Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 18-01-2023
Numero provvedimento: 129
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 19-01-2023
Numero gazzetta: 17

Regolamento (UE) 2023/129 della Commissione del 18 gennaio 2023 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di azossistrobina, prosulfocarb, sedaxane e valifenalato in o su determinati prodotti.

(Regolamento (UE) 18/01/2023, n. 2023/129, pubblicato in G.U.U.E. 19 gennaio 2023, n. L 17)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) I livelli massimi di residui («LMR») per le sostanze azossistrobina, prosulfocarb, sedaxane e valifenalato sono stati fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2) Il 14 dicembre 2021 la commissione del Codex Alimentarius ha adottato nuovi limiti massimi di residui del Codex («CXL») per l’azossistrobina nelle guaiave e per il valifenalato in cipolle, scalogni, pomodori e melanzane.

(3) In conformità all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, le norme internazionali vigenti o d’imminente perfezionamento sono prese in considerazione nell’elaborazione o nell’adeguamento della legislazione alimentare, salvo se tali norme o loro parti pertinenti sono inefficaci o inadeguate per il conseguimento dei legittimi obiettivi della legislazione alimentare, se vi è una giustificazione scientifica in tal senso o se il livello di protezione che assicurano non è quello ritenuto adeguato nell’Unione. Inoltre, in conformità all’articolo 13, lettera e), di tale regolamento, l’Unione è tenuta a promuovere la coerenza tra gli standard tecnici internazionali e la legislazione in materia alimentare, assicurando al contempo che l’elevato livello di protezione adottato nell’Unione non venga ridotto.

(4) L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha valutato i CXL proposti per l’azossistrobina nelle guaiave e per il valifenalato in cipolle, scalogni, pomodori e melanzane e ha concluso che essi sono sicuri per i consumatori dell’Unione (4). L’Unione non ha presentato riserve al comitato Codex sui residui di antiparassitari per i CXL proposti.

(5) È pertanto opportuno includere tali CXL nel regolamento (CE) n. 396/2005 a titolo di LMR. Nel quadro della valutazione del CXL proposto per il valifenalato nei pomodori, è stato presentato un numero sufficiente di sperimentazioni sui residui e l’Autorità ha concluso che tali dati erano sufficienti per gli impieghi in esame. È pertanto opportuno sopprimere la relativa nota a piè di pagina nel regolamento (CE) n. 396/2005, che sottolinea la necessità di dati aggiuntivi.

(6) È stata presentata una domanda a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 per la modifica degli LMR vigenti per la sostanza azossistrobina nei semi di colza e nei semi di lino. Per quanto riguarda il prosulfocarb, è stata presentata una domanda simile per le erbe fresche e i fiori commestibili. Per quanto riguarda il sedaxane, è stata presentata una domanda simile per le patate.

(7) In conformità all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, tali domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.

(8) L’Autorità ha valutato le domande e le relazioni di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali e ha formulato pareri motivati sugli LMR proposti. L’Autorità ha trasmesso tali pareri ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi disponibili al pubblico.

(9) Per quanto riguarda l’azossistrobina nei semi di lino, l’Autorità ha concluso che i dati presentati non erano sufficienti per modificare l’LMR vigente. Non è pertanto opportuno modificare tale LMR.

(10) Per quanto riguarda tutte le altre modifiche degli LMR richieste dai richiedenti per azossistrobina, prosulfocarb, sedaxane e valifenalato, l’Autorità ha concluso che sono state rispettate tutte le prescrizioni relative alla completezza dei dati presentati e che, sulla base di una valutazione dell’esposizione di 27 gruppi di consumatori europei specifici, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. Per giungere a tale conclusione l’Autorità ha tenuto conto dei dati più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l’esposizione a lungo termine a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l’esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.

(11) Per quanto riguarda il prosulfocarb nelle erbe fresche e nei fiori commestibili, l’Autorità aveva precedentemente rilevato, nel quadro del riesame degli LMR vigenti per il prosulfocarb a norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005, che alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui non erano disponibili. Il regolamento (UE) n. 777/2013 della Commissione ha pertanto richiesto ulteriori dati sui residui per confermare l’LMR provvisorio di 0,05 mg/kg per la sostanza attiva in tali prodotti. Nel quadro della nuova domanda di modifica degli LMR per il prosulfocarb nelle erbe fresche e nei fiori commestibili, sono stati presentati nuovi impieghi e nuove sperimentazioni sui residui e l’Autorità ha concluso che tali dati erano sufficienti per gli impieghi in esame e per giustificare un nuovo LMR più elevato. È pertanto opportuno modificare l’LMR e sopprimere la relativa nota a piè di pagina nel regolamento (CE) n. 396/2005, che sottolinea la necessità di dati aggiuntivi.

(12) In base alla relazione scientifica e ai pareri motivati dell’Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, le modifiche degli LMR proposte sono conformi alle prescrizioni del suddetto articolo.

(13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

L’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 26 febbraio 2023 per quanto riguarda tutti gli LMR proposti.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2023


Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

 

ALLEGATO