviso di proposta di non ammissibilità ai sensi della L.241/90 art. 10 bis", con istanza di sospensione cautelare.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2022 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Società Agricola Agribel ha impugnato la determinazione della Regione Lazio (n. G09135) del 5 luglio 2019 con la quale le è stato comunicato che la domanda n. 95670002070, relativa “OCM Investimenti- Campagna 2018/2019”, non era ammissibile.
La stessa società evidenzia di aver provveduto ad inoltrare la domanda di aiuto, debitamente sottoscritta e corredata di tutta la documentazione necessaria, al fine di ottenere un finanziamento per la realizzazione di un progetto che prevedeva un costo totale pari ad € 299.000,00, di cui € 119.600,00 di contributo richiesto ed € 179.400,00, quale quota a carico del richiedente.
L’implementazione che l’impresa ricorrente intendeva portare avanti consisteva nella realizzazione di una linea di macchinari che le consentisse la vinificazione in proprio delle uve (bianche e rosse) prodotte dai terreni dell’azienda.
Successivamente al proponimento dell’istanza veniva notificato, alla Società Agribel, il preavviso di non ammissibilità, ai sensi dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990, in quanto il progetto presentato non era rispondente al punto di cui alla lettera e) del relativo bando, non essendo stati dimostrati i requisiti di sostenibilità finanziaria della spesa e dell’incremento della redditività aziendale, necessari per l’ammissibilità del progetto.
Infine il 5 luglio 2019, con la determinazione n. G09135, la società Agribel veniva inserita nell’elenco delle istanze non ammissibili.
A parere della ricorrente, la non ammissibilità del finanziamento sarebbe stata deliberata dalla Regione Lazio senza porre in essere un’adeguata istruttoria e senza valutare le controdeduzioni che la ricorrente aveva inoltrato a dimostrazione dell’inesistenza della dedotta carenza progettuale.
In ultimo, la ricorrente sostiene che il progetto proposto non supererebbe la soglia finanziaria prevista, in quanto il costo totale dell’investimento, comprensivo di tutte le voci, risulterebbe essere inferiore ad € 300.000,00, così come prescritto dall’art. 4 del Bando Pubblico.
In particolare nell’impugnare i provvedimenti sopra citati si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. Violazione dell’art. 10 della L. n. 241/1990, oltre all’eccesso di potere per difetto di istruttoria, relativamente alla mancata valutazione degli elementi presentati dall’azienda Agribel nelle controdeduzioni e nelle osservazioni, inoltrate a seguito della notifica del preavviso di proposta di non ammissibilità;
2. Violazione di legge e eccesso di potere relativamente all’art. 10 bis della L. n. 241/1990, in ordine alla assenza di motivazione, in quanto nel provvedimento finale non vi sarebbe menzione del mancato accoglimento delle controdeduzioni presentate dalla ricorrente;
3. Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990, in ordine alla carente, insufficiente e inadeguata motivazione del provvedimento che dichiarava la non ammissibilità della domanda di concessione del beneficio di cui si tratta;
4. Eccesso di potere e erronea applicazione dei principi espressi nel bando attuativo della misura di sostegno, per quanto concerne sia il superamento della soglia finanziaria che il mancato riconoscimento dei requisiti di sostenibilità finanziaria della spesa e di incremento delle redditività aziendali.
Nel giudizio si è costituita la Regione Lazio che ha evidenziato la correttezza dell’istruttoria e della motivazione, chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 29 ottobre 2019 con ordinanza n. 7014 questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare.
All’udienza straordinaria e di smaltimento del 12 dicembre 2022, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va respinto
1.1 Sono infondati i primi tre motivi, laddove si sostiene che il provvedimento impugnato sarebbe inficiato da difetto di istruttoria e di motivazione e, ciò, considerando che la ricorrente sarebbe in possesso dei requisiti richiesti.
1.1 A tal fine è necessario premettere che l’Amministrazione, nel preavviso di rigetto, ha evidenziato che “il progetto presentato non risponde a quanto richiesto al punto e) dell’art. 6.2 - Controlli di ammissibilità delle DRA “chiarezza e dettaglio degli investimenti…”, risultando incompleto e non dettagliato non essendo presente alcuna indicazione sul “dimensionamento e caratteristiche dell’attività di vinificazione prevista, a partire dalla capacità produttiva correlata alle produzioni viticole aziendali”.
A parere dell’Amministrazione “non sono dimostrati i requisiti di sostenibilità finanziaria della spesa e di incremento della redditività aziendale, necessari all’ammissibilità del progetto, ai sensi dell’art. 3 delle DRA. La relazione tecnica, prescritta al punto 1. dell’art. 5.5, è incompleta e carente degli elementi essenziali richiesti per consentire la valutazione complessiva del progetto, la valutazione della redditività e la sostenibilità finanziaria dell’investimento: non è presente alcuna analisi economica dell’investimento con dimostrazione della sua convenienza economica.”
Sempre l’Amministrazione ha, da ultimo, evidenziato che “il progetto proposto supera la “soglia finanziaria” di demarcazione PNS/OCM (Piano Nazionale di Sostegno/Organizzazione Comune di Mercato) e PSR (Piano di Sviluppo Rurale), determinato in un costo totale dell’investimento, comprensivo di tutte le voci di investimento e di spese generali, inferiore a Euro 300.000, come prescritto dall’art. 4 delle DRA”.
