Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2573 della Commissione del 13 dicembre 2022 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 per quanto riguarda i messaggi relativi ai movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa a norma del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio.
(Regolamento (UE) 13/12/2022, n. 2022/2573, pubblicato in G.U.U.E. 28 dicembre 2022, n. L 334)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 5, e l'articolo 16, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 2008/118/CE stabilisce la procedura da seguire per i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa mediante il sistema d'informatizzazione («il sistema informatizzato») istituito dall'articolo 1 della decisione 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
(2) La direttiva 2008/118/CE sarà abrogata e sostituita dalla direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, con effetto a decorrere dal 13 febbraio 2023. A decorrere da tale data i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa nonché i prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e trasportati verso il territorio di un altro Stato membro al fine di esservi consegnati per fini commerciali devono essere controllati mediante il sistema informatizzato di cui all'articolo 1 della decisione (UE) 2020/263 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(3) A decorrere dal 13 febbraio 2023 i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e trasportati verso il territorio di un altro Stato membro al fine di esservi consegnati per fini commerciali devono avvenire sotto la scorta di un documento amministrativo elettronico semplificato, presentato dallo speditore. Fino al 13 febbraio 2023 si applica il regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione, in conformità del quale tali movimenti avvengono al di fuori del sistema informatizzato e sotto la scorta di un documento in forma cartacea che è un documento di accompagnamento semplificato.
(4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 della Commissione stabilisce le modalità di cooperazione e di scambio di informazioni tra gli Stati membri per quanto riguarda unicamente i prodotti in regime di sospensione dall'accisa. In conseguenza delle modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2020/262, l'ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 deve essere modificato al fine di includere i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e trasportati verso il territorio di un altro Stato membro al fine di esservi consegnati per fini commerciali.
(5) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.
(6) Al fine di allineare la data di applicazione del presente regolamento alla data di applicazione delle pertinenti disposizioni della direttiva (UE) 2020/262, l'applicazione del presente regolamento dovrebbe essere differita.
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 è così modificato:
1) il titolo è sostituito dal seguente:
«Regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 della Commissione, del 24 febbraio 2016, che stabilisce le modalità di cooperazione e di scambio di informazioni tra gli Stati membri per quanto riguarda i prodotti sottoposti ad accisa a norma del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio»;
2) all'articolo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Ai fini della cooperazione e dello scambio di informazioni tra gli Stati membri per quanto riguarda i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa di cui al capo IV e al capo V, sezione 2, della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio (*), il presente regolamento stabilisce le modalità relativamente ai seguenti aspetti:
(*) Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4).»;"
3) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, per “movimento” si intende un movimento tra due o più Stati membri di prodotti sottoposti ad accisa, conformemente a quanto disposto al capo IV e al capo V, sezione 2, della direttiva (UE) 2020/262.»;
4) all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ove siano necessari codici per completare alcuni campi di dati nei documenti di assistenza amministrativa reciproca in conformità all'allegato I del presente regolamento, si utilizzano i codici elencati nell'allegato II del presente regolamento, nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 della Commissione (*) e nell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/1636 della Commissione (**) secondo quanto indicato nelle tabelle dell'allegato I del presente regolamento.
(*) Regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 della Commissione, del 25 giugno 2013, sul funzionamento del registro degli operatori economici e dei depositi fiscali e sulle relative statistiche e relazioni a norma del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise (GU L 173 del 26.6.2013, pag. 9)."
(**) Regolamento delegato (UE) 2022/1636 della Commissione, del 5 luglio 2022, che integra la direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio stabilendo la struttura e il contenuto dei documenti scambiati nell'ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa e stabilendo una soglia per le perdite dovute alla natura dei prodotti (GU L 247 del 23.9.2022, pag. 2)»;"
5) l'articolo 4 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Se l'autorità richiedente è a conoscenza del codice di riferimento amministrativo del documento amministrativo elettronico o del documento amministrativo elettronico semplificato sotto la scorta del quale si svolge un movimento, assegnato in conformità all'articolo 20, paragrafo 3, terzo comma, o all'articolo 36, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva (UE) 2020/262, essa può chiedere qualsiasi documento di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/1636 e qualsiasi altro documento concernente il movimento.
