Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 18-01-2023
Numero provvedimento: 128
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 19-01-2023
Numero gazzetta: 17

Regolamento (UE) 2023/128 della Commissione del 18 gennaio 2023 che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di benalaxyl, bromoxynil, clorsulfuron, epossiconazolo e fenamifos in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE).

(Regolamento (UE) 18/01/2023, n. 2023/128, pubblicato in G.U.U.E. 19 gennaio 2023, n. L 17)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 18, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) I livelli massimi di residui («LMR») per le sostanze benalaxyl, bromoxynil e fenamifos sono stati fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze clorsulfuron ed epossiconazolo gli LMR sono stati fissati nell’allegato III, parte A, di detto regolamento.

(2) L’approvazione della sostanza attiva benalaxyl non è stata rinnovata dal regolamento (UE) 2020/1280 della Commissione, anche per motivi riguardanti la salute umana. L’approvazione è scaduta il 31 luglio 2021. Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva sono state revocate.

(3) Nel contesto del mancato rinnovo dell’approvazione del benalaxyl, per l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») non è stato possibile concludere che la sostanza non presenti proprietà di interferente endocrino.

(4) Il benalaxyl-M è una sostanza attiva approvata per l’uso nei prodotti fitosanitari. La definizione del residuo, sia per il benalaxyl che per il benalaxyl-M, è «benalaxil, comprese altre miscele di isomeri costituenti, tra cui benalaxyl-M (somma degli isomeri)». Gli LMR per il benalaxyl su uve da tavola, patate, aglio, cipolle, scalogni, cocomeri/angurie, lattughe e porri sono sicuri per i consumatori e dovrebbero essere mantenuti per tenere conto degli usi autorizzati del benalaxyl-M su tali prodotti. Per le uve da vino e i meloni, gli LMR vigenti corrispondono ai limiti massimi di residui del Codex («CXL»). Sono sicuri per i consumatori e dovrebbero essere mantenuti conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR per gli impieghi autorizzati del benalaxyl-M su melanzane e pomodori sono inferiori agli LMR per il benalaxyl. È pertanto opportuno abbassare gli LMR per il benalaxyl su tali prodotti agli attuali LMR per il benalaxyl-M. Per i peperoni e i semi di colza non sono previsti impieghi autorizzati per il benalaxyl-M e non vi sono CXL o tolleranze all’importazione. Gli LMR per il benalaxyl su tali prodotti dovrebbero essere ridotti al limite di determinazione («LD») nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.

(5) L’approvazione della sostanza attiva bromoxynil non è stata rinnovata dal regolamento (UE) 2020/1276 della Commissione, anche per motivi riguardanti la salute umana. L’approvazione di tale sostanza è scaduta il 31 luglio 2021. Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti bromoxynil sono state revocate e non vi sono CXL o tolleranze all’importazione per tale sostanza attiva. È pertanto opportuno sopprimere gli LMR fissati per tale sostanza nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, conformemente all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento. Gli LMR per tutti i prodotti dovrebbero essere fissati all’LD di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005 in conformità all’articolo 18, punto (1), lettera b), di tale regolamento.

(6) L’approvazione della sostanza attiva clorsulfuron è scaduta il 31 dicembre 2019 e il richiedente non ha presentato una domanda di rinnovo. Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva sono state revocate. Non vi sono CXL o tolleranze all’importazione per il clorsulfuron. È pertanto opportuno sopprimere gli LMR fissati per tale sostanza nell’allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005, conformemente all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento. Gli LMR per tutti i prodotti dovrebbero essere fissati all’LD di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005 in conformità all’articolo 18, punto (1), lettera b), di tale regolamento.

(7) L’approvazione della sostanza attiva epossiconazolo è scaduta il 30 aprile 2020 e il richiedente ha ritirato la domanda di rinnovo. Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva sono state revocate. Non vi sono CXL o tolleranze all’importazione per l’epossiconazolo. È pertanto opportuno sopprimere gli LMR fissati per tale sostanza nell’allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005, conformemente all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento. Gli LMR per tutti i prodotti dovrebbero essere fissati all’LD di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005 in conformità all’articolo 18, punto (1), lettera b), di tale regolamento.

(8) L’approvazione della sostanza attiva fenamifos non è stata rinnovata dal regolamento (UE) 2020/1246 della Commissione, anche per motivi riguardanti la salute umana. L’approvazione di tale sostanza è scaduta il 23 settembre 2020. Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti fenamifos sono state revocate.

(9) Nel contesto del mancato rinnovo dell’approvazione del fenamifos, l’Autorità ha evidenziato diversi motivi di preoccupazione relative ai rischi per la salute dei consumatori e alla mancanza di dati per gli impieghi rappresentativi riguardanti gli ortaggi a frutto.

(10) Gli LMR per le uve da tavola e le uve da vino corrispondono a tolleranze all’importazione, ma poiché il pacchetto contenente i dati relativi alla genotossicità dei metaboliti M01 e M02 era incompleto e non è stato possibile completare una valutazione del rischio per i consumatori, un tale rischio per i consumatori non può essere escluso. Gli LMR per pomodori, peperoni, melanzane, meloni e barbabietole da zucchero si basano su impieghi del fenamifos le cui autorizzazioni UE sono state revocate. È pertanto opportuno sopprimere gli LMR fissati per tale sostanza nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, conformemente all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento. Gli LMR per tutti i prodotti dovrebbero essere fissati all’LD di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005 in conformità all’articolo 18, punto (1), lettera b), di tale regolamento.

(11) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adeguare alcuni LD. Per tutte le sostanze attive contemplate dal presente regolamento i laboratori hanno proposto LD specifici per prodotto che sono rilevabili in sede di analisi.

(12) I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.

(13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(14) Prima dell’applicazione dei nuovi LMR dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle nuove prescrizioni derivanti dalle modifiche dei rispettivi LMR.

(15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
 

Articolo 1

Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

 

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall'8 agosto 2023.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2023


Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

 

ALLEGATO