1.2 Ciò premesso è evidente come l’Amministrazione abbia esplicitato, contrariamente a quanto sostenuto, le ragioni alla base del provvedimento che ha dichiarato “non ammissibile” l’istanza per l’ottenimento del beneficio di cui si tratta.
1.3 L’Amministrazione ha, inoltre, evidenziato di aver esaminato le controdeduzioni proposte, ritenendole tuttavia inadeguate a superare i rilievi contenuti nel preavviso di rigetto.
Detta circostanza è confermata dal deposito in giudizio del rapporto istruttorio del 24 aprile 2019, nella parte in cui si è avuto cura di specificare i motivi del non accoglimento della richiesta di riesame.
1.4 Si consideri, infatti, che le ragioni alla base del giudizio di non accoglimento delle controdeduzioni sono indicate nel rapporto istruttorio, così come il riferimento a detti motivi è contenuto nella determinazione (n. G09135) del 5 luglio 2019, “Approvazione dell'Elenco regionale delle domande biennali non Ammissibili”, che costituisce il provvedimento finale di non ammissibilità.
Proprio sulla base della relazione istruttoria l’Amministrazione ha confermato tutti i motivi indicati nel preavviso di proposta di non ammissibilità sopra riportati e, ancora, ha specificato che la richiesta di riesame non poteva essere accolta, in quanto le controdeduzioni e le integrazioni riportate non erano sufficienti a rimuovere le motivazioni di non ammissibilità già prefigurate.
1.5 Costituisce orientamento consolidato che “l’obbligo di motivazione gravante sulla P.A. a fronte delle osservazioni proposte a seguito del preavviso di rigetto non impone ai fini della legittimità del definitivo diniego dell’istanza dell’interessato, la puntuale ed analitica confutazione delle singole argomentazioni svolte dall’interessato, essendo sufficiente la motivazione complessivamente e logicamente tesa a sostegno del provvedimento finale” (Tar Lazio, Roma, Sez. II ter, 10 giugno 2014, n. 6180).
1.6 Da respingere è anche il quarto motivo laddove si sostiene che, già in sede di controdeduzioni, la ricorrente avrebbe evidenziato come il progetto prevedesse la realizzazione “ex novo” di un impianto di trasformazione delle uve, dimensionato alle produzioni viticole aziendali e, ciò, considerando che la stessa ricorrente non sarebbe stata in possesso di alcuna macchina per la vinificazione che di fatto, avveniva presso terzi.
1.7 In realtà costituisce circostanza accertata, dall’esame della documentazione in atti, che il progetto non prevedesse l’acquisto di tutte le attrezzature e le macchine necessarie alle fasi di vinificazione successive alla fermentazione, specie per quanto concerne le fasi di maturazione e di stoccaggio e per quanto riguarda il travaso dei vini, fasi queste ultime in relazione alle quali la ricorrente intendeva rivolgersi a soggetti terzi.
1.8 Nemmeno risultava indicato il dimensionamento e le caratteristiche dell’attività di vinificazione prevista, a partire dalla capacità produttiva correlata alle produzioni viticole aziendali.
1.9 La ricorrente, pur dichiarando nella relazione di non possedere alcuna macchina ed attrezzatura per la vinificazione, prevedeva il solo acquisto di macchine ed attrezzature necessarie per le fasi iniziali di trasformazione (estrazione del mosto, fermentazione), relative a due possibili linee di vinificazione.
2. Come esplicitato nel provvedimento di rigetto, la ricorrente non ha mai descritto né dimensionato le linee di vinificazione in rapporto alla produzione di uve aziendali, senza prevedere l’acquisto delle macchine ed attrezzature necessarie alle fasi di chiarificazione, affinamento, stabilizzazione ed imbottigliamento.
2.1 È allora evidente che, contrariamente a quanto affermato, il progetto non risultava completo in tutte le sue parti e non permetteva di conseguire gli obiettivi proposti, limitandosi a prevedere la parziale realizzazione di due linee di vinificazione, senza consentire un’internalizzazione dell’intero processo.
2.2 L’Amministrazione ha, peraltro, evidenziato che il progetto proposto superava la “soglia finanziaria” di demarcazione PNS/OCM e PSR, richiedendo un investimento superiore ad € 300.000,00.
2.3 Se è pur vero che nella domanda di concessione del beneficio di cui si tratta il costo dell’investimento è pari ad € 299.000,00 è altrettanto incontestato che detto importo sarebbe stato facilmente superato laddove si fossero calcolati anche i costi relativi all’acquisto di tutte le voci di investimento e delle spese generali e, ciò, considerando che anche prevedendo solo l’acquisto e installazione dei vasi vinari di stoccaggio, indispensabili per l’attività della cantina e non previsti nel progetto, il costo totale dell’investimento sarebbe risultato superiore ad € 300.000,00.
2.4 L’Amministrazione ha, peraltro, evidenziato che la previsione di una soglia di investimento è diretta a limitare gli investimenti da favorire, riservando ad una differente tipologia di valutazione la finanziabilità dei progetti di un valore economico superiore.
2.5 In conclusione l’infondatezza di tutte le censure proposte consente di respingere il ricorso, mentre le spese possono essere compensate in considerazione della particolarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2022, tenutasi mediante collegamento da remoto in video conferenza, secondo quanto disposto dall’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere, Estensore
Virginia Arata, Referendario