A tal fine l'autorità richiedente invia all'autorità interpellata nello Stato membro di spedizione il documento “Richiesta di scaricamento relativa a un movimento” di cui all'allegato I, tabella 1. La richiesta riporta il codice di riferimento amministrativo del documento amministrativo elettronico o del documento amministrativo elettronico semplificato sotto la cui scorta si svolge il movimento.»;
b) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«L'autorità interpellata trasmette inoltre il documento “Iter storico di un movimento” di cui all'allegato I, tabella 3, contenente una copia del documento amministrativo elettronico o del documento amministrativo elettronico semplificato sotto la scorta del quale si svolge il movimento e la copia di eventuali altri documenti relativi allo stesso.»;
6) l'articolo 5 è così modificato:
a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Se il codice o i codici di riferimento amministrativi di uno o più documenti amministrativi elettronici o documenti amministrativi elettronici semplificati che l'autorità richiedente cerca di ottenere non sono noti e la stessa autorità ritiene che lo Stato membro di spedizione sia un altro Stato membro, essa può chiedere che l'autorità competente di tale altro Stato membro effettui una ricerca per ottenere un elenco di documenti amministrativi elettronici o di documenti amministrativi elettronici semplificati sotto la scorta dei quali si svolgono i movimenti interessati.»;
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'autorità interpellata risponde alle richieste presentate in conformità al paragrafo 1 inviando un elenco di documenti amministrativi elettronici o documenti amministrativi elettronici semplificati che corrispondono ai criteri di ricerca selezionati in conformità al paragrafo 1, secondo comma, identificati mediante i rispettivi codici di riferimento amministrativi, tramite il documento “Elenco di e-AD/e-DAS a seguito di una ricerca generale” di cui all'allegato I, tabella 5.»;
7) all'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le richieste di informazioni relative a prodotti sottoposti ad accisa di cui al capo IV e al capo V, sezione 2, della direttiva (UE) 2020/262 che non sono contenute nel sistema informatizzato sono effettuate inviando il documento “Richiesta generale di cooperazione amministrativa” di cui all'allegato I, tabella 7, del presente regolamento. Il tipo di richiesta deve essere impostato su “Cooperazione amministrativa”.»;
8) l'articolo 6 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 6 bis
Richiesta di chiusura manuale
Ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 389/2012, se il movimento di prodotti sottoposti ad accisa di cui al capo IV e al capo V, sezione 2, della direttiva (UE) 2020/262 non può essere chiuso a norma degli articoli 24, 25 o 37 di detta direttiva, l'autorità richiedente può chiedere all'autorità competente dello Stato membro di spedizione di chiudere manualmente un movimento di prodotti sottoposti ad accisa di cui al capo IV e al capo V, sezione 2, di detta direttiva. Tale richiesta è effettuata mediante l'invio del documento “Richiesta di chiusura manuale” di cui all'allegato I, tabella 15, del presente regolamento.»;
9) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Articolo 10
Scambio obbligatorio di informazioni — Risultati della cooperazione amministrativa
Se si riscontra uno dei casi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 389/2012 a seguito di un controllo documentale o fisico di prodotti presso i locali di un destinatario registrato ai sensi dell'articolo 3, punto 9, della direttiva (UE) 2020/262 (“destinatario registrato”), di un depositario autorizzato ai sensi dell'articolo 3, punto 1, di tale direttiva (“depositario autorizzato”), di uno speditore certificato ai sensi dell'articolo 3, punto 12, di tale direttiva (“speditore certificato”), o di un destinatario certificato ai sensi dell'articolo 3, punto 13, di tale direttiva (“destinatario certificato”), la trasmissione obbligatoria delle informazioni necessarie è effettuata utilizzando il documento “Risultati della cooperazione amministrativa” di cui all'allegato I, tabella 10, del presente regolamento.
Il documento “Risultati della cooperazione amministrativa” è inviato alle autorità competenti dello Stato membro interessato entro sette giorni dalla data del controllo.»;
10) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Articolo 13
Scambio obbligatorio di informazioni — notifica di allarme o rifiuto
Se un'autorità competente viene a conoscenza del fatto che prodotti sottoposti ad accisa spediti ai sensi del capo IV e del capo V, sezione 2, della direttiva (UE) 2020/262 non sono stati richiesti, o che il contenuto del documento amministrativo elettronico o del documento amministrativo elettronico semplificato non è corretto, e l'autorità competente sospetta che ciò sia dovuto a uno dei casi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere a), b), c) o e), del regolamento (UE) n. 389/2012, essa invia all'autorità competente dello Stato membro di spedizione il documento “Allarme o rifiuto di e-AD/e-DAS” di cui all'allegato I, tabella 14, del presente regolamento.
Il documento “Allarme o rifiuto di e-AD/e-DAS” è trasmesso all'autorità competente dello Stato membro di spedizione entro un giorno dal momento in cui l'autorità competente viene a conoscenza dei fatti di cui al primo comma.»;
11) all'articolo 14 bis, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 389/2012, se un'autorità competente dello Stato membro di spedizione ha ricevuto la prova del completamento di un movimento di prodotti sottoposti ad accisa ai sensi del capo IV e del capo V, sezione 2, della direttiva (UE) 2020/262, e il movimento non può essere chiuso conformemente agli articoli 24, 25 o 37 di detta direttiva, essa decide se chiudere manualmente il movimento di prodotti sottoposti ad accisa.»;
12) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
13) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 13 febbraio 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN