Organo: Corte di Cassazione
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Corte di Cassazione
Data provvedimento: 19-12-2022
Numero provvedimento: 47810
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Delitti contro l'economia pubblica - Frodi nell'esercizio del commercio di uve mosti e vini, contraffazione di indicazioni geografiche e denominazioni di origine posti in essere da una cantina - Meccanismo illecito basato sulla sistematica e metodica creazione di fittizie giacenze fisiche di vini di pregio, attraverso l'annotazione sul registro di rese ben al di sopra dei valori reali, la predisposizione e l'utilizzo di bolle di conferimento fittizie inerenti all'acquisto di vino, mosti e uva in realtà mai entrati in cantina, nonché attraverso il sistematico cambio di qualità delle uve conferite da soci conniventi - Commercializzazione di vino e mosto ottenuti mediante tipologie di uva diverse da quelle indicate, con creazione di masse di vino generico poi vendute come vino di qualità, ovvero attraverso l'utilizzazione di mosto concentrato rettificato oltre i limiti consentiti o di prodotti correttivi vietati dalla norme di settore, con il ricorso all'emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, oltre alla falsificazione di registri e altri documenti.



SENTENZA

(Presidente: dott. Luca Ramacci - Relatore: dott. Alessandro Maria Andronio)

 

sul ricorso proposto da:

P.G., nato a Borgoratto Mormoralo il 25/03/1956;

avverso l'ordinanza del 19/05/2022 del Tribunale di Pavia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.L. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.



RITENUTO IN FATTO


 

1. Con ordinanza del 19 maggio 2022, il Tribunale di Pavia ha rigettato l'istanza di riesame proposta avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip dello stesso Tribunale l'11 aprile 2022, in relazione all'illecito amministrativo commesso dalla Cantina di Canneto Pavese società cooperativa agricola, ai sensi degli artt. 5, comma 1, lettera a), 9, 10, 25-bis1, comma 1, lettera a), 24-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 231 del 2001, in relazione ai reati di cui agli artt. 81, secondo comma, 110, 515, 517, 511-quater, 416 cod. pen., per i fatti penalmente rilevanti commessi nel suo interesse o vantaggio da persone aventi posizioni di amministrazione e rappresentanza e in assenza delle cause di esclusione di responsabilità di cui gli artt. 5 e 6 dello stesso D.Lgs..

In particolare, il presidente del consiglio di amministrazione e un consigliere, agendo in qualità di mediatori di vini e prodotti vitivinicoli in genere, si sarebbero associati con altri, coindagati, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti contro l'economia pubblica, ovvero di frodi nell'esercizio del commercio di uve mosti e vini, contraffazione di indicazioni geografiche e denominazioni di origine. Ciò è avvenuto - nell'ipotesi accusatoria - attraverso la realizzazione di un complesso meccanismo illecito basato sulla sistematica e metodica creazione di fittizie giacenze fisiche di vini di pregio, attraverso l'annotazione sul registro di rese ben al di sopra dei valori reali, la predisposizione e l'utilizzo di bolle di conferimento fittizie inerenti all'acquisto di vino, mosti e uva in realtà mai entrati in cantina, nonché attraverso il sistematico cambio di qualità delle uve conferite da soci conniventi. Con questo meccanismo, si sarebbero creati enormi volumi fittizi di vini, quantificati, al momento dei controlli, in complessivi litri 1.602.366. Il meccanismo frodatorio avrebbe altresì permesso di produrre e commercializzare vino e mosto ottenuti mediante tipologie di uva diverse da quelle indicate, con creazione di masse di vino generico poi vendute come vino di qualità, ovvero attraverso l'utilizzazione di mosto concentrato rettificato oltre i limiti consentiti o di prodotti correttivi vietati dalla norme di settore, con il ricorso all'emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, oltre alla falsificazione di registri e altri documenti.

2. Avverso l'ordinanza l'interessato, quale presidente del consiglio di amministrazione della società cooperativa, ha proposto ricorso per cassazione.

2.1. Con un primo motivo di doglianza, ci si duole dell'apparenza della motivazione, nella parte in cui opera un richiamo alle imputazioni contenute nella misura cautelare personale, che sarebbero atti estranei rispetto al presente procedimento.

2.2. In secondo luogo, si lamenta come sia dato per assodato che le "quote sociali di OMISSIS" detenute dalla Cantina Canneto Pavese siano una trasformazione del profitto del reato, pur in mancanza di una motivazione sul punto. Non sarebbe sufficiente la motivazione del Tribunale secondo cui un provvedimento che liberasse le quote sociali oggetto di sequestro preventivo sarebbe percepito dalla comunità economica come un incitamento a delinquere, trattandosi di una considerazione di carattere generale preventivo, estranea allo scopo istituzionale della misura, che è l'anticipazione degli effetti della confisca.

2.3. Si contesta, poi, la violazione degli artt. 416 e 517-quater cod. pen., sul rilievo che il sequestro finalizzato alla confisca non potrebbe essere supportato dal reato associativo, il quale di per sé è solo uno strumento per la commissione di reati che possono potenzialmente portare ad un profitto, mentre la violazione della fede pubblica, in relazione all'indicazione geografica, alla denominazione di origine o ad altri aspetti, non sarebbe di per sé produttiva di profitto.

2.4. Con una quarta censura, si lamenta la mancanza di motivazione quanto alla scelta dell'oggetto del sequestro, rivolto prioritariamente alla società, per euro 26.000,00 e poi ai soci.

2.5. La difesa deduce, infine, la violazione degli artt. 416 e 517-quater cod. pen., dolendosi del fatto che l'ordinanza ha respinto la richiesta di riduzione del sequestro sul rilievo che il Tribunale non sarebbe dotato di poteri istruttori. La difesa afferma di avere prodotto l'atto di acquisto delle quote societarie oggetto di sequestro per la somma di euro 1.400.000 dal Tribunale di Brescia e che tale valore sarebbe certamente inferiore a quello di mercato, trattandosi di un'aggiudicazione ai pubblici incanti. L'ordinanza non avrebbe tenuto conto di tale valore, determinato all'esito della perizia disposta dal Tribunale di Brescia, ai fini dell'incanto.

3. La difesa ha depositato memoria, con la quale insiste in quanto già dedotto, con particolare riferimento al secondo e al terzo motivo di ricorso.



CONSIDERATO IN DIRITTO

 

1. Il ricorso è inammissibile.

Va premesso che, avverso le ordinanze emesse nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., soltanto per violazione di legge e che in tale nozione vengono compresi sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione che siano così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656; Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). Si è altresì specificato che, in caso di ricorso per cassazione proposto contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, è preclusa ogni censura relativa ai vizi della motivazione, salvi i casi della motivazione assolutamente mancante - che si risolve in una violazione di legge per la mancata osservanza dell'obbligo stabilito dall'art. 125 cod. proc. pen. - e della motivazione apparente (ex plurimis, Sez. 5, n. 6589 del 10/01/2013, Rv. 254893).

Così definito il perimetro del sindacato di questa Corte in materia di provvedimenti cautelari reali, deve rilevarsi l'inammissibilità dei motivi di impugnazione formulati nel caso in esame, per la non riconducibilità dei vizi prospettati alla categoria della violazione di legge.

1.1. La prima delle doglianze del ricorrente si riferisce, in particolare, alla mancata considerazione dei rilievi difensivi circa il divieto di richiamare per relationem atti estranei rispetto al presente procedimento, quali le imputazioni a cui fa riferimento il procedimento cautelare personale.

La difesa non tiene conto, sul punto, né della motivazione del provvedimento del Gip, dal quale emerge che gli indagati hanno già avuto contezza dell'imputazione in sede di applicazione della misura cautelare personale, né della motivazione del Tribunale, dalla quale emerge ampiamente il quadro dei reati per i quali si procede, che sono fonte della responsabilità amministrativa dell'ente. Si tratta di considerazioni argomentative del tutto logiche e coerenti, in presenza delle quali risulta manifestamente insussistente la carenza di motivazione denunciata.

1.2. Il secondo motivo di doglianza è anch'esso inammissibile.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa, il sequestro è preordinato alla confisca e si basa sulla circostanza che la Cantina si trova in uno stato di dissesto, come emerge dalla stessa produzione difensiva, consistente nel verbale del consiglio di amministrazione del 18 gennaio 2021 e nel verbale di assemblea generale del 21 agosto 2021. E sul punto non può assumere rilevanza la circostanza dell'avvenuto mutamento degli organi gestori, essendo rimasta invariata la compagine societaria e dovendosi considerare il lungo arco di tempo in cui le condotte si sono esplicitate, senza alcun controllo effettivo; così che le nuove misure organizzative da ultimo adottate appaiono poco affidabili e, comunque, inidonee a scongiurare la dispersione del patrimonio, emergendo, pertanto, la chiara necessità di realizzare un effetto anticipatorio della futura confisca. Le considerazioni che precedono rendono irrilevanti sia i rilievi di parte ricorrente riferiti alla mancanza di motivazione sul periculum, essendo questo desumibile dalla stessa prospettazione difensiva circa la situazione societaria, sia quello riferiti alla riconducibilità di quanto confiscato al profitto del reato, trattandosi di confisca per equivalente, in relazione alla quale non esiste, per definizione, alcun rapporto tra il profitto e quanto confiscato.

1.3. Analogamente inammissibile è il terzo motivo di doglianza, relativo alla pretesa violazione degli artt. 416 e 517-quater cod. pen., sul rilievo che il sequestro finalizzato alla confisca non potrebbe essere supportato dal reato associativo, il quale di per sé è solo uno strumento per la commissione di reati che possono potenzialmente portare ad un profitto, mentre la contraffazione è anch'essa improduttiva di profitto.

Correttamente il Tribunale evidenzia che nel caso di specie il profitto è stato individuato attraverso la stima dei corrispettivi conseguiti dalle vendite dei vini ceduti in frode e quindi, sulla base della differenza tra quanto incassato dalla vendita fraudolenta e quanto invece la Cantina avrebbe incassato se avesse commercializzato analoghi quantitativi come vini da tavola comuni, come avrebbe dovuto fare. Né la difesa può in questa sede contestare - visto il limite, già richiamato, di cui all'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. - la motivazione data dal Gip e dal Tribunale in relazione alla sussistenza di indizi dei reati di cui agli artt. 416 e 517-quater cod. pen. posti a base della responsabilità dell'ente, in relazione alla quale la confisca è stata disposta ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 231 del 2001.

1.4. La quarta censura - con cui si lamentano la violazione di legge e la mancanza di motivazione quanto alla scelta dell'oggetto del sequestro, rivolto prioritariamente alla società, per euro 26.000,00 e poi ai soci - è manifestamente infondata.

Come ben evidenziato nel provvedimento impugnato, il sequestro è stato operato in prima battuta nei confronti della società e solo successivamente nei confronti dei soci, in maniera del tutto legittima ai sensi del già richiamato art. 19 del D.Lgs. n. 231 del 2001.

1.5. La quinta censura, riferita al rigetto della richiesta di riduzione del sequestro, per pretesa violazione degli artt. 416 e 517-quater cod. pen., è inammissibile.

La doglianza richiama solo formalmente la violazione di legge, ma appare in realtà diretta a sindacare la motivazione del provvedimento impugnato circa la valutazione delle quote societarie oggetto di sequestro. Su tale profilo l'ordinanza impugnata reca, in ogni caso, una motivazione pienamente coerente e logica, laddove fa riferimento al valore nominale e non al preteso valore di mercato delle quote, che la difesa vorrebbe desumere dal prezzo di acquisto delle stesse all'incanto in data 30 luglio 2019, senza fornire - neanche in via di mera prospettazione - elementi specifici per consentire di calcolarne l'effettivo valore di mercato attuale.

2. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 3.000,00.



P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.


Così deciso in Roma, il 22 settembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